Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 20816 Anno 2019
Civile Ord. Sez. 6 Num. 20816 Anno 2019
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 01/08/2019
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 13347-2018 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE 13756881002, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME,0;
– controrícorrente –
GLYPH contro
RAGIONE_SOCIALE P_IVA, in persona del legale rappresentante in proprio e quale procuratore speciale della RAGIONE_SOCIALE NUMERO_DOCUMENTO, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
-controricorrente – avverso la sentenza n. 2363/2017 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 24/10/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecip del 04/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
La Corte di appello di Bari con la sentenza n. 2363/2017, confermava la decisione con la quale il locale tribunale, aveva dichiarato l’intervenuta prescrizione del credito di cui alla cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA emessa da Equitalia Sud RAGIONE_SOCIALE nei confronti di Valenzano COGNOME.
La corte territoriale aveva ritenuto che , in applicazione del principio sancito dalla sentenza delle sezioni Unite n. 23397/2016 , la scadenza del termine perentorio per proporre opposizione alla cartella di pagamento aveva determinato la decadenza dall’impugnazione producendo la irretrattabilità del credito, ma non anche la conversione del termine di conversione breve di cinque anni, proprio dei crediti contributivi, nel termine decennale.
In ragione di tale principio , trattandosi di cartella notificata il 14.2.2006 l’intimazione notificata data 23.2.2011 risulta tardiva ed il credito GLYPH in prescritto.
Avverso detta decisione l’Agenzia delle Entrate Riscossione, succeduta ad RAGIONE_SOCIALE, proponeva ricorso affidato a due motivi, cui resistevano con controricorso sia l’Inps, anche quale procuratore speciale di RAGIONE_SOCIALE, che il Valenzano.
CONSIDERATO CHE
1) con il primo motivo si lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2946 c.c. , art. 3 I.n. 335/95 , artt.19,49,77,86 dpr 602/1973 , artt. 17,18,19,20 D.Igs n. 46/99 in relazione all’art. 360 co.1 n. 3 c.p.c.
Il motivo censura la decisione di intervenuta prescrizione del credito che la corte territoriale ha fondato sulla decisione delle Sezioni Unite n. 23397/2016.
2)Con il secondo motivo è dedotta la violazione dell’art. 2935 c.c., artt. 25 e 50 DPR n. 602/73 ( in relazione all’art. 360 co.1 n.3 c.p.c.)
Parte ricorrente deduce l’errata individuazione del dies a quo da cui far decorrere la prescrizione, calcolato dalla corte d’appello dalla data di notifica della cartella. Assume il ricorrente che contrariamente a cio’ il termine doveva essere individuato nella scadenza dei sessanta giorni attribuiti al debitore dal combinato disposto degli artt. 25,co 2 e 50 co.1 dpr n. 602/73 ai fini dell’adempimento e prima dello scadere dei quali e’ impedita ogni azione esecutiva del concessionario.
La valutazione del secondo motivo risulta preliminare ai fini della definizione della controversia; essa peraltro postula un necessario approfondimento di natura nomofilattica, specificamente rivolto ad indagare se la notificazione della cartella determina, (al pari dell’atto di precetto per il debitore) l’effet interruttivo della prescrizione ( Cass.n. 3741/2017) ovvero se tale effetto deve essere individuato nella scadenza dei sessanta giorni attribuiti al debitore dal combinato disposto degli artt. 25,co 2 e 50 co.1 dpr n. 602/73, ai fini dell’adempimento e prima dello scadere dei quali e’ impedita ogni azione esecutiva del concessionario.
il Collegio ritiene pertanto necessaria la rimessione della causa al la Quarta Sezione civile per la trattazione in pubblica udienza.
Rinvia alla IV Sezione per la trattazione della causa alla pubblica udienza, come da ordinanza.
Cosi’ deciso alla adunanza del 4 giugno 2019.
COGNOME