Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32049 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32049 Anno 2024
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 12/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 19140-2016 R.G. proposto da:
NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’Avvocato NOME COGNOME giusta procura speciale in calce al ricorso e con domicilio eletto in Roma, presso lo studio dell’Avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore;
-intimata-
avverso la sentenza n. 1669/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 23/2/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/9/2024 dal Consigliere Relatore Dott.ssa NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
NOME COGNOME propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Campania aveva accolto l’appello di Equitalia Sud S.p.A. avverso la sentenza n. 2 della Commissione tributaria provinciale di Salerno in accoglimento del ricorso avverso preavviso di fermo amministrativo relativo a cartelle esattoriali per crediti tributari dal 2001 al 2005;
la Concessionaria è rimasta intimata.
CONSIDERATO CHE
1.1. con l’unico motivo, la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 2948 n. 4 cod. civ. per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente ritenuto che non fosse maturata la prescrizione relativi ai crediti tributari in oggetto stante la definitività delle cartelle esattoriali, con conseguente termine di prescrizione decennale dei relativi crediti;
1.2. la censura è fondata nei limiti di quanto in appresso precisato;
1.3. la Commissione tributaria regionale ha accolto l’appello della Concessionaria affermando quanto segue:« Non è … revocabile in dubbio che la prescrizione divisata nella sentenza di prime cure non poteva né può essere dichiarata, dal momento che, accertatasi la definitività delle cartelle in questione, tutte debitamente notificate e mai opposte, la prescrizione del diritto all’esazione tributaria e, per esso, del diritto a procedere alla cautela del fermo si prescrive nel termine ordinario decennale (cfr. Cass. n. 17051/04 e n. 4338/14)»;
1.4. con la sentenza n. 23397 del 2016 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono pronunciate sancendo che la mancata o tardiva impugnazione di una cartella esattoriale non determina da sola l’effetto
della c.d. conversione del termine di prescrizione breve, eventualmente previsto, in quello lungo decennale, in quanto tale conversione opera solo in presenza di un titolo derivante da sentenza passata in giudicato;
1.5. in altri termini è stato ribadito come l’effetto della c.d. «conversione» del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c. trova applicazione solo nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale definitivo;
1.6. tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti – comunque denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali e delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via, con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo (cfr. in tal senso anche Cass. n. 11800/2018);
1.7. va, tuttavia, posto in rilievo che, secondo una altrettanta consolidata interpretazione di questa Corte (cfr. Cass. nn. 16713/2016, 24322/2014, 22977/2010, 2941/2007), «il credito erariale per la riscossione dell’imposta (a seguito di accertamento divenuto definitivo) è soggetto non già al termine di prescrizione quinquennale previsto all’art. 2948, n. 4, c.c. ‘per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi’, bensì all’ordinario termine di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 cod. civ., in quanto la prestazione tributaria, attesa l’autonomia dei singoli periodi d’imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi»;
1.8. da queste pronunce di diritto si ricava la conclusione che i crediti di imposta sono soggetti alla prescrizione ordinaria decennale, ex art. 2946 cod. civ., a meno che la legge disponga diversamente (come, ad esempio, l’art. 3, comma 9, legge n. 335 del 1995, per i contributi previdenziali) e salvo l’ actio judicati ;
1.9. la prescrizione del credito, ancorché oggetto di cartella di pagamento notificata, segue dunque la disciplina sostanziale prevista per quel credito, salvo che si sia in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo (Cass., Sez. U., n. 23397/2016 cit.), disciplina che è in via generale quella della prescrizione ordinaria decennale di cui all’art. 2946 cod. civ. ove la legge non disponga diversamente (cfr. Cass., 15 aprile 2019, n. 10547), come per i tributi erariali (Cass. n. 32308/2019), a differenza dei canoni acqua (cfr. Cass. n. 3966/2018) e dei tributi locali, come l’ICI (cfr. Cass. n. 26013/2014 e n. 24679/2011) o la tassa sui rifiuti, per i quali vige il termine di prescrizione quinquennale;
1.10. la sentenza impugnata, laddove afferma che il credito scaturente dalle cartelle esattoriali relative a mancato pagamento di imposte anche erariali (IRPEF), oltre che relative a tributi locali (ICITARSU/TIA) in quanto non impugnate, sarebbe sottoposto alla prescrizione quinquennale, non si è attenuta ai suddetti principi atteso che il credito IRPEF è soggetto alla prescrizione decennale;
1.11. la Corte di merito, invero, avrebbe dovuto, considerando le singole date di notifica delle cartelle esattoriali, procedere a rilevare il decorso per ciascuna del rispettivo termine di prescrizione prima della notifica dell’atto impugnato, verificando il termine prescrizionale previsto per ciascun tributo, adempimento invece del tutto omesso dalla Commissione tributaria regionale, limitatasi ad affermare genericamente quanto dianzi trascritto;
il ricorso va dunque accolto nei limiti dianzi illustrati, con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza e rinvio per nuovo esame alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, cui resta demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei limiti indicati in motivazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità