Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 398 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 398 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/01/2026
Oggetto: Contributo per il RAGIONE_SOCIALE 2007 – Termine di prescrizione – Principio di diritto -Atti interruttivi -Notificazione -Regime probatorio – Principio di diritto.
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso, dagli AVV_NOTAIO, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, che hanno indicato recapito Pec, avendo l’RAGIONE_SOCIALE dichiarato domicilio presso la propria Avvocatura centrale, alla INDIRIZZO in Roma;
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME , rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al controricorso, dall’AVV_NOTAIO del Foro di Crotone, che ha indicato recapito EMAIL;
-controricorrente –
avverso
la sentenza n. 2140, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale RAGIONE_SOCIALE Calabria il 23.6.2022, e pubblicata il 29.6.2022; ascoltata la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
la Corte osserva:
Fatti di causa
RAGIONE_SOCIALE notificava il 16.10.2009 a COGNOME NOME la cartella di pagamento n. 1332 2009 0012678066, recante pretesa fiscale per il pagamento del contributo per il RAGIONE_SOCIALE, con riferimento all’anno 2007.
Il contribuente impugnava l’atto esattivo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Crotone, che dichiarava il proprio difetto di giurisdizione. COGNOME NOME ricorreva avverso la decisione innanzi alla Commissione Tributaria Regionale RAGIONE_SOCIALE Calabria, che riteneva sussistere la giurisdizione del giudice tributario e rimetteva la causa al primo grado. Il contribuente riassumeva il giudizio innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Crotone, che disponeva l’integrazione del contraddittorio, istaurato nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE rimasto contumace, in favore dell’Incaricato per l’esazione, l’RAGIONE_SOCIALE, e quindi dichiarava l’estinzione del giudizio, ritenendo che il contribuente non avesse tempestivamente ottemperato all’ordine di integrazione.
NOME COGNOME spiegava appello avverso la decisione assunta dal giudice di primo grado innanzi alla Commissione Tributaria Regionale RAGIONE_SOCIALE Calabria, contestando di avere provveduto tempestivamente all’integrazione del contraddittorio, e riproponendo anche le proprie censure di merito, in particolare lamentando la maturata prescrizione quinquennale del preteso credito tributario, nonché l’intervenuta decadenza dell’Amministrazione finanziaria dal potere di esercitare la pretesa fiscale. Anche l’RAGIONE_SOCIALE si costituiva per resistere nel giudizio. La CTR riscontrava che la disposta integrazione del contraddittorio era risultata tempestiva, e riteneva maturata la prescrizione del credito tributario. In conseguenza annullava la cartella di pagamento.
Ha proposto ricorso per cassazione avverso la pronuncia del giudice di secondo grado l’RAGIONE_SOCIALE, affidandosi a due strumenti di impugnazione. Il contribuente resiste mediante controricorso.
Ragioni RAGIONE_SOCIALE decisione
Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., l’RAGIONE_SOCIALE contesta la violazione dell’art. 2946 cod. civ. e dell’art. 63 RAGIONE_SOCIALE legge n. 833 del 1978, per avere la CTR erroneamente ritenuto che la prescrizione del credito tributario avente ad oggetto il contributo per il servizio sanitario nazionale maturi in cinque anni e non dieci.
Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente censura, subordinatamente, la violazione dell’art. 3, nono comma, RAGIONE_SOCIALE legge n. 335 del 1995 e dell’art. 1335 cod. civ., per non avere la CTR rilevato che, oltre alla richiesta di pagamento del 15.7.2000, l’RAGIONE_SOCIALE aveva dato prova di aver recapitato ulteriore analogo atto di interruzione RAGIONE_SOCIALE prescrizione in data 18.7.2005, con la conseguenza che, alla data di notifica RAGIONE_SOCIALE cartella di pagamento per cui è causa, neppure la prescrizione quinquennale era maturata.
Con il primo motivo di ricorso l’RAGIONE_SOCIALE critica la decisione impugnata, per avere il giudice del gravame erroneamente ritenuto che la prescrizione del credito tributario avente ad oggetto il contributo per il servizio sanitario nazionale matura in cinque anni e non in dieci.
3.1. Questa Corte di legittimità ha avuto occasione di esaminare ripetutamente la censura mossa dalla ricorrente, ed ha raggiunto un orientamento ormai consolidato che i rilievi proposti dal ricorrente non inducono a modificare. Si è infatti osservato che, in materia di prescrizione del ‘Contributo per il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nazionale vi è norma specifica, l’art. 3, comma 9, lett. b), RAGIONE_SOCIALE legge 8 agosto 1995, n. 335, che ha previsto la prescrizione quinquennale per ‘tutte le altre contribuzioni di
previdenza e di assistenza sociale obbligatoria’. Il termine di prescrizione, prima decennale, è divenuto quinquennale a far data dal 1° gennaio 1996, ma il successivo comma 10 dell’art. 3 citato ha fatto salva la permanenza del termine decennale per le contribuzioni relative agli anni precedenti, nel caso di atti interruttivi già compiuti e/o di procedure di recupero iniziate dall’RAGIONE_SOCIALE previdenziale nel rispetto RAGIONE_SOCIALE normativa preesistente’ (Cass. sez. V, 5.4.2025, n. 8906, nel testo), e quest’ultima ipotesi evidentemente non ricorre nel caso di specie.
3.1.1. Può in proposito indicarsi il principio di diritto secondo cui ‘Il contributo per il servizio sanitario nazionale è soggetto a prescrizione quinquennale, essendo ricompreso nella previsione di cui all’art. 3, comma 9, lett. b), RAGIONE_SOCIALE legge 8 agosto 1995, n. 335, nella parte in cui ha disposto la prescrizione quinquennale per ‘tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”.
3.2. Il primo motivo di ricorso risulta pertanto infondato, e deve perciò essere rigettato.
Mediante il secondo strumento di impugnazione la ricorrente censura la violazione di legge in cui ritiene essere incorso il giudice del gravame per aver errato nella ripartizione dell’onere RAGIONE_SOCIALE prova e non aver rilevato che, oltre alla richiesta di pagamento del 15.7.2000, l’RAGIONE_SOCIALE aveva dato prova di aver recapitato ulteriore analogo atto di interruzione RAGIONE_SOCIALE prescrizione in data 18.7.2005, con la conseguenza che, alla data di notifica RAGIONE_SOCIALE cartella di pagamento per cui è causa, il 16.10.2009, neppure la prescrizione quinquennale era maturata.
4.1. L’RAGIONE_SOCIALE segnala di aver prodotto, a dimostrazione RAGIONE_SOCIALE corretta notificazione di una seconda richiesta di pagamento, valevole quale costituzione in mora ed idonea ad interrompere nuovamente la prescrizione del credito tributario, sia la copia del modello meccanografico di invio RAGIONE_SOCIALE raccomandata, sia la copia RAGIONE_SOCIALE ricevuta di ritorno sottoscritta dal ricevente in data 18.7.2005.
Aggiunge quindi che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito come sia onere del contribuente dimostrare che il plico ricevuto ‘non conteneva alcuna lettera al suo interno, ovvero che esso conteneva una lettera di contenuto diverso da quello indicato dal mittente (Cass. sent. 12.11.2018, n. 28916)’ (ric., p. 11 s.).
5. La CTR ha respinto la tesi dell’RAGIONE_SOCIALE odierno ricorrente osservando che ‘in atti risulta un avviso di ricevimento di una raccomandata ricevuta dall’appellante del 18.7.2005, senza che sia ricavabile l’oggetto e il contenuto RAGIONE_SOCIALE raccomandata in questione’ (sent. CTR, p. III), ed ha perciò ritenuto che l’ultimo atto interruttivo RAGIONE_SOCIALE prescrizione dovesse considerarsi la raccomandata del 15 luglio 2000, che ‘si riferisce al credito d’imposta per cui è causa’ ( ibidem ), con la conseguenza che, alla data di notificazione RAGIONE_SOCIALE cartella esattoriale per cui è causa, il 16.10.2009, era maturata la prescrizione quinquennale del credito tributario.
5.1. La giurisprudenza di legittimità citata dal ricorrente, secondo cui ‘in tema di notifica RAGIONE_SOCIALE cartella di pagamento mediante raccomandata, la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall’avviso di ricevimento fa presumere, ai sensi dell’art. 1335 c.c., in conformità al principio di cd. vicinanza RAGIONE_SOCIALE prova, la conoscenza dell’atto da parte del destinatario, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o che lo stesso era diverso da quello che si assume spedito, è onerato RAGIONE_SOCIALE relativa prova’, Cass. sez. V, 22.6.2018, n. 16528, merita conferma con riferimento all’ipotesi che l’Ente impositore invochi l’intervenuta notificazione di un documento, individuabile in considerazione dei dati riportati sugli atti prodotti e che provvede a depositare almeno in copia. Nel caso di specie, invece, l’RAGIONE_SOCIALE neppure allega come gli atti prodotti, e relativi alla notificazione, siano riconducibili ad uno specifico documento, e quale sia il contenuto di questo documento notificato al contribuente il 18.7.2005, limitandosi ad affermare che si trattasse di una richiesta di pagamento relativa al credito tributario per cui è causa.
La valutazione espressa dalla CTR risulta pertanto condivisibile, ed anche il secondo motivo di ricorso deve perciò essere rigettato.
5.1.1. Chiarezza suggerisce di indicare il seguente principio di diritto: ‘In tema di notifica RAGIONE_SOCIALE cartella di pagamento mediante raccomandata, trova applicazione la regola secondo cui la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall’avviso di ricevimento fa presumere, ai sensi dell’art. 1335 c.c., in conformità al principio di cd. vicinanza RAGIONE_SOCIALE prova, la conoscenza dell’atto da parte del destinatario, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o che lo stesso era diverso da quello che si assume spedito, è onerato RAGIONE_SOCIALE relativa prova, solo qualora l’Ente impositore invochi l’intervenuta notificazione di un documento, individuabile in considerazione dei dati riportati sugli atti prodotti e che provvede a depositare almeno in copia’.
Le spese di lite seguono l’ordinaria regola RAGIONE_SOCIALE soccombenza, e sono liquidate in dispositivo, in considerazione RAGIONE_SOCIALE ragioni RAGIONE_SOCIALE decisione e del valore RAGIONE_SOCIALE controversia.
6.1. Deve ancora darsi atto che ricorrono le condizioni di legge perché il ricorrente sia assoggettato anche al versamento del c.d. doppio contributo.
La Corte di Cassazione,
P.Q.M .
rigetta il ricorso proposto dall’ RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , e lo condanna al pagamento in favore del costituito controricorrente RAGIONE_SOCIALE spese di lite, che liquida in complessivi Euro 2.300,00, oltre 15% per le spese generali, Euro 200,00 per esborsi, ed accessori come per legge.
Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater , dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello da corrispondere per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis , se dovuto.
Così deciso in Roma, il 4.12.2025.
Il Presidente NOME COGNOME