Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32900 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32900 Anno 2024
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 17/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13935/2018 R.G., proposto
DA
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE
CONTRO
Agenzia delle Entrate –RAGIONE_SOCIALE (già ‘ RAGIONE_SOCIALE), con sede in Roma, in persona del procuratore speciale COGNOME COGNOME in qualità di responsabile pro tempore degli atti introduttivi del giudizio per il Lazio, in virtù di procura speciale a mazzo di rogito redatto dal Notaio NOME COGNOME da Roma il 5 luglio 2017, rep. n. 42910, rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME con studio in Bari, elettivamente domiciliata presso l’Avv. NOME COGNOME con studio in Roma, giusta procura in allegato al controricorso di costituzione nel presente procedimento;
CONTRORICORRENTE
PREAVVISO DI ISCRIZIONE IPOTECARIA PRESCRIZIONE
Rep.
Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;
CONTRORICORRENTE
NONCHÉ
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME con studio in Roma (presso gli u ffici dell’Avvocatura Capitolina), ove elettivamente domiciliata, giusta procura in margine al controricorso di costituzione nel presente procedimento;
CONTRORICORRENTE
NONCHÉ ANCORA
Regione Lazio, con sede in Roma, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore ;
INTIMATA
Camera di Commercio, Industria e Artigianato della Provincia di Roma, con sede in Roma, in persona del Presidente della Giunta Camerale pro tempore ;
INTIMATA
Comune di Ardea (RM), in persona del Sindaco pro tempore
; INTIMATO
avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale del Lazio l’1 1 gennaio 2018, n. 137/10/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25 settembre 2024 dal Dott. NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
NOME COGNOME ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale del Lazio l’11 gennaio 2018, n. 137/10/2018, che, in controversia
su impugnazione di preavviso di iscrizione ipotecaria n. NUMERO_CARTA in dipendenza di ventisei prodromiche cartelle di pagamento per IRPEF, IRAP, IVA, imposta di registro, tassa automobilistica regionale, TARSU/TIA, ICI, canoni di occupazione e diritti camerali con riguardo a vari anni, per l’importo complessivo di € 116.377,00, ha rigettato l’appello proposto da l medesimo nei confronti d ell’Agenzia delle Entrate, dell’Agenzia delle Entrate -Riscossione, della Camera di Commercio, Industria e Artigianato della Provincia di Roma, della Regione Lazio, di Roma Capitale e del Comune di Ardea (RM) avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Roma il 16 dicembre 2015, n. 26639/39/2015, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali;
la Commissione tributaria regionale ha confermato la decisione di prime cure -che aveva rigettato il ricorso originario – sul presupposto che: a) il preavviso di iscrizione ipotecaria era stato regolarmente firmato da funzionario delegato dal dirigente responsabile dell’ufficio territoriale dell’agente della riscossione ; b) le prodromiche cartelle di pagamento erano state regolarmente notificate al contribuente e non erano state tempestivamente impugnate; c) i crediti portati dalle cartelle di pagamento non si erano prescritti;
l’Agenzia delle Entrate Riscossione, l’Agenzia delle Entrate e Roma Capitale hanno resistito con controricorso, mentre la Camera di Commercio, Industria e Artigianato della Provincia di Roma, la Regione Lazio ed il Comune di Ardea (RM) sono rimasti intimati;
in corso di causa, il ricorrente ha chiesto di tener conto dell’annullamento automatico ex art. 4 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2018, n. 136, per i crediti portati da cartelle di pagamento per importi inferiori ad € 1.000,00;
il solo ricorrente ha depositato memoria ex art. 380bis .1 cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE:
il ricorso è affidato a quattro motivi;
1.1 con il primo motivo, si denuncia violazione dell’art. 2948, n. 4, cod. civ., (verosimilmente) in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che i crediti portati dalle cartelle di pagamento non si fossero prescritti prima della notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria, essendo applicabile la prescrizione quinquennale;
1.2 con il secondo motivo, si denuncia violazione dell’art. 1, comma 163, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ( verosimilmente) in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non essere stato rilevato dal giudice di appello che il credito portato da una delle cartelle di pagamento per la tassa automobilistica regionale relativa all’anno 2002 si fosse ormai prescritto al momento della notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria;
1.3 con il terzo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 140 cod. proc. civ., 26 e 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, (verosimilmente) in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che alcune delle cartelle di pagamento fossero state regolarmente notificate al contribuente, nonostante la mancata consegna al destinatario e la carenza di prova della rituale notifica degli avvisi di deposito;
1.4 con il quarto motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 143 cod. proc. civ., 26 e 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, (verosimilmente) in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che alcune delle cartelle di pagamento fossero state regolarmente notificate al contribuente, sebbene il destinatario risultasse sconosciuto all’indirizzo indicato o la consegna fosse stata tentata presso un indirizzo errato, non essendo stato attestato che l’agente della riscossione avesse proceduto alla verifica dell’indirizzo di residenza e curato gli adempimenti prescritti per la notifica a soggetto sconosciuto;
preliminarmente, si deve scrutinare la richiesta di annullamento automatico ex lege delle cartelle di pagamento per i crediti di importo inferiore ad € 1.000,00 (per capitale ed accessori), che sono elencati dalla lett. a) alla lett. k) nelle pagine 2 e 3 del ricorso per cassazione;
2.1 come è noto, l’art. 4, comma 1, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, prevede che: « I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all’articolo 3, sono automaticamente annullati. L’annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili »;
2.2 nella specie, i debiti in esame -ivi compreso quello di € 159,64 alla lett. k) del citato elenco (per diritto camerale
relativo all’anno 2006), in quanto la verifica dell’importo condonabile deve essere riferita all’ammontare de i singoli carichi, che sono scissi in base alle diverse causali -rientrano nello stralcio, posto che il valore di ciascuno è inferiore al limite legale di € 1.000,00; inoltre, i carichi sono stati affidati all’agente della riscossione entro i termini previsti dalla medesima disposizione; infatti, la riscossione coattiva può, come è noto, avvenire mediante: a) la formazione di un ruolo esecutivo e la conseguente emissione di una cartella di pagamento tramite l’agente della riscossione ; b) l’emissione di un’ingiunzione di pagamento da parte dell’ente impositore; c) l’emissione di un’ingiunzione di pagamento tramite un concessionario abilitato; tuttavia, la menzionata disposizione fa riferimento ai « singoli carichi affidati agli agenti della riscossione », a prescindere cioè dalla data in cui effettivamente questi ultimi provvedono alla emissione della cartella di pagamento o alla emissione della ingiunzione di pagamento (Cass., Sez. 5^, 14 novembre 2019, n. 29653);
2.3 secondo l’orientamento di questa Corte, l’ annullamento ai sensi dell’art. 4, comma 1, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, dei debiti tributari inferiori a d € 1.000,00 , la cui riscossione sia stata affidata agli agenti di riscossione nel periodo compreso tra l’ 1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010, opera automaticamente ipso iure in presenza dei presupposti di legge e, con riferimento ai debiti litigiosi, determina l’estinzione del processo per cessata materia del contendere, senza che assuma rilievo la mancata adozione del provvedimento di sgravio, trattandosi di atto dovuto meramente dichiarativo, previsto solo per consentire i necessari adempimenti tecnici e contabili nell’ambito dei
rapporti tra agenti di riscossione ed enti impositori (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 7 giugno 2019, n. 15471; Cass., Sez. 5^, 27 settembre 2022, n. 28069; Cass., Sez. 5^, 12 dicembre 2022, n. 36234; Cass., Sez. 5^, 1 marzo 2023, n. 6102);
2.4 pertanto, le pretese impositive elencate dalla lett. a) alla lett. k) (per quest’ultima, limitatamente al credito di € 159,64) nelle pagine 2 e 3 del ricorso per cassazione rientrano, per natura, ammontare e risalenza, nell’ambito operativo della citata disposizione, il che impone – e lo avrebbe imposto anche d ‘ ufficio -di dichiarare la cessazione della materia del contendere in relazione alle pretese portate dalle suindicate cartelle di pagamento, in quanto riferite a debiti tributari annullati ex lege ;
ciò posto, si può procedere allo scrutinio dei motivi di ricorso, sia pure in relazione ai crediti residui;
il primo motivo ed il secondo motivo -la cui stretta ed intima connessione consiglia la trattazione congiunta, per la comune attinenza alla questione della prescrizione dei crediti portati dalle cartelle di pagamento -sono fondati per quanto di ragione;
4.1 il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la c.d. ” conversione ” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 cod. civ., si applica con riguardo a tutti gli atti – in ogni modo denominati di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed
extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via; pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo (Cass., Sez. Un., 17 novembre 2016, n. 23397); in successive pronunce, questa Corte ha ribadito che, in tema di riscossione mediante ruolo, la scadenza del termine perentorio per proporre opposizione alla cartella di pagamento di cui all’art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, non produce la c.d. ” conversione ” del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 cod. civ. (Cass., Sez. 6^-5, 3 maggio 2019, n. 11760); tuttavia, deve rilevarsi che i diversi tributi soggiacciono al termine ordinario decennale di prescrizione, se la legge non prevede termini prescrizionali differenti; con riferimento ad IRPEF, IRES, IRAP ed IVA, il diritto alla riscossione dei tributi erariali, in mancanza di un’espressa disposizione di legge in senso contrario, si prescrive nel termine ordinario di dieci anni (art. 2946 cod. civ.) e non nel più breve termine quinquennale (art. 2948, n. 4, cod. civ.), non costituendo detti crediti erariali prestazioni periodiche, ma dovendo la sussistenza dei relativi presupposti valutarsi in relazione a ciascun anno d’imposta (tra le tante: Cass. Sez. 6^-5, 11 maggio 2018, n. 11555; Cass., Sez. 6^-5, 11 dicembre 2019, n. 32308; Cass., Sez. 6^-5, 15 aprile 2019, n. 10547; Cass., Sez. 6^- 5, 26 giugno 2020, n. 12740; Cass.,
Sez. Un., 25 marzo 2021, n. 8500; Cass., Sez. 6^-5, 25 maggio 2021, n. 14346; Cass., Sez. 6^-5, 6 luglio 2021, n. 19106; Cass., Sez. 5^, 19 luglio 2021, n. 20638; Cass., Sez. 6^5, 20 maggio 2022, n. 16395; Cass., Sez. 5^, 29 novembre 2023, n. 33213);
4.2 nella specie, quindi, il giudice di appello ha contravvenuto al principio enunciato con la contraddittoria ed equivoca affermazione che l’accertamento positivo della regolare notifica delle cartelle di pagamento « rende superfluo l’esame della eccepita prescrizione del credito, anche in assenza dei termini di maturazione dei vari crediti e della loro natura giuridica attesa la promiscuità delle iscrizioni nelle varie cartelle pur potendo ritenerla maturata a una sommaria ricognizione », così omettendo di verificare in punto di fatto se il termine di prescrizione quinquennale o decennale, in relazione alla natura erariale o locale dei crediti tributari, fosse o meno decorso al momento della notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria (11 giugno 2015);
4.3 si rammenta, poi, che, in tema di tasse automobilistiche regionali, l’iscrizione a ruolo e la successiva notificazione della cartella per la riscossione coattiva sono sottoposte al termine previsto dall’art. 5 del d.l. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 febbraio 1983, n. 53, e la prescrizione triennale del credito erariale inizia a decorrere dalla scadenza dei sessanta giorni per la formazione della definitività dell’atto presupposto, in ossequio al principio generale per il quale il decorso della prescrizione inizia quando il diritto può essere fatto valere, ai sensi dell’art. 2935 cod. civ. (Cass., Sez. 5^, 2 agosto 2024, n. 21915);
il terzo motivo ed il quarto motivo – la cui stretta ed intima connessione consiglia la trattazione congiunta, per la comune
attinenza alla questione della regolare notifica delle cartelle di pagamento -sono inammissibili;
5.1 in tema di ricorso per cassazione, ove sia denunciato il vizio di una relata di notifica, con riguardo sia ad atti processuali che ad atti procedimentali, il principio di autosufficienza del ricorso esige la trascrizione integrale di quest’ultima, che, se omessa, determina l’inammissibilità del motivo (Cass., Sez. 5^, 28 febbraio 2017, n. 5185; Cass., Sez. 5^, 30 novembre 2018, n. 31038; Cass., Sez. 5^, 16 marzo 2021, n. 7173; Cass., Sez. 6^-5, 12 maggio 2021, n. 12518; Cass., Sez. 5^, 15 luglio 2021, n. 20152; Cass., Sez. 6^-5, 22 ottobre 2021, n. 29568; Cass., Sez. 5^, 29 ottobre 2021, n. 30971; Cass., Sez. 5^, 11 luglio 2022, n. 21810; Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2023, n. 822; Cass., Sez. 5^, 13 dicembre 2023, n. 34902; Cass., Sez. 5^, 12 agosto 2024, n. 22707); onde, per accertare la sussistenza o meno della dedotta violazione, quindi, non basta un generico richiamo ai documenti relativi alla notifica, ma per il principio dell’autosufficienza è necessaria la sua integrale trascrizione, onde consentire al giudice il preventivo esame della rilevanza del vizio denunziato (Cass., Sez. 6^-5, 22 ottobre 2021, n. 29568);
5.2 nella specie, però, il ricorrente non ha riprodotto, né allegato, né richiamato le relate di notifica delle cartelle di pagamento, per cui ne è preclusa al collegio la verifica della relativa regolarità;
alla stregua delle suesposte argomentazioni, ferma la dichiarazione di cessazione della materia del contendere in relazione ai crediti portati dalle cartelle di pagamento per importo inferiore ad € 1.000,00, valutandosi la fondatezza del primo motivo e del secondo motivo, nonché l’inammissibilità del terzo motivo e del quarto motivo, alla stregua delle
suesposte argomentazioni, il ricorso può trovare accoglimento entro tali limiti e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio (ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a, della legge 31 agosto 2022, n. 130), in diversa composizione, per l’accertamento in fatto del decorso dei termini di prescrizione triennale, quinquennale e decennale in relazione al diverso titolo dei crediti portati dalle cartelle di pagamento, nonché per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere con riguardo ai crediti portati dalle cartelle di pagamento elencate dalla lett. a) alla lett. k) (per quest’ultima, limitatamente al credito di € 159,64) nelle pagine 2 e 3 del ricorso per cassazione; accoglie il primo motivo ed il secondo motivo per quanto di ragione con riguardo ai crediti portati dalle cartelle di pagamento elencate dalla lett. k) (per quest’ultima, limitatamente al credito di € 19.846,96 ) alla lett. p) nella pagina 3 del ricorso per cassazione; dichiara l’inammissibilità del terzo motivo e del quarto motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 25 settembre