Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 32374 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 32374 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10129/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, nella persona del legale rappresentante pro tempore in atti indicato, rappresentata e difesa dall ‘ RAGIONE_SOCIALE, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliata per legge;
– ricorrente –
contro
GENTILINI NOME
-intimato – avverso la SENTENZA della CORTE D ‘ APPELLO di FIRENZE n. 2013/2021, depositata il 19/10/2021;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/12/2025 dal Consigliere COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. In data 13 marzo 2013 l’RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) interveniva nella procedura esecutiva immobiliare R.G.E. 329/2011 pendente avanti al Tribunale di Pistoia, promossa dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti del debitore NOME COGNOME, a tutela dei propri crediti recati dalle cartelle di pagamento n. 041/2002/0048444078/000, n. 041/2002/0048 444179/000 e n. 041/2002/0098696228/000, notificate tra luglio e settembre 2003.
COGNOME proponeva opposizione all’esecuzione ex art. 615, secondo comma, cod. proc. civ., eccependo la prescrizione quinquennale dei crediti tributari e l’illegittimità dell’iscrizione ipotecaria eseguita dall’RAGIONE_SOCIALE sull’immobile oggetto della procedura.
Costituitasi, l’RAGIONE_SOCIALE deduceva l’interruzione della prescrizione in virtù di atti esattoriali intervenuti medio tempore e la propria carenza di legittimazione passiva.
Si costituiva, altresì, RAGIONE_SOCIALE per resistere all’opposizione.
Il Tribunale di Pistoia, con sentenza n. 236/2020:
respingeva l’opposizione nei confronti della RAGIONE_SOCIALE;
-accoglieva parzialmente l’opposizione nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE, dichiarando prescritti i crediti portati dalle cartelle e cessata la materia del contendere per quelli annullati ex d.l. n. 119/2018;
condannava il COGNOME alla refusione RAGIONE_SOCIALE spese nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, mentre compensava le spese tra l’opponente e l’RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE proponeva appello dinanzi alla Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, chiedendo: in via principale, di dichiarare valide ed efficaci le cartelle esattoriali, assumendo
l’applicabilità della prescrizione decennale; in subordine, di riconoscere efficacia interruttiva al preavviso di fermo notificato il 25 marzo 2008.
L’appellato resisteva chiedendo il rigetto dell’impugnazione.
La Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 2013/2021, rigettava l’appello, confermando integralmente la decisione di primo grado e condannando l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del grado di giudizio.
Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui non è allegata – né consta altrimenti – la notificazione, ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE.
Ha resistito con controricorso il COGNOME.
Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale presso la Corte non ha rassegnato conclusioni scritte.
La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro il termine di giorni sessanta dalla decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Preliminarmente l’ufficio dà atto che, poiché l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente ha prodotto copia autentica della sentenza impugnata priva dei dati identificativi, questa Corte ha attivato l’acquisizione ufficiosa dei suddetti dati tramite Cancelleria (seguendo le indicazioni impartite da Cass. 13/05/2024, n. 12971), così riscontrando che la sentenza impugnata con il ricorso introduttivo del presente giudizio è stata effettivamente pubblicata in data 19 ottobre 2021 e reca come numero (non il n. NUMERO_DOCUMENTO, come erroneamente indicato in ricorso, ma) il n. 2013/2021.
Tanto premesso, l’RAGIONE_SOCIALE articola in ricorso tre motivi. Precisamente l’RAGIONE_SOCIALE:
con il primo motivo denuncia «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2946 c.c. e 2948, n. 4) c.c. nonché degli artt. 20 e 24 d.lgs. n. 472/1997 in relazione all’art. 360, comma l, n. 3 c.p.c.», nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto applicabile la prescrizione
quinquennale alle cartelle relative a IRPEF, interessi e sanzioni. Invocando Cass. n. 12740/2020 e n. 11814/2020, osserva che le imposte dirette e le relative sanzioni sono soggette a prescrizione ordinaria, poiché quando la sanzione è irrogata contestualmente al tributo si applica lo stesso termine decennale del credito principale (dovendo trovare applicazione gli artt. 2946 cod. civ. e 24, comma 1, d.lgs. 472/1997). Sottolinea che, in ogni caso, il decorso del termine è stato interrotto da plurimi atti (intimazioni di pagamento del 2010 e intervento del 2013);
-con il secondo motivo denuncia: «Violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 277 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma l, n. 4 c.p.c.», nella parte in cui la corte territoriale non si è pronunciata sul motivo d’appello relativo alla valenza interruttiva del preavviso di fermo notificato il 25 marzo 2008, né sugli ulteriori atti interruttivi (comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria del 2008 e notifica del pignoramento mobiliare del 2010). Sottolinea che, ai sensi dell’art. 2943, comma 4 cod. civ., è idoneo a interrompere la prescrizione qualsiasi atto, anche extragiudiziale, che espliciti chiaramente una richiesta di pagamento nei confronti dell’obbligato o la pendenza di un procedimento esecutivo, di cognizione o concorsuale.
con il terzo motivo denuncia: «Nullità della sentenza per violazione degli artt. 36 del D.Lgs. n. 546/1992 e 132 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. (motivazione apparente)», nella parte in cui la corte territoriale ha omesso di illustrare le ragioni logicogiuridiche del rigetto del motivo di appello in ordine alla valenza di atto interruttivo del termine di prescrizione del preavviso di fermo, limitandosi a confermare la decisione del giudice di prime cure.
Il primo motivo è fondato.
La fondatezza del motivo consegue alla natura giuridica dell’obbligazione tributaria erariale ed alla inapplicabilità, a tali crediti, del termine breve previsto per le prestazioni periodiche.
3.1. Invero – dato atto che i crediti intimati concernono tributi erariali (IRPEF), sanzioni e interessi da ritardato pagamento/iscrizione – occorre rilevare che, per tali pretese, non si applica la prescrizione breve, quinquennale, di cui all’art. 2948, n. 4 c.c. (riferita a «tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno od in termini più brevi»), in quanto questa è applicabile esclusivamente alle obbligazioni periodiche o di durata, cioè alle obbligazioni caratterizzate dalla pluralità e dalla periodicità RAGIONE_SOCIALE prestazioni, le quali derivano da un titolo unico e si ripetono nel tempo.
I crediti erariali, come l’IRPEF, non rientrano in questa categoria, in quanto l’obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione a cadenza annuale, ha in realtà un carattere autonomo ed unitario per ciascun periodo d’imposta. In altri termini, il debito tributario non è mai legato ai precedenti anni d’imposta, ma sorge anno per anno da una nuova ed autonoma valutazione circa la sussistenza dei presupposti impositivi (mancando, quindi, la causa debendi continuativa tipica RAGIONE_SOCIALE prestazioni periodiche).
Non applicandosi il termine prescrizionale breve (cfr., tra le tante, Cass. n. 30546/2017, n. 26161/2006), la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel sostenere che il principio secondo cui il credito erariale per la riscossione dell’imposta si prescrive nell’ordinario termine decennale di cui all’art. 2946 cod. civ. (tra le tante, Cass. n 33213/2023; 12740/2020).
3.2. Per quanto riguarda le sanzioni e gli interessi accessori, occorre aggiungere che, come pure precisato da questa Corte (cfr. Cass. n. 6659/2014), se la sanzione è applicata contestualmente al tributo cui la violazione si riferisce (come nel caso di specie, relative a tributi erariali come l’IRPEF), si applica l’art. 24, primo comma, d.lgs. n. 472/1997, in base al quale «per la riscossione della sanzione si applicano le disposizioni sulla riscossione dei tributi cui la violazione si riferisce».
Di conseguenza, la riscossione RAGIONE_SOCIALE sanzioni e degli accessori soggiace allo stesso termine di prescrizione decennale previsto per il tributo erariale principale. Infatti, il termine di prescrizione del credito per interessi corrisponde a quello del credito cui afferisce, in quanto oggetto di una prestazione strutturalmente unica.
3.3. Vero è che, come pure questa Corte ha precisato (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 33213/2023), la mancata opposizione della cartella esattoriale (che non è un provvedimento di natura giurisdizionale) non converte, di per sé, il termine di prescrizione breve (ove applicabile) in quello ordinario decennale. La conversione del termine breve nel termine decennale (disciplina dell’ actio iudicati ex art. 2953 cod. civ.) si verifica solo se collegata a un giudicato conseguente a una sentenza di condanna.
Tuttavia, per come sopra rilevato, poiché i crediti erariali (IRPEF) sono già soggetti al termine ordinario decennale per la loro natura intrinseca, l’eccezione del contribuente basata sulla prescrizione quinquennale, anche in assenza di actio iudicati , è infondata.
Il secondo ed il terzo motivo restano assorbiti, riguardando la concreta ricostruzione di un termine prescrizionale diverso da quello qui reputato conforme a diritto.
Per le ragioni che precedono, dell’impugnata sentenza, assorbiti i motivi secondo e terzo, s’impone la cassazione in relazione al primo motivo, con rinvio alla Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, che, in diversa composizione, procederà a nuovo esame, facendo applicazione dei suindicati disattesi principi, tra cui, in particolare, quello della durata decennale del termine prescrizionale applicabile alla specie.
Il giudice del rinvio non dovrà provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo parte intimata svolto alcuna difesa.
P. Q. M.
La Corte:
accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo ed il terzo; e, per l’effetto:
cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa alla Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2025, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile.
Il Presidente NOME COGNOME