Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22689 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22689 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Oggetto: Tributi
Intimazione di pagamento
Relatore: COGNOME DI COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/08/2024
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al numero 6915 del ruolo generale dell’anno 2021, proposto
Da
NOME COGNOME rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata presso l ‘indirizzo di posta elettronica del difensore: EMAIL;
– ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente pro tempore , domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
-controricorrente-
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 2605/06/2020, depositata in data 14 settembre 2020.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 luglio 2024 dal Relatore Cons. AVV_NOTAIO NOME COGNOME NOME COGNOME di Nocera.
RILEVATO CHE
NOME COGNOME propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio aveva rigettato l’appello proposto nei confronti de ll’RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente pro tempore, avverso la sentenza n. 812/21/2018 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma che aveva rigettato il ricorso proposto dalla contribuente avverso l’intimazione di pagamento e tredici presupposte cartelle di pagamento.
In punto di diritto, per quanto di interesse, la CTR ha osservato che: 1) era valida la costituzione in giudizio dell’Agente della riscossione, a mezzo avvocato del libero foro, cui era stata rilasciata la procura da dipendente privato del predetto ente, trattandosi di un soggetto abilitato a manifestare la volontà di quest’ultimo anche a tali fini; 2) dalla documentazione in atti risultavano regolarmente notificate tutte le sottese cartelle di pagamento per cui, stante la mancata impugnazione tempestiva RAGIONE_SOCIALE stesse, il termine di prescrizione dei crediti portati da queste ultime – variabile in relazione al tipo di tributo (da un minimo di tre anni per il bollo auto a un massimo di dieci per i tributi relativi allo Stato) -doveva considerarsi decorso ex novo; 3) l a questione dell’eventuale rottamazione RAGIONE_SOCIALE cartelle in questione non costituiva oggetto del presente giudizio con la conseguenza che, nel caso di regolarità di tale procedura (così come nel caso RAGIONE_SOCIALE cartelle rientranti nel perimetro applicativo dell’art. 4 del d.l. n. 119/18), l’ente di riscossione non avrebbe potuto svolgere ulteriori attività .
3.Resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per invalida costituzione in giudizio di RAGIONE_SOCIALE, a mezzo avvocato del libero foro (AVV_NOTAIO) al quale era stato conferito mandato alle liti da un dipendente privato dell’ente (AVV_NOTAIO) delegato illegittimamente dal Presidente dello stesso pur non essendo lo stesso abilitato a manifestare la volontà di quest’ultimo, trattandosi di dipendente trasferito da RAGIONE_SOCIALE ad RAGIONE_SOCIALE ai sensi dell’art. 1, comma 9, del d.l. n. 193/2016, senza avere sostenuto un pubblico concorso e, pertanto, non costituente un ‘organo’ dell’ente pubblico .
1.1.Il motivo è infondato.
1.2. La questione della difesa in giudizio del nuovo ente è stata affrontata dalle Sezioni unite di questa Corte ( sentenza 19 novembre 2019, n. 30008), che hanno enunciato, nell’interesse della legge e per risolvere la devoluta questione di massima di particolare importanza, i seguenti principi di diritto: «impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, per la rappresentanza e la difesa in giudizio, l’RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE si avvale: -dell’Avvocatura dello Stato nei casi previsti come ad essa riservati dalla convenzione con questa intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell’art. 43, comma 4, r.d. 30 ottobre 1933, n. 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all’organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, ovvero, in alternativa e senza bisogno di formalità , né della delibera prevista dal richiamato art. 43, comma 4, r.d. cit., – di avvocati del libero foro nel rispetto degli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del comma 5 del medesimo art. 1 d.l. 193 del 2016 – in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all’Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio»; «quando la scelta tra il patrocinio dell’Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della
fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l’RAGIONE_SOCIALE e l’Avvocatura o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell’RAGIONE_SOCIALE a mezzo dell’una o dell’altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità». La giurisprudenza sezionale (cfr. Cass. sez. 5, 29 novembre 2019, n. 31240, n. 31241 e n. 31242; Cass., sez. 5, Sentenza n. 11814 del 2020; Cass. sez. 5, n. 6058 del 2023) ha, del resto, già avuto modo di ribadire gli anzidetti principi affermati dalle Sezioni Unite, ai quali va assicurata in questa sede ulteriore continuità.
Quanto al contestato potere rappresentativo dell’ente riscossione in capo al soggetto -‘ dipendente privato ‘ dell’RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE in mancanza di qualifica di dirigente a seguito di concorso pubblico – conferente il mandato alle liti in grado di appello all’avvocato del libero foro (AVV_NOTAIO) con conseguente assunta invalida costituzione in giudizio di RAGIONE_SOCIALE, ai sensi dell’art. 1, comma 9, del d.l. n. 193/2016 « Tenuto conto della specificità RAGIONE_SOCIALE funzioni proprie della riscossione fiscale e RAGIONE_SOCIALE competenze tecniche necessarie al loro svolgimento, per assicurarle senza soluzione di continuità, a decorrere dalla data di cui al comma 1 il personale RAGIONE_SOCIALE società del RAGIONE_SOCIALE con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, fino a scadenza, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, senza soluzione di continuita’ e con la garanzia della conservazione della posizione giuridica, economica e previdenziale maturata alla data del trasferimento, e’ trasferito all’ente pubblico economico di cui al comma 3, ferma restando la ricognizione RAGIONE_SOCIALE competenze possedute, ai fini di una collocazione organizzativa coerente e funzionale alle esigenze dello stesso ente. A tale personale si applica l’articolo 2112 del codice civile ». Pertanto, il rapporto di lavoro del personale dipendente dell’RAGIONE_SOCIALE – quale ente pubblico economico – è regolato dalle norme di diritto privato, oltre che dalla contrattazione collettiva, e non è dato applicare le norme sul pubblico impiego (v. Cass. n. 26166/2016, con riguardo alla trasformazione dell’ANAS da azienda in ente pubblico economico ). Nella sentenza impugnata, la CTR si è, dunque, attenuta ai suddetti principi nel ritenere infondata l’eccezione
sollevata dalla contribuente nella memoria del 27.5.2020 di invalida costituzione dell’RAGIONE_SOCIALE in grado di appello atteso che il soggetto – dipendente privato di RAGIONE_SOCIALE (pacificamente delegato per procura speciale notarile dal P residente dell’ente) in mancanza della qualifica di ‘ dirigente ‘ a seguito di pubblico concorso – che aveva conferito la procura alle liti all’avvocato del libero foro (AVV_NOTAIO) doveva ritenersi ‘ abilitato a rappresentare l’Ente anche a tali fini ‘. Ciò in conformità con il principio di diritto statuito da questa Corte, a sezioni unite, secondo cui: “In tema di rappresentanza processuale RAGIONE_SOCIALE persone giuridiche, la persona fisica che ha conferito il mandato al difensore non ha l’onere di dimostrare tale sua qualità, neppure nel caso in cui l’ente si sia costituito in giudizio per mezzo di persona diversa dal legale rappresentante e l’organo che ha conferito il potere di rappresentanza processuale derivi tale potestà dall’atto costitutivo o dallo statuto, poiché i terzi hanno la possibilità di verificare il potere rappresentativo consultando gli atti soggetti a pubblicità legale e, quindi, spetta a loro fornire la prova negativa. Solo nel caso in cui il potere rappresentativo abbia origine da un atto della persona giuridica non soggetto a pubblicità legale, incombe a chi agisce l’onere di riscontrare l’esistenza di tale potere a condizione, però, che la contestazione della relativa qualità ad opera della controparte sia tempestiva, non essendo il giudice tenuto a svolgere di sua iniziativa accertamenti in ordine all’effettiva esistenza della qualità spesa dal rappresentante, dovendo egli solo verificare se il soggetto che ha dichiarato di agire in nome e per conto della persona giuridica abbia anche asserito di farlo in una veste astrattamente idonea ad abilitarlo alla rappresentanza processuale della persona giuridica stessa” (Cass. sez. un. n. 20596 del 2007; Cass., sez. un., n. 20563 del 2014).
2. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., ‘il difetto di motivazione per violazione di norme e principi di diritto’, per avere la CTR: 1) erroneamente affermato il decorso ex novo di un termine di prescrizione – variabile in relazione al tipo di tributo – dei crediti portati dalle cartelle regolarmente notificate e non impugnate, sebbene la prescrizione dei detti crediti fosse sempre quinquennale; 2) confermato la legittimità anche RAGIONE_SOCIALE
cartelle portanti un credito erariale inferiore a euro 1.000,00 sebbene l’RAGIONE_SOCIALE avesse l’obbligo, ai sensi dell’art. 4 del d.l. n. 119/18 conv. nella legge n. 136/2018, di cancellarle e di ridurre l’importo dell’intimazione; 3) omesso di prendere in considerazione, in relazione alla presupposta cartella relativa all’anno DATA_NASCITA, l’ordinanza di archiviazione del GIP del Tribunale di Civitavecchia con la quale veniva accertata l’estraneità all’attività della contribuente dei ricavi per i quali era stato richiesto il pagamento dell’Iva; 4) omesso di motivare in ordine all’avvenuto sgravio della cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA di euro 165.050,25 comunicato dall’RAGIONE_SOCIALE e non effettuato da RAGIONE_SOCIALE con la cancellazione del tributo; 5) omesso di motivare in relazione alla sentenza n. 109/08/2000 della CTP di Roma relativa alla cartella emessa ai fini Iva per il 1991.
2.1.Il secondo motivo si espone, in primo luogo, ad un complessivo profilo di inammissibilità atteso che – richiamando peraltro indebitamente in rubrica il n. 4 in luogo dei nn. 5 e 3 del comma 1 dell’art. 360 c.p.c. -esso contiene un’indistinta unificazione e sovrapposizione RAGIONE_SOCIALE ragioni di ricorso per cassazione -riconducibili al vizio di motivazione e al vizio di violazione di legge -e demanda, impropriamente, alla Corte di sostituirsi al contribuente nel compito di enucleare, dall’insieme confuso RAGIONE_SOCIALE critiche congiuntamente proposte, autonomi profili di censura (Cass. 18/04/2018, n. 9486).
2.2.In ogni caso, q uanto all’assunta violazione RAGIONE_SOCIALE norme in tema di prescrizione, la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del principio di diritto affermato da Cass. SU 17 novembre 2016, n. 23397, che, giudicando in tema di riscossione di contributi previdenziali, per i quali risultava applicabile, secondo l’art. 3, commi 9 e 10 della I. 8 agosto 1995, n. 335, il termine di prescrizione quinquennale, chiarì che la scadenza del termine perentorio per proporre opposizione a cartella di pagamento, di cui all’art. 24, comma 5, del d. Igs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l’effetto della
c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 cod. civ., trovando detta disposizione applicazione solo nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale definitivo. Detto principio trova applicazione – come chiarito dalle stesse Sezioni Unite – con riguardo a tutti gli atti di riscossione, comunque denominati, mediante ruolo, riguardanti quindi, oltre ai crediti previdenziali, crediti relativi ad RAGIONE_SOCIALE tributarie ed extratributarie, dello Stato, RAGIONE_SOCIALE Regioni, RAGIONE_SOCIALE Province, dei Comuni e degli altri enti locali, nonché RAGIONE_SOCIALE sanzioni per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. «Con la conseguenza» – così testualmente le Sezioni Unite – «che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo».
Ciò comporta che debba farsi riferimento alla disciplina sostanziale, in tema di prescrizione, propria di ciascun tributo, trovando applicazione, ove non disposto diversamente dalla legge, il termine ordinario decennale di cui all’art. 2946 cod. civ. Nell’individuare in detto termine quello di prescrizione dei tributi erariali la sentenza impugnata si è allineata alla costante giurisprudenza di questa Corte in materia (cfr., tra le altre, Cass. sez. 5, 9 febbraio 2007, n. 2941; Cass. sez. 5, 23 febbraio 2010, n. 4283; Cass. sez. 5, 10 dicembre 2014, n. 26013; Cass. sez. 5, 14 novembre 2014, n. 24322 – par. 6.2, in motivazione; Cass. sez. 6-5, ord. 16 luglio 2018, n. 18804; Cass. sez. 6-5, ord. 3 maggio 2019, n. 11760; Cass. sez. 1, 2 ottobre 2019, n. 24588; Cass. sez. 6-5, ord. 5 novembre 2019, n. 28315), essendosi osservato che ai crediti afferenti ai tributi erariali, in mancanza di espressa diversa disposizione di legge, non può comunque applicarsi la prescrizione breve di cinque anni prevista dall’art. 2948 cod. civ. per le prestazioni periodiche. Le obbligazioni per tributi erariali non possono, infatti, qualificarsi come prestazioni periodiche, in quanto il loro ammontare deriva, anno per anno, da elementi riferibili a ciascun anno d’imposta in relazione alla sussistenza dei presupposti impositivi, ciò comportando che i singoli periodi d’imposta e le obbligazioni che ad essi si riferiscono sono tra loro autonomi,
mancando la causa debendi continuativa, che caratterizza le prestazioni periodiche (Cass. sez. 5, n. 11814 del 2020). La sentenza impugnata è, pertanto, conforme alle norme di diritto indicate in rubrica, quali interpretate dalla giurisprudenza di questa Corte, nell’avere applicato la prescrizione triennale con riferimento ai bollo auto e quella decennale riguardo ai tributi erariali, ritenendo detti termini decorsi ex novo , per effetto della irretroattività dei crediti portati dalle sottese cartelle regolarmente notificate e non impugnate nei termini di legge.
2.3. Quanto all’assunto vizio di violazione dell’art. 4, comma 1, del decreto -legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito in legge con modificazioni della legge 17 dicembre 2018, n. 136, esso dispone: « I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi, affidati agli agenti della riscossione dal 10gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all’art. 3, sono automaticamente annullati ». Dall’annullamento sono esclusi, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti; le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; le somme dovute a titolo eli recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015; nonché i debiti relativi alle risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo i, lettera a), RAGIONE_SOCIALE decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione (Cass. 15471 del 2019). Nella specie, la CTR ha confermato le presupposte cartelle impugnate (regolarmente notificate e non opposte) osservando, in conformità alla disposizione di legge sopra richiamata, che l’ent e riscossione non avrebbe potuto attivare ulteriori pretese sul piano esecutivo con riguardo a quelle cartelle con debito inferiore ai mille euro ai sensi dell’art. 4 cit. stante l’annullamento ope legis dei pertinenti carichi tributari.
2.4.Peraltro, il motivo è inammissibile nella parte in cui denuncia in rubrica il ‘difetto di motivazione’ in quanto trattasi di vizio non più censurabile in virtù della nuova formulazione dell’art. 360 n.5 cpc, come modificato dal decretolegge 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis; invero, anche a volere ricondurre la censura al vizio specifico denunciabile per cassazione in base al la nuova formulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., lo stesso concerne l’omesso esame di un fatto storico , principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto RAGIONE_SOCIALE previsioni dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. e dell’ art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c. il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., sez. un., n. 8053 e n. 8054 del 2014; Cass. n. 14324 del 2015); costituisce, pertanto, un “fatto”, agli effetti dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non una “questione” o un “punto”, ma un vero e proprio “fatto”, in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass. Sez. 1, 04/04/2014, n. 7983; Cass. Sez. 1, 08/09/2016, n. 17761; Cass. Sez. 5, 13/12/2017, n. 29883; Cass. Sez. 5, 08/10/2014, n. 21152; Cass. Sez. U., 23/03/2015, n. 5745; Cass. Sez. 1, 05/03/2014, n. 5133). Non costituiscono, viceversa, “fatti”, il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.: le argomentazioni o deduzioni difensive (Cass. Sez. 2, 14/06/2017, n. 14802: Cass. Sez. 5, 08/10/2014, n. 21152 Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 2268 del 26/01/2022); gli elementi istruttori; una moltitudine di
fatti e circostanze, o il “vario insieme dei materiali di causa” (Cass. Sez. L, 21/10/2015, n. 21439). Nella specie, la ricorrente non ha assolto il suddetto onere, non deducendo con riguardo all’assunta omessa motivazione circa l’ordinanza di archiviazione del GIP del Tribunale di Civitavecchia in relazione alla presupposta cartella relativa all’anno 1992, allo sgravio della cartella n. NUMERO_CARTA e alla sentenza n. 109/08/2000 della CTP di Roma relativa alla cartella emessa ai fini Iva per il 1991 l’omesso esame di un ‘fatto storico’ né tantomeno indican do “come” e “quando” tali assunti fatti fossero stati oggetto di discussione processuale tra le parti.
2.5. Inoltre, quanto all’assunto ‘difetto di motivazione’ il motivo è altresì inammissibile anche perché in presenza di una cd. doppia conforme di merito, la parte ricorrente, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 348 -ter, quinto comma, cod. proc. civ. (applicabile, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del d.l. n. 83/2012, conv., con modif., dalla l. n. 134/2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11/09/2012, come nel caso di specie), deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro dive rse (Cass. 06/05/2020, n. 8515; v. anche Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014), il che non è avvenuto nel caso in esame.
3.In conclusione, il ricorso va rigettato.
4.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo;
P.Q. M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità che si liquidano in euro 13.800,00 per compensi oltre spese prenotate a debito;
Dà atto, ai sensi dell’art.13 comma 1 quater D.P.R. n.115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma il 2 luglio 2024