Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4723 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4723 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/02/2025
MASCI LUCREZIA
Cart. Pag. Trib. Erariali
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23019/2020 R.G. proposto da:
AGENZIA RAGIONE_SOCIALE -RISCOSSIONE (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura generale dello Stato.
-ricorrente –
Contro
-intimata – e nei confronti di
CAMERA DI RAGIONE_SOCIALE COSENZA, in persona del legale rappresentante pro tempore.
-intimata –
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore.
-intimata –
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. CALABRIA n. 193/2020, depositata in data 17 gennaio 2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 gennaio 2025 dal Consigliere dott.ssa NOME COGNOME
Rilevato che:
In data 30 giugno 2015 l’Agente della RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE notificava alla contribuente NOME, ai sensi dell’art. 76 DPR 29 settembre 1973, n. 602, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. NUMERO_CARTA fascicolo n. 2014/NUMERO_DOCUMENTO – emessa nell’ambito del procedimento di riscossione di dodici cartelle di pagamento precedentemente notificate.
Avverso tali atti la contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Cosenza; si costituiva anche l’Agente della riscossione, che chiedeva la conferma del proprio operato.
La C.t.p. di Cosenza, con sentenza n. 7233/09/2018, accoglieva parzialmente il ricorso della contribuente.
Contro tale sentenza proponeva appello la contribuente dinanzi la C.t.r. della Calabria, sottolineando l’intervenuta prescrizione quinquennale per ciascuna delle cartelle presupposte al provvedimento impugnato; si costituiva anche l’Agente della riscossione, proponendo altresì appello incidentale ed evidenziando la durata decennale del termine prescrizionale.
Con sentenza n. 193/01/2020, depositata in data 17 gennaio 2020, la C.t.r. adita, previa riunione dei giudizi di appello, dichiarava la natura quinquennale dei termini di prescrizione, accogliendo le censure della contribuente e rigettando, invece, l’impugnazione dell’Ente di esazione.
Avverso la sentenza della C.t.r. della Calabria, l’Agenzia delle Entrate -Riscossione ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. La contribuente, l’Agenzia delle Entrate e la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cosenza sono rimaste intimate.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 16 gennaio 2025.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. – omessa pronuncia sulla parziale cessazione della materia del contendere (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.)» l’Agente lamenta l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non si è pronunciata sull’eccezione di cessazione parziale della materia del contendere per intervenuto annullamento dei debiti fino a € 1000,00 ex art. 4, comma 1, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, rappresentata dall’Agente della Riscossione nell’ambito del proprio appello incidentale.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione degli artt. 2946 e 2948, n. 4, cod. civ. (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.)» l’Agente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha dichiarato la prescrizione dei crediti di cui alle cartelle di pagamento impugnate dal contribuente, afferenti tributi erariali e relative sanzioni, ritenendo operante a tal fine il termine di prescrizione quinquennale e non, invece, quello ordinario decennale.
Il primo motivo di ricorso proposto è fondato; con esso, in particolare, parte ricorrente censura la sentenza della C.t.r. nella parte in cui non si è pronunciata sull’eccezione di cessazione parziale della materia del contendere per intervenuto annullamento dei debiti fino a € 1000,00 ex art. 4, comma 1, D.L. n. 119/2018, rappresentata dall’Agente della Riscossione nell’ambito del proprio appello incidentale.
2.1. L’articolo 112 , cod. proc. civ., statuisce che: «il giudice deve pronunciare su tutta la domanda, e non oltre i limiti di essa; e non può pronunciare d’ufficio su eccezioni che possono essere proposte
soltanto dalle parti». Invero, il vizio di omessa pronuncia ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su un capo della domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto (Cass. n. 5607/2021, Cass. n. 27566/2018, Cass. n. 28308/2017 e Cass. n. 7653/2012). Inoltre, questa Corte ha anche chiarito che non ricorre il vizio di omessa pronuncia, nonostante la mancata decisione su un punto specifico, quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sul medesimo ( ex plurimis , Cass. n. 2773/2023 e Cass. n. 29191/2017).
2.2. Ebbene, con riguardo al caso di specie, deve sottolinearsi come risulti ex actis l’espress o rilievo, da parte dell’Ufficio, circa la sopravvenuta cessazione parziale della materia del contendere per intervenuto annullamento dei debiti fino a € 1000,00 ex art. 4, comma 1, D.L. n. 119/2018; la C.t.r, invece, nella sua decisione non prende chiaramente posizione su tale assunto e lo stesso, dovendo evidentemente comportare valutazioni ulteriori rispetto a quelle espresse nel resto della sentenza sull’intervenuta prescrizione dei crediti portati dalla cartelle di pagamento in oggetto, non può ritenersi assorbito dalle conclusioni raggiunte sulle dette valutazioni.
2.3. Pertanto, non occorrendo sul punto ulteriori accertamenti di fatto, va pronunciata l’estinzione parziale del giudizio per parziale cessazione della materia del contendere limitatamente alle cartelle infra i 1000 euro, come specificamente indicate e cioè per quelle contraddistinte dai numeri NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA.
Il secondo motivo di ricorso proposto è parzialmente fondato; con esso parte ricorrente censura la sentenza della C.t.r. nella parte in cui ha ritenuto operante, con riferimento a crediti afferenti tributi erariali e relative sanzioni, il termine di prescrizione quinquennale e non, invece, quello ordinario decennale.
3.1. Invero, in tema di tributi erariali e canone RAI giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di chiarire che il credito erariale per la loro riscossione si prescrive nell’ordinario termine decennale: assume rilievo, infatti, in assenza di un’espressa diversa previsione, l’art. 2946 cod. civ., non potendosi applicare l’estinzione per decorso quinquennale prevista dall’art. 2948, primo comma, n. 4, cod. civ. «per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi», in quanto l’obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione a cadenza annuale, ha carattere autonomo e unitario, e il pagamento non è mai legato ai precedenti bensì risente di nuove e autonome valutazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi ( ex multis , Cass. n. 33213/2023, Cass. n. 12740/2020 e Cass. n. 32308/2019).
3.2. Diverso è il caso della prescrizione di crediti erariali corrispondenti a sanzioni e interessi, anche se contestati unitamente al credito tributario e accessori a crediti tributari a prescrizione decennale: in particolare, il termine di prescrizione è quello quinquennale ex art. 20 D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 per i crediti relativi alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie, previste per la violazione di norme tributarie, non accertati in sede giurisdizionale, mentre è decennale per quelli derivanti da sentenza passata in giudicato, in diretta applicazione dell’art. 2953 cod. civ., il quale disciplina specificamente e in via generale la c.d. actio iudicati ; per gli interessi, invece, bisogna considerare che essi integrano un’obbligazione autonoma rispetto al debito principale e, quindi, rimangono sottoposti al proprio termine di prescrizione quinquennale fissato dall’art. 2948, primo
comma, n. 4, cod. civ., nonostante l’assenza di norme speciali (tra le più recenti, Cass. n. 11113/2024, Cass. n. 4969/2024, Cass. n. 17234/2023 e Cass. n. 13781/2023).
3.3. Orbene, alla stregua di quanto detto, la C.t.r. risulta aver fatto malgoverno dei principi in tema di prescrizione dei crediti relativi a tributi erariali, statuendo che andava applicata la prescrizione ‘breve’ di cinque anni anziché quella ordinaria decennale.
Al contrario, la decisione della C.t.r. risulta corretta e non censurabile nella parte in cui ritiene assoggettati al termine di prescrizione di cinque anni i crediti erariali relativi a sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione della normativa tributaria, conseguentemente dovendosi ritenere l’infondatezza del motivo di ricorso in esame laddove afferma l’applicazione indiscriminata del termine prescrizionale ordinario anche con riferimento a sanzioni ed interessi che si pongono in rapporto di accessorietà rispetto ai tributi erariali contestati.
3.4. Di poi, in materia di crediti erariali la Suprema Corte a S.U. (Cass. 30/04/2024, n. 11676), si è pronunciata sulla questione recentemente.
Il credito erariale per la riscossione dell’imposta a seguito di accertamento definitivo è soggetto non già al termine di prescrizione quinquennale previsto dall’art. 2948, n. 4, cod. civ. per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi, bensì all’ordinario termine di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 cod. civ. in quanto la prescrizione tributaria, attesa l’autonomia dei singoli periodi d’imposta e delle relative obbligazioni non può considerarsi una prestazione periodica derivando il debito, anno per anno da una nuova e autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi (Cass. 15/04/2019, n. 10549; Cass. 14/05/2018, n. 11624; Cass. 09/08/2016, n. 16713).
Si è dunque chiarito che i crediti erariali sono soggetti alla prescrizione ordinaria decennale, ex art. 2946 cod. civ., a meno che la legge disponga diversamente, mentre in materia di interessi e sanzioni, anche se contestati unitamente al credito tributario e accessori a crediti tributari a prescrizione decennale, questa Corte ha elaborato i seguenti principi: – il termine di prescrizione è quello quinquennale ex art. 20 D.Lgs. n. 472/1997 per i crediti relativi alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie, previste per la violazione di norme tributarie, non accertati in sede giurisdizionale, mentre è decennale per quelli derivanti da sentenza passata in giudicato, in diretta applicazione dell’art. 2953 cod. civ., il quale disciplina specificamente e in via generale la c.d. actio iudicati ; -per gli interessi, invece, bisogna considerare che essi integrano un’obbligazione autonoma rispetto al debito principale e, quindi, rimangono sottoposti al proprio termine di prescrizione quinquennale fissato dall’art. 2948, primo comma, n. 4, cod. civ., nonostante l’assenza di norme speciali (tra le più recenti, Cass. n. 11113/2024, Cass. n. 4969/2024, Cass. n. 17234/2023 e Cass. n. 13781/2023).
In conclusione, il ricorso va accolto nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, va dichiarata l’estinzione parziale del giudizio con cessazione della materia del contendere limitatamente alle cartelle come espressamente suindicate in motivazione sub 2.3., con spese a carico della parte che le ha anticipate.
Per il resto, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio del giudizio innanzi al giudice a quo affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, dichiara ta l’estinzione parziale del giudizio con cessazione della materia del contendere limitatamente alle cartelle come
espressamente indicate in motivazione con spese a carico della parte che le ha anticipate, cassa nei termini di cui sopra la sentenza impugnata e rinvia il giudizio innanzi alla Corte di Giustizia di secondo grado della Calabria, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 16 gennaio 2025.