SENTENZA TRIBUNALE DI MILANO N. 6217 2025 – N. R.G. 00041847 2022 DEPOSITO MINUTA 25 07 2025  PUBBLICAZIONE 25 07 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice AVV_NOTAIO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al nNUMERO_DOCUMENTO promossa da:
(C.F. ),  con  il  patrocinio  dell’AVV_NOTAIO,  elettivamente  domiciliato  in  INDIRIZZO Parte_1 P.IVA_1
attore nei confronti di:
(C.F. ),  con  il  patrocinio  dell’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO Parte_2 C.F._1
convenuto
e
(C.F. ),  con  il patrocinio  dell’AVV_NOTAIO  ( ) INDIRIZZO; Controparte_1 P.IVA_2 C.F._2
terzo chiamato sulle seguenti conclusioni:
Per Parte_2
‘Voglia codesto Illustrissimo Tribunale, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione In via pregiudiziale , preso atto dell’avvenuto deposito delle dichiarazioni di adesione alla definizione agevolata dei carichi pendenti ex art 1, comma 235, Legge n. 1972022, disporre la sospensione del processo.
In via preliminare , dichiarare la parziale cessazione della materia del contendere, con riferimento alle cartelle  notificate  fino  al  31  dicembre  2015  e  contenenti  debiti  di  importo  residuo  non  superiore  ad Euro 1.000,00.
In rito accertata l’esigenza litisconsortile ex art. 102 c.p.c. per i motivi dedotti ed ove parte attrice non  vi  abbia  ancora  provveduto  disporre  l’integrazione  del  contraddittorio  nei  confronti  del  terzo pignorato ‘ ‘, in persona del legale rappresentate pro tempore, con sede in Roma, INDIRIZZO, mandando parte attrice per il relativo adempimento Controparte_2
Nel merito , in accoglimento della proposta opposizione per tutti i motivi e difese richiamate e dedotte, accertata l’assenza di titoli per procedere al pignoramento per cui è causa nonché l’impignorabilità dei beni  oggetto  dello  stesso,  accertare  e  dichiarare  l’illegittimità  dell’atto  di  pignoramento,  ovvero contenerlo  nel  diverso  titolo  e/o  importo,  con  ogni  conseguente  statuizione  nei  riguardi  del  terzo pignorato . CP_2
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.’
Per : Controparte_3
‘precisa le proprie conclusioni riportandosi a tutti  gli  scritti,  documenti  e  verbali  di  causa  depositati nell’interesse di CP_4
Per : CP_2
‘ Voglia l’Ill. mo Tribunale adito, reiectis adversis:
Accertare la legittimità del pignoramento con ogni conseguente statuizione.  Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio di opposizione. ‘
MOTIVI DELLA DECISIONE
con ricorso datato 11 marzo 2022 ha proposto opposizione all’esecuzione intrapresa nei suoi confronti da , che il 26 novembre 2021 ha pignorato, con le forme di cui all’art. 72 -bis d.p.r. n. 602/1973, i crediti vantati dall’ nei confronti dell’ fino a concorrenza di €328.429,97. Parte_2 Parte_1 Pt_2 CP_2
L’opponente ha eccepito:
1) la prescrizione del l’intero credito portato dalla cartella n. 06820080020626976000, notificata il 18 aprile 2008 per €70.476,97 a titolo di imposta, €6.282,88 a titolo di interessi ed € 21.143,09 a titolo di sanzioni;
2) la prescrizione del credito portato dalla cartella n. 06820080305632150000, notificata in data 20 marzo 2009, recante la  somma di € 32.099,06 a titolo di impost e ,  la  somma  di  €  2.569,50  a titolo di interessi, la somma di € 9.959,00 a titolo di sanzioni, per un totale di € 44.633,44;
3) la prescrizione del credito di €4.336,28 per sanzioni e interessi portato dalla cartella n.06820100182167134000 notificata in data 5 maggio 2010 , recante la somma di € 9.491,82 a titolo di imposta, la somma di € 983,54 a titolo di interessi, la somma di € 3.382,74 a titolo di sanzioni;
4) la prescrizione del credito di €319,02 portato dalla cartella n.NUMERO_CARTA, notificata in data 4 settembre 2012, emessa per una contravvenzione stradale;
5) la prescrizione del credito di €220,94 portato dalla cartella n.06820120198047250000, notificata in data 19 settembre 2012;
6) la prescrizione  dell’intero  importo  di  €1.520,05 per  il quale  è  stata  emessa  la  cartella n.06820130155643677000 notificata in data 05 agosto 2013;
7) la prescrizione quinquennale del credito di €33 ,12 per interessi e sanzioni portati dalla cartella n. 06820130177119708000 notificata in data 04 novembre 2013 , recante la somma di € 119,79 a  titolo  di  imposta,  la  somma  di  €  4,61  a  titolo  di  interessi,  la  somma  di  €  28,51  a  titolo  di sanzioni;
8) la prescrizione quinquennale del credito di €5.545,27 portato dal la cartella n. 06820130225952990000 notificata in  data  01  agosto  2014 ,  recante  la  somma  di  €8.209,31  a titolo di imposta, la somma di € 1.179,56 a titolo di interessi e la somma di € 4.365,71 a titolo di sanzioni;
9) la  prescrizione  quinquennale del  credito  di  €203.22  per  interessi  e  sanzioni,  portato  dal la cartella n. NUMERO_CARTA, notificata in data 19 luglio 2014;
10)la prescrizione quinquennale del credito di €869,22 per inter essi e sanzioni, portata dalla cartella n. 06820140122016880000, notificata in data 13 marzo 2015.
Ha concluso chiedendo al giudice dell’esecuzione, in via principale, di accertare ‘ l’assenza di titoli per  procedere  al  pignoramento  per  cui  è  causa  nonché  l’impignorabilità  dei  beni  oggetto  dello stesso’  e  perciò  di  ‘accertare  e  dichiarare  l’illegittimità  dell’atto  di  pignoramento ‘ (cfr.  doc.  1 . CP_4
Con ordinanza in data 15 settembre 2022, il g.e., premesso che per la cartella n. NUMERO_CARTA il credito  ‘ sembrerebbe  prescritto ‘ e  che,  per  le  altre  cartelle,  occorreva
approfondire  la  questione  nel  giudizio  di  merito,  ha  accordato  la  sospensione  del  procedimento esecutivo ed ha assegnato un termine per l’introduzione del giudizio di merito.
ha  provveduto  a  notificare  al  debitore  atto  di  citazione, contestando  la  fondatezza  dell ‘eccezione  di  prescrizione  sia  per  essere  intervenuti  validi  atti interruttivi sia tenuto conto della sospensione dal primo gennaio 2014 al 15 giugno 2014 prevista dalla legge 147/2013 per le pretese portate nei ruoli consegnati sino al 31/10/2013 e della ulteriore sospensione dell’attività di riscossione disposta a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid 19 . Controparte_3
Q uanto all’impignorabilità del credito vantato da verso , ha osservato che ‘ quando un soggetto ha debiti con il Fisco che hanno già dato vita a procedure di esecuzione forzata, tra le quali il pignoramento presso terzi, l’Agente di riscossione può chiedere all’Ente erogatore della prestazione previdenziale di trasferire i soldi dovuti dal pensionato direttamente al concessionario a saldo del debito. [omissis] Questa in sostanza l’operazione che può mettere in pratica l’Agente della Riscossione tenendo conto dei limiti previsti dalla normativa che consentono appunto di garantire al debitore il minimo vitale. Di fatto nel caso in esame il terzo ( ) ha fornito dichiarazione positiva specificando la quota pignorabile e quindi la somma oggetto di accantonamento, corrispondente ad 1/5 dell’eccedenza della somma impignorabile, e all’accantonamento di 1/5 sugli arretrati spettanti come da dichiarazione già in atti che si allega nuovamente alla presente ‘ (cfr. atto di citazione, pag. 7). Pt_2 CP_2 Controparte_3 CP_2 Controparte_5
Ha concluso chiedendo l’accertamento della legittimità dell’azione esecutiva esercitata e la revoca della sospensione disposta.
All’udienza del 7 marzo 2023 il giudice disponeva l’integrazione del contraddittorio nei confronti di , terzo pignorato. CP_2
si costituiva in giudizio e chiedeva accertarsi la legittimità del pignoramento. CP_2
Istruita la causa documentalmente, la stessa era posta in decisione il 6 dicembre 2024, con assegnazione dei termini per il deposito delle conclusionali e delle repliche. In tale occasione il giudice invitava le parti a ‘meglio ricapitolare, per ciascuna cartella posta a base del pignoramento: – la natura del credito – la data di notifica degli atti prodromici e le norme che governano il regime della prescrizione – i documenti probatori agli atti riguardanti la cartella medesima e gli atti interruttivi della prescrizione ‘.
Rimessa  in  istruttoria  a  causa  del  trasferimento  del  giudice  assegnatario  ad  altro  ufficio,  veniva nuovamente fissata udienza per la precisazione delle conclusioni al 3 giugno 2025.
L’udienza veniva poi sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell’art. 127 -ter c.p.c.
In  data  3  giugno  2025  il  nuovo  giudice  tratteneva  la  causa  in  decisione,  assegnando  alle  parti termine di venti giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per le memorie di replica.
In via pregiudiziale, dato atto di aver depositato istanza di adesione agevolata in relazione alle cartelle qui indicate ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 8 e 10, ha domandato la sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 1, comma 235, legge n. 197 del 2022. Parte_2
La disposizione invocata -si tratta, in realtà, del comma 236- prevede che ‘ Nella dichiarazione di cui al comma 235 il debitore indica l’eventuale pendenza di giudizi aventi a oggetto i carichi in essa  ricompresi  e  assume  l’impegno  a  rinunciare  agli  stessi  giudizi  che,  dietro  presentazione  di copia  della  dichiarazione  nelle  more  del  pagamento  delle  somme  dovute,  sono  sospesi  dal giudice…’.
Tuttavia,  nel  caso  in  esame,  dall’esame  dei  documenti  8)  e  9) prodotti  con  le  note depositate  il  10 luglio  2023,  emerge  che  il  contribuente  non  solo  non  ha  assunto  l’impegno  a rinunciare ai giudizi pendenti, ma ha addirittura dichiarato ‘ che non vi sono giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi quali si riferisce questa dichiarazione ‘. Pt_2
Dunque, non  può  legittimamente  invocare  alcuna  sospensione  ex  lege  del  presente giudizio. Pt_2
Non rileva, in contrario, la posizione apparentemente adesiva assunta da nelle note depositate il 20 maggio 2024 , poiché, per un verso, ciò che 1 invoca è la sospensione ‘ex lege’ del giudizio di opposizione, che però presuppone la rigorosa verifica dei presupposti di legge , indipendentemente dall’opinione espressa dalle parti. Per altro verso, la posizione assunta da è tutt’altro che chiara e lineare, considerato che, nel precisare le conclusioni , l’ente ha richiamato del tutto genericamente i propri precedenti atti, e nella comparsa conclusionale, si è limitato a rilevare che ‘ allo stato il giudizio non può certamente estinguersi per cessata materia del contendere con riguardo alle cartelle comprese nella rottamazione, atteso l’esito della stessa rimane sempre incerto sino al pagamento dell’ultima rata; Controparte_3 Parte_2 Controparte_3
1 Ove  si  legge,  con  riferimento  alle  cartelle  oggetto  di  rottamazione,  che ‘ i  crediti  si  estingueranno  solo  in  seguito  al pagamento dell’ultima rata prevista nel piano di rateizzazione accordato al contribuente, allo stato per queste cartelle si insiste per la sospensione del giudizio ‘ .
l’adesione alla rottamazione non è garanzia per l’Ente di un certo e corretto adempimento del contribuente nei pagamenti delle rate, alle scadenze stabilite sino alla conclusione del piano accordato allo stesso, anche nel caso in cui ad oggi non vi siano ritardi ‘, ed ha insistito ‘ affinché l’adito Giudicante, accertata la correttezza dell’operato dell’ e, quindi, la validità e legittimità dell’azione esecutiva promossa nei confronti del contribuente e oggetto di giudizio, revochi la sospensione del pignoramento sulle cartelle sopra citate valide e esigibili, atteso che nessuna prescrizione è maturata per tutte le motivazioni espresse in punto di diritto; il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93 cpc ‘ (cfr. conclusionale, pag. 7). Controparte_6 Pt_2
Occorre quindi procedere all’esame del merito .
Al riguardo, si  deve  convenire con in  ordine  all’intervenuta cessazione della materia del contendere con riferimento alle cartelle indicate ai numeri 6, 7 e 9, in quanto non è in contestazione che la cartella  n.  NUMERO_CARTA e la n. NUMERO_CARTA siano state estinte per pagamento e che la n. NUMERO_CARTA è stata stralciata (cfr. sempre comparsa conclusionale pag. 6). Pt_2 CP_4
Venendo all’esame delle altre cartelle -reso particolarmente impervio dalla condotta processuale delle parti, le quali non hanno dato seguito all’invito di questo tribunale di specifica e chiara indicazione, per ciascuna cartella, della natura del credito, della data di notifica degli atti prodromici e delle norme che governano il regime della prescrizione, dei documenti probatori degli atti interruttivi della prescrizione ed hanno prodotto un numero significativo di documenti senza assolvere in alcun modo all’onere di allegazione a loro carico (Cass. n.7115/2013) -va premesso:
a. in caso di notifica di cartella di pagamento avente ad oggetto crediti per sanzioni ed interessi, non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l’obbligazione tributaria relativa alle sanzioni e agli interessi è quello quinquennale, così come previsto, rispettivamente, per le sanzioni, dall’art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 e, per gli interessi, dall’art. 2948, n. 4, cod. civ. (da ultimo, in questo senso, si vedano Cass. n. 2095/2023 e Cass. ord. n. 7486/2022);
b. ‘ Il credito  erariale  per  la  riscossione  di  IRPEF , IRAP ,  IVA  e  canone  RAI  si  prescrive nell’ordinario termine decennale,  attesa  la  mancata  previsione  di  un termine più  breve,  in deroga  a  quello  di  cui  all’art.  2946  c.c.,  mentre  non  opera  l’estinzione  quinquennale  ex  art. 2948,  comma  1,  n.  4,  c.c.,  in  quanto  l’obbligazione  tributaria,  pur  consistendo  in  una
prestazione annuale, ha carattere autonomo ed unitario, cosicché il singolo pagamento non è mai legato ai precedenti, ma risente di nuove ed autonome valutazioni circa la sussistenza dei presupposti impositivi ‘ (cfr. Cass. n. 33213/2023; nello stesso senso, Cass. n. 12740/2020, citata anche dall’ ; Pt_2
c. relativamente  ai  carichi  affidati  prima  del  2013,  deve  ritenersi  operante  -come  allegato  da ed in alcun modo contraddetto dall’ dal primo gennaio 2014 al 15 giugno 2014 (per un totale di 166 giorni) la sospensione prevista dall’art. 1, commi 618 e 623 della legge n. 147/2013 2 (si vedano, quanto alla portata generale della norma, Cass., n. 1893/2020 e Cass. n. 26405/2020). CP_4 Pt_2
Ne deriva:
A. con riferimento alla cartella n. 06820080020626976000 (sub 1) , notificata il 18 aprile 2008 per €70.476,97 per IRAP , €6.282,88 per interessi ed €21.143,09 per sanzioni, non è in contestazione che il credito per tributi di €70.476,97 si prescriva in dieci anni. ha dato conto di atti interruttivi della prescrizione il 29 marzo 2011(doc. 6, pag. 6) ed il primo luglio 2011(doc. 7, pagine da 17 a 21, istanza di rateizzazione in data 28 giugno 2011, successivamente respinta). Alla data del 22 ottobre 2021 e poi del 26 novembre 2021, allorché rispettivamente, ha notificato l’A VI n. 06820219001788670/000 ed il pignoramento che ha dato origine al presente giudizio (doc. 8 e 9 di , erano quindi già decorsi dieci anni dal secondo atto interruttivo. Tuttavia, trattandosi di carico affidato nel 2008, deve ritenersi operante la sospensione di 166 giorni prevista dall’art. 1, commi 618 e 623 della legge n. 147/2013, sufficiente a far ritenere, con riferimento al debito di imposta, che l’azione esecutiva sia stata legittimamente esercitata (dal primo luglio 2021 al 26 novembre 2021 vi sono 148 giorni). Invece, è prescritto l’importo richiesto per sanzioni ed interessi; CP_4 CP_4 CP_4
B. la cartella n. 06820080305632150000 (sub 2) è stata notificata in data 20 marzo 2009 in relazione al la somma di €32.099,06 a titolo di impost e (IRAP, IV A ed IRPEF) , €2.569,50 a titolo di interessi, la somma di €9.959,00 a titolo di sanzioni, per un totale di €44.633,44 (cfr. doc. 3.a di . ha riferito di aver interrotto la prescrizione con intimazione di pagamento NUMERO_CARTA il 10 febbraio 2017 ed nella comparsa di costituzione e risposta, non ha preso alcuna posizione sulla specifica circostanza allegata dalla CP_4 CP_4 Pt_2
2 ‘ Per consentire il versamento delle somme dovute entro il 31 maggio 2014 e la registrazione delle operazioni relative, la riscossione  dei  carichi  di  cui  al  comma  618  resta  sospesa  fino  al  15  giugno  2014.  Per  il  corrispondente  periodo  sono sospesi i termini di prescrizione . ‘
controparte, che può perciò ritenersi provata ai sensi dell’art. 115, comma primo, c.p.c. Dunque, anche con riferimento a detta cartella, si deve ritenere la prescrizione interrotta quanto al credito per  imposte;  invece,  anche  a  tener  conto  della  sospensione  dal  primo  gennaio  al  15  giugno 2021, è prescritto il credito per sanzioni e interessi;
C. la cartella n.NUMERO_CARTA (sub 3) è stata notificata in data 5 maggio 2010; ha eccepito la prescrizione solo per gli importi di €983,54 a titolo di interessi e di €3.382,74 per sanzioni. L’intimazione di pagamento n. 06820149083042501/000 è stata notificata ad il 9 dicembre 2014 (doc. 13 . non ha contestato la ricezione delle successive intimazioni di pagamento, che ha riferito essere state notificate il 13 febbraio 2017, il 16 marzo 2018, il 21 febbraio 2020 e il 22 ottobre 2021 (cfr. doc. nn. 14, 11, 12 e 8 . Anche in questo caso, opera la regola stabilita dall’art. 115, primo comma, c.p.c., sì che detta ricezione nelle date indicate può ritenersi accertata, con effetto interruttivo della prescrizione per l’intero credito portato dalla cartella . peraltro, non ha contestato che l’indirizzo ‘ EMAIL” presso il quale sono stati notificati l intimazione in ‘ data 16 marzo 2018 (cfr. doc.11 ed il pignoramento gli sia riferibile. Tale, del resto, è l’indirizzo che emerge dall a consultazione del registro INI-PEC riferito a Pt_2 Pt_2 CP_4 Pt_2 CP_4 CP_4 Pt_2 CP_4 […]
,  impresa  individuale  identificata  dal  codice  fiscale  dell’opponente  (doc.  1 ; Parte_3 Pt_2
D. per le cartelle sub 4) e 5) n.06820120180363001000 e n.06820120198047250000 , entrambe notificate nel 2012, vale il disposto dell’art. 1, comma 222, legge n. 197, a mente del quale ‘ Sono automaticamente annullati, alla data del 30 aprile 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali ‘. non ha allegato circostanze di fatto impeditive, né contestato in modo espresso l’applicabilità della norma ; CP_4
E. per la cartella n. 06820130225952990000 (sub 8) notificata in data 01 agosto 2014, recante la somma di €8.209,31 per canone RAI, €1.179,56 a titolo di interessi e la somma di € 4.365,71 a titolo  di  sanzioni ha eccepito la prescrizione  quinquennale del credito per sanzioni e interessi. Vale  quanto  esposto  al  punto  C): ha  allegato  di  aver  notificato  quattro intimazioni di pagamento di cui le prime due, il 13 febbraio 2017 ed il 16 marzo 2018, mediante Pt_2 CP_4
PEC e nella comparsa di risposta, non ha contestato specificamente quanto allegato, né sotto  il  profilo  della  data  della  notificazione,  né  dell’effettiva  ricezione  degli atti  (si  vedano, ancora una volta, i documenti 14 e 11 ; Pt_2 CP_4
F. la cartella n. 06820140122016880000 (sub 10) , notificata in data 13 marzo 2015, è stata emessa per complessivi € 1.500,59, di cui €869,22 per interessi e sanzioni. La cartella, avuto riguardo all’importo complessivo, non rientra nell’ambito applicativo dell’art. 1, comma 222, legge n. 197/2022. La prescrizione è stata eccepita solo per interessi e sanzioni. Vale quanto si è detto sub C) e sub E): non ha preso specifica posizione sulle circostanze di fatto esposte da in atto di citazione (pag. 4) e non ha quindi contestato di aver ricevuto, a mezzo PEC, la notificazione degli avvisi nn. 06820179010659027000, 06820189016883235000 , nonché dell’avviso n. 06820209019896502000, rispettivamente in data 13 febbraio 2017, 16 marzo 2018 e 21 febbraio 2020. Dunque, si deve ritenere che la prescrizione sia stata interrotta e l’azione esecutiva legittimamente esercitata. Parte_2 CP_4
Ne  deriva  che  il  credito  per  quale ha  diritto  a  procedere  esecutivamente  ammonta  ad €70.476,97 con riferimento alla cartella sub. 1) e ad € 32.099,06 per la cartella sub 2). Sono dovuti per intero gli importi di cui al la cartella sub 3) (€ 9.491,82 + €983,54 + €3.382,74), alla cartella sub 8) (€8.209,31 + €1.179,56 + €4.365,71) e d alla cartella sub 10) ( €737,96 + €141,96 + €727,26). CP_4
non ha diritto a procedere per i maggiori importi richiesti. CP_4
Resta da esaminare la censura che investe la pignorabilità dei ‘beni’ . La doglianza, tuttavia, è stata esposta solo nelle conclusioni della comparsa di risposta (cfr. anche ricorso ex art. 615, secondo comma, c.p.c., doc. 1 e non è in alcun modo spiegata. L’opponente non ha contraddetto che il credito nei confronti di sia stato pignorato nei limiti di legge (cfr. doc. 15 . Quindi, sotto questo profilo, l’opposizione è integralmente infondata. CPNUMERO_DOCUMENTO4 CPNUMERO_DOCUMENTO2 CP_4
Il parziale accoglimento dell’opposizione giustifica , tra e la compensazione delle spese nella misura della metà. La restante metà, liquidata come in dispositivo, tenuto conto dell’ammontare del credito accertato, va posta a carico di prevalentemente soccombente. La liquidazione è operata in misura prossima al minimo tariffario, considerato il tenore degli atti difensivi. Va disposta la distrazione a f avore dell’AVV_NOTAIO che si è dichiarato antistatario. Pt_2 CP_4 Parte_2
Quanto al terzo chiamato, le spese, liquidate sulla base degli stessi criteri, cioè considerato il valore della  controversia  e  che non  ha  depositato  memorie  istruttorie  né  comparsa  conclusionale, gravano sull’ che a tale chiamata in causa ha dato origine. CP_2 Pt_2
PQM
Il Tribunale di Milano, definitivamente decidendo, ogni diversa e contraria istanza disattesa:
1. dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle cartelle n. NUMERO_CARTA, n. 06820130177119708000 e n. 06820140053167667000;
2. accerta che non ha diritto di procedere esecutivamente in relazione  alle  cartelle  n.NUMERO_CARTA e n.06820120198047250000 ed ha diritto di procedere esecutivamente -quanto alla cartella n. NUMERO_CARTA– per il solo importo di €70.476,97 e, quanto alla cartella n. NUMERO_CARTA, limitatamente ad €32.099,06 ; Controparte_3
3. per il resto, rigetta l’opposizione;
4. nel rapporto tra e dichiara le spese di lite compensate per la metà e condanna a rifondere ad la restante metà che determina (detta metà) in € 4.500 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva (se dovuta) e cpa come per legge; Parte_2 CP_4 Parte_2 CP_4
5. condanna a rifondere a le spese del presente giudizio, che determina in € 3.000 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva (se dovuta) e cpa come per legge. Così deciso in Milano, il 25 luglio 2025                                  La giudice Parte_2 CP_2
NOME COGNOME
PER QUESTI MOTIVI IL TRIBUNALE DI MILANO IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA SEZIONE TERZA CIVILE
definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1)
2) condanna parte attrice convenuta a rimborsare in favore di parte attrice  convenuta le spese di giudizio, che  liquida in € per compensi ed  € per spese esenti, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA sugli importi imponibili.
Milano, 25 luglio 2025
Il giudice AVV_NOTAIO NOME COGNOME