Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 144 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 144 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/01/2026
Cartella Pag. IRPEFIVA-IRAP 1993/2010
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28442/2017 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultima in Roma, INDIRIZZO.
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, INDIRIZZO.
-controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, INDIRIZZO.
-controricorrente –
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE.
-resistente –
e
RAGIONE_SOCIALE
-intimata –
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. del LAZIO n. 2301/2017, depositata in data 26 aprile 2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 settembre 2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Rilevato che:
Roma Capitale emetteva, in riferimento agli anni di imposta 1993, 1994, 1995, 1996 e 1997 e nei confronti della sig.ra NOME COGNOME, gli avvisi di accertamento nn. 144476, 244699, 344726, 444973 e 542760. Successivamente, l’Amministrazione Capitolina iscriveva a ruolo le somme dedotte e, in data 26.02.2003, notificava alla contribuente la cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA, per la complessiva somma di € 3.800,38.
RAGIONE_SOCIALE notificava, in data 22.04.15, alla contribuente la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. NUMERO_CARTA emessa a seguito del mancato pagamento di numerose cartelle esattoriali (e contenente, tra le altre, la cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA anzi detta).
Con due separati ricorsi, la contribuente impugnava il suddetto avviso (nonché le cartelle prodromiche relative a IVA, IRPEF, IRAP, diritti annuali alla RAGIONE_SOCIALE commercio per gli anni 2002, 2006,
2007, 2009 e 2010 e relative a IVA, ICI dal 1993 al 1997, add. reg. IRPEF 2000, ICI dal 1993 al 1996, diritti annuali alla RAGIONE_SOCIALE commercio per il 2001, 2003, 2004, 2005, canone RAI 2009, IRPEF e ritenute alla fonte anno 2008 e add. IRPEF 2008) dinanzi la C.t.p. di Roma, lamentando l’intervenuta prescrizione della pretesa tributaria, nonché i vizi di notificazione della cartella di pagamento; si costituivano in entrambi i giudizi l’RAGIONE_SOCIALE e Roma Capitale, chiedendo la conferma del proprio operato.
La C.t.p. di Roma, con sentenza n. 27030/15, disponeva la riunione dei ricorsi proposti dalla contribuente e, contestualmente, li rigettava.
Contro tale sentenza proponeva appello la contribuente dinanzi la C.t.r. del Lazio; si costituiva anche l’RAGIONE_SOCIALE, chiedendo il rigetto dell’appello.
La C.t.r. del Lazio, con sentenza n. 2301/2017, depositata in data 26 aprile 2017, rigettava l’appello della contribuente, così confermando la sentenza di primo grado.
Avverso la sentenza della C.t.r. del Lazio, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. Roma Capitale e l’RAGIONE_SOCIALE hanno resistito con controricorso, l’RAGIONE_SOCIALE ha depositato mera nota di costituzione ai fini della partecipazione all’eventuale udienza pubblica e la RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 23 settembre 2025.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., in relazione alla dedotta nullità della notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento, per violazione dell’art. 26 del d.P.R. n. 602/1973, dell’art. 2, comma 2, c.p.c. e dell’art. 48 disp. att. c.p.c.», la
contribuente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha accertato la nullità e/o inesistenza della notifica della cartella di pagamento a causa della mancata attestazione RAGIONE_SOCIALE vane ricerche dei soggetti rientranti nelle categorie contemplate dal secondo comma dell’art. 139 c.p.c., secondo la successione preferenziale dalla norma stabilita.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., in relazione alla dedotta inidoneità del solo avviso di ricevimento della raccomandata a comprovare l’effettiva notifica dell’atto e, dunque, ad interrompere validamente il termine di prescrizione», la contribuente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha accertato l’intervenuta prescrizione in assenza di un valido atto interruttivo della prescrizione stessa.
1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., in relazione al mancato esame RAGIONE_SOCIALE specifiche contestazioni sollevate dal ricorrente con riferimento alla cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA», la contribuente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha escluso dall’esame del giudizio la cartella di pagamento n. 09720110296291177000, a causa dell’errata indicazione del solo numero identificativo.
1.4. Con il quarto motivo di ricorso, così rubricato: «Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., in relazione alla dedotta intervenuta prescrizione dei crediti portati dalle cartelle di pagamento richiamate nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria», la contribuente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha accertato
l’intervenuta prescrizione di alcune RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento notificate alla contribuente e la prescrizione della pretesa erariale sottesa ad altre cartelle di pagamento.
Preliminarmente, va e saminata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da Roma Capitale in controricorso; essa è fondata.
Risulta dagli atti che Roma Capitale non risulta evocata innanzi alla C.t.r. del Lazio, per come si evince anche dalla intestazione della sentenza impugnata, e che, quindi, non ha partecipato al giudizio di appello, a tacer del fatto che le operazioni di emissione e notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle esattoriali sono di competenza dell’RAGIONE_SOCIALE.
Conseguentemente il ricorso va dichiarato inammissibile nei confronti di Roma Capitale.
Il primo motivo è inammissibile ed infondato.
Anzitutto, rileva l’applicazione, nella fattispecie, della previsione di cui all’art. 348 ter ultimo comma c.p.c., così come riformulato dal d.l. 22/6/2012, n. 83 conv. nella legge 11/8/2012, n. 143 che, per l’ipotesi di cd. doppia conforme, avendo il giudice di appello confermato la sentenza di primo grado di rigetto del ricorso del contribuente, sulla base RAGIONE_SOCIALE medesime ragioni inerenti alle questioni di fatto a sostegno della sentenza di primo grado, preclude la deducibilità in sede di legittimità del vizio di cui al n. 5 dell’art. 360, primo comma cod. proc. civ. Tale nuova norma è sicuramente applicabile alla fattispecie in oggetto atteso che l’atto di appello è stato depositato in data 5 luglio 2016 e, quindi, ben oltre il trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione.
Inoltre, costituisce principio giurisprudenziale pacifico quello secondo cui, nell’ipotesi di ‘doppia conforme’, il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. nel testo riformulato, deve indicare le
ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. 22/12/2016, n. 26774).
3.1. Nella fattispecie in esame, non solo la ricorrente non deduce -né prova – che le due statuizioni non siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, ma emerge ex actis, ossia da una lettura combinata del fatto e dei motivi della sentenza impugnata che la C.t.r. ha condiviso la decisione del giudice di prime cure, argomentandola e facendola propria.
3.2. Il motivo è anche infondato, ove si voglia intendere denunziata la violazione RAGIONE_SOCIALE norme in tema di notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento.
Questa Corte ha già precisato che, in tema di riscossione RAGIONE_SOCIALE imposte, la notifica della cartella di pagamento, eseguita ai sensi dell’art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto da parte dell’agente di una raccomandata con avviso di ricevimento, è regolata dalle norme concernenti il servizio postale ordinario e non da quelle della l. n. 890 del 1982, in quanto tale forma “semplificata” di notificazione si giustifica in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall’agente per la riscossione, volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. (Cass. 9866/20243, 28872/2018, 12089/2016).
Il secondo motivo è infondato.
4.1 Invero, in tema di notifica di cartelle di pagamento a mezzo del servizio postale, secondo un principio applicabile anche alla notifica RAGIONE_SOCIALE intimazioni di pagamento, la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall’avviso di ricevimento della raccomandata fa presumere, ai sensi dell’art. 1335 c.c., in conformità al principio di vicinanza della prova, la conoscenza dell’atto da parte del ricevente, il quale, ove deduca che il plico non
conteneva alcun atto o che l’atto in esso contenuto era diverso da quello che si assume spedito, è onerato della relativa dimostrazione. (Cass. 6251/2025)
5. Il terzo motivo è infondato.
La RAGIONE_SOCIALE ha valutato correttamente che la cartella n. 09720110296291177 non aveva formato oggetto del precedente giudizio e tale circostanza è pacificamente ammessa anche dalla ricorrente laddove afferma, in ricorso, che, a causa di un refuso di stampa, non indicava correttamente il numero di cartella di pagamento impugnata; vieppiù che, in violazione del principio della specificità dei motivi, di cui all’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., la contribuente avrebbe dovuto indicare quale cartella, fra quelle citate, sarebbe stata errata.
Il quarto motivo è fondato e va accolto.
Sebbene invocato la censura di cui all’art. 360 cod. proc. civ., primo comma, n. 5, in realtà, la doglianza si riferisce all’omesso esame dell’eccezione relativa alla prescrizione RAGIONE_SOCIALE cartelle n. 097 2000 467827456 000, notificata in data 09/01/2001; n. NUMERO_DOCUMENTO, notificata in data 26/02/2003; n. NUMERO_DOCUMENTO, notificata in data 06/10/2004; n. NUMERO_DOCUMENTO, notificata in data 12/07/2005 e n. NUMERO_DOCUMENTO, notificata in data 19/02/2008, nonché alla questione del decorso dei termini di prescrizione RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento n. 097 2008 0282819374 000; n. 097 2009 0298652106 000.
Invero, risulta pacifico che le cartelle si riferiscano a diversi tributi tra cui ICI e tributi camerali, che si prescrivono con il decorso del quinquennio ai sensi, rispettivamente, degli artt. 2948, n. 4 cod. civ. e 20, secondo comma, d.lgs. 472/1997 e ai sensi del comma 171 dell’articolo unico della legge n. 201/2006.
Inoltre, anche interessi e sanzioni, per consolidato orientamento di questa Corte, si prescrivono in cinque anni.
Nella sentenza impugnata, tuttavia, manca ogni esame sul punto, nonostante l’eccezione di prescrizione della contribuente fosse relativa anche a tali crediti.
5. In conclusione, va dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro Roma Capitale e, per il resto, va accolto il quarto motivo di ricorso e, rigettati i restanti, la sentenza impugnata va cassata ed il giudizio va rinviato innanzi al giudice a quo, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto contro Roma Capitale e, per il resto, accoglie il quarto motivo di ricorso e, rigettati i restanti, cassa la sentenza impugnata con rinvio del giudizio innanzi alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 23 settembre 2025.
La Presidente NOME COGNOME