Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1692 Anno 2024
Oggetto:Tributi
diritto alla riscossione dei tributi erariali-prescrizione
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1692 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME DI COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/01/2024
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al numero 9402 del ruolo generale dell’anno 2021, proposto
Da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente pro tempore , domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
-ricorrente-
Contro
NOME COGNOME rappresentata e difesa, in forza di procura speciale in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica EMAIL;
-controricorrente-
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 2064/06/2020, depositata in data 29 settembre 2020, non notificata.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 novembre 2023 dal Relatore Cons. AVV_NOTAIO NOME COGNOME NOME COGNOME di Nocera.
RILEVATO CHE
-lRAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE notificava in data 30.6.2018 a COGNOME NOME le intimazioni di pagamento n. 134/2018/90/00538769/000 e n. 134/2017/90/01917315/000 conseguenti a diverse cartelle esattoriali portanti crediti erariali e non;
avverso le due intimazioni, la contribuente proponeva ricorso dinnanzi alla Commissione tributaria provinciale di Lecco deducendo la nullità RAGIONE_SOCIALE presupposte cartelle per mancata notifica RAGIONE_SOCIALE stesse e, nel merito, tra l’altro, la prescrizione dei crediti portati da queste ultime; controdeduceva l’Agente della riscossione eccependo l’inammissibilità o comunque l’infondatezza del ricorso;
-con sentenza n. 32/02/2019, la CTP di Lecco dichiarava l’estinzione parziale del giudizio limitatamente ad alcune cartelle in quanto i relativi crediti erano stati annullati ex art. 4, primo comma, del d.l. n. 119/2018 e, per il resto, in accoglimento del ricorso, annullava le intimazioni di pagamento ‘ limitatamente ai crediti per i quali sussisteva la giurisdizione tributaria ‘ specificando la prescrizione dei residui crediti, ex art. 2948, comma 1, n. 4 c.c. stante la decorrenza del termine quinquennal e atteso che l’ultimo atto interruttivo – un pignoramento presso terzi- era stato notificato in data 27.1.2009 mentre le intimazioni di pagamento impugnate erano state notificate in data 30.6.2018;
avverso la sentenza di primo grado dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Lombardia proponeva appello l’Agente della riscossione limitatamente alla intimazione n. 134/2018/90/00538769/000 e alla sottesa cartella n. 134/20060001644685/002 evidenziando come il termine di prescrizione dei crediti erariali (Irpef, Iva) portati dalla cartella fosse decennale;
contro
deduceva la contribuente eccependo l’inammissibilità e, nel merito, l’infondatezza del gravame;
la CTR della Lombardia, con sentenza n. 2064/06/2020, depositata in data 29.9.2020, rigettava l’appello dell’Ufficio confermando la decisione di primo grado stante l’applicazione della prescrizione quinquennale ai crediti erariali portati dalla cartella sottesa alla intimazione ancora oggetto di impugnazione;
avverso la suddetta sentenza, l’RAGIONE_SOCIALE in persona del Presidente pro tempore , propone ricorso per cassazione, affidato a un motivo;
la contribuente resiste con controricorso illustrato con successiva memoria;
CONSIDERATO CHE
-con l’unico motivo di ricorso, COGNOME denuncia, in relazione all’art. 360 , comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2946 c.c., 19 e 20 del d.lgs. n. 112/1999, 2948, comma 1, n. 4 e 2953 c.c., per avere la CTR -confermando la decisione di primo grado- ritenuto che i crediti erariali (Irpef, Irap e Iva) portati dalla cartella di pagamento n. 134/20060001644685/002 non impugnata sottesa all’intimazione di pagamento n. 134/2018/90/00538769/000 oggetto di impugnazione fossero prescritti per decorrenza del termine quinquennale sebbene – come precisato anche da Cass. SU n. 23397/2016 -‘ la prescrizione ordinaria dei diritti fosse decennale salvo diversa disposizione di legge’ , e ai crediti erariali non potesse essere applicato l’art. 2948, comma 1 n. 4 c.c. mancando una norma che espressamente lo preveda e la periodicità RAGIONE_SOCIALE imposte;
il motivo è manifestamente fondato;
questa Corte ha chiarito che, la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all’art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale,
secondo l’art. 3, commi 9 e 10, della I. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato» (Cass. Sez. U., Sentenza n. 23397 del 17/11/2016); in successive pronunce, si è ribadito che, in tema di riscossione mediante ruolo, la scadenza del termine perentorio per proporre opposizione alla cartella di pagamento di cui all’art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, non produce la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c. (cfr. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 11814 del 18/06/2020; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 11760 del 03/05/2019);
-tuttavia deve rilevarsi che i diversi tributi soggiacciono al termine ordinario decennale di prescrizione, se la legge non prevede termini prescrizionali differenti; con riferimento alle imposte Irpef, Ires, Irap ed Iva, il diritto alla riscossione dei tributi erariali, in mancanza di un’espressa disposizione di legge in senso contrario, si prescrive nel termine ordinario di dieci anni e non nel più breve termine quinquennale, non costituendo detti crediti erariali prestazioni periodiche, ma dovendo la sussistenza dei relativi presupposti valutarsi in relazione a ciascun anno d’imposta (cfr. Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 11555 del 11/05/2018; Sez. 6-5, Ordinanza n. 32308 del 11/12/2019; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 10547 del 15/04/2019; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 12740 del 26/06/2020; Sez. U, Sentenza n. 8500 del 25/03/2021; Cass. n. 20638/2021; Cass. sez. 6-5, n. 8713 del 2022);
-nella sentenza impugnata, la CTR non si è attenuta ai suddetti principi nel ritenere che la prescrizione dei crediti erariali portati dalla cartella esattoriale sottesa all’atto di intimazione di pagamento n. 134/2018/90/00538769/000 -fosse quinquennale, nella specie, asseritamente decorsa avuto riguardo all’ultimo atto interruttivo (pignoramento presso terzi) notificato in data 27.1.2009 e alla notifica dell’atto di intimazione il 30.6.2018 ;
-in conclusione, il ricorso va accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio anche per la determinazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione;
P.Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la determinazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione.
Così deciso in Roma il 24 novembre 2023