Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 9599 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 9599 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 12/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3398/2022 R.G. proposto da
COGNOME NOME , rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME come da procura speciale in calce al ricorso (PEC: studiolegale@pec.renaldo.it)
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE -Agenzia delle entrate –RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) e Agenzia delle entrate , rappresentate e difese dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliate in Roma, INDIRIZZO
-controricorrenti – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 489/02/2021, depositata il 22.06.2021.
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 30 gennaio 2025.
RILEVATO CHE
Con la sentenza in epigrafe indicata la CTR del Piemonte rigettava l’appello proposto da COGNOME NOME contro la sentenza della CTP di
Oggetto:
Tributi
Torino che aveva rigettato il ricorso dallo stesso proposto avverso due intimazioni di pagamento e delle cartelle di pagamento ad esse sottese, per tributi vari e altro, emess e dall’ADER, in relazione agli anni dal 1998 al 2006;
dalla sentenza impugnata si evince, per quanto ancora qui rileva e in sintesi, che:
le cartelle di pagamento, sottese alle impugnate intimazioni, erano state correttamente notificate o mediante consegna alle persone abilitate al loro ritiro o presso l’ufficio del curatore fallimentare o a mezzo del servizio postale o ai sensi degli artt. 139 e 140 c.p.c., sicchè, non essendo state le stesse tempestivamente impugnate, erano divenute definitive e i crediti recati da ciascuna di esse risultavano assoggettati al termine prescrizionale decennale;
i tributi indicati nelle cartelle di pagamento erano assoggettati alla sospensione dei termini prescrizionali, prevista dalla l. n. 147 del 2013;
gli interessi di mora ed i compensi di riscossione erano stati determinati secondo quanto stabilito dalla legge;
il contribuente impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a due motivi;
-l’ADER e l’Agenzia delle entrate resistevano con controricorso.
CONSIDERATO CHE
-Occorre premettere che il contribuente ha precisato in via preliminare, con riferimento ad entrambi i motivi di ricorso, di essere stato dichiarato fallito dal Tribunale di Torino con sentenza del 19.01.2006 e che la sua domanda deve intendersi limitata all’impugnazione dell’intimazione di pagamento n. NUMERO_CARTA (notificata in data 22.09.2018) ed alle sole cartelle esattoriali n. NUMERO_CARTA (sub ruolo n. 2005/0150600 e n. 2005/0150663), notificata il 6.10.2005, n. NUMERO_CARTA notificata il 2.11.2006, e n. NUMERO_CARTA notificata
l’8.03.1007; ha aggiunto che l’ultima interruzione della prescrizione di detti crediti era da individuarsi nella data di chiusura del fallimento (15.10.2012) e che la notifica dell’intimazione di pagamento n. 110 2018 90124966 47/000 era avvenuta in data 22.09.2018;
ciò posto, con il primo motivo di ricorso, il contribuente deduce la violazione e/o falsa applicazione de ll’ art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR errato nel ritenere che il credito per le sanzioni incluse nelle cartelle di pagamento, ancora oggetto di impugnazione, fosse assoggettato al termine di prescrizione decennale e non a quello quinquennale, non essendo stato il diritto alla loro riscossione accertato da sentenza irrevocabile;
con il secondo motivo, deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2943 n. 4 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR errato nel ritenere che il credito per gli interessi inclusi nelle cartelle di pagamento, ancora oggetto di impugnazione, fosse assoggettato al termine di prescrizione decennale e non a quello quinquennale, non essendo stato il diritto alla loro riscossione accertato da sentenza irrevocabile;
-entrambi i motivi, che vanno esaminati congiuntamente per connessione, sono fondati;
secondo la ormai costante giurisprudenza di questa Corte, in caso di notifica di cartella di pagamento avente ad oggetto crediti per sanzioni e non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale debba essere fatta valere l’obbligazione tributaria relativa alle sanzioni e agli interessi è quello quinquennale, così come previsto, rispettivamente, per le sanzioni, dall’art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 ( ex plurimis , Cass. S. Un. n. 23397 del 17/11/2016; Cass. n. 7486 dell’8/03/2022 e n. 2095 del 24/01/2023), decorrendo la prescrizione dall’iscrizione a ruolo del
credito, ossia dall’emissione dell’atto di irrogazione della (allora) soprattassa (Cass. n. 20600 del 7/11/2011);
anche per gli interessi che accedono a obbligazioni tributarie vale la prescrizione quinquennale, essendo la stessa regolata -secondo la giurisprudenza largamente prevalente di questa Corte – da una norma di diritto comune quale l’art. 2948, n. 4, cod. civ., secondo cui l’obbligazione relativa agli interessi riveste natura autonoma rispetto al debito principale e soggiace al generalizzato termine di prescrizione quinquennale fissato dalla suddetta disposizione ( ex plurimis , Cass. n. 27055 del 14/09/2022; n. 13258 del 28/04/2022 e n. 2095 del 24/01/2023);
la CTR non si è attenuta ai principi sopra richiamati, avendo affermato, in modo indistinto e generico, che i crediti tributari portati da ciascuna cartella di pagamento risultavano assoggettati al termine prescrizionale decennale, trattandosi di cartelle definitive, in quanto non tempestivamente impugnate, e che si applicava la sospensione dei termini prescrizionali, prevista dalla l. n. 147 del 2013;
anche tale ultima affermazione è generica, in quanto non tiene conto del fatto che sospensione della prescrizione, disciplinata dall’art. 1, comma 623, della l. n. 147 del 2013, era prevista solo dal 1° gennaio (data di entrata in vigore della l. n. 147 del 2013) al 15 giugno 2014 ( «Per consentire il versamento delle somme dovute entro il 28 febbraio 2014 e la registrazione delle operazioni relative, la riscossione dei carichi di cui al comma 618 resta sospesa fino al 15 giugno 2014. Per il corrispondente periodo sono sospesi i termini di prescrizione»;
i giudici di appello non hanno considerato che dalla chiusura del fallimento (15.10.2012) alla notificazione dell’intimazione impugnata (22.09.2018), anche tenuto conto del periodo di sospensione previsto dalla l. n. 147 del 2013, erano decorsi più di cinque anni e, in assenza
di altri atti interruttivi, la prescrizione degli interessi e delle sanzioni era ormai maturata;
– in conclusione, va, dunque, accolto il ricorso e la sentenza va cassata con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, anche per la regolazione e la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così d eciso in Roma, nell’adunanza camerale del 30 gennaio 2025.