Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3910 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3910 Anno 2025
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/02/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 20059/2023 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) ;
-ricorrente- contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato INDIRIZZO (CODICE_FISCALE);
-controricorrente- nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE-RISCOSSIONE;
-intimato- avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALEa SARDEGNA, n. 275/2023 depositata il 04/04/2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/10/2024 dal
Consigliere NOME COGNOME..
FATTI DI CAUSA
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALEa Sardegna, con la sentenza in epigrafe indicata, ha accolto l’appello proposto dalla contribuente nei confronti del RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza n. 70/2018, emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ORISTANO sez. II, e pubblicata il 28/03/2018, con la quale era stato rigettato il ricorso proposto dal contribuente avverso tre cartelle di pagamento, con cui il RAGIONE_SOCIALE aveva richiesto, in prossimità del termine decennale, il pagamento di euro 10.260,84 a titolo di utenza irrigua per gli anni 2006, 2007 e 2008, con pretesa integrativa di precedenti cartelle già emesse e pagate dal contribuente.
1.1. In particolare, la Corte di secondo grado ha ritenuto che la utenza idrica oggetto di imposizione fosse da ricondurre a contratto di fornitura, la cui unica peculiarità nel caso di specie consisterebbe nella attivazione su domanda di parte, e che non avesse, invece, una diversa natura, come sostenuto dal RAGIONE_SOCIALE. Da ciò, ad avviso RAGIONE_SOCIALEa sentenza gravata, consegue l’applicazione del termine di prescrizione quinquennale, che la Corte di giustizia di secondo grado ha ritenuto decorresse dalla notifica RAGIONE_SOCIALEe prime cartelle, e che dunque la pretesa fosse prescritta.
Avverso la suddetta sentenza il RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a n. 2 motivi (di cui il secondo in realtà duplice), cui ha replicato il controricorrente.
RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
Il RAGIONE_SOCIALE ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, il RAGIONE_SOCIALE lamenta la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, n. 3 c.p.c. , deducendo la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2946 c.p.c. e la falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art . 2948, n. 4, c.p.c.: la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado avrebbe erroneamente ritenuto operante, nel caso di specie, la prescrizione quinquennale.
1.1. Deduce che le circostanze che connotano il rapporto sarebbero state richiamate in sentenza tanto genericamente da
risultare non esaminate, mentre invece sarebbero determinanti al fine di escludere l’assimilazione del servizio irriguo in esame alle altre ipotesi di fornitura di servizi pubblici richiamate dal Giudice d’Appello, e chiede di escludere la ritenuta periodicità RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione RAGIONE_SOCIALEa quale il RAGIONE_SOCIALE ha chiesto l’adempimento.
1.2. Difatti, secondo il ricorrente i contributi in questione sono richiesti esclusivamente a titolo di ‘utenza irrigua’, per l’utilizzazione RAGIONE_SOCIALE‘acqua a fini agricoli negli anni di riferimento, ed il proprietario di un fondo ricompreso nel perimetro di contribuenza consortile è tenuto, ogni anno, a pagare gli altri tributi consortili, mentre, con riferimento alla utenza irrigua, è tenuto a corrispondere il dovuto solo se nel singolo anno usufruisce del predetto servizio irriguo, previo deposito di specifica domanda.
1.3. Per tale ragione la fattispecie non rientrerebbe nella ipotesi di prescrizione quinquennale di cui alle prestazioni periodiche (cioè ‘tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi’ come previsto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2948, n. 4 c.p.c.), bensì la prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.p.c.
Con il secondo motivo di ricorso, il RAGIONE_SOCIALE lamenta, rispettivamente, la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, n. 5 c.p.c. per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti, e la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 44 RAGIONE_SOCIALEa L.R. n. 6/2008 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 2935 c.p.c.
2.1. In particolare, quanto al primo profilo, la CTR avrebbe omesso l’esame RAGIONE_SOCIALEe norme (anche retroattive) RAGIONE_SOCIALEa legge regionale n. 6/2008, citate dal RAGIONE_SOCIALE, le quali avrebbero determinato la temporanea impossibilità, per il RAGIONE_SOCIALE, di far valere la sua pretesa.
2.2. Per quanto concerne il secondo profilo, cioè la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 44 RAGIONE_SOCIALEa L.R. n. 6/2008 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 2935 c.p.c., il RAGIONE_SOCIALE deduce
che in ragione RAGIONE_SOCIALEe summenzionate disposizioni RAGIONE_SOCIALEa legge regionale -le quali hanno disposto la sospensione RAGIONE_SOCIALEa riscossione – si è determinata la temporanea impossibilità, per il RAGIONE_SOCIALE, di far valere la sua pretesa, e ciò costituirebbe un impedimento giuridico che ha precluso la decorrenza del termine prescrizionale connesso alla riscossione del credito, di cui la CTR non ha tenuto conto, incorrendo in violazione di legge.
La questione, a bene vedere, va ricondotta allo specifico tema RAGIONE_SOCIALEa determinazione del termine di prescrizione. Nella fattispecie non si discute difatti di un tipico contratto di fornitura di acqua, ma di un tributo per la utenza irrigua, composto di una componente fissa e di una variabile, determinata a sua volta dal consumo, che avviene, a differenze dei contratti di fornitura in senso proprio, previa richiesta da parte RAGIONE_SOCIALE‘utente di poter usufruire del servizio stesso, con cadenza annuale.
Si tratta dunque, pur sempre, di un tributo (Cass. 27 luglio 2023, n. 22730, la quale cita Cass. Sez. U., 3 maggio 2016, n. 8770 e Corte Cost., 19 ottobre 2018, n. 188).
Chiarita la natura giuridica RAGIONE_SOCIALEa fattispecie, sorge dunque la questione relativa al termine di prescrizione, tema sul quale si registrano posizioni contrastanti nella giurisprudenza di questa Corte.
Viene il rilievo, in particolare, il r.d. n. 215/1933, cui fa espresso riferimento -quanto alla presente fattispecie -l’art. 9 del la legge RAGIONE_SOCIALEa Regione Sardegna 23 maggio 2008, n. 6.
4.1. Un primo orientamento sostiene che la prescrizione sia quinquennale (Cass. 10/12/2014, n.26013), in base alla considerazione che: ‘I contributi consortili di RAGIONE_SOCIALE sono tributi locali che si strutturano come prestazioni periodiche, con connotati di autonomia, nell’ambito di una ” causa debendi ” di tipo continuativo, in quanto l’utente è tenuto al pagamento di essi in relazione al prolungarsi, sul piano temporale, RAGIONE_SOCIALEa prestazione erogata dall’ente
impositore o del beneficio da esso concesso, senza che sia necessario, per ogni singolo periodo contributivo, un riesame RAGIONE_SOCIALE‘esistenza dei presupposti impositivi. Essi, quindi, vanno considerati come obbligazioni periodiche o di durata e sono sottoposti alla prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948, n. 4 c.c.’ . Sulla stessa posizione ermeneutica si attestano anche altre pronunce (Cass. n. 4283/2010; 8405/2021; Cass. n. 25681/2021).
4.2. Altro orientamento (Cass., 27 aprile 2022, n. 13139) ha invece affermato che, nell’ipotesi in questione, trovi applicazione la disciplina RAGIONE_SOCIALEa prescrizione decennale, rilevando espressamente che ‘ la prescrizione per i crediti erariali e per i contributi di RAGIONE_SOCIALE si compie in dieci anni, in quanto, pur non trattandosi nella specie di un titolo giudiziale, non si è verificata alcuna “conversione” di un termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale, dal momento che il termine di prescrizione per i suddetti tributi è fin dall’origine stabilito in dieci anni ‘ .
Tale seconda posizione ermeneutica sarebbe avvalorata anche dal fatto che l’art. 21 c. 2 r.d. n. 215/1933 afferma che, con riferimento ai contributi per le opere di RAGIONE_SOCIALE: ‘Alla riscossione dei contributi si provvede con le norme che regolano l’esazione RAGIONE_SOCIALEe imposte dirette’, le quali sono notoriamente soggette al termine di prescrizione decennale ( ex multis : Cass. 12/02/2024, n. 3827), laddove non vi sia una disciplina più specifica.
Si pone poi nella fattispecie la correlata questione RAGIONE_SOCIALEa determinazione del termine di decorrenza RAGIONE_SOCIALEa prescrizione.
5.1. In particolare, seguendo un primo orientamento, si dovrebbe ritenere che la decorrenza, a mente degli artt. 10 e 11 del r.d. 215/1933, sia correlata alla data di effettiva determinazione del piano di riparto, atteso che l’art. 11 dispone che ‘la ripar tizione definitiva e gli eventuali conguagli hanno luogo dopo accertato il compimento
RAGIONE_SOCIALE‘ultimo lotto RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE‘, laddove il piano di riparto sia contenuto nel piano di classifica’.
5.2. Viceversa, si potrebbe sostenere che tale termine decorra dal 1 gennaio successivo alla data di approvazione del decreto di approvazione del piano di riparto, in considerazione del fatto che, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 15 r.d. 13 febbraio 1933, n. 215: ‘Le an nualità decorrono dal 1° gennaio successivo alla data del decreto di approvazione del piano di ripartizione RAGIONE_SOCIALEa spesa’.
La causa deve quindi essere rinviata a nuovo ruolo per trattazione in pubblica udienza, alla luce RAGIONE_SOCIALEe considerazioni sopra illustrate.
P.Q.M.
La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo per trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, il 24/10/2024.