Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 821 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 821 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/01/2023
Oggetto:
termine
prescrizione pagamento
cartella
di
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. R.G. 27762/NUMERO_DOCUMENTO proposto da COGNOME NOME, rappresentato e difeso giusta delega in atti dall’AVV_NOTAIO (PEC: EMAIL) e con domicilio eletto in Roma presso lo studio dell’AVV_NOTAIO in INDIRIZZO;
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE, in persona dei rispettivi Direttori pro tempore , rappresentate e difese dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con domicilio ex lege in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE (PEC: EMAIL)
-controricorrenti – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 498/08/20 depositata in data 29/01/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del l’8 /11/2022 dal Consigliere Relatore NOME COGNOME;
Rilevato che:
-il contribuente ricorreva avverso un preavviso di iscrizione ipotecaria ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 per euro 695.819,15, eccependo la mancata notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento ad esso presupposte e la prescrizione dei crediti da esse richiesti;
-la CTP dichiarava inammissibile il ricorso; il contribuente proponeva appello;
-con la sentenza impugnata la RAGIONE_SOCIALE rigettava l’impugnazione;
-ricorre a questa Corte il contribuente con atto affidato a due motivi e illustrato da memorie, cui resistono l’RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE con unico controricorso;
Considerato che:
-il primo motivo di ricorso deduce, ex art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c., violazione del principio di equità, uguaglianza, ragionevolezza e giustizia sostanziale, nonché degli artt. 2948 n. 4, 2946 e 2953 c.c. anche in relazione agli artt. 2, 3, 23 Cost. e agli artt. 25 e 26 del d.P.R. n. 600 del 1973, all’art. 20 del d. Lgs. n. 472 del 1997 -con riferimento al secondo capo della sentenza impugnata – in ordine alla prescrizione dei crediti erariali e della relativa riscossione, anche in termini di disparità di trattamento con il regime prescrizionale dei tributi locali, nonché in relazione al diverso regime prescrizionale rispetto alle singole voci dell’intero credito (capitale e interessi) per avere la CTR erroneamente ritenuto di applicare la prescrizione decennale in luogo di quella quinquennale alle somme per tributi, alle quali anche – secondo il ricorrente -dovrebbe applicarsi la medesima prescrizione quinquennale che riguarda le somme dovute per sanzioni e interessi;
-il secondo motivo di ricorso deduce, in relazione ancora all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c., analoga violazione dei principi di cui al primo
motivo con riguardo alla ritenuta applicabilità della prescrizione quinquennale alle somme dovute per sanzioni e interessi;
-i motivi, strettamente connessi tra di loro, possono trattarsi congiuntamente;
-all’esito, essi risultano inammissibili;
-invero, la CTR ha accertato in fatto che ‘le due cartelle di pagamento presupposte sono state rispettivamente notificate in data 19.04.2006 e 26.07.2006 ai sensi dell’art. 139 c.p.c. mediante consegna al portiere e successive formalità previste dalla norma, e non sono state oggetto di impugnazione. E’ seguita l’emissione RAGIONE_SOCIALE intimazioni di pagamento rispettivamente notificate in date 10.03.2011 e 22.04.2011, ai sensi dell’art. 26 d.P.R. n. 602/1973…’ (pag. 4 quarto capoverso della sentenza impugnata). Orbene, è evidente quindi che la CTR -indipendentemente dal riferimento seguente al ‘decennio’ -ha in concreto rilevato come non sia maturato il termine quinquennale tra la notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle e la notifica RAGIONE_SOCIALE intimazioni;
-è d’altronde incontroverso in fatto che anche le intimazioni di pagamento, regolarmente notificate, non siano state impugnate, né risulta oggetto di specifica censura l’ulteriore affermazione resa dalla sentenza impugnata secondo cui con il ricorso che ha dato origine al presente giudizio potevano quindi essere fatti valere solo vizi del preavviso d’iscrizione ipotecaria, concretamente non eccepiti;
-come questa Corte ha espressamente chiarito, (Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 19989 del 10/08/2017) in tema di ricorso per cassazione, è necessario che venga contestata specificamente la ratio decidendi posta a fondamento della pronuncia impugnata; diversamente la censura risulta inammissibile;
-il ricorso va quindi dichiarato inammissibile;
-la soccombenza regola le spese;
p.q.m.
dichiara inammissibile il ricorso; liquida le spese in euro 5.880,00 oltre a spese prenotate a debito, che pone a carico di parte soccombente. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis , RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, 8 novembre 2022.