Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32382 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32382 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PAOLITTO LIBERATO
Data pubblicazione: 11/12/2025
RAGIONE_SOCIALE
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30261/2021 R.G. proposto da NOME (CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso dall’avv ocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE; EMAIL), con domicilio eletto presso lo studio dell’avv ocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE;EMAIL);
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (P_IVA), in persona del suo Presidente p.t. , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE (80224030587; EMAIL);
-controricorrente – avverso la sentenza n. 286/3/2021, depositata il 22 aprile 2021, della Commissione tributaria regionale del Piemonte;
udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 28 ottobre 2025, dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
–NOME COGNOME, sulla base di sette motivi, ricorre per la cassazione della sentenza n. 286/3/2021, depositata il 22 aprile 2021, con la quale la Commissione tributaria regionale del Piemonte ha rigettato l’appello proposto dalla stessa parte, odierna ricorrente, così confermando la pronuncia di prime cure che aveva disatteso l’impugnazione di cartelle di pagamento, di cui la contribuente aveva avuto conoscenza dietro acquisizione di un estratto di ruolo, pur espressamente rilevando l’ammissibilità dell’azione « poiché se anche l’estratto di ruolo non è esplicitamente indicato dall’art. 19 del d. lgs. n. 546 del 1992 fra i documenti fiscali che possono formare oggetto di impugnazione dinanzi al giudice tributario, occorre considerare che se si tratta del primo atto con il quale la pretesa tributaria è stata conosciuta dal contribuente quest’ultimo può agire in giudizio nei confronti dell’atto impositivo, prima non conosciuto, e dell’estratto di ruolo quale documento che ha esternato la pretesa tributaria.».
Il giudice del gravame ha ritenuto che:
come ben rilevato dal primo giudice, venivano in rilievo «cartelle di pagamento e … attestazioni di notifica RAGIONE_SOCIALE stesse, che assumono piena efficacia probatoria fino alla querela di falso», piuttosto che «documenti provenienti dalla parte contro la quale sono prodotti», così che non era ammissibile il disconoscimento di scrittura privata;
risultava «provato documentalmente che sia le cartelle che gli avvisi di accertamento sono stati regolarmente notificati» in quanto l’ RAGIONE_SOCIALE aveva «fornito prova RAGIONE_SOCIALE consegne degli atti contestati mediante esibizione RAGIONE_SOCIALE relate di notifica o dell’avviso di ricevimento, in caso di notifica a mezzo del servizio postale».
-L’ RAGIONE_SOCIALE–RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Il primo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge con riferimento all’art. 2702 cod. civ., ed agli artt. 214, 215 e 216 cod. proc. civ. assumendo, in sintesi, il ricorrente che illegittimamente la Corte di merito aveva ritenuto irrilevante il disconoscimento RAGIONE_SOCIALE sottoscrizioni di scritture private, così come risultanti apposte «sui referti di notifica», al quale non aveva fatto seguito alcuna istanza di verificazione ad opera di controparte.
1.1 -Il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., reca la denuncia di nullità della gravata sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., avendo il giudice del gravame omesso di pronunciare in ordine al «disconoscimento ex artt. 214, 215, 216 cod. proc. civ. sull’autenticità RAGIONE_SOCIALE scritture e RAGIONE_SOCIALE sottoscrizioni poste sui referti di notifica prodotti in fotocopia da RAGIONE_SOCIALE e al mancato procedimento di verificazione ad istanza di RAGIONE_SOCIALE.».
-I due motivi -che vanno congiuntamente esaminati siccome connessi -sono manifestamente destituiti di fondamento.
2.1 -Va p remesso che sull’ammissibilità del ricorso si è formato il giudicato interno, avendo il giudice di prime cure in tal senso espressamente pronunciato, così che non viene il rilievo il mero giudicato implicito che non è prospettabile a fronte RAGIONE_SOCIALE questioni cd. fondanti (v. Cass. Sez. U., 29 agosto 2025, n. 24172).
2.2 – Tanto premesso, va rilevato che la Corte di merito ha implicitamente escluso che, nella fattispecie, potesse operare la verificazione di cui agli artt. 214 e ss. cod. proc. civ. sul rilievo che venivano in considerazione atti pubblici.
Per come, poi, assume, e documenta in ricorso, la stessa parte, vengono in considerazione atti di notifica che si identificano con avvisi
di ricevimento ed ulteriore attività (di deposito), relativamente a notifiche eseguite a mezzo del servizio postale.
E’, allora, del tutto evidente che seppur siano state apposte sottoscrizioni -rimane fuori centro la deduzione che tali atti riconduce alla nozione di scrittura privata (art. 2702 cod. civ.) piuttosto trattandosi di atti pubblici fidefacienti (art. 2699 cod. civ.), così come la Corte ha ripetutamente statuito in tema di avvisi di ricevimento di raccomandate postale e di relate di notifica (v., ex plurimis , Cass., 13 novembre 2024, n. 29355; Cass., 30 ottobre 2018, n. 27561; Cass., 25 luglio 2018, n. 19795; Cass., 21 febbraio 2018, n. 4275; Cass., 5 agosto 2016, n. 16488; Cass., 12 gennaio 2012, n. 270; v., altresì, Cass., 9 luglio 2020, n. 14454; Cass., 22 febbraio 2010, n. 4193).
2.3 -Quanto, poi, alla contestazione della conformità all’originale di documenti prodotti in copia, la Corte ha statuito, da un lato, che detta contestazione non può avvenire con clausole di stile e generiche, «quali “impugno e contesto” ovvero “contesto tutta la documentazione perchè inammissibile ed irrilevante”, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l’indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall’originale» (v., ex plurimis , Cass., 20 giugno 2019, n. 16557; Cass., 30 ottobre 2018, n. 27633; Cass., 13 dicembre 2017, n. 29993; Cass., 3 aprile 2014, n. 7775); e, dall’altro, che la stessa contestazione di parte (che neghi la conformità in discorso) «non vincola il giudice all’avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l’efficacia rappresentativa» in quanto detta contestazione «non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all’originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni.» (v., anche qui ex plurimis , Cass., 18 gennaio 2022, n. 1324; Cass., 8 giugno 2018, n. 14950; Cass., 21 novembre 2011, n. 24456; Cass., 21 aprile 2010, n. 9439; Cass., 4
marzo 2004, n. 4395; Cass., 16 ottobre 2001, n. 12598; Cass., 12 maggio 2000, n. 6090; Cass., 5 febbraio 1996, n. 940).
E, nella fattispecie, nemmeno risulta allegata una qualche specifica contestazione che (così) è solo autoproclamata e, in buona sostanza (per le stesse trascrizioni che ne sono state operate in ricorso), si è risolta nel medesimo disconoscimento espresso di atti che, come anticipato, scritture private non erano.
-Col terzo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimento alla l. n. 53 del 1994, art. 3-bis, al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, comma 2, al d.lgs. n. 82 del 2005, art. 57bis , ed all’art. 2697 cod. civ., assumendo che le notifiche eseguite dall’ RAGIONE_SOCIALE, a mezzo di posta elettronica certificata, dovevano ritenersi inesistenti siccome provenienti da un «irrituale ed ignoto indirizzo non risultante in alcun elenco. » piuttosto che dall’unico indirizzo (EMAIL ) presente nell’indice RAGIONE_SOCIALE pubbliche amministrazioni (IPA).
3.1 -Il quarto motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., ripropone, sotto il diverso referente della nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., la medesima questione di inesistenza RAGIONE_SOCIALE notifiche eseguite a mezzo di posta elettronica certificata così come articolata nel terzo motivo.
-Nemmeno questi due motivi possono trovare accoglimento.
4.1 -Occorre premettere che, alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell’art. 111, comma secondo, Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 384 cod. proc. civ. ispirata a tali principi, deve ritenersi che alla Corte sia consentito di decidere nel merito dell’eccezione della quale si assume l’omesso
esame, alla stessa stregua dei fatti introdotti in giudizio dalle parti e non risultando, per l’appunto, necessario alcun ulteriore accertamento in fatto (Cass., 1 marzo 2019, n. 6145; Cass. Sez. U., 2 febbraio 2017, n. 2731; Cass., 3 marzo 2011, n. 5139; Cass., 1 febbraio 2010, n. 2313; Cass., 28 luglio 2005, n. 15810; Cass., 23 aprile 2001, n. 5962).
4.2 -Difatti, per come assume la stessa parte ricorrente, – e, per vero, come risulta dalla stessa documentazione richiamata in ricorso (ricorso introduttivo, appello e memoria depositata nel giudizio di appello), – la questione relativa alle modalità di notifica, laddove eseguita a mezzo di posta elettronica certificata, è stata introdotta in giudizio (solo) con la cennata memoria depositata in appello.
Va, quindi, rimarcato che, come rilevato dalla Corte, la deduzione dell’omessa notifica dell’atto impugnato (così come emergente dallo stesso ricorso introduttivo della parte) non può far ritenere acquisito al thema decidendum l’esame di qualsiasi vizio di invalidità del procedimento notificatorio, non ponendosi una relazione di continenza tra l’inesistenza ed i vizi di nullità di tale procedimento, e altrimenti derivandone un’inammissibile scissione tra il tipo di invalidità denunciato con la formulata eccezione di merito e la specifica deduzione dei fatti sui quali essa si fonda, il cui onere di allegazione ricade esclusivamente sulla parte qualora si facciano valere eccezioni in senso stretto (così Cass., 26 agosto 2024, n. 23070; Cass., 2 marzo 2017, n. 5369; Cass., 5 aprile 2013, n. 8398).
Quanto, difatti, alle forme processuali di introduzione in giudizio dei fatti posti a fondamento di eccezioni, si è rimarcato che costituisce eccezione nuova, non consentita (d.lgs. n. 546 del 1992, art. 18 e art. 24), quella con la quale il contribuente introduce una causa petendi diversa, fondata su situazioni giuridiche non prospettate con il ricorso introduttivo, così che il giudice deve attenersi all’esame dei vizi di invalidità dedotti in ricorso, il cui ambito può essere modificato solo con
la presentazione di motivi aggiunti, – proposizione ammissibile, ex art. 24 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, esclusivamente in caso di deposito di documenti non conosciuti ad opera RAGIONE_SOCIALE altre parti o per ordine della commissione (Cass., 13 aprile 2017, n. 9637; Cass., 2 luglio 2014, n. 15051; Cass., 15 ottobre 2013, n. 23326; Cass., 22 settembre 2011, n. 19337) – e la cui formulazione soggiace alla preclusione stabilita dall’art. 24, comma 2, cit. (secondo il cui disposto «L’integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera RAGIONE_SOCIALE altre parti o per ordine della commissione, è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l’interessato ha notizia di tale deposito»; v. Cass., 21 gennaio 2021, n. 1177; Cass., 24 luglio 2018, n. 19616; Cass., 24 ottobre 2014, n. 22662; Cass., 2 luglio 2014, n. 15051; Cass., 20 ottobre 2011, n. 21759; Cass., 24 giugno 2011, n. 13934; Cass., 18 giugno 2003, n. 9754).
4.3 -Come, poi, la Corte ha avuto modo di statuire in tema di processo tributario, la decadenza del contribuente dal diritto di agire in giudizio, per inosservanza dei termini stabiliti dall’art. 16 del d.P.R. n. 636 del 1972 (applicabile ” ratione temporis “) è rilevabile d’ufficio, ai sensi dell’art. 2969 c.c., trattandosi di materia sottratta alla disponibilità RAGIONE_SOCIALE parti; tale regola opera anche in sede di legittimità, salvo il giudicato interno espresso formatosi sulla questione, non essendo sufficiente a impedire la rilevabilità d’ufficio il giudicato implicito (Cass., 12 dicembre 2019, n. 32637; Cass., 13 settembre 2013, n. 20978).
Arresto, questo, che è stato avallato dall’orientamento interpretativo RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite della Corte secondo il quale, in tema di giudicato implicito, la parte che ha interesse a far valere un vizio processuale rilevabile d’ufficio (in base alla norma del processo o desumibile dallo scopo di interesse pubblico, indisponibile alle parti),
sul quale il giudice di primo grado abbia omesso di pronunciare espressamente, decidendo la controversia nel merito, è onerata di proporre, nel grado successivo, impugnazione sul punto, la cui omissione determina la formazione del giudicato interno sulla questione processuale, in applicazione del principio di conversione del vizio in motivo di gravame ex art. 161, comma 1, c.p.c., rimanendo precluso – tanto al giudice del gravame, quanto a quello di legittimità il potere di rilevare per la prima volta tale vizio ex officio ; a tale regola si sottraggono i vizi processuali rilevabili, in base ad espressa previsione legale, in ogni stato e grado del processo e quelli relativi a questioni ” fondanti ” (la cui omessa rilevazione si risolverebbe in una pronuncia inutiliter data ), nonché le ipotesi in cui il giudice abbia esternato la propria decisione come fondata su una “ragione più liquida”, inidonea a ravvisare una decisione implicita sulla questione processuale implicata (Cass. Sez. U., 29 agosto 2025, n. 24172).
E, alle cennate questioni fondanti, le SS.UU. hanno ricondotto (proprio) le decadenze verificatesi per effetto RAGIONE_SOCIALE spirare di termini perentori per la proposizione dell’azione.
-Il quinto motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., reca la denuncia di nullità della gravata sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. avendo il giudice del gravame omesso di pronunciare sull’eccezione di prescrizione quinquennale in relazione alle cartelle di pagamento impugnate.
Si assume, innanzitutto, che per la cartella di pagamento n. 03720120001669429 (relativa alla TARSU dovuta per gli anni 20052006), « Stante l’inesistenza e/o nullità della notifica il termine è spirato nell’anno 2010 -11.»; difatti, la cartella «risulta notificata il 26.03.2012» così che -esclusa ogni efficacia interruttiva della prescrizione in ragione della richiesta di rilascio dell’estratto di ruolo l’estinzione per prescrizione era già maturata al momento (febbraio
2019) di notifica del ricorso introduttivo; e che analoghe considerazioni potevano farsi a riguardo RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento (n. 037201220002737919 e n. 03720130003098776) che -relative al canone per radioaudizioni (anni 2011 e 2012) – risultavano notificate il 12 aprile 2012.
-Questo motivo è fondato, e va accolto, nei soli limiti di quanto in appresso precisato.
6.1 – Premesso che (anche qui) alla Corte è consentito di pronunciare, pur a fronte di una censura di omessa pronuncia, per le stesse ragioni in precedenza esposte, è in effetti da rilevare che il giudice del gravame ha ritenuto che risultava «inammissibile lo scrutinio RAGIONE_SOCIALE ulteriori doglianze ormai intempestive, relative all’avvenuta estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione», con ciò senza considerare che la prescrizione iniziava di nuovo a decorrere (proprio) dalla notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento in quanto deve essere riconosciuto l’interesse del contribuente ad esperire azione di accertamento negativo della pretesa dell’amministrazione facendo valere la prescrizione del credito maturata dopo la notifica della cartella (Cass., 10 marzo 2021, n. 6605; Cass., 18 febbraio 2020, n. 3990; Cass., 29 novembre 2019, n. 31282).
La questione in esame, pertanto, in quanto non esaminata, rimane rilevante a riguardo della cartella di pagamento n. 03720120001669429 (relativa alla TARSU dovuta per gli anni 20052006) atteso che, come ripetutamente statuito dalla Corte, rispetto a detto tributo si pone la prescrizione quinquennale propria RAGIONE_SOCIALE obbligazioni periodiche (art. 2948, n. 4, cod. civ.; v. Cass., 9 novembre 2023, n. 31260; Cass., 23 novembre 2018, n. 30362; Cass., 10 dicembre 2014 n. 26013; Cass., 23 novembre 2011, n. 24679; Cass., 23 febbraio 2010, n. 4283).
A diversa conclusione deve, però, pervenirsi con riferimento al cd. canone rai che, come rilevato dalla Corte (Cass., 29 novembre 2023, n. 33213), rimane sottoposto alla prescrizione decennale che -secondo le stesse coordinate temporali indicate dal ricorrente – non era ancora maturata alla data di introduzione del giudizio.
7. -Il sesto motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., reca la denuncia di nullità della gravata sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., avendo il giudice del gravame omesso di pronunciare sull’eccezione di decadenza che era stata articolata con riferimento alla cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA.
-Questo motivo è manifestamente destituito di fondamento.
8.1 -Premesso che l’eccezione viene articolata sotto il profilo della decadenza dal potere impositivo per tardiva notifica della cartella di pagamento, v’è che, in questo caso, correttamente il giudice del gravame ha ritenuto «inammissibile lo scrutinio RAGIONE_SOCIALE ulteriori doglianze ormai intempestive, relative … all’intervenuta decadenza della cartella di pagamento n. NUMERO_DOCUMENTO » in quanto, per l’appunto, l’estinzione del potere impositivo andava fatta valere dietro impugnazione della cartella di pagamento il cui credito, difettando detta contestazione giudiziale, si è consolidato divenendo irretrattabile (v., in tema di tardiva notifica della cartella di pagamento, Cass., 31 gennaio 2023, n. 2937; Cass., 16 luglio 2019, n. 19010).
Come, poi, ripetutamente statuito dalla Corte, la decadenza dell’Amministrazione finanziaria dall’esercizio del potere impositivo, in quanto stabilita a favore e nell’interesse esclusivo del contribuente, configura un’eccezione in senso stretto che deve essere necessariamente sollevata dallo stesso e non integra, pertanto, una circostanza rilevabile d’ufficio dal giudice (Cass., 18 ottobre 2024, n. 27076; Cass., 3 ottobre 2018, n. 24074; Cass., 9 gennaio 2015, n.
171; Cass., 27 gennaio 2012, n. 1154; Cass., 27 giugno 2011, n. 14028; Cass., 11 dicembre 2006, n. 26361).
-Col settimo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia nullità della gravata sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., avendo il giudice del gravame omesso di pronunciare sull’eccezione di parte relativa alla inidoneità dell’istanza di rateizzazione ad interrompere il termine di prescrizione.
-Anche questo motivo va disatteso.
10.1 L’interesse alla definizione del motivo di ricorso consegue, nella fattispecie, dalla rilevata parziale fondatezza del quinto motivo di ricorso e la decisione sostitutiva della Corte rinviene il suo fondamento dalla natura di puro diritto della questione.
10.2 – In termini generali, e con riferimento alla causa interruttiva della prescrizione disciplinata dall’art. 2944 cod. civ. (interruzione per effetto di riconoscimento), la Corte, in più occasioni, e con risalente orientamento interpretativo, ha rilevato che il riconoscimento del diritto, idoneo ad interrompere il corso della prescrizione, non ha natura negoziale e va inquadrato nella categoria degli atti giuridici in senso stretto (Cass. 16 aprile 1992 n. 4666) sicché, da un lato, non deve necessariamente concretarsi in uno strumento negoziale (cioè in una dichiarazione di volontà con specifica intenzione riconoscitiva) e, dall’altro, può consistere (anche) di un comportamento volon tario che, quale manifestazione della consapevolezza dell’esistenza del debito, risulti obiettivamente incompatibile col disconoscimento della pretesa del creditore (cfr., ex plurimis , Cass., 20 agosto 2024, n. 22948; Cass., 8 aprile 2024, n. 9221; Cass. 2 dicembre 2010 n. 24555, Cass. 23 febbraio 2010 n. 4324, Cass. 7 settembre 2007 n. 18904; Cass. 27 giugno 1996 n. 5939).
Si è, altresì, rilevato che (anche) gli adempimenti parziali ben possono «costituire atto di riconoscimento del diritto della controparte, interruttivo della prescrizione ex art. 2944 cod. civ.» (così Cass. 16 aprile 1992 n. 4666; v., altresì, Cass. Sez. U., 25 luglio 2002, n. 10955) e si è quindi rilevato che -dovendo gli stessi comportare riconoscimento del diritto (art. 2944 cod. civ.) e risultare, perciò, incompatibili con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore -rilevano i soli pagamenti effettuati ‘in acconto’ anche se l’effetto interruttivo in discorso (conseguente al riconoscimento del diritto) non postula «inderogabilmente l’espressa precisazione da parte del debitore che il pagamento è effettuato in acconto, potendo assumere rilievo altre circostanze anche in relazione al contesto in cui avviene il pagamento e al tipo di ‘parzialità’ riscontrabile» (cfr., in specie, Cass. 3 marzo 2003 n. 3115 cui adde Cass. 23 febbraio 2010 n. 4324).
10.3 A riguardo, poi, dell’obbligazione tributaria, si è rimarcato che se la richiesta di rateizzazione non integra ex se acquiescenza alla pretesa riscossiva -e, con ciò, non preclude al contribuente di contestare lo stesso an debeatur dell’obbligazione ( Cass., 8 febbraio 2017, n. 3347) -ciò non di meno costituisce atto avente natura di riconoscimento del debito (il cui versamento con modalità rateali forma, per l’appunto, oggetto dell’istanza) e preclude, di regola, al contribuente la possibilità di utilmente eccepire la mancata conoscenza degli atti presupposti (qui RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento) cui si correla lo stesso titolo di riscossione (cfr., tra le tante, Cass., 23 giugno 2025, n. 16797; Cass., 6 febbraio 2024, n. 3414; Cass., 8 aprile 2024, n. 9221; Cass., 3 dicembre 2020, n. 27672).
10.4 – Costituendo, allora, la rateizzazione del debito istituto tipico del diritto tributario, oggetto in quanto tale di specifica regolamentazione (v. ad es., in tema di tributi erariali, il d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 19 e, in tema di tributi locali, la l. 27
dicembre 2019, n. 160, art. 1, commi 796 ss.), deve ritenersi evidente che, sintanto che la richiesta di rateizzazione abbia avuto seguito (con versamenti eseguiti alle previste scadenza), la stessa prescrizione -già interrotta dalla richiesta del contribuente -subirà uno spostamento in avanti del suo decorso in ragione di ciascun adempimento parziale -esso stesso costituendo (a sua volta) ulteriore riconoscimento del debito – e rimanendo precluso allo stesso agente della riscossione di procedere ad atti interruttivi della prescrizione che riprenderà il suo decorso (art. 2935 cod. civ.) al momento in cui, secondo la specifica disciplina dell’istituto, avrebbe potuto farsi valere l’inadempimento del contribuente (v., Cass., 26 aprile 2017, n. 10327; Cass., 26 luglio 2010, n. 17518; Cass., 29 settembre 2008, n. 24280; v. ora la riformulazione del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 19, cit.).
11. -In conclusione, l’impugnata sentenza va cassata (solo) in relazione al quinto motivo di ricorso, e con riferimento alla cartella di pagamento n. 03720120001669429, così che la causa va rinviata, anche per la disciplina RAGIONE_SOCIALE spese di questo giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte che, in diversa composizione, procederà al riesame della controversia attenendosi ai principi di diritto sopra esposti (sub § 6.1).
P.Q.M.
La Corte, accoglie, nei limiti di cui in motivazione, il quinto motivo di ricorso e rigetta i residui motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione al profilo di censura del quinto motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 ottobre 2025.
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME