Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29393 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 5 Num. 29393 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/11/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 5087/2025 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, con l’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, con l ‘avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrenti-
nonchè contro RAGIONE_SOCIALE – RISCOSSIONE
-intimata-
avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALEa CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di II GRADO RAGIONE_SOCIALEa SARDEGNA n. 787/2024 depositata il 12/08/2024.
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella pubblica udienza del 29/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Udite le conclusioni del Procuratore Generale e le difese degli avvocati presenti, come da verbale.
FATTI DI CAUSA
COGNOME NOME, proprietario di terreni ricadenti nel perimetro di intervento consortile del RAGIONE_SOCIALE, ha ricevuto da parte di RAGIONE_SOCIALE la notificazione in data 07/12/2016 RAGIONE_SOCIALEa cartella di pagamento RAGIONE_SOCIALEa complessiva somma di € 13.311,68 per contributi irrigui, per gli anni 2006, 2007 e 2008, dovuti al RAGIONE_SOCIALE.
Il contribuente ha impugnato la cartella in primo grado e la CTP di Oristano, con sentenza n. 15/2020, ha respinto il ricorso, ritenendo la cartella adeguatamente motivata e stabilendo che i contributi irrigui per colture diverse da frutteti e agrumeti fossero soggetti a prescrizione ordinaria decennale, non quinquennale, basandosi sull’art. 5 del Regolamento irriguo consortile.
Gli eredi del contribuente, nel frattempo subentrati, hanno indi interposto appello.
La Corte di gravame, con la sentenza meglio indicata in epigrafe, ha respinto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da RAGIONE_SOCIALE, affermando che l’agente RAGIONE_SOCIALEa riscossione è legittimato nei giudizi relativi ai vizi RAGIONE_SOCIALEe cartelle esattoriali da lui emesse. Ha indi ritenuto infondato il motivo relativo al difetto di motivazione RAGIONE_SOCIALEa cartella, giudicandola adeguatamente motivata, conforme ai moRAGIONE_SOCIALEi ministeriali e contenente tutte le informazioni necessarie per permettere al contribuente di difendersi, essendo accessibili anche tramite i documenti pubblici richiamati, come le delibere, che avevano pubblicità legale.
Quanto alla prescrizione, la Corte di gravame ha accolto in parte l’appello, ritenendo prescritti i contributi per gli anni 2006 e 2007, in base alla prescrizione quinquennale prevista dall’art. 2948 c.c., applicabile ai contributi consortili in quanto prestazioni periodiche. Ha invece ritenuto non prescritto il contributo relativo al 2008, poiché la sospensione disposta dalla legge regionale Sardegna n. 6/2008 aveva interrotto il decorso fino al 1° gennaio 2012, e la cartella è stata notificata entro i cinque anni successivi, il 7 dicembre 2016. Di conseguenza, la Corte ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, riconoscendo la prescrizione per gli anni 2006 e 2007 e confermando la validità RAGIONE_SOCIALEa pretesa per il 2008, con compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese per la soccombenza reciproca.
Avverso la suddetta sentenza di gravame il consorzio ha proposto ricorso per cassazione affidato a n. 2 motivi, cui hanno resistito con controricorso gli eredi RAGIONE_SOCIALE‘originario contribuente.
L’intimata RAGIONE_SOCIALE non ha depositato controricorso.
La Procura Generale ha depositato requisitoria scritta, chiedendo il rigetto del ricorso.
Successivamente ambedue le parti hanno depositato memoria illustrativa ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 378 c.p.c .
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Nella fattispecie sono in discussione i tributi degli anni 2006 e 2007, non essendo stato interposto appello incidentale con riferimento al tributo per l’annualità 2008, conseguentemente passato in giudicato in parte qua .
Con il primo motivo di ricorso, si deduce, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2946 c.c. e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2948, n. 4, c.c. La Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado avrebbe violato l’art. 2946 c.c. ritenend o erroneamente che i contributi consortili relativi all’utenza irrigua, oggetto del decidere,
costituiscano prestazioni periodiche e siano soggetti alla prescrizione breve di cui all’art. 2948, n. 4, c.c., piuttosto che alla prescrizione ordinaria decennale.
Come necessaria premessa va chiarito, quanto alla natura, che nella fattispecie non si discute di un tipico contratto di fornitura di acqua, ma di un tributo per la utenza irrigua, composto di una componente fissa e di una variabile, determinata a sua volta dal consumo, che avviene, a differenze dei contratti di fornitura in senso proprio, previa richiesta da parte RAGIONE_SOCIALE‘utente di poter usufruire del servizio stesso, con cadenza annuale. Si tratta dunque, pur sempre, di un tributo (Cass. 27 luglio 2023, n. 22730, la quale cita Cass. Sez. U., 3 maggio 2016, n. 8770 e Corte Cost., 19 ottobre 2018, n. 188).
Il vantaggio è del resto a favore del fondo e la prestazione è indubbiamente di tipo continuativo: l’istituto va dunque considerato in termini di tributo locale, che si struttura come a prestazioni periodiche.
In proposito, in sede interlocutoria erano state poi prospettate due distinte questioni interpretative connesse al tema – una volta definita la natura giuridica – che hanno determinato la rimessione alla odierna udienza pubblica. Viene il rilievo il r.d. n. 215/1933, cui fa espresso riferimento -quanto alla presente fattispecie -l’art. 9 RAGIONE_SOCIALEa legge RAGIONE_SOCIALEa Regione Sardegna 23 maggio 2008, n. 6.
4.1. La prima, è la questione relativa al termine di prescrizione, rispetto alla quale si registrano posizioni contrastanti nella giurisprudenza di questa Corte.
4.1.1. Un primo orientamento sostiene che la prescrizione sia quinquennale (Cass. 10/12/2014, n.26013), in base alla considerazione che: ‘I contributi consortili di RAGIONE_SOCIALE sono tributi locali che si strutturano come prestazioni periodiche, con connotati di autonomia, nell’ambito di una ” causa debendi” di tipo continuativo, in quanto l’utente è tenuto al pagamento di essi in relazione al prolungarsi, sul piano temporale, RAGIONE_SOCIALEa prestazione erogata dall’ente
impositore o del beneficio da esso concesso, senza che sia necessario, per ogni singolo periodo contributivo, un riesame RAGIONE_SOCIALE‘esistenza dei presupposti impositivi. Essi, quindi, vanno considerati come obbligazioni periodiche o di durata e sono sottoposti alla prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948, n. 4 c.c.’. Sulla stessa posizione ermeneutica si attestano altre pronunce (Cass. n. 4283/2010; 8405/2021; Cass. n. 25681/2021).
4.1.2. Altro orientamento (Cass., 27 aprile 2022, n. 13139) ha invece affermato che, nell’ipotesi in questione, trovi applicazione la disciplina RAGIONE_SOCIALEa prescrizione decennale, rilevando espressamente che ‘la prescrizione per i crediti erariali e per i contribut i di RAGIONE_SOCIALE si compie in dieci anni, in quanto, pur non trattandosi nella specie di un titolo giudiziale, non si è verificata alcuna “conversione” di un termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale, dal momento che il termine di prescrizione per i suddetti tributi è fin dall’origine stabilito in dieci anni’. Tale seconda posizione ermeneutica sarebbe avvalorata anche dal fatto che l’art. 21 c. 2 r.d. n. 215/1933 afferma che, con riferimento ai contributi per le opere di RAGIONE_SOCIALE: ‘Alla riscossione dei contributi si provvede con le norme che regolano l’esazione RAGIONE_SOCIALEe imposte dirette’, le quali sono notoriamente soggette al termine di prescrizione decennale ( ex multis : Cass. 12/02/2024, n. 3827), laddove non vi sia una disciplina più specifica.
4.2. Si pone poi, nella, fattispecie, la ulteriore e correlata questione RAGIONE_SOCIALEa determinazione del termine di decorrenza RAGIONE_SOCIALEa prescrizione.
4.2.1. In particolare, seguendo un primo orientamento, si potrebbe ritenere che la decorrenza, a mente degli artt. 10 e 11 del r.d. 215/1933, sia correlata alla data di effettiva determinazione del piano di riparto, atteso che l’art. 11 dispone che ‘la ripart izione definitiva e gli eventuali conguagli hanno luogo dopo accertato il
compimento RAGIONE_SOCIALE‘ultimo lotto RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE‘, laddove il piano di riparto sia contenuto nel piano di classifica’.
4.2.2. Viceversa, si potrebbe sostenere che tale termine decorra dal 1 gennaio successivo alla data di approvazione del decreto di approvazione del piano di riparto, in considerazione del fatto che, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 15 r.d. 13 febbraio 1933, n. 215: ‘Le ann ualità decorrono dal 1° gennaio successivo alla data del decreto di approvazione del piano di ripartizione RAGIONE_SOCIALEa spesa’
Orbene, quanto al termine di prescrizione applicabile ai contributi consortili di RAGIONE_SOCIALE, la soluzione deve ovviamente essere individuata proprio alla luce RAGIONE_SOCIALEa natura giuridica del credito e RAGIONE_SOCIALEa disciplina che ne regola la formazione e la riscossione. Tali contributi, come detto, derivano dal beneficio fondiario conseguito dal proprietario in seguito all’attività di RAGIONE_SOCIALE svolta dal RAGIONE_SOCIALE, e si configurano come prestazioni periodiche, strettamente connesse alle annualità di riferimento del piano di riparto approvato.
5.1. A confermare tale natura periodica interviene, in modo chiaro, l ‘art. 15 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, il quale stabilisce che ‘le annualità decorrono dal 1° gennaio successivo alla data del decreto di approvazione del piano di ripartizione RAGIONE_SOCIALEa spesa’.
Questa disposizione attribuisce rilevanza dirimente al concetto di annualità contributiva, poiché fissa un termine ricorrente e autonomo per la maturazione RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione. Ogni contributo, dunque, nasce e si esaurisce nell’ambito di una determinata annu alità, assumendo i caratteri propri RAGIONE_SOCIALEe obbligazioni periodiche.
In questa prospettiva, anche l’art. 44 RAGIONE_SOCIALEa normativa di riferimento assume un ruolo centrale. I commi 3 e 4 di tale articolo, infatti, confermano che il legislatore ha inteso disciplinare il contributo consortile come un’entrata annuale e ripetitiva, prevedendo esplicitamente che i RAGIONE_SOCIALE possano determinare contributi irrigui ‘per le annualità 2006, 2007 e 2008’ e,
successivamente, ‘per le annualità dal 2009 in poi’ : la formulazione stessa evidenzia quindi la pluralità e l’autonomia RAGIONE_SOCIALEe singole annualità, nonché la cadenza regolare del prelievo.
Inoltre, il comma 4 del medesimo articolo specifica che, qualora i ruoli emessi non siano conformi ai criteri normativi, questi devono essere modificati o ritirati ‘fermi restando gli effetti prodotti relativamente ai pagamenti effettuati, fatti salvi gli eventuali conguagli, ed all’effetto interruttivo RAGIONE_SOCIALEa prescrizione’. Tale inciso è particolarmente significativo: il legislatore regionale riconosce che i contributi consortili sono soggetti a prescrizione, e che gli atti del RAGIONE_SOCIALE (come l’emissione d ei ruoli) hanno efficacia interruttiva di tale decorso. Ciò presuppone, implicitamente ma inequivocabilmente, che la prescrizione decorra periodicamente per ciascuna annualità.
5.2. Sulla base di tali elementi, risulta coerente applicare la prescrizione quinquennale prevista dall’art. 2948, n. 4, c.c., che riguarda tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi. Poiché i contributi consortili nascono con cadenza annuale, in relazione alle singole annualità di spesa individuate dal piano di riparto, essi rientrano pienamente in questa previsione.
5.3. Ne consegue che la prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c. non è applicabile in simili fattispecie, poiché essa concerne i diritti non soggetti a termini più brevi e non aventi natura periodica. Al contrario, la struttura normativa delineata dal combinato disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 15 del R.D. 215/1933 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 44 RAGIONE_SOCIALEa disciplina sui RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE delinea un sistema di obbligazioni periodiche annuali, per le quali opera la prescrizione quinquennale.
5.4. Va anche osservato che l ‘art. 44, comma 3 prevede espressamente che, ‘in attesa RAGIONE_SOCIALEa determinazione dei criteri di cui all’art. 10 ed in presenza di esigenze finanziarie’, i RAGIONE_SOCIALE possano determinare contributi irrigui in acconto per determinate annualità.
Questa possibilità di richiedere pagamenti ‘in acconto’ significa, nella sostanza, che il RAGIONE_SOCIALE può emettere ruoli e richiedere il pagamento ai consorziati anche prima RAGIONE_SOCIALEa definizione definitiva del piano. Si tratta, dunque, di una forma di riscossione provvisoria, fondata su valutazioni contabili e finanziarie necessarie per garantire la continuità RAGIONE_SOCIALE‘attività di RAGIONE_SOCIALE e irrigazione.
Ora, proprio perché il RAGIONE_SOCIALE può agire in via anticipata e legittimamente esigere somme in acconto, è evidente che non vi è alcun ostacolo giuridico a interrompere la prescrizione, e non vi è, invece, un impedimento giuridico assoluto (questione sulla quale si tornerà più avanti), sicché, si anticipa, non poteva nemmeno considerarsi sospeso il termine.
In altre parole, la facoltà di procedere a riscossione provvisoria comporta che il credito -pur ancora suscettibile di conguaglio o rettifica -sia già esigibile nei confronti del consorziato, e quindi idoneo a far decorrere o interrompere i termini prescrizionali.
Dunque, anche se la riscossione è provvisoria e suscettibile di successivo conguaglio, il credito del RAGIONE_SOCIALE è comunque attivo e azionabile, e ogni atto compiuto per la sua riscossione (come l’emissione del ruolo o la richiesta di pagamento) interrompe validamente la prescrizione.
In sintesi, si tratta di un’ipotesi in cui il diritto può essere esercitato anche prima RAGIONE_SOCIALEa definizione definitiva del piano di riparto, grazie alla previsione normativa che consente una riscossione in via provvisoria.
5.5. In conclusione del ragionamento, deve affermarsi che la prescrizione è, dunque, di durata quinquennale, dovendosi confermare l’orientamento in tal senso già maturato (Cass. sez. trib., 10/12/2014, n.26013) nel senso che : ‘I contributi consortili di RAGIONE_SOCIALE sono tributi locali che si strutturano come prestazioni periodiche, con connotati di autonomia, nell’ambito di una ” causa debendi ” di tipo continuativo, in
quanto l’utente è tenuto al pagamento di essi in relazione al prolungarsi, sul piano temporale, RAGIONE_SOCIALEa prestazione erogata dall’ente impositore o del beneficio da esso concesso, senza che sia necessario, per ogni singolo periodo contributivo, un riesame RAGIONE_SOCIALE‘esistenza dei presupposti impositivi. Essi, quindi, vanno considerati come obbligazioni periodiche o di durata e sono sottoposti alla prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948, n. 4 c.c.’
Va poi affrontata la questione relativa alla decorrenza del termine di prescrizione stesso.
Sulla base normativa poc’anzi descritta , ritiene questa Corte che tale termine decorra dal 1 gennaio successivo alla data di approvazione del decreto di approvazione del piano di riparto, in considerazione del fatto che, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 15 r.d. 13 febbraio 1933, n. 215 , ‘Le annualità decorrono dal 1° gennaio successivo alla data del decreto di approvazione del piano di ripartizione RAGIONE_SOCIALEa spesa’
6.1. Tale ultima disposizione assume difatti valore dirimente, perché chiarisce che l’approvazione del piano di riparto rappresenta solo l’atto con cui viene determinata la ripartizione RAGIONE_SOCIALEa spesa complessiva tra i consorziati, ma non segna ancora l’inizio RAGIONE_SOCIALE‘annualità contributiva.
In altri termini, con il decreto di approvazione si definisce l’importo e la proporzione dei contributi, ma il diritto del RAGIONE_SOCIALE a riscuotere le somme -e, di conseguenza, il momento dal quale inizia a decorrere la prescrizione -si perfeziona solo dal 1° gennaio successivo.
6.2. Ciò accade perché i contributi consortili hanno, come detto, natura di prestazioni periodiche annuali, strettamente collegate all’esercizio finanziario e alle spese sostenute dal RAGIONE_SOCIALE per le attività di RAGIONE_SOCIALE in un determinato anno.
La scelta del legislatore di far decorrere le annualità dal 1° gennaio successivo risponde, dunque, a una logica di uniformità
temporale e contabile: i contributi devono riferirsi a esercizi annuali completi, coincidenti con l’anno solare, e non a periodi variabili dipendenti dal momento in cui viene approvato il piano di riparto, che può cadere in qualunque mese.
Se, infatti, la decorrenza fosse ancorata alla data del decreto di approvazione, si verificherebbe una disomogeneità irragionevole: ogni piano avrebbe un proprio termine iniziale diverso, con il rischio di creare confusione nei rapporti tra RAGIONE_SOCIALE e consorziati, oltre che incertezza sui termini prescrizionali. Al contrario, la fissazione del 1° gennaio successivo come momento di decorrenza garantisce chiarezza, prevedibilità e allineamento con l’anno finanziario di riferimento ed è del tutto coerente con la natura di tributo.
6.3. Questa interpretazione trova ulteriore conferma nell’art. 44 RAGIONE_SOCIALEa disciplina regionale, che, ai commi 3 e 4, parla espressamente di ‘annualità 2006, 2007, 2008’ e ‘annualità dal 2009 in poi’, e riconosce che i contributi irrigui e consortili sono determinati e riscossi per annualità distinte. Ciò dimostra che ogni contributo si riferisce a un periodo annuale autonomo, con un proprio ciclo di esigibilità e, conseguentemente, con un proprio termine di prescrizione.
Inoltre, lo stesso comma 4 RAGIONE_SOCIALE‘art. 44, nel prevedere che restano fermi gli ‘effetti interruttivi RAGIONE_SOCIALEa prescrizione’, conferma implicitamente che il decorso del termine prescrizionale è collegato al sistema RAGIONE_SOCIALEe annualità: ogni ruolo emesso per una specifica annualità interrompe la prescrizione riferita a quella determinata annualità, la cui decorrenza parte, coerentemente con l’art. 15 del R.D. 215/1933, dal 1° gennaio RAGIONE_SOCIALE‘anno successivo all’approvazione del piano di riparto.
In sintesi, dunque, il momento di approvazione del piano di riparto ha natura meramente programmatica e costitutiva del titolo del credito, mentre la decorrenza RAGIONE_SOCIALEa prescrizione si collega al momento in cui il contributo diventa effettivamente esigibile, cioè al 1° gennaio RAGIONE_SOCIALE‘anno successivo. Solo da quella data il RAGIONE_SOCIALE può
legittimamente richiedere il pagamento ai consorziati, e solo da quel momento può iniziare a decorrere il termine prescrizionale.
6.4. La soluzione, letta in questa prospettiva ermeneutica, è coerente sia con la lettera e la ratio RAGIONE_SOCIALE‘art. 15 del R.D. 215/1933, sia con la disciplina successiva RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 , che con i principi generali RAGIONE_SOCIALE‘art. 2935 del codice civile, secondo il quale la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
Ciò chiarito in termini di soluzione ermeneutica, non si riscontra dunque alcun errore nell’aver applicato la prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948 n.4 c.c., da parte RAGIONE_SOCIALEa CTR.
Il motivo è, dunque, da rigettare.
Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente contesta in relazione all’a rt. 360 comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2935 c .c., nonché degli artt. 10 e 44 RAGIONE_SOCIALEa L.R. n. 6 del 23.05.2008. La Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado RAGIONE_SOCIALEa Regione Sardegna avrebbe erroneamente ritenuto che le disposizioni di cui agli artt. 10 e 44 RAGIONE_SOCIALEa Legge Regionale n. 6/2008, sospendendo la riscossione dei contributi irrigui relativi agli anni 2006, 2007 e 2008 fino al 31.12.2011, abbiano determinato la sospensione RAGIONE_SOCIALEa prescrizione del diritto del consorzio alla riscossione dei predetti contr ibuti, piuttosto che un impedimento per il quale, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2935, la prescrizione non poteva decorrere sino alla predetta data.
9.1. In questa prospettiva, la prescrizione avrebbe dovuto iniziare a decorrere solo dal 1° gennaio 2012, quando tale impedimento sarebbe venuto meno. Pertanto, alla data di notifica RAGIONE_SOCIALEa cartella (7 dicembre 2016), non sarebbe decorso nemmeno il termine di cinque anni, rendendo valide le pretese del RAGIONE_SOCIALE per tutte le annualità.
9.2. Parte controricorrente ha eccepito che l’articolo 44 RAGIONE_SOCIALEa Legge Regionale 23 maggio 2008, n. 6 è da considerare illegittimo perché la Regione Sardegna non ha la competenza legislativa per intervenire sulla sospensione RAGIONE_SOCIALEa prescrizione. Di conseguenza, tale
norma non può essere invocata per giustificare la validità o la tempestività RAGIONE_SOCIALE‘azione del RAGIONE_SOCIALE. Anche ammettendone la legittimità, comunque, la disposizione regionale prevedeva solo una sospensione dei termini per la riscossione fino al 31 dicembre 2011, e non un’interruzione, con la conseguenza che i giudici d’appello hanno ritenuto correttamente che la prescrizione quinquennale fosse comunque maturata per gli anni 2006 e 2007, sommando i periodi precedenti e successivi all’efficacia RAGIONE_SOCIALEa norma re gionale. Ha evidenziato altresì che a sostegno RAGIONE_SOCIALEa tesi del contribuente si è espresso anche il Garante del Contribuente RAGIONE_SOCIALEa Sardegna, riconoscendo che il termine di prescrizione per i crediti relativi ai contributi di utenza dei RAGIONE_SOCIALE è quello quinquennale previsto dall’articolo 2948 del codice civile.
10. La doglianza non è fondata.
Richiamando anche quanto esposto con riferimento al precedente motivo, sul punto appare fondato quanto eccepito da parte controricorrente, che ha evidenziato che la menzionata legge regione, nella parte in cui al suo art. 44, co. 2 (come modificato e integrato RAGIONE_SOCIALE‘art. 18 L.R. n.12/2011) prevede che ‘La riscossione dei contributi irrigui a decorrere dall’annualità 2006 è sospesa fino alla definizione dei criteri di cui all’art. 10, individuati con deliberazione RAGIONE_SOCIALEa Giunta regionale da adottarsi entro il 31 dicembre 2011, salvo quanto previsto ai commi 3 e 4′ si riferisce alla sola sospensione RAGIONE_SOCIALEa riscossione dei contributi e non alla (sospensione RAGIONE_SOCIALEa) prescrizione del diritto al relativo pagamento, istituto sul quale, del resto, non vi è alcuna competenza legislativa RAGIONE_SOCIALEa Regione.
Difatti, la prescrizione, a mente RAGIONE_SOCIALE‘artt. 2941 e 2942 c.c. può essere sospesa soltanto nei casi tassativi previsti dalla legge, tra cui rientrano soltanto le ipotesi dei particolari rapporti tra le parti (art. 2941 c.p.c.) e RAGIONE_SOCIALEa particolare condizione del titolare (art. 2942 c.c.), certamente estranee alla fattispecie.
11.1. Inoltre, i commi 3 e 4 RAGIONE_SOCIALE‘art. 44 dispongono quanto segue: «3. In attesa RAGIONE_SOCIALEa determinazione dei criteri di cui all’articolo 10 e in presenza di esigenze finanziarie, i consorzi di RAGIONE_SOCIALE possono stabilire contributi irrigui in acconto, fino a un massimo di 200 euro per ettaro e per coltura per le annualità 2006, 2007 e 2008, e fino a un massimo di 260 euro per ettaro a decorrere dal 2009. In ogni caso, tali contributi non possono superare l’importo massimo eventualmente determinato dai consorzi di RAGIONE_SOCIALE ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 9. I consorzi possono inoltre prevedere che i versamenti in acconto siano considerati a saldo qualora, entro il 31 dicembre 2011, la Giunta regionale non provveda a stabilire i criteri previsti dall’articolo 10.
Qualora risultino emessi ruoli non conformi ai principi e criteri dei commi 1, 2 e 3, essi devono essere modificati o ritirati in autotutela, restando validi gli effetti dei pagamenti già effettuati -salvo eventuali conguagli -e l’effetto interruttivo RAGIONE_SOCIALEa prescrizione».
11.2 . Si tratta, dunque, di un’ipotesi in cui la prescrizione poteva legittimamente essere interrotta, configurandosi l’istituto in esame come una forma di riscossione provvisoria.
11.3. Non si configura, viceversa, l’ipotesi di impedimento giuridico assoluto alla interruzione RAGIONE_SOCIALEa prescrizione e ne consegue, quindi, la reiezione del motivo.
Alla luce RAGIONE_SOCIALEe argomentazioni che precedono, l’intero ricorso va rigettato.
Le spese di giudizio vanno compensate in ragione del contrasto interpretativo insorto, che ha determinato la rimessione alla pubblica udienza odierna.
In conseguenza RAGIONE_SOCIALE‘esito del giudizio ricorrono invece i presupposti processuali per dichiarare la sussistenza dei presupposti per il pagamento di una somma pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Compensa integralmente le spese di giudizio.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dov uto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis , RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 29/10/2025.
Il consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME