Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 25155 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 25155 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 14/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1959/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale allegata al ricorso, da ll’Avv. NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso lo Studio legale tributario COGNOME RAGIONE_SOCIALE
-ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate-Riscossione, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello
CARTELLA DI PAGAMENTO
Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO
-intimata –
Avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA – SALERNO, n. 5333/18, depositata in data 5/6/2018;
Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. NOME COGNOME nella camera di consiglio del 17 giugno 2025;
Fatti di causa
La società RAGIONE_SOCIALE impugnò un’intimazione di pagamento pari ad euro 847.947,85 notificata dall’Agenzia delle Entrate -Riscossione (anche ‘agente della riscossione’ ) in relazione a quarantuno cartelle di pagamento asseritamente notificate alla società in data precedente e recanti somme non corrisposte.
Nel contraddittorio con l’agente della riscossione, la C.T.P. di Salerno rigettò il ricorso.
Su appello della contribuente, la C.T.R. confermò la sentenza di primo grado, tranne che per cinque cartelle di pagamento, indicate nella stessa sentenza d’appello.
Avverso la sentenza della C.T.R., la contribuente propone ricorso per cassazione, affidato a sette motivi, alcuni dei quali articolati in vari profili.
L’agente della riscossione è rimasta intimata.
Ragioni della decisione
1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato ‘ Violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 12 del d.lgs. n. 546 del 1992 in combinato disposto con l’art. 182 c.p.c. e conseguente nullità della sentenza e/o del procedimento art. 134 c.p.c. (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.)’, la contribuente censura la sentenza impugnata perché la C.T.R. non avrebbe rilevato la irritualità della rappresentanza in giudizio dell’agente della riscossione, difes o da un avvocato del libero foro.
1.1. Il motivo è infondato.
Questa Corte ha ormai chiarito che per il giudizio tributario la convenzione tra le Agenzie fiscali e l’Avvocatura dello Stato esime le predette Agenzie dal ricorso alla difesa erariale per i giudizi innanzi alle corti di giustizia tributaria, prevedendola espressamente, invece, per quello di legittimità (Sez. 5-, Ordinanza n. 28199 del 31/10/2024, Rv. 672626 – 01).
Ne consegue che l’Agenzia delle Entrate -Riscossione, nei gradi di merito del giudizio tributario, può legittimamente avvalersi della difesa tecnica di un avvocato del libero foro.
2. Con il primo profilo del secondo motivo di ricorso, rubricato ‘Violazione e falsa applicazione dell’art. 26 d.P.R. n. 602/73 in relazione all’art. 2697 c.c. (sub specie dell’onere della prova circa la notifica delle cartelle di pagamento): art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.’ , la contribuente censura la sentenza impugnata per non aver ritenuto necessario che l’agente della riscossione producesse in giudizio , unitamente agli avvisi di ricevimento delle cartelle notificate a mezzo posta, gli estratti di ruolo corrispondenti alle dette cartelle.
2.1. Il motivo è inammissibile.
La questione dell’omessa produzione in giudizio degli estratti di ruolo è nuova: essa non è trattata nella sentenza impugnata e la contribuente non deduce nemmeno di aver devoluto ritualmente la questione
mediante l’appello della sentenza di primo grado , atteso che già nel corso del giudizio di primo grado l’agente della riscossione aveva depositato gli avvisi di ricevimento relativi alla notificazione delle cartelle di pagamento.
Inammissibile, inoltre, è l’ultima parte del profilo del motivo in esame, visto che la contribuente non ha vittoriosamente impugnato la sentenza d’appello nella parte in cui ha affermato la validità della notifica delle cartelle di pagamento sottese all’intimazione di pagamento.
2.2. Con il secondo profilo del secondo motivo di ricorso, rubricato ‘Violazione e falsa applicazione dell’art. 26 d.P.R. n. 602/73, art. 60 d.P.R. n. 600/73, art. 8 legge n. 890/82 e art. 140 c.p.c. in relazione all’art. 2697 c.c. (sub specie dell’onere della prova circa la notifica delle cartelle di pagamento): art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.’ , la contribuente censura, in subordine, la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto rituale la notificazione della cartella n. NUMERO_CARTA/23.12.2006.
In particolare, deduce la contribuente che detta cartella era stata notificata ex art. 140 c.p.c. per irreperibilità relativa del destinatario senza la spedizione della raccomandata informativa, prescritta a pena di nullità della notifica.
2.2.1. Il secondo profilo del secondo motivo di ricorso è fondato.
La contribuente ha foto-trascritto, a corredo del motivo in esame, la relata di notifica della citata cartella di pagamento, dalla quale si evince che essa è stata notificata con il rito degli irreperibili relativi, essendo stata sbarrata la relativa casella.
Senonché, manca l’indicazione degli estremi della raccomandata che sarebbe stata spedita dall’agente notificatore, oltre che l’avviso di ricevimento previsto dalla legge.
Con il terzo motivo di ricorso, rubricato ‘Violazione dell’art. 19 d.lgs. n. 546/92 e art. 100 c.p.c. in relazione all’art. 2 d.lgs. n. 546/92 e art. 57, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 602/73 (art. 360, comma 1, n. e c.p.c.)’ , la contribuente censura la sentenza impugnata per aver rigettato l’eccezione di prescrizione proposta con rifermento agli importi recati dalle cartelle di pagamento impugnate, ed in particolar modo con riferimento alle sanzioni.
Con il quarto motivo di ricorso, rubricato ‘ Violazione e falsa applicazione dell’art. 18 d.lgs. n. 546 del 1992 e art. 167 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.)’ , la contribuente censura la sentenza impugnata nella parte in cui, aderendo alle conclusioni della sentenza di primo grado, ha ritenuto generica l’eccezione di prescrizione formulata con riferimento alle cartelle notificate.
Con il quinto motivo di ricorso (numerato come n. 6), rubricato ‘ Violazione e falsa applicazione dell’art. 2953 c.c., dell’art. 20 del d.lgs. n. 472/97 (prescrizione delle sanzioni amministrative pecuniarie), dell’art. 2948, comma 4, c.c. (prescrizione quinquennale degli interessi e delle imposte erariali): art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.’ , la contribuente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha violato le norme sostanziali che regolano la prescrizione estintiva, principalmente quelle che regolano la prescrizione breve in tema di sanzioni e interessi.
5.1. Il terzo, il quarto e il quinto (numerato come sesto) motivo di ricorso, che per la loro connessione è opportuno trattare e decidere congiuntamente, sono fondati.
La sentenza impugnata affronta in maniera molto superficiale l’eccezione di prescrizione degli importi contenuti nelle cartelle di pagamento notificate, sollevata sin dal primo grado di giudizio dalla contribuente.
In particolare, deve ribadirsi che con l’impugnazione dell’intimazione di pagamento la contribuente ben poteva far valere la prescrizione degli importi portati dalle cartelle di pagamento notificate a monte, sicché con riferimento a quelle correttamente notificate il giudice di merito avrebbe dovuto verificare se, tra la notificazione delle cartelle a monte e la notificazione dell’intimazione di pagamento impugnata a valle, fosse o meno maturata la prescrizione estintiva di parte delle cartelle e/o di parte degli importi in esse portati, tenendo presente che per giurisprudenza di questa Corte la prescrizione delle sanzioni e degli interessi si compie in cinque anni (Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 7486 del 08/03/2022, Rv. 664137 – 01) e che si compie nel termine di dieci anni (a parte i crediti nascenti da sentenze passate in giudicato) la prescrizione delle imposte la cui base imponibile, pur determinata in relazione al periodo di un anno, non ha le caratteristiche della periodicità ma è autonoma rispetto alle precedenti e alle successive, essendo connotata da propri presupposti costitutivi (Cass., Sez. 5-, Ordinanza n. 33213 del 29/11/2023, Rv. 669585 – 01); mentre si compie in cinque anni la prescrizione delle imposte con carattere di periodicità , per le quali cioè il periodo d’imposta è solo il termine di riferimento per l’adempimento dell’obbligazione, non anche elemento temporale costitutivo della base imponibile (Cass., Sez. 5-, Ordinanza n. 22897 del 21/07/2022, Rv. 665290 – 01).
Con il sesto motivo di ricorso (numerato come settimo), rubricato ‘Violazione e falsa applicazione dell’art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.’ , la contribuente censura la sentenza impugnata nella parte in cui, con riferimento all’intimazione di pagamento, ha ritenuto generica l’eccezione relativa alla quantificazione degli interessi.
6.1. Il motivo è inammissibile, prima ancora che infondato.
Inammissibile perché il motivo è rubricato con riferimento alla violazione di legge, mentre poi è sviluppato con riferimento alla violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.).
In ogni caso, il motivo è infondato, in quanto gli interessi sono dovuti per legge e sarebbe spettato alla contribuente proporre contestazioni puntuali e specifiche relative alla illegittima o scorretta determinazione degli interessi dovuti.
In conclusione, sono fondati il secondo profilo del secondo motivo di ricorso, il terzo, il quarto e il quinto (numerato come sesto) motivo, infondato il primo, inammissibili il primo profilo del secondo motivo e il sesto (numerato come settimo).
In relazione al secondo profilo del secondo motivo, la sentenza deve essere cassata e, non essendovi bisogno di ulteriori accertamenti con riferimento alla notificazione della cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA/23.12.2006, deve essere annullata l’intimazione di pagamento con riferimento agli importi contenuti nella detta cartella.
Con riferimento agli altri motivi accolti, la sentenza deve essere cassata con rinvio alla CGT-2 della Campania, in diversa composizione, affinché siano individuati ed espunti dal debito d’imposta gli importi prescritti successivamente alla notifica delle cartelle di pagamento.
Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il secondo profilo del secondo motivo di ricorso, il terzo, il quarto e il quinto (numerato come sesto) motivo, infondato il primo, inammissibili il primo profilo del secondo motivo e il sesto (numerato come settimo).
Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, annulla l’intimazione di pagamento con riferimento agli importi contenuti nella cartella n. 10020060004352255000/23.12.2006 e rinvia la causa, con riferimento agli altri motivi accolti, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 giugno 2025.