Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29391 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 5 Num. 29391 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/11/2025
SENTENZA
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME
sul ricorso iscritto al n. 5746/2017 R.G. proposto da: (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale per la RAGIONE_SOCIALE – CAGLIARI n. 7/2016 depositata il 15/01/2016. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME. Udite le conclusioni del Procuratore Generale e le difese degli avvocati presenti, come da verbale.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE Commissione tributaria regionale della RAGIONE_SOCIALE, con la sentenza in epigrafe indicata, ha respinto l’appello proposto dal contribuente nei confronti di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Oristano n. 162/2/2007, di rigetto del ricorso proposto dal contribuente avverso la cartella di pagamento n. 075200000074477360 (contr. consortili 1999) , con il quale l’Ufficio aveva ingiunto il pagamento di euro 18.657,09 a titolo di contributi consortili per l’anno 1999, a seguito di dimidiazione della predetta somma, intervenuta successivamente alla richiesta di chiarimenti avanzata da parte del contribuente.
1.1. In particolare, la CTR ha ritenuto che la RAGIONE_SOCIALE dei contributi di RAGIONE_SOCIALE fosse soggetta al solo termine di prescrizione dovendo essere effettuata ai sensi dell’art. 21 r.d. 13 febbraio 1933 n. 215 (mediante ruolo con semplice notifica della cartella, senza necessità di accertamento preventivo) e che la stessa fosse stata notificata nel quinquennio, respingendo altresì la censura di difetto di motivazione.
Avverso la suddetta sentenza il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a nove motivi, cui ha resistito con controricorso sia RAGIONE_SOCIALE che il RAGIONE_SOCIALE.
Le parti hanno presentato memorie ex art. 380 bis.1. c.p.c.
L’udienza camerale inizialmente fissata è stata rinviata alla udienza pubblica odierna.
La Procura Generale ha depositato requisitoria scritta, chiedendo l’accoglimento del ricorso relativamente al terzo motivo di ricorso, inerente il termine di prescrizione.
Successivamente le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In via preliminare deve darsi atto dell’errore materiale , atteso che nella sentenza gravata la cartella di pagamento impugnata è indicata con il n. n. 075200000074477360, mentre nel ricorso è indicata con il n. 0752000000744773660.
Sempre in via preliminare, il RAGIONE_SOCIALE ha eccepito la inammissibilità ed improcedibilità del ricorso per cassazione, in quanto l’atto di ricorso è stato notificato in proprio dal difensore presso la sede legale del RAGIONE_SOCIALE mediante consegna a mani ad una impiegata, in luogo di avvalersi del RAGIONE_SOCIALEo postale ai sensi della legge 53/1994, atteso che il ricorso non poteva essere notificato a mani del difensore di controparte perché nelle more si era cancellato dall’albo.
2.1. L’eccezione deve essere respinta.
Deve infatti rilevarsi che la notifica ha raggiunto il proprio scopo, portando a conoscenza il destinatario del ricorso, tanto da potersi costituire e difendersi nel merito delle doglianze.
Va in proposito osservato, in fatto, che la cancellazione dell’albo del difensore di controparte, intervenuta nelle more, ha fatto venir meno la possibilità di notifica allo stesso, nel domicilio eletto, sì da rendere inevitabile la notifica alla controparte personalmente, in quanto rimasta priva di difensore. Ne consegue che la notifica ha seguito le ordinarie regole di notificazione, con consegna a mani dell’addetto alla ricezione presso la sede legale, peraltro, come detto,
con esito favorevole, tanto da consentire la regolare costituzione nel presente giudizio.
Quanto sopra esposto rende quindi di per sé già superabile la eccezione sollevata, in quanto si tratterebbe in ogni caso non di inesistenza della notifica, ma di nullità, e quindi sanabile -ed in concreto sanata -dalla costituzione del soggetto destinatario e dalle sue intervenute difese. Giova infatti rammentare, in proposito, che le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. 20/07/2016,n. 14916 (Rv. 640603 – 01)) hanno, in tema, precisato che l’inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ” ex lege “, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa.
Quanto al merito delle censure, con il primo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, primo comma , n. 4, c.p.c., si deduce la nullità della sentenza per motivazione omessa o meramente apparente e comunque contraddittoria nonché la violazione e la falsa applicazione dell’art.132, comma 2, n.4, cpc, dell’art.36, comma 2, n.4, Dlgs
31/12/1992 n.546, dell’art.118, commi 1 e 2, disp. att. cpc, e dell’art. 156, comma 2, cpc, con riferimento all’art.111, comma 6, Cost., non consentendo di individuare la ratio decidendi sottesa al rigetto dell’eccezione di prescrizione.
Con il secondo motivo di ricorso, con riferimento al medesimo problema della prescrizione, si eccepisce in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la mancata indicazione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132, comma 2, n.4, cpc, dell’art.36, comma 2, n.4, Dlgs 31/12/1992 n.546, dell’art.118, commi 1 e 2, disp. att. cpc, con riferimento all’art. 111, comma 6, Cost.
Il primo e secondo motivo possono essere trattati insieme, in quanto strettamente connessi, e sono infondati.
5.1. Per costante giurisprudenza, invero, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza impugnata, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell’atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 aprile 2020, n. 8427; Cass., Sez. 6^- 5, 15 aprile 2021, n. 9975; Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2022, n. 37344; Cass., Sez. 5^, 18 aprile 2023, n. 10354) . Tra l’altro, si è in presenza di una tipica fattispecie di ‘motivazione apparente’, allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n.
8400; Cass., Sez. 6^- 5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., Sez. 6^-5, 24 febbraio 2022, n. 6184; Cass., Sez. 5^, 18 aprile 2023, n. 10354) (Cass. 21727/2023).
5.2. Nel caso di specie la sentenza gravata ha ricostruito i vari passaggi temporali sottostanti la notificazione e la interruzione dei termini di prescrizione. Ne consegue che, sotto il profilo dell’ invocata nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 360 primo comma n. 4 c.p.c. (primo motivo), non può ritenersi fondata la censura, così come non può nemmeno ritenersi sussistente la dedotta violazione di legge per mancata indicazione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (secondo motivo).
5.3. I motivi vanno dunque rigettati.
può dunque passarsi all’esame dei motivi successivi.
Con il terzo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si deduce invece la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2948, comma 1, n.4, c.c., 2962 e 2963 c.c., per non aver ritenuto verificata la prescrizione allo spirare dell’ultimo giorno del termine pur correttamente individuato.
Con il quarto motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. dell’art. 132, comma 2, n.4, cpc, dell’art. 118, commi 1 e 2, disp. att. cpc, dell’art.36, comma 2, n.4, Dlgs 31/12/1992 n.546, nonchè dell’art.3 della 1.24111990; artt. 1 e 6 del DM3/9/1999 n.321; artt.12 e 25 del DPR 29/9/1973 n.602; art.7, comma 1, della 1.27/7/2000 n.212; art.42 del DPR 29/9/1973 n.600, anche con riferimento all’art. 24 Cost., per avere la sentenza erroneamente ritenuto sufficientemente motivata la cartella di pagamento impugnata senza esporre nemmeno concisamente le norme di legge e/o i principi di diritto applicabili.
Con il quinto motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si deduce la violazione e/o falsa applicazione
dell’art.21 septies , comma 1, della 7/8/1990 n.241, anche con riferimento agli artt. 113, comma 1, c.p.c., e 115, comma 1, c.p.c., per non avere dichiarato la nullità della cartella di pagamento per mancanza dell’elemento essenziale della motivazione. Assume il ricorrente che la CTR avrebbe integrato la motivazione, fornendone argomentazione postuma, mentre avrebbe dovuto limitarsi a dichiarare il vizio di motivazione ed annullarla.
9. Con il sesto motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115, comma 1 cpc, per avere la CTR posto a fondamento della decisione documenti che in realtà non ha esaminato perché non presenti nel fascicolo. In particolare, deduce il ricorrente che le deliberazioni commissariali di approvazione dei piani di riparto non sarebbero state presenti nel fascicolo di appello, ancorché presenti nel (pur acquisito) fascicolo di primo grado.
10. Con il settimo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., si deduce la nullità della sentenza e la violazione e/o falsa applicazione dell’art.132, comma 2, n.4, cpc, dell’art. 118, commi 1 e 2, disp. att. cpc, dell’art. 36, comma 2, n.4, Dlgs 31/12/1992 n.546, e dell’art. 156, comma 2, cpc, con riferimento agli artt.24 e 111, comma 6, Cost., per motivazione omessa o meramente apparente e talmente perplessa e contraddittoria da non consentire di individuare la ratio decidendi sottesa al rigetto dell’eccezione di decadenza.
11. Con l’ottavo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art.132, comma l, n.4, cpc, dell’art. 118, commi 1 e 2, disp. att. cpc, e dell’art.36, comma 2, n.4, Dlgs 31/12/1992 n. 546, per non aver indicato le norme giuridiche correttamente applicabili, nonché la violazione e falsa applicazione dell’art. 21 R.D. 13/2/1933 n.215, degli artt. 17 e 19 del DPR 26/2/1999 n.46 e dell’art.25 del DPR 29/911973
n.602, come risultante dopo le modifiche apportate dall’art. 11, Dlgs 26/2/1999 n.46, anche con riferimento all’art. 11 delle Disposizioni sulla legge in generale, nonché agli artt.3 e 24 della Cost.
12. Con il nono motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 51 cpc e dell’art.6 del Dlgs 31/12/1992 n.546 , con riferimento all’art. 111, comma 2, cost., per non essersi astenuto da membro del Collegio giudicante in appello uno dei giudici, che era stato dapprima componente del Collegio dei revisori dei conti e successivamente Direttore Generale del RAGIONE_SOCIALE.
La terza censura è fondata e assorbente.
Come necessaria premessa va chiarito, quanto alla natura, che nella fattispecie non si discute di un tipico contratto di fornitura di acqua, ma di un tributo per la utenza irrigua, composto di una componente fissa e di una variabile, determinata a sua volta dal consumo, che avviene, a differenze dei contratti di fornitura in senso proprio, previa richiesta da parte dell’utente di poter usufruire del RAGIONE_SOCIALEo stesso, con cadenza annuale. Si tratta dunque, pur sempre, di un tributo (Cass. 27 luglio 2023, n. 22730, la quale cita Cass. Sez. U., 3 maggio 2016, n. 8770 e Corte Cost., 19 ottobre 2018, n. 188).
Il vantaggio è del resto a favore del fondo e la prestazione è indubbiamente di tipo continuativo: l’istituto va dunque considerato in termini di tributo locale, che si struttura come a prestazioni periodiche.
In proposito, in sede interlocutoria erano state poi prospettate due distinte questioni interpretative connesse al tema una volta definita la natura giuridica – che hanno determinato la rimessione alla odierna udienza pubblica. Viene il rilievo il r.d. n. 215/1933, cui fa espresso riferimento -quanto alla presente fattispecie -l’art. 9 della legge della Regione RAGIONE_SOCIALE 23 maggio 2008, n. 6.
15.1. La prima, è la questione relativa al termine di prescrizione, rispetto alla quale si registrano posizioni contrastanti nella giurisprudenza di questa Corte.
15.1.1. Un primo orientamento sostiene che la prescrizione sia quinquennale (Cass. 10/12/2014, n.26013), in base alla considerazione che: ‘I contributi consortili di RAGIONE_SOCIALE sono tributi locali che si strutturano come prestazioni periodiche, con connotati di autonomia, nell’ambito di una ” causa debendi” di tipo continuativo, in quanto l’utente è tenuto al pagamento di essi in relazione al prolungarsi, sul piano temporale, della prestazione erogata dall’ente impositore o del beneficio da esso concesso, senza che sia necessario, per ogni singolo periodo contributivo, un riesame dell’esistenza dei presupposti impositivi. Essi, quindi, vanno considerati come obbligazioni periodiche o di durata e sono sottoposti alla prescrizione quinquennale di cui all’art. 294 8, n. 4 c.c.’. Sulla stessa posizione ermeneutica si attestano altre pronunce (Cass. n. 4283/2010; 8405/2021; Cass. n. 25681/2021).
15.1.2. Altro orientamento (Cass., 27 aprile 2022, n. 13139) ha invece affermato che, nell’ipotesi in questione, trovi applicazione la disciplina della prescrizione decennale, rilevando espressamente che ‘la prescrizione per i crediti erariali e per i contribut i di RAGIONE_SOCIALE si compie in dieci anni, in quanto, pur non trattandosi nella specie di un titolo giudiziale, non si è verificata alcuna “conversione” di un termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale, dal momento che il termine di prescrizione per i suddetti tributi è fin dall’origine stabilito in dieci anni’. Tale seconda posizione ermeneutica sarebbe avvalorata anche dal fatto che l’art. 21 c. 2 r.d. n. 215/1933 afferma che, con riferimento ai contributi per le opere di RAGIONE_SOCIALE: ‘Alla RAGIONE_SOCIALE dei contributi si provvede con le norme che regolano l’esazione delle imposte dirette’, le quali sono notoriamente soggette al termine di
prescrizione decennale ( ex multis : Cass. 12/02/2024, n. 3827), laddove non vi sia una disciplina più specifica.
15.2. Si pone poi, nella, fattispecie, la ulteriore e correlata questione della determinazione del termine di decorrenza della prescrizione.
15.2.1. In particolare, seguendo un primo orientamento, si potrebbe ritenere che la decorrenza, a mente degli artt. 10 e 11 del r.d. 215/1933, sia correlata alla data di effettiva determinazione del piano di riparto, atteso che l’art. 11 dispone che ‘la ripart izione definitiva e gli eventuali conguagli hanno luogo dopo accertato il compimento dell’ultimo lotto della RAGIONE_SOCIALE‘, laddove il piano di riparto sia contenuto nel piano di classifica’.
15.2.2. Viceversa, si potrebbe sostenere che tale termine decorra dal 1 gennaio successivo alla data di approvazione del decreto di approvazione del piano di riparto, in considerazione del fatto che, ai sensi dell’art. 15 r.d. 13 febbraio 1933, n. 215: ‘Le ann ualità decorrono dal 1° gennaio successivo alla data del decreto di approvazione del piano di ripartizione della spesa’
16. Orbene, quanto al termine di prescrizione applicabile ai contributi consortili di RAGIONE_SOCIALE, la soluzione deve ovviamente essere individuata proprio alla luce della natura giuridica del credito e della disciplina che ne regola la formazione e la RAGIONE_SOCIALE. Tali contributi, come detto, derivano dal beneficio fondiario conseguito dal proprietario in seguito all’attività di RAGIONE_SOCIALE svolta dal RAGIONE_SOCIALE, e si configurano come prestazioni periodiche, strettamente connesse alle annualità di riferimento del piano di riparto approvato.
16.1. A confermare tale natura periodica interviene, in modo chiaro, l ‘art. 15 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, il quale stabilisce che ‘le annualità decorrono dal 1° gennaio successivo alla data del decreto di approvazione del piano di ripartizione della spesa’.
Questa disposizione attribuisce rilevanza dirimente al concetto di annualità contributiva, poiché fissa un termine ricorrente e autonomo per la maturazione dell’obbligazione. Ogni contributo, dunque, nasce e si esaurisce nell’ambito di una determinata annu alità, assumendo i caratteri propri delle obbligazioni periodiche.
In questa prospettiva, anche l’art. 44 della normativa di riferimento assume un ruolo centrale. I commi 3 e 4 di tale articolo, infatti, confermano che il legislatore ha inteso disciplinare il contributo consortile come un’entrata annuale e ripetitiva, prevedendo esplicitamente che i RAGIONE_SOCIALE possano determinare contributi irrigui ‘per le annualità 2006, 2007 e 2008’ e, successivamente, ‘per le annualità dal 2009 in poi’ : la formulazione stessa evidenzia quindi la pluralità e l’autonomia delle s ingole annualità, nonché la cadenza regolare del prelievo.
Inoltre, il comma 4 del medesimo articolo specifica che, qualora i ruoli emessi non siano conformi ai criteri normativi, questi devono essere modificati o ritirati ‘fermi restando gli effetti prodotti relativamente ai pagamenti effettuati, fatti salvi gli eventuali conguagli, ed all’effetto interruttivo della prescrizione’. Tale inciso è particolarmente significativo: il legislatore regionale riconosce che i contributi consortili sono soggetti a prescrizione, e che gli atti del RAGIONE_SOCIALE (come l’emissione d ei ruoli) hanno efficacia interruttiva di tale decorso. Ciò presuppone, implicitamente ma inequivocabilmente, che la prescrizione decorra periodicamente per ciascuna annualità.
16.2. Sulla base di tali elementi, risulta coerente applicare la prescrizione quinquennale prevista dall’art. 2948, n. 4, c.c., che riguarda tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi. Poiché i contributi consortili nascono con cadenza annuale, in relazione alle singole annualità di spesa individuate dal piano di riparto, essi rientrano pienamente in questa previsione.
16.3. Ne consegue che la prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c. non è applicabile in simili fattispecie, poiché essa concerne i diritti non soggetti a termini più brevi e non aventi natura periodica. Al contrario, la struttura normativa delineata dal combinato disposto dell’art. 15 del R.D. 215/1933 e dell’art. 44 della disciplina sui RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE delinea un sistema di obbligazioni periodiche annuali, per le quali opera la prescrizione quinquennale.
16.4. Va anche osservato che l ‘art. 44, comma 3 prevede espressamente che, ‘in attesa della determinazione dei criteri di cui all’art. 10 ed in presenza di esigenze finanziarie’, i RAGIONE_SOCIALE possano determinare contributi irrigui in acconto per determinate annualità.
Questa possibilità di richiedere pagamenti ‘in acconto’ significa, nella sostanza, che il RAGIONE_SOCIALE può emettere ruoli e richiedere il pagamento ai consorziati anche prima della definizione definitiva del piano. Si tratta, dunque, di una forma di RAGIONE_SOCIALE provvisoria, fondata su valutazioni contabili e finanziarie necessarie per garantire la continuità dell’attività di RAGIONE_SOCIALE e irrigazione.
Ora, proprio perché il RAGIONE_SOCIALE può agire in via anticipata e legittimamente esigere somme in acconto, è evidente che non vi è alcun ostacolo giuridico a interrompere la prescrizione, e non vi è, invece, un impedimento giuridico assoluto (questione sulla quale si tornerà più avanti), sicché, si anticipa, non poteva nemmeno considerarsi sospeso il termine.
In altre parole, la facoltà di procedere a RAGIONE_SOCIALE provvisoria comporta che il credito -pur ancora suscettibile di conguaglio o rettifica -sia già esigibile nei confronti del consorziato, e quindi idoneo a far decorrere o interrompere i termini prescrizionali.
Dunque, anche se la RAGIONE_SOCIALE è provvisoria e suscettibile di successivo conguaglio, il credito del RAGIONE_SOCIALE è comunque attivo e azionabile, e ogni atto compiuto per la sua RAGIONE_SOCIALE (come
l’emissione del ruolo o la richiesta di pagamento) interrompe validamente la prescrizione.
In sintesi, si tratta di un’ipotesi in cui il diritto può essere esercitato anche prima della definizione definitiva del piano di riparto, grazie alla previsione normativa che consente una RAGIONE_SOCIALE in via provvisoria.
16.5. In conclusione del ragionamento, deve affermarsi che la prescrizione è, dunque, di durata quinquennale, dovendosi confermare l’orientamento in tal senso già maturato (Cass. sez. trib., 10/12/2014, n.26013) nel senso che : ‘I contributi consortili di RAGIONE_SOCIALE sono tributi locali che si strutturano come prestazioni periodiche, con connotati di autonomia, nell’ambito di una ” causa debendi ” di tipo continuativo, in quanto l’utente è tenuto al pagamento di essi in relazione al prolungarsi, sul piano temporale, della prestazione erogata dall’ente impositore o del beneficio da esso concesso, senza che sia necessario, per ogni singolo periodo contributivo, un riesame dell’esistenza dei presupposti impositivi. Essi, quindi, vanno considerati come obbligazioni periodiche o di durata e sono sottoposti alla prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948, n. 4 c.c.’
17. Va poi affrontata la questione relativa alla decorrenza del termine di prescrizione stesso.
Sulla base normativa poc’anzi descritta , ritiene questa Corte che tale termine decorra dal 1 gennaio successivo alla data di approvazione del decreto di approvazione del piano di riparto, in considerazione del fatto che, ai sensi dell’art. 15 r.d. 13 febbraio 1933, n. 215 , ‘Le annualità decorrono dal 1° gennaio successivo alla data del decreto di approvazione del piano di ripartizione della spesa’
17.1. Tale ultima disposizione assume difatti valore dirimente, perché chiarisce che l’approvazione del piano di riparto rappresenta solo l’atto con cui viene determinata la ripartizione della spesa
complessiva tra i consorziati, ma non segna ancora l’inizio dell’annualità contributiva.
In altri termini, con il decreto di approvazione si definisce l’importo e la proporzione dei contributi, ma il diritto del RAGIONE_SOCIALE a riscuotere le somme -e, di conseguenza, il momento dal quale inizia a decorrere la prescrizione -si perfeziona solo dal 1° gennaio successivo.
17.2. Ciò accade perché i contributi consortili hanno, come detto, natura di prestazioni periodiche annuali, strettamente collegate all’esercizio finanziario e alle spese sostenute dal RAGIONE_SOCIALE per le attività di RAGIONE_SOCIALE in un determinato anno.
La scelta del legislatore di far decorrere le annualità dal 1° gennaio successivo risponde, dunque, a una logica di uniformità temporale e contabile: i contributi devono riferirsi a esercizi annuali completi, coincidenti con l’anno solare, e non a periodi v ariabili dipendenti dal momento in cui viene approvato il piano di riparto, che può cadere in qualunque mese.
Se, infatti, la decorrenza fosse ancorata alla data del decreto di approvazione, si verificherebbe una disomogeneità irragionevole: ogni piano avrebbe un proprio termine iniziale diverso, con il rischio di creare confusione nei rapporti tra RAGIONE_SOCIALE e consorziati, oltre che incertezza sui termini prescrizionali. Al contrario, la fissazione del 1° gennaio successivo come momento di decorrenza garantisce chiarezza, prevedibilità e allineamento con l’anno finanziario di riferimento ed è del tutto coerente con la natura di tributo.
17.3. Questa interpretazione trova ulteriore conferma nell’art. 44 della disciplina regionale, che, ai commi 3 e 4, parla espressamente di ‘annualità 2006, 2007, 2008’ e ‘annualità dal 2009 in poi’, e riconosce che i contributi irrigui e consortili sono determinati e riscossi per annualità distinte. Ciò dimostra che ogni contributo si riferisce a un
periodo annuale autonomo, con un proprio ciclo di esigibilità e, conseguentemente, con un proprio termine di prescrizione.
Inoltre, lo stesso comma 4 dell’art. 44, nel prevedere che restano fermi gli ‘effetti interruttivi della prescrizione’, conferma implicitamente che il decorso del termine prescrizionale è collegato al sistema delle annualità: ogni ruolo emesso per una specifica annualità interrompe la prescrizione riferita a quella determinata annualità, la cui decorrenza parte, coerentemente con l’art. 15 del R.D. 215/1933, dal 1° gennaio dell’anno successivo all’approvazione del piano di riparto.
In sintesi, dunque, il momento di approvazione del piano di riparto ha natura meramente programmatica e costitutiva del titolo del credito, mentre la decorrenza della prescrizione si collega al momento in cui il contributo diventa effettivamente esigibile, cioè al 1° gennaio dell’anno successivo. Solo da quella data il RAGIONE_SOCIALE può legittimamente richiedere il pagamento ai consorziati, e solo da quel momento può iniziare a decorrere il termine prescrizionale.
17.4. La soluzione, letta in questa prospettiva ermeneutica, è coerente sia con la lettera e la ratio dell’art. 15 del R.D. 215/1933, sia con la disciplina successiva dell’art. 4 , che con i principi generali dell’art. 2935 del codice civile, secondo il quale la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
Sulla scorta di tali soluzioni ermeneutiche, deve dunque analizzarsi il merito della questione.
Nella fattispecie il termine decorre in concreto dal 1.1.2000 (trattandosi di contributo del 1999), cioè dal 1 gennaio successivo al maturare del tributo, e ha scadenza al 01/01/2005.
L’interruzione della prescrizione, come risulta dagli atti, è invece del 23/11/2005, cioè dopo il decorso del detto termine di prescrizione.
Ne consegue che non poteva essere fatta valere la prestazione impositiva.
A tali considerazioni consegue che va accolto il ricorso, con decisione nel merito, dovendosi annullare l’atto impositivo.
Gli altri motivi, quelli successivi al n. 3, vanno conseguentemente ritenuti assorbiti.
Quindi, in ragione della fondatezza del terzo motivo -respinti i primi due e assorbiti i restanti -la sentenza va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 c .p.c. con l’accoglimento del ricorso originario del contribuente.
In una valutazione complessiva del giudizio, si ritiene sussistere giustificati motivi per compensare le spese di ambedue i gradi di giudizio di merito e di legittimità, in considerazione del contrasto giurisprudenziale insorto, che ha determinato la rimessione in pubblica udienza della odierna questione interpretativa.
P.Q.M.
La Corte cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso della contribuente , nei sensi indicati in motivazione. Compensa integralmente le spese di giudizio.
Così deciso in Roma, il 29/10/2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
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