Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33624 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 5 Num. 33624 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/12/2025
SENTENZA
sul ricorso e sul controricorso incidentale iscritti al n. 5128/2025 R.G. proposti da:
RAGIONE_SOCIALE, con l’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente e controricorrente avverso il ricorso incidentale-
contro
NOME RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) unitamente all’ avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
– controricorrenti e ricorrenti incidentalinonchè contro RAGIONE_SOCIALE -RISCOSSIONE
-intimata-
avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALEa CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di II GRADO RAGIONE_SOCIALEa SARDEGNA n. 788/2024 depositata il 12/08/2024.
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella pubblica udienza del 29/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME. Udite le conclusioni del Procuratore Generale e le difese degli avvocati presenti, come da verbale.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Oristano proposto nei confronti di RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE, la società RAGIONE_SOCIALE ha impugnato la cartella di pagamento n. 07520160004812012000 notificata il 07.12.2016, con la quale venivano richiesti dal consorzio contributi per l’utenza irrigua per gli anni 2006, 2007 e 2008, quale conguaglio rispetto ai ruoli già emessi in acconto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘a rt. 44 L. R. n. 6/2008 (Legge quadro sui consorzi di RAGIONE_SOCIALE – in B.U.R.A.S. 30.05.2008, n. 18).
Con sentenza n. 102/2020 del 10.07.2020, la Commissione Tributaria Provinciale di Oristano ha respinto il ricorso.
La società contribuente ha interposto appello.
La CTG di secondo grado, con la sentenza in epigrafe meglio indicata, ha accolto parzialmente l’appello, limitatamente alle annualità 2006 e 2007.
In particolare, ha respinto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da RAGIONE_SOCIALE, confermando che gli agenti RAGIONE_SOCIALEa riscossione sono legittimati a riscuotere i contributi consortili in base alla ‘clausola di continuità’ del D.Lgs. 46/1999, mantenendo il siste ma preesistente. Riguardo al difetto di motivazione RAGIONE_SOCIALEa cartella, ha ritenuto il motivo infondato, rilevando che la cartella conteneva tutte le informazioni necessarie, comprensive RAGIONE_SOCIALEe delibere richiamate, la cui conoscenza è presunta per pubblicità legale. Quanto alla prescrizione, la Corte ha accolto parzialmente l’appello: ha dichiarato prescritti i contributi per
gli anni 2006 e 2007, applicando la prescrizione quinquennale prevista per i contributi consortili come prestazioni periodiche, mentre ha rigettato la prescrizione per il 2008, riconoscendo la validità RAGIONE_SOCIALEa sospensione disposta dalla Legge Regionale Sardegna n. 6/2008, che ha bloccato il decorso fino al 1° gennaio 2012, e, considerato che la cartella era stata notificata nel 2016, ha quindi ritenuto interrotta la prescrizione per il 2008.
Avverso la suddetta sentenza di gravame il RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso contenente anche ricorso incidentale la società contribuente.
L’intimata RAGIONE_SOCIALE non ha depositato controricorso.
La Procura Generale ha depositato requisitoria scritta, chiedendo il rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale.
Successivamente ambedue le parti hanno depositato memoria illustrativa ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 378 c.p.c.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso principale, si deduce, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2946 c.c. e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2948, n. 4, c.c.
La Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado avrebbe violato l’art. 2946 c.c. ritenendo erroneamente che i contributi consortili relativi all’utenza irrigua, oggetto del decidere, costituiscano prestazioni periodiche e siano soggetti alla prescrizione breve di cui all’art. 2948, n. 4, c.c., piuttosto che alla prescrizione ordinaria decennale.
Come necessaria premessa va chiarito, quanto alla natura, che nella fattispecie non si discute di un tipico contratto di fornitura di acqua, ma di un tributo per la utenza irrigua, composto di una componente fissa e di una variabile, determinata a sua volta dal
consumo, che avviene, a differenze dei contratti di fornitura in senso proprio, previa richiesta da parte RAGIONE_SOCIALE‘utente di poter usufruire del servizio stesso, con cadenza annuale. Si tratta dunque, pur sempre, di un tributo (Cass. 27 luglio 2023, n. 22730, la quale cita Cass. Sez. U., 3 maggio 2016, n. 8770 e Corte Cost., 19 ottobre 2018, n. 188).
Il vantaggio è del resto a favore del fondo e la prestazione è indubbiamente di tipo continuativo: l’istituto va dunque considerato in termini di tributo locale, che si struttura come a prestazioni periodiche.
4. In proposito, in sede interlocutoria erano state poi prospettate due distinte questioni interpretative connesse al tema – una volta definita la natura giuridica – che hanno determinato la rimessione alla odierna udienza pubblica. Viene il rilievo il r.d. n. 215/1933, cui fa espresso riferimento -quanto alla presente fattispecie -l’art. 9 RAGIONE_SOCIALEa legge RAGIONE_SOCIALEa Regione Sardegna 23 maggio 2008, n. 6.
4.1. La prima, è la questione relativa al termine di prescrizione, rispetto alla quale si registrano posizioni contrastanti nella giurisprudenza di questa Corte.
4.1.1. Un primo orientamento sostiene che la prescrizione sia quinquennale (Cass. 10/12/2014, n.26013), in base alla considerazione che: ‘I contributi consortili di RAGIONE_SOCIALE sono tributi locali che si strutturano come prestazioni periodiche, con connotati di autonomia, nell’ambito di una ” causa debendi” di tipo continuativo, in quanto l’utente è tenuto al pagamento di essi in relazione al prolungarsi, sul piano temporale, RAGIONE_SOCIALEa prestazione erogata dall’ente impositore o del beneficio da esso concesso, senza che sia necessario, per ogni singolo periodo contributivo, un riesame RAGIONE_SOCIALE‘esistenza dei presupposti impositivi. Essi, quindi, vanno considerati come obbligazioni periodiche o di durata e sono sottoposti alla prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948 , n. 4 c.c.’. Sulla stessa posizione ermeneutica si attestano altre pronunce (Cass. n. 4283/2010; 8405/2021; Cass. n. 25681/2021).
4.1.2. Altro orientamento (Cass., 27 aprile 2022, n. 13139) ha invece affermato che, nell’ipotesi in questione, trovi applicazione la disciplina RAGIONE_SOCIALEa prescrizione decennale, rilevando espressamente che ‘la prescrizione per i crediti erariali e per i contribut i di RAGIONE_SOCIALE si compie in dieci anni, in quanto, pur non trattandosi nella specie di un titolo giudiziale, non si è verificata alcuna “conversione” di un termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale, dal momento che il termine di prescrizione per i suddetti tributi è fin dall’origine stabilito in dieci anni’. Tale seconda posizione ermeneutica sarebbe avvalorata anche dal fatto che l’art. 21 c. 2 r.d. n. 215/1933 afferma che, con riferimento ai contributi per le opere di RAGIONE_SOCIALE: ‘Alla riscossione dei contributi si provvede con le norme che regolano l’esazione RAGIONE_SOCIALEe imposte dirette’, le quali sono notoriamente soggette al termine di prescrizione decennale ( ex multis : Cass. 12/02/2024, n. 3827), laddove non vi sia una disciplina più specifica.
4.2. Si pone poi, nella, fattispecie, la ulteriore e correlata questione RAGIONE_SOCIALEa determinazione del termine di decorrenza RAGIONE_SOCIALEa prescrizione.
4.2.1. In particolare, seguendo un primo orientamento, si potrebbe ritenere che la decorrenza, a mente degli artt. 10 e 11 del r.d. 215/1933, sia correlata alla data di effettiva determinazione del piano di riparto, atteso che l’art. 11 dispone che ‘la ripart izione definitiva e gli eventuali conguagli hanno luogo dopo accertato il compimento RAGIONE_SOCIALE‘ultimo lotto RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE‘, laddove il piano di riparto sia contenuto nel piano di classifica’.
4.2.2. Viceversa, si potrebbe sostenere che tale termine decorra dal 1 gennaio successivo alla data di approvazione del decreto di approvazione del piano di riparto, in considerazione del fatto che, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 15 r.d. 13 febbraio 1933, n. 215: ‘Le ann ualità decorrono dal 1° gennaio successivo alla data del decreto di approvazione del piano di ripartizione RAGIONE_SOCIALEa spesa’
5. Orbene, quanto al termine di prescrizione applicabile ai contributi consortili di RAGIONE_SOCIALE, la soluzione deve ovviamente essere individuata proprio alla luce RAGIONE_SOCIALEa natura giuridica del credito e RAGIONE_SOCIALEa disciplina che ne regola la formazione e la riscossione. Tali contributi, come detto, derivano dal beneficio fondiario conseguito dal proprietario in seguito all’attività di RAGIONE_SOCIALE svolta dal RAGIONE_SOCIALE, e si configurano come prestazioni periodiche, strettamente connesse alle annualità di riferimento del piano di riparto approvato.
5.1. A confermare tale natura periodica interviene, in modo chiaro, l ‘art. 15 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, il quale stabilisce che ‘le annualità decorrono dal 1° gennaio successivo alla data del decreto di approvazione del piano di ripartizione RAGIONE_SOCIALEa spesa’.
Questa disposizione attribuisce rilevanza dirimente al concetto di annualità contributiva, poiché fissa un termine ricorrente e autonomo per la maturazione RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione. Ogni contributo, dunque, nasce e si esaurisce nell’ambito di una determinata annu alità, assumendo i caratteri propri RAGIONE_SOCIALEe obbligazioni periodiche.
In questa prospettiva, anche l’art. 44 RAGIONE_SOCIALEa normativa di riferimento assume un ruolo centrale. I commi 3 e 4 di tale articolo, infatti, confermano che il legislatore ha inteso disciplinare il contributo consortile come un’entrata annuale e ripetitiva, prevedendo esplicitamente che i RAGIONE_SOCIALE possano determinare contributi irrigui ‘per le annualità 2006, 2007 e 2008’ e, successivamente, ‘per le annualità dal 2009 in poi’ : la formulazione stessa evidenzia quindi la pluralità e l’autonomia RAGIONE_SOCIALEe s ingole annualità, nonché la cadenza regolare del prelievo.
Inoltre, il comma 4 del medesimo articolo specifica che, qualora i ruoli emessi non siano conformi ai criteri normativi, questi devono essere modificati o ritirati ‘fermi restando gli effetti prodotti relativamente ai pagamenti effettuati, fatti salvi gli eventuali conguagli, ed all’effetto interruttivo RAGIONE_SOCIALEa prescrizione’. Tale inciso è
particolarmente significativo: il legislatore regionale riconosce che i contributi consortili sono soggetti a prescrizione, e che gli atti del RAGIONE_SOCIALE (come l’emissione dei ruoli) hanno efficacia interruttiva di tale decorso. Ciò presuppone, implicitamente ma inequivocabilmente, che la prescrizione decorra periodicamente per ciascuna annualità.
5.2. Sulla base di tali elementi, risulta coerente applicare la prescrizione quinquennale prevista dall’art. 2948, n. 4, c.c., che riguarda tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi. Poiché i contributi consortili nascono con cadenza annuale, in relazione alle singole annualità di spesa individuate dal piano di riparto, essi rientrano pienamente in questa previsione.
5.3. Ne consegue che la prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c. non è applicabile in simili fattispecie, poiché essa concerne i diritti non soggetti a termini più brevi e non aventi natura periodica. Al contrario, la struttura normativa delineata dal combinato disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 15 del R.D. 215/1933 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 44 RAGIONE_SOCIALEa disciplina sui RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE delinea un sistema di obbligazioni periodiche annuali, per le quali opera la prescrizione quinquennale.
5.4. Va anche osservato che l ‘art. 44, comma 3 prevede espressamente che, ‘in attesa RAGIONE_SOCIALEa determinazione dei criteri di cui all’art. 10 ed in presenza di esigenze finanziarie’, i RAGIONE_SOCIALE possano determinare contributi irrigui in acconto per determinate annualità.
Questa possibilità di richiedere pagamenti ‘in acconto’ significa, nella sostanza, che il RAGIONE_SOCIALE può emettere ruoli e richiedere il pagamento ai consorziati anche prima RAGIONE_SOCIALEa definizione del piano. Si tratta, dunque, di una forma di riscossione provvisoria, fondata su valutazioni contabili e finanziarie necessarie per garantire la continuità RAGIONE_SOCIALE‘attività di RAGIONE_SOCIALE e irrigazione.
Ora, proprio perché il RAGIONE_SOCIALE può agire in via anticipata e legittimamente esigere somme in acconto, è evidente che non vi è alcun ostacolo giuridico a interrompere la prescrizione, e non vi è,
invece, un impedimento giuridico assoluto (questione sulla quale si tornerà più avanti), sicché, si anticipa, non poteva nemmeno considerarsi sospeso il termine.
In altre parole, la facoltà di procedere a riscossione provvisoria comporta che il credito -pur ancora suscettibile di conguaglio o rettifica -sia già esigibile nei confronti del consorziato, e quindi idoneo a far decorrere o interrompere i termini prescrizionali.
Dunque, anche se la riscossione è provvisoria e suscettibile di successivo conguaglio, il credito del RAGIONE_SOCIALE è comunque attivo e azionabile, e ogni atto compiuto per la sua riscossione (come l’emissione del ruolo o la richiesta di pagamento) interrompe validamente la prescrizione.
In sintesi, si tratta di un’ipotesi in cui il diritto può essere esercitato anche prima RAGIONE_SOCIALEa definizione del piano di riparto, grazie alla previsione normativa che consente una riscossione in via provvisoria.
5.5. In conclusione del ragionamento, deve affermarsi che la prescrizione è, dunque, di durata quinquennale, dovendosi confermare l’orientamento in tal senso già maturato (Cass. sez. trib., 10/12/2014, n.26013) nel senso che : ‘I contributi consortili di RAGIONE_SOCIALE sono tributi locali che si strutturano come prestazioni periodiche, con connotati di autonomia, nell’ambito di una ” causa debendi ” di tipo continuativo, in quanto l’utente è tenuto al pagamento di essi in relazione al prolungarsi, sul piano temporale, RAGIONE_SOCIALEa prestazione erogata dall’ente impositore o del beneficio da esso concesso, senza che sia necessario, per ogni singolo periodo contributivo, un riesame RAGIONE_SOCIALE‘esistenza dei presupposti impositivi. Essi, quindi, vanno considerati come obbligazioni periodiche o di durata e sono sottoposti alla prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948, n. 4 c.c.’
6. Va poi affrontata la questione relativa alla decorrenza del termine di prescrizione stesso.
Sulla base normativa poc’anzi descritta , ritiene questa Corte che tale termine decorra dal 1 gennaio successivo alla data di approvazione del decreto di approvazione del piano di riparto, in considerazione del fatto che, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 15 r.d. 13 febbraio 1933, n. 215 , ‘Le annualità decorrono dal 1° gennaio successivo alla data del decreto di approvazione del piano di ripartizione RAGIONE_SOCIALEa spesa’
6.1. Tale ultima disposizione assume difatti valore dirimente, perché chiarisce che l’approvazione del piano di riparto rappresenta solo l’atto con cui viene determinata la ripartizione RAGIONE_SOCIALEa spesa complessiva tra i consorziati, ma non segna ancora l’inizio RAGIONE_SOCIALE‘annualità contributiva.
In altri termini, con il decreto di approvazione si definisce l’importo e la proporzione dei contributi, ma il diritto del RAGIONE_SOCIALE a riscuotere le somme -e, di conseguenza, il momento dal quale inizia a decorrere la prescrizione -si perfeziona solo dal 1° gennaio successivo.
6.2. Ciò accade perché i contributi consortili hanno, come detto, natura di prestazioni periodiche annuali, strettamente collegate all’esercizio finanziario e alle spese sostenute dal RAGIONE_SOCIALE per le attività di RAGIONE_SOCIALE in un determinato anno.
La scelta del legislatore di far decorrere le annualità dal 1° gennaio successivo risponde, dunque, a una logica di uniformità temporale e contabile: i contributi devono riferirsi a esercizi annuali completi, coincidenti con l’anno solare, e non a periodi v ariabili dipendenti dal momento in cui viene approvato il piano di riparto, che può cadere in qualunque mese.
Se, infatti, la decorrenza fosse ancorata alla data del decreto di approvazione, si verificherebbe una disomogeneità irragionevole: ogni piano avrebbe un proprio termine iniziale diverso, con il rischio di creare confusione nei rapporti tra RAGIONE_SOCIALE e consorziati, oltre che incertezza sui termini prescrizionali. Al contrario, la fissazione del 1°
gennaio successivo come momento di decorrenza garantisce chiarezza, prevedibilità e allineamento con l’anno finanziario di riferimento ed è del tutto coerente con la natura di tributo.
6.3. Questa interpretazione trova ulteriore conferma nell’art. 44 RAGIONE_SOCIALEa disciplina regionale, che, ai commi 3 e 4, parla espressamente di ‘annualità 2006, 2007, 2008’ e ‘annualità dal 2009 in poi’, e riconosce che i contributi irrigui e consortili sono determinati e riscossi per annualità distinte. Ciò dimostra che ogni contributo si riferisce a un periodo annuale autonomo, con un proprio ciclo di esigibilità e, conseguentemente, con un proprio termine di prescrizione.
Inoltre, lo stesso comma 4 RAGIONE_SOCIALE‘art. 44, nel prevedere che restano fermi gli ‘effetti interruttivi RAGIONE_SOCIALEa prescrizione’, conferma implicitamente che il decorso del termine prescrizionale è collegato al sistema RAGIONE_SOCIALEe annualità: ogni ruolo emesso per una specifica annualità interrompe la prescrizione riferita a quella determinata annualità, la cui decorrenza parte, coerentemente con l’art. 15 del R.D. 215/1933, dal 1° gennaio RAGIONE_SOCIALE‘anno successivo all’approvazione del piano di riparto.
In sintesi, dunque, il momento di approvazione del piano di riparto ha natura meramente programmatica e costitutiva del titolo del credito, mentre la decorrenza RAGIONE_SOCIALEa prescrizione si collega al momento in cui il contributo diventa effettivamente esigibile, cioè al 1° gennaio RAGIONE_SOCIALE‘anno successivo. Solo da quella data il RAGIONE_SOCIALE può legittimamente richiedere il pagamento ai consorziati, e solo da quel momento può iniziare a decorrere il termine prescrizionale.
6.4. La soluzione, letta in questa prospettiva ermeneutica, è coerente sia con la lettera e la ratio RAGIONE_SOCIALE‘art. 15 del R.D. 215/1933, sia con la disciplina successiva RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 , che con i principi generali RAGIONE_SOCIALE‘art. 2935 del codice civile, secondo il quale la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
Ciò chiarito in termini di soluzione ermeneutica, non si riscontra dunque alcun errore nell’aver applicato la prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948 n.4 c.c., da parte RAGIONE_SOCIALEa CTR.
Il motivo è, dunque, da rigettare.
Con il secondo motivo di ricorso principale, parte ricorrente contesta in relazione all’a rt. 360 comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2935 c .c., nonché degli artt. 10 e 44 RAGIONE_SOCIALEa L.R. n. 6 del 23.05.2008. La Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado RAGIONE_SOCIALEa Regione Sardegna avrebbe erroneamente ritenuto che le disposizioni di cui agli artt. 10 e 44 RAGIONE_SOCIALEa Legge Regionale n. 6/2008, sospendendo la riscossione dei contributi irrigui relativi agli anni 2006, 2007 e 2008 fino al 31.12.2011, abbiano determinato la sospensione RAGIONE_SOCIALEa prescrizione del diritto del consorzio alla riscossione dei predetti contributi, piuttosto che un impedimento per il quale, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2935, la prescrizione non poteva decorrere sino alla predetta data.
9.1. In questa prospettiva, la prescrizione avrebbe dovuto iniziare a decorrere solo dal 1° gennaio 2012, quando tale impedimento sarebbe venuto meno. Pertanto, alla data di notifica RAGIONE_SOCIALEa cartella (7 dicembre 2016), non sarebbe decorso nemmeno il termine di cinque anni, rendendo valide le pretese del RAGIONE_SOCIALE per tutte le annualità.
9.2. Parte controricorrente ha eccepito che l’articolo 44 RAGIONE_SOCIALEa Legge Regionale 23 maggio 2008, n. 6 è da considerare illegittimo perché la Regione Sardegna non ha la competenza legislativa per intervenire sulla sospensione RAGIONE_SOCIALEa prescrizione. Di conseguenza, tale norma non può essere invocata per giustificare la validità o la tempestività RAGIONE_SOCIALE‘azione del RAGIONE_SOCIALE. Anche ammettendone la legittimità, comunque, la disposizione regionale prevedeva solo una sospensione dei termini per la riscossione fino al 31 dicembre 2011, e non un’interruzione, con la conseguenza che i giudici d’appello hanno ritenuto correttamente che la prescrizione quinquennale fosse comunque maturata per gli anni 2006 e 2007, sommando i periodi
precedenti e successivi all’efficacia RAGIONE_SOCIALEa norma regionale. Ha evidenziato altresì che a sostegno RAGIONE_SOCIALEa tesi del contribuente si è espresso anche il Garante del Contribuente RAGIONE_SOCIALEa Sardegna, riconoscendo che il termine di prescrizione per i crediti relativi ai contributi di utenza dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è quello quinquennale previsto dall’articolo 2948 del codice civile.
10. La doglianza non è fondata.
11. Richiamando anche quanto esposto con riferimento al precedente motivo, sul punto appare fondato quanto eccepito da parte controricorrente, che ha evidenziato che la menzionata legge regione, nella parte in cui al suo art. 44, co. 2 (come modificato e integrato RAGIONE_SOCIALE‘art. 18 L.R. n.12/2011) prevede che ‘La riscossione dei contributi irrigui a decorrere dall’annualità 2006 è sospesa fino alla definizione dei criteri di cui all’art. 10, individuati con deliberazione RAGIONE_SOCIALEa Giunta regionale da adottarsi entro il 31 dicembre 2011, salvo quanto previsto ai commi 3 e 4′ si riferisce alla sola sospensione RAGIONE_SOCIALEa riscossione dei contributi e non alla (sospensione RAGIONE_SOCIALEa) prescrizione del diritto al relativo pagamento, istituto sul quale, del resto, non vi è alcuna competenza legislativa RAGIONE_SOCIALEa Regione.
Difatti, la prescrizione, a mente RAGIONE_SOCIALE‘artt. 2941 e 2942 c.c. può essere sospesa soltanto nei casi tassativi previsti dalla legge, tra cui rientrano soltanto le ipotesi dei particolari rapporti tra le parti (art. 2941 c.p.c.) e RAGIONE_SOCIALEa particolare condizione del titolare (art. 2942 c.c.), certamente estranee alla fattispecie.
11.1. Inoltre, i commi 3 e 4 RAGIONE_SOCIALE‘art. 44 dispongono quanto segue: «3. In attesa RAGIONE_SOCIALEa determinazione dei criteri di cui all’articolo 10 e in presenza di esigenze finanziarie, i consorzi RAGIONE_SOCIALE possono stabilire contributi irrigui in acconto, fino a un massimo di 200 euro per ettaro e per coltura per le annualità 2006, 2007 e 2008, e fino a un massimo di 260 euro per ettaro a decorrere dal 2009. In ogni caso, tali contributi non possono superare l’importo massimo eventualmente
determinato dai consorzi di RAGIONE_SOCIALE ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 9. I consorzi possono inoltre prevedere che i versamenti in acconto siano considerati a saldo qualora, entro il 31 dicembre 2011, la Giunta regionale non provveda a stabilire i criteri previsti da ll’articolo 10.
Qualora risultino emessi ruoli non conformi ai principi e criteri dei commi 1, 2 e 3, essi devono essere modificati o ritirati in autotutela, restando validi gli effetti dei pagamenti già effettuati -salvo eventuali conguagli -e l’effetto interruttivo RAGIONE_SOCIALEa prescrizione».
11.2 . Si tratta, dunque, di un’ipotesi in cui la prescrizione poteva legittimamente essere interrotta, configurandosi l’istituto in esame come una forma di riscossione provvisoria.
11.3. Non si configura, viceversa, l’ipotesi di impedimento giuridico assoluto alla interruzione RAGIONE_SOCIALEa prescrizione e ne consegue, quindi, la reiezione del motivo.
Alla luce RAGIONE_SOCIALEe argomentazioni che precedono, l’intero ricorso principale va rigettato.
La società contribuente controricorrente – con riferimento al tributo per l’anno 2008 – ha formulato anche ricorso incidentale, affidato ad unico motivo, con il quale ha dedotto la violazione di legge ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. con riferimento agli art. 3, comma 3, legge 27 luglio 2000, n. 212, RAGIONE_SOCIALE‘art. 8, comma 3, legge 27 luglio 2000, n. 212, artt. 2935 e 2948 c.c.
13.1. Ha contestato, nello specifico, l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa sospensione RAGIONE_SOCIALEa prescrizione prevista dalla Legge Regionale Sardegna n. 6/2008, sostenendo che tale normativa sia illegittima perché eccede le competenze legislative RAGIONE_SOCIALEa Regione. In particolare, si afferma che la Corte di gravame avrebbe violato gli articoli 3 e 8 RAGIONE_SOCIALEo Statuto del Contribuente e gli articoli 2935 e 2948 del codice civile, prorogando indebitamente i termini di prescrizione quinquennale previsti per la riscossione dei contributi irrigui.
13.2. Secondo i ricorrenti, non vi era alcun impedimento giuridico che giustificasse il differimento del termine iniziale RAGIONE_SOCIALEa prescrizione ( dies a quo ), e dunque il diritto del RAGIONE_SOCIALE per l’annualità 2008 sarebbe sorto il 1° gennaio 2009. Di conseguenza, alla data di notifica RAGIONE_SOCIALEa cartella (7 dicembre 2016) la prescrizione quinquennale sarebbe già maturata.
13.3. Viene infine sollecitata una questione di legittimità costituzionale degli articoli 10 e 44 RAGIONE_SOCIALEa L.R. n. 6/2008, per violazione RAGIONE_SOCIALE‘articolo 117 RAGIONE_SOCIALEa Costituzione e degli articoli 3 e 8 RAGIONE_SOCIALEo Statuto speciale RAGIONE_SOCIALEa Sardegna, poiché la disciplina RAGIONE_SOCIALEa prescrizione rientrerebbe nella competenza esclusiva RAGIONE_SOCIALEo Stato.
13.4. Il motivo deve essere accolto in ragione di quanto detto prima con riferimento al secondo motivo (da intendersi richiamato), in relazione alla natura RAGIONE_SOCIALEa norma, la quale non interferisce sul profilo RAGIONE_SOCIALEa prescrizione.
13.5. Ne deriva anche che la prospettata questione di costituzionalità è superata.
Ne consegue l’accoglimento del ricorso incidentale.
In conclusione la Corte, alla luce RAGIONE_SOCIALEe argomentazioni che precedono, rigetta il ricorso principale, accoglie il ricorso incidentale e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario anche relativamente all’ann ualità del 2008.
Le spese devono essere integralmente compensate tra le parti in ragione del contrasto ermeneutico che ha determinato la rimessione alla pubblica udienza odierna.
In conseguenza RAGIONE_SOCIALE‘esito del giudizio ricorrono i presupposti processuali per dichiarare la sussistenza dei presupposti per il pagamento di una somma pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 a carico del ricorrente principale.
La Corte rigetta il ricorso principale;
accoglie il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario di parte contribuente anche relativamente all’anno 2008.
Compensa integralmente le spese di lite.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 RAGIONE_SOCIALEa l. n . 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis , RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 29/10/2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME
P.Q.M.