Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16893 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 16893 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/06/2024
Oggetto: Irpef
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1076/2021 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del presidente p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALE Toscana n. 344/2020 depositata il 26 maggio 2020;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 maggio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO CHE
La controversia riguarda un’intimazione di pagamento ( n. NUMERO_DOCUMENTO notificata il 24 febbraio 2017) relativa a una pluralità di cartelle di pagamento aventi ad oggetto tributi erariali e tasse automobilistiche. L’odierno giudizio verte solo su una RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento indicate nell’intimazione sopra riportata (n. NUMERO_DOCUMENTO notificata il 15/11/2005) avente ad oggetto tributi erariali, Irpef e correlate addizionali, emessa dall’RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi ricorrente) nei confronti di NOME COGNOME (d’ora in poi controricorrente).
La questione riguarda l’individuazione del termine prescrizionale dei crediti erariali e RAGIONE_SOCIALE relative sanzioni portati in cartelle di pagamento notificate e non impugnate.
La CTP ha accolto il ricorso sul presupposto RAGIONE_SOCIALE decorrenza RAGIONE_SOCIALE prescrizione quinquennale.
La CTR ha confermato la pronuncia di primo grado sulla base RAGIONE_SOCIALE seguenti ragioni:
-la RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE. ha chiarito che la mancata impugnazione RAGIONE_SOCIALE cartella di pagamento cristallizza l’entità del credito erariale, ma non determina la trasformazione RAGIONE_SOCIALE prescrizione breve in quella ordinaria decennale; tale orientamento espresso per risolvere una controversia di carattere previdenziale ha, altresì, precisato che il principio deve essere esteso a tutti i tributi locali o statali;
-la prescrizione decennale si attiva solo a seguito di sentenza passata in giudicato o eventuale decreto ingiuntivo.
La ricorrente propone ricorso fondato su un unico motivo, la controparte propone controricorso.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo di impugnazione la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la
violazione falsa applicazione dell’art. 2946 cod. civ., in quant o i tributi erariali e le relative sanzioni si prescrivono in dieci anni. Censura la sentenza impugnata che ha applicato la prescrizione quinquennale laddove la S.C avrebbe escluso la conversione del termine decennale solo nelle ipotesi in cui il credito sia disciplinato da una specifica disposizione di legge, che ne preveda la prescrizione breve. Ad avviso RAGIONE_SOCIALE ricorrente, ove manchi una specifica previsione normativa, come nei crediti Irpef, si applica l’ordinario termine decennale.
2. Il motivo è fondato.
Occorre preliminarmente ricordare che, una volta divenuto definitivo l’atto di accertamento per mancata impugnazione nel termine di decadenza, la pretesa tributaria resta soggetta, in fase di riscossione, al termine di prescrizione proprio del tributo (Cass. n. 11555/2018, Rv. 648378 -01, Sez. 5, n. 33154 del 29/11/2023, Rv. 669567 -01 pronunce rese in tema di imposta di registro). Tale principio si desume da quanto varie volte stabilito da questa Corte secondo cui il termine di decadenza concerne l’esercizio del potere impositivo-accertativo, non già quello di riscossione (Cass., Sez. 5, 21623/2015, Rv. 636993 01; Sez. 6-5, n. 20153/2014, Rv. 632343 – 01; Sez. 6-5, n.15619/2014, Rv. 631684 – 01).
Nella fase di accertamento del credito sono, infatti, applicabili i termini di decadenza che scandiscono i tempi dell’azione amministrativa/tributaria.
Si è così affermato che, con riferimento a ll’ esercizio RAGIONE_SOCIALE potestà impositiva, rileva la disciplina propria dell’accertamento in qualsiasi forma questo venga esercitato, dal legislatore espressamente definita decadenziale, volta a dare impulso e sollecitazione all’azione dell’Amministrazione ed anche ad evitare
l’indeterminata soggezione del contribuente ad essa, (artt. 43 d.P.R. 600/73; art. 57 d.P.R. n.633/72; art. 76 d.P.R. 131/86) (Cass., Sez. 5, n. 16229 del 2022).
La prescrizione, anche in ambito tributario, infatti, può operare in sede di ‘recupero’ del tributo solo successivamente al tempestivo esercizio RAGIONE_SOCIALE pretesa impositiva (nell’arco temporale stabilito dalle singole leggi di imposta) ed al definitivo accertamento del diritto al prelievo.
Da tali premesse consegue che, esauritasi la fase di accertamento del credito tributario, trova applicazione la disciplina RAGIONE_SOCIALE realizzazione di un credito certo, liquido ed esigibile, per regola, assoggettata all’unico limite RAGIONE_SOCIALE prescrizione decennale ex art. 2946 cod. civ. (Cass., Sez. 5 n. 13418 del 30/06/2016).
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, richiamata anche dalla sentenza impugnata (Cass., Sez. U, n. 23397/2016, Rv. 641633 – 01 in motivazione), sia la cartella di pagamento, sia gli altri titoli che legittimano la riscossione coattiva di crediti dell’Erario e/o degli Enti previdenziali, sono atti amministrativi privi dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato (in tal senso già, Cass., Sez. 5, n. 12263/2007, Rv. 598274 – 01; Sez. 1, n. 24449/2006, Rv. 594617 – 01; Sez. 3, n. 8335/2003, Rv. 563577 – 01).
La scadenza del termine perentorio per proporre opposizione, come affermato dalle pronunce ora richiamate produce, quindi, solo l’effetto sostanziale RAGIONE_SOCIALE irretrattabilità del credito. In particolare, è stato affermato che «è di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto
l’effetto sostanziale RAGIONE_SOCIALE irretrattabilità del credito, ma non determina anche l’effetto RAGIONE_SOCIALE c.d. conversione del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 cod. civ. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti – comunque denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti RAGIONE_SOCIALE Regioni, RAGIONE_SOCIALE Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché RAGIONE_SOCIALE sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo» (Cass., Sez. U, n. 23397/2016 e nello stesso senso Sez. 6 – 3, n. 11800/2018, Rv. 648542 -01, Sez. 6 – 5, n. 33797/2019, Rv. 656434 – 01).
Da quanto riportato discende, viceversa, che, ove non esista una disposizione normativa che preveda una prescrizione breve, si applica l’ordinario temine decennale, in quanto , in base all’art. 2946 cod. civ., la prescrizione ordinaria dei diritti è decennale a meno che la legge disponga diversamente.
Con riferimento ai crediti erariali, il Collegio condivide e intende dare seguito all’indirizzo giurisprudenziale di legittimità, secondo cui il diritto alla riscossione dei tributi erariali (IRPEF, IRES, IRAP ed IVA), in mancanza di un’espressa disposizione di legge, si prescrive nel termine ordinario di dieci anni e non nel più breve termine quinquennale, non costituendo detti crediti erariali
prestazioni periodiche, ma dovendo la sussistenza dei relativi presupposti valutarsi in relazione a ciascun anno d’imposta (Cass. Sez. 6 – 5, n. 32308/2019, Rv. 656475 -01, Sez. 6 – 5, n. 12740/2020, Rv. 658066 -01; Sez. 5, n. 33213/2023, Rv. 669585 – 01).
Da quanto esposto deriva che, mancando una espressa disposizione di legge, per detti tributi è applicabile la prescrizione ordinaria decennale (art. 2946 cod. civ.), quale unico termine rilevante in fase di recupero (Cass. n. 11555/2018, cit.).
Nel caso di specie, scaduto il termine per presentare opposizione alla cartella di pagamento oggetto del giudizio, notificata il 15 novembre 2005, il credito ivi riportato, riguardante tributi erariali, Irpef e correlate addizionali, sulla base di quanto esposto si prescriveva nel termine di 10 anni.
L’intimazione di pagamento notificata il 24 febbraio 2017 oggetto del presente giudizio sembrerebbe essere stata effettuata, quindi, ben oltre il termine di prescrizione.
2.2. Con riferimento alle sanzioni si ricorda che, a i sensi dell’a rt. 20, comma 3, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472: «Il diritto alla riscossione RAGIONE_SOCIALE sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni. L’impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione, che non corre fino alla definizione del procedimento».
Il d.lgs. n. 472 del 1997, nel prevedere un procedimento unitario d’irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni, destinato a valere, in generale, per tutti i tributi, ha nettamente distinto il termine di decadenza, entro il quale deve essere contestata la violazione ed irrogata la sanzione (art. 20, comma 1), dal termine di prescrizione del diritto alla riscossione consolidato in un provvedimento non impugnato (art. 20 comma 3), così mutuando l’impostazione del
sistema penale, nel quale è ben chiara la distinzione tra termini di prescrizione del reato di cui all’art. 157 c.p. e termini di prescrizione RAGIONE_SOCIALE pene previsti dall’art. 172 c.p.(Cass., Sez. L, n. 19180/2022, Rv. 664925 – 01).
Da ciò consegue che, a livello applicativo, ove l’atto di contestazione sia divenuto definitivo per mancata impugnazione, non rileva più il termine di decadenza previsto dal comma 1, ma solo quello di prescrizione di cui al comma 3, trattandosi di “esecuzione” mediante iscrizione a ruolo e successiva notificazione RAGIONE_SOCIALE cartella di pagamento, non già di un titolo giudiziale, bensì di un atto amministrativo divenuto definitivo per acquiescenza del contribuente (Cass. Sez. 5, n. 2613/2020, Rv. 656959 -01; Sez. 5, n. 15665/2014, Rv. 632227 -01 quest’ultima h a affermato il medesimo principio nel regime anteriore al d.lgs. n. 472 del 1997).
Deve, quindi, essere ribadito che in caso di notifica di cartella esattoriale non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l’obbligazione tributaria relativa alle sanzioni ed agli interessi è quello quinquennale, così come previsto, rispettivamente, per le sanzioni, dall’art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 e, per gli interessi, dall’art. 2948, comma 1, n. 4, cod. civ. (Cass., Sez. 6 – 5, n. 7486 del 08/03/2022, Rv. 664137 – 01)
Nel caso di specie, la sentenza impugnata, pur facendo rinvio ai principi di diritto sopra richiamati, non ha fatto alcun riferimento agli atti prodotti dall’odierna ricorrente e, ritenuti interruttivi, ai fini RAGIONE_SOCIALE verifica del l’effettivo decorso RAGIONE_SOCIALE prescrizione (intimazione di pagamento n. NUMERO_CARTA, notificata il 13 novembre 2009, doc. 7 RAGIONE_SOCIALE controdeduzioni dell’ente riscossore in primo grado; preavviso di fermo n.
NUMERO_DOCUMENTO, notificato l’11 settembre 2010, doc. n. 3 RAGIONE_SOCIALE controdeduzioni dell’ente riscossore in primo grado , oltre all’atto di intimazione oggetto del presente giudizio). Su tali atti, puntualmente indicati dalla ricorrente, la controricorrente non ha svolto alcuna difesa.
Ne consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, la quale dovrà verificare sulla base degli atti sopra indicati il decorso RAGIONE_SOCIALE prescrizione, sia del credito portato dalla cartella oggetto del presente giudizio, sia RAGIONE_SOCIALE relative sanzioni, attenendosi ai principi sopra richiamati.
Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 15 maggio 2024.