Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3910 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3910 Anno 2025
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: LIBERATI NOME
Data pubblicazione: 16/02/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 20059/2023 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE ;
-ricorrente-
contro
COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE;
-controricorrente-
nonchè contro
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE;
-intimato- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA, n. 275/2023 depositata il 04/04/2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/10/2024 dal
Consigliere NOME COGNOME..
FATTI DI CAUSA
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna, con la sentenza in epigrafe indicata, ha accolto l’appello proposto dalla contribuente nei confronti del Consorzio di Bonifica
dell’oristanese avverso la sentenza n. 70/2018, emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ORISTANO sez. II, e pubblicata il 28/03/2018, con la quale era stato rigettato il ricorso proposto dal contribuente avverso tre cartelle di pagamento, con cui il consorzio aveva richiesto, in prossimità del termine decennale, il pagamento di euro 10.260,84 a titolo di utenza irrigua per gli anni 2006, 2007 e 2008, con pretesa integrativa di precedenti cartelle già emesse e pagate dal contribuente.
1.1. In particolare, la Corte di secondo grado ha ritenuto che la utenza idrica oggetto di imposizione fosse da ricondurre a contratto di fornitura, la cui unica peculiarità nel caso di specie consisterebbe nella attivazione su domanda di parte, e che non avesse, invece, una diversa natura, come sostenuto dal consorzio. Da ciò, ad avviso della sentenza gravata, consegue l’applicazione del termine di prescrizione quinquennale, che la Corte di giustizia di secondo grado ha ritenuto decorresse dalla notifica delle prime cartelle, e che dunque la pretesa fosse prescritta.
Avverso la suddetta sentenza il consorzio di bonifica dell’oristanese ha proposto ricorso per cassazione affidato a n. 2 motivi (di cui il secondo in realtà duplice), cui ha replicato il controricorrente.
L’ agenzia delle Entrate-Riscossione è rimasta intimata.
Il consorzio ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, il consorzio lamenta la violazione dell’art. 360, n. 3 c.p.c. , deducendo la violazione dell’art. 2946 c.p.c. e la falsa applicazione dell’art . 2948, n. 4, c.p.c.: la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado avrebbe erroneamente ritenuto operante, nel caso di specie, la prescrizione quinquennale.
1.1. Deduce che le circostanze che connotano il rapporto sarebbero state richiamate in sentenza tanto genericamente da
risultare non esaminate, mentre invece sarebbero determinanti al fine di escludere l’assimilazione del servizio irriguo in esame alle altre ipotesi di fornitura di servizi pubblici richiamate dal Giudice d’Appello, e chiede di escludere la ritenuta periodicità dell’obbligazione della quale il Consorzio ha chiesto l’adempimento.
1.2. Difatti, secondo il ricorrente i contributi in questione sono richiesti esclusivamente a titolo di ‘utenza irrigua’, per l’utilizzazione dell’acqua a fini agricoli negli anni di riferimento, ed il proprietario di un fondo ricompreso nel perimetro di contribuenza consortile è tenuto, ogni anno, a pagare gli altri tributi consortili, mentre, con riferimento alla utenza irrigua, è tenuto a corrispondere il dovuto solo se nel singolo anno usufruisce del predetto servizio irriguo, previo deposito di specifica domanda.
1.3. Per tale ragione la fattispecie non rientrerebbe nella ipotesi di prescrizione quinquennale di cui alle prestazioni periodiche (cioè ‘tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi’ come previsto ai sensi dell’art. 2948, n. 4 c.p.c.), bensì la prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.p.c.
Con il secondo motivo di ricorso, il consorzio lamenta, rispettivamente, la violazione dell’art. 360, n. 5 c.p.c. per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti, e la violazione dell’art. 360, n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 44 della L.R. n. 6/2008 e dell’art. 2935 c.p.c.
2.1. In particolare, quanto al primo profilo, la CTR avrebbe omesso l’esame delle norme (anche retroattive) della legge regionale n. 6/2008, citate dal Consorzio, le quali avrebbero determinato la temporanea impossibilità, per il Consorzio, di far valere la sua pretesa.
2.2. Per quanto concerne il secondo profilo, cioè la violazione dell’art. 360, n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 44 della L.R. n. 6/2008 e dell’art. 2935 c.p.c., il consorzio deduce
che in ragione delle summenzionate disposizioni della legge regionale -le quali hanno disposto la sospensione della riscossione – si è determinata la temporanea impossibilità, per il consorzio, di far valere la sua pretesa, e ciò costituirebbe un impedimento giuridico che ha precluso la decorrenza del termine prescrizionale connesso alla riscossione del credito, di cui la CTR non ha tenuto conto, incorrendo in violazione di legge.
La questione, a bene vedere, va ricondotta allo specifico tema della determinazione del termine di prescrizione. Nella fattispecie non si discute difatti di un tipico contratto di fornitura di acqua, ma di un tributo per la utenza irrigua, composto di una componente fissa e di una variabile, determinata a sua volta dal consumo, che avviene, a differenze dei contratti di fornitura in senso proprio, previa richiesta da parte dell’utente di poter usufruire del servizio stesso, con cadenza annuale.
Si tratta dunque, pur sempre, di un tributo (Cass. 27 luglio 2023, n. 22730, la quale cita Cass. Sez. U., 3 maggio 2016, n. 8770 e Corte Cost., 19 ottobre 2018, n. 188).
Chiarita la natura giuridica della fattispecie, sorge dunque la questione relativa al termine di prescrizione, tema sul quale si registrano posizioni contrastanti nella giurisprudenza di questa Corte.
Viene il rilievo, in particolare, il r.d. n. 215/1933, cui fa espresso riferimento -quanto alla presente fattispecie -l’art. 9 del la legge della Regione Sardegna 23 maggio 2008, n. 6.
4.1. Un primo orientamento sostiene che la prescrizione sia quinquennale (Cass. 10/12/2014, n.26013), in base alla considerazione che: ‘I contributi consortili di bonifica sono tributi locali che si strutturano come prestazioni periodiche, con connotati di autonomia, nell’ambito di una ” causa debendi ” di tipo continuativo, in quanto l’utente è tenuto al pagamento di essi in relazione al prolungarsi, sul piano temporale, della prestazione erogata dall’ente
impositore o del beneficio da esso concesso, senza che sia necessario, per ogni singolo periodo contributivo, un riesame dell’esistenza dei presupposti impositivi. Essi, quindi, vanno considerati come obbligazioni periodiche o di durata e sono sottoposti alla prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948, n. 4 c.c.’ . Sulla stessa posizione ermeneutica si attestano anche altre pronunce (Cass. n. 4283/2010; 8405/2021; Cass. n. 25681/2021).
4.2. Altro orientamento (Cass., 27 aprile 2022, n. 13139) ha invece affermato che, nell’ipotesi in questione, trovi applicazione la disciplina della prescrizione decennale, rilevando espressamente che ‘ la prescrizione per i crediti erariali e per i contributi di bonifica si compie in dieci anni, in quanto, pur non trattandosi nella specie di un titolo giudiziale, non si è verificata alcuna “conversione” di un termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale, dal momento che il termine di prescrizione per i suddetti tributi è fin dall’origine stabilito in dieci anni ‘ .
Tale seconda posizione ermeneutica sarebbe avvalorata anche dal fatto che l’art. 21 c. 2 r.d. n. 215/1933 afferma che, con riferimento ai contributi per le opere di bonifica: ‘Alla riscossione dei contributi si provvede con le norme che regolano l’esazione delle imposte dirette’, le quali sono notoriamente soggette al termine di prescrizione decennale ( ex multis : Cass. 12/02/2024, n. 3827), laddove non vi sia una disciplina più specifica.
Si pone poi nella fattispecie la correlata questione della determinazione del termine di decorrenza della prescrizione.
5.1. In particolare, seguendo un primo orientamento, si dovrebbe ritenere che la decorrenza, a mente degli artt. 10 e 11 del r.d. 215/1933, sia correlata alla data di effettiva determinazione del piano di riparto, atteso che l’art. 11 dispone che ‘la ripar tizione definitiva e gli eventuali conguagli hanno luogo dopo accertato il compimento
dell’ultimo lotto della bonifica’, laddove il piano di riparto sia contenuto nel piano di classifica’.
5.2. Viceversa, si potrebbe sostenere che tale termine decorra dal 1 gennaio successivo alla data di approvazione del decreto di approvazione del piano di riparto, in considerazione del fatto che, ai sensi dell’art. 15 r.d. 13 febbraio 1933, n. 215: ‘Le an nualità decorrono dal 1° gennaio successivo alla data del decreto di approvazione del piano di ripartizione della spesa’.
La causa deve quindi essere rinviata a nuovo ruolo per trattazione in pubblica udienza, alla luce delle considerazioni sopra illustrate.
P.Q.M.
La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo per trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, il 24/10/2024.