Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18174 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18174 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 03/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso 1436-2020 proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso dall’Avvocato NOME SANZÒ giusta procura speciale allegata al ricorso
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
-controricorrente – avverso la sentenza n. 1661/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della PUGLIA, depositata il 23/5/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/6/2025 dal Consigliere Relatore Dott.ssa NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Commissione tributaria regionale della Puglia, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l’appello principale di NOME COGNOME ed accoglieva l’appello incidentale di Equitalia RAGIONE_SOCIALE (attuale Agenzia delle entrate riscossione) avverso la pronuncia n. 781/2015 della Commissione tributaria provinciale di Brindisi, con cui era stato parzialmente accolto il ricorso avverso iscrizione ipotecaria e sottese cartelle esattoriali.
Avverso la pronuncia della Commissione tributaria regionale il contribuente propone ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo ed illustrato da memoria.
Agenzia delle entrate riscossione resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Preliminarmente va dato atto che, nelle more del giudizio di merito, è stata emanata una disposizione (art. 4 d.l. 119/2018 convertito in legge 136/2018) che prevede lo stralcio ex lege dei debiti – fino alla concorrenza di Euro 1.000,00 – posti in riscossione nel periodo 2000/2010.
1.2. Detta norma, al comma 1, prevede segnatamente che «i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all’articolo 3, sono automaticamente annullati. L’annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili (..)».
1.3. L a fattispecie in esame, come confermato dall’Agente della riscossione (cfr. pag. 5 ss. controricorso), rientra parzialmente in detta previsione dato che il debito del contribuente relativo a parte delle cartelle impugnate, oggetto di ricorso in cassazione (e precisamente quelle con i
nr. 024/2006/0000109915/000, limitatamente alle partite 05004A007138000, 024/2006/0013537592/000, 024/2003/0027301247/000, 024/2004/0014110186/000, di competenza erariale, sottese all’intimazione di pagamento impugnata) è inferiore ad Euro 1.000,00 ed è relativo ad annualità comprese tra l’anno 2000 e l’anno 2010 .
1.4. In conseguenza di ciò, deve dunque darsi atto del venir meno della pretesa impositiva opposta relativa alle suddette cartelle ed all’iscrizione ipotecaria e della conseguente parziale estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
2.1. Relativamente alle rimanenti cartelle, con unico motivo il ricorrente denuncia, in rubrica, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell’art. 2953 c.c. per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente applicato alle cartelle di pagamento impugnate il termine ordinario di prescrizione decennale.
2.2. La doglianza è fondata nei limiti di seguito indicati.
2.3. Con la sentenza n. 23397 del 2016 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono pronunciate sancendo che la mancata o tardiva impugnazione di una cartella esattoriale non determina da sola l’effetto della c.d. conversione del termine di prescrizione breve, eventualmente previsto, in quello lungo decennale, in quanto tale conversione opera solo in presenza di un titolo derivante da sentenza passata in giudicato.
2.4. In altri termini, è stato ribadito come l’effetto della c.d. «conversione» del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c. trova applicazione solo nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale definitivo.
2.5. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti – comunque denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali e delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via, con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella
ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo (cfr. in tal senso anche Cass. n. 11800/2018).
2.6. Va, tuttavia, posto in rilievo che, secondo un ‘ altrettanta consolidata interpretazione di questa Corte (cfr. Cass. nn. 16713/2016, 24322/2014, 22977/2010, 2941/2007), il credito erariale per la riscossione dell’imposta (a seguito di accertamento divenuto definitivo) è soggetto non già al termine di prescrizione quinquennale previsto all’art. 2948, n. 4, c.c. «per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi», bensì all’ordinario termine di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c., in quanto la prestazione tributaria, attesa l’autonomia dei singoli periodi d’imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi.
2.7. Da queste pronunce di diritto si ricava la conclusione che i crediti di imposta sono soggetti alla prescrizione ordinaria decennale, ex art. 2946 c.c., a meno che la legge disponga diversamente (come, ad esempio, l’art. 3, comma 9, legge n. 335 del 1995, per i contributi previdenziali) e salvo l’ actio judicati .
2.8. La prescrizione del credito, ancorché oggetto di cartella di pagamento notificata, segue dunque la disciplina sostanziale prevista per quel credito, salvo che si sia in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo (cfr. Cass., Sez. U., n. 23397/2016 cit.), disciplina che è in via generale quella della prescrizione ordinaria decennale di cui all’art. 2946 cod. civ. ove la legge non disponga diversamente (cfr. Cass. n. 10547/2019), come per i tributi erariali (Cass. n. 32308/2019), a differenza dei canoni acqua (cfr. Cass. n. 3966/2018) e dei tributi locali, come l’ICI (cfr. Cass. n. 26013/2014 e n. 24679/2011) o la tassa sui rifiuti, per i quali vige il termine di prescrizione quinquennale.
2.9. La sentenza impugnata, dopo aver correttamente evidenziato il mancato decorso del termine decennale del termine di prescrizione relativamente alla cartella n. NUMERO_DOCUMENTO avente ad oggetto
crediti erariali, ha invece omesso di esaminare le singole date di notifica delle rimanenti cartelle esattoriali, procedendo a rilevare il decorso per ciascuna del rispettivo termine di prescrizione prima della notifica dell’atto impugnato, verificando il termine prescrizionale previsto per ciascun tributo, e si è limitata a respingere l’appello del contribuente genericamente applicando il termine di prescrizione decennale.
Sulla scorta di quanto sin qui affermato va dichiarata cessata la materia del contendere limitatamente alle cartelle esattoriali nr. 024/2006/0000109915/000, limitatamente alle partite NUMERO_CARTA, 024/2006/0013537592/000, 024/2003/0027301247/000, 024/2004/0014110186/000, ed alla relativa iscrizione ipotecaria e va accolto il ricorso, relativamente alle rimanenti cartelle, nei limiti dianzi indicati, con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza e rinvio per nuovo esame alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia in diversa composizione, cui resta demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere limitatamente alle cartelle esattoriali nr. 024/2006/0000109915/000, limitatamente alle partite NUMERO_CARTA, 024/2006/0013537592/000, 024/2003/0027301247/000, 024/2004/0014110186/000, ed alla relativa iscrizione ipotecaria; accoglie nei limiti indicati in motivazione il ricorso inerente le rimanenti cartelle e la relativa iscrizione ipotecaria; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, della Corte di