Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29854 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 29854 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PAOLITTO LIBERATO
Data pubblicazione: 20/11/2024
Tributi Regionali
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 28203/2021 R.G. proposto da NOME (CODICE_FISCALE), con domicilio eletto in INDIRIZZO , presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE; EMAIL);
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (P_IVA), in persona del suo legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE; EMAIL);
-controricorrente –
avverso la sentenza n. 259/III/2021, depositata il 14 aprile 2021, della Commissione tributaria regionale di Abruzzo;
Udita la relazione della causa, svolta nella pubblica udienza del 12 giugno 2024, dal AVV_NOTAIO; uditi l’avvocato AVV_NOTAIO COGNOME, per il ricorrente, e l’avvocato NOME AVV_NOTAIO, per la controricorrente; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
-Con sentenza n. 259/III/2021, depositata il 14 aprile 2021, la Commissione tributaria regionale di Abruzzo ha rigettato l’appello proposto da NOME avverso la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva disatteso l’impugnazione di una ingiunzione di pagamento emessa per la riscossione della tassa automobilistica dovuta dal contribuente per l’anno 2012 .
1.1 -A fondamento del decisum , il giudice del gravame ha rilevato che:
-secondo la tesi svolta dall’appellante, nella fattispecie si era perfezionata l’estinzione, per prescrizione triennale ( d.l. 30 dicembre 1982, n. 953, art. 5, conv. in l. 28 febbraio 1983, n. 53), della tassa automobilistica dovuta per l’anno 2012, in quanto – una volta interrotto tale termite con avviso di accertamento notificato il 21 aprile 2015, e divenuto definitivo (per difetto di impugnazione) il 21 giugno 2015 – da detta data (di definitività dell’avviso di accertamento) decorreva il (nuovo) termine triennale previsto per la riscossione del tributo, così che l’obbligazione tributaria avrebbe dovuto ritenersi estinta, per prescrizione, a fronte di ingiunzione di pagamento notificata oltre la data del 21 giugno 2018;
detta tesi non era condivisibile alla luce della disciplina posta dal d.l. n. 953/1982, art. 5, cit., secondo la quale rilevava il compimento del terzo anno successivo a quello dell’atto interruttivo;
a detti fini, peraltro, trovava applicazione il principio di scissione soggettiva degli effetti della notificazione, così che dal lato del notificante rilevava, per la verifica della tempestività della notifica, la data di spedizione dell’atto .
–NOME ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di un solo motivo, ed ha depositato memoria.
RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso, ed ha depositato memorie.
Il ricorso viene in trattazione all’odierna pubblica udienza sulla base di ordinanza interlocutoria del 12 dicembre 2023.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al d.l. 30 dicembre 1982, n. 953, art. 5, conv. in l. 28 febbraio 1983, n. 53 (come sostituito dal d.l. 6 gennaio 1986, n. 2, art. 3, conv. in l. 7 marzo 1986, n. 60) , ed all’art. 2945 , comma 1, cod. civ.
Si assume, in sintesi, che erroneamente il giudice del gravame aveva computato il termine di prescrizione con riferimento al compimento del terzo anno successivo a quello della notifica dell’atto interruttivo in quanto – così come ritenuto dalla stessa Corte di legittimità (Cass., 12 ottobre 2018, n. 25420) – una volta notificato l’atto di imposizione (nella fattispecie alla data del 21 aprile 2015), il dies a quo del (successivo) termine di prescrizione, con riferimento (ora) alla riscossione del tributo, deve identificarsi con detta notifica (del 21 aprile 2015) o, al più, con la definitività dell’atto di imposizione (così) notificato (21 giugno 2015) così che l’obbligazione tributaria avrebbe dovuto ritenersi estinta, per prescrizione, a fronte di un’ingiunzione di pagamento notificata oltre la data del 21 giugno 2018.
-Il ricorso è fondato, e va accolto.
3. -Va premesso che, secondo la giurisprudenza della Corte, nell’esercizio del potere di qualificazione giuridica dei fatti, la Corte di cassazione può ritenere fondata la questione sollevata dal ricorso e, così, accoglierla, per una ragione di diritto anche diversa da quella prospettata dal ricorrente, purchè la riqualificazione operata sulla base dei fatti per come accertati nelle fasi di merito, fermo restando, peraltro, che l’esercizio del potere di qualificazione non deve inoltre confliggere con il principio del monopolio della parte nell’esercizio della domanda e delle eccezioni in senso stretto (Cass., 5 ottobre 2021, n. 26991; Cass., 13 ottobre 2020, n. 22037; Cass., 28 luglio 2017, n. 18775; Cass., 24 luglio 2014, n. 16867; Cass., 14 febbraio 2014, n. 3437; Cass., 22 marzo 2007, n. 6935; Cass., 29 settembre 2005, n. 19132).
Va, quindi, considerato che, come anticipato, il giudice del gravame ha rilevato che, nella fattispecie, doveva trovare applicazione il principio di scissione soggettiva degli effetti della notificazione, così che dal lato del notificante rilevava, per la verifica della tempestività della notifica, la data di spedizione dell’atto ; laddove non è, poi, in contestazione tra le parti che «l’ingiunzione fiscale n. 233719/2018 è stata portata alla notifica il 19 dicembre 2018 e consegnata il 2 gennaio 2019» (così il controricorso, fol. 3; v. altresì, negli stessi termini, il ricorso, fol. 3 e 9).
3.1 – Secondo un principio AVV_NOTAIO, di portata (tendenzialmente) espansiva – e risalente a pronunce del Giudice delle Leggi che lo hanno affermato con riferimento alla sede processuale (v., ex plurimis , Corte Cost., 9 aprile 2019, n. 75; Id., 1° aprile 2011, n. 106; Id., 14 gennaio 2010, n. 3; Id., 12 marzo 2004, n. 97; Id., 23 gennaio 2004, n. 28; Id., 26 novembre 2002, n. 477) – deve riconoscersi una scissione soggettiva del momento perfezionativo del procedimento notificatorio per il notificante ed il d estinatario dell’atto notificato; principio, questo,
la cui applicazione si impone – al fine di evitare al notificante gli effetti pregiudizievoli derivanti da ritardi sottratti al suo controllo – ogni qual volta dall’individuazione della data di notificazione possano discendere decadenze, o altri impedimenti (e preclusioni), a carico del notificante, e che, dunque, implica il perfezionamento della notificazione (dal lato del soggetto notificante) al momento della consegna (per la notifica) dell’atto da notificare [quanto agli atti processuali cfr., ex plurimis , Cass., 3 febbraio 2015, n. 1894; Cass., 9 gennaio 2013, n. 371; Cass., 13 gennaio 2010, n. 359; Cass., 6 febbraio 2007, n. 2565; v. altresì, per la riproposizione del principio con riferimento agli effetti sostanziali dell’atto processuale (insostituibile e) di (necessario) esercizio del diritto, Cass. S.U., 9 dicembre 2015, n. 24822; quanto agli atti del procedimento amministrativo sanzionatorio, v. Cass. S.U., 17 maggio 2017, n. 12332; con riferimento, invece, al termine di decadenza previsto per gli atti d’imposizione tributaria, cfr. Cass. Sez. U., 17 dicembre 2021, n. 40543 cui adde Cass., 27 giugno 2024, n. 17722).
La Corte, – nel ribadire la selettività della regula iuris desumibile dall’art. 1334 cod. civ. (applicabile, dunque, ai soli atti negoziali unilaterali, così che «nessuna interpretazione estensiva consente di applicare una regola nata per regolare atti negoziali unilaterali agli atti processuali») – ha rimarcato la portata tendenzialmente espansiva del principio in discorso, in particolare rilevando – in relazione «alle remore giurisprudenziali e dottrinali verso il principio di scissione sancito dalla Corte costituzionale» riassumibili «in un timore: il pregiudizio per il superiore principio della certezza delle situazioni giuridiche» – che «Tale timore può essere dominato se si considera che, in realtà, il principio di scissione comporta una distinzione tra l’ an e il quando degli effetti della notifica. Invero: a) se la notifica non si perfeziona, la notifica non produce effetto alcuno e decadono anche gli effetti provvisoriamente prodotti: se non si realizza l’ an , è inutile pure
discutere del quando. b) se la notifica si perfeziona, gli effetti di essa retroagiscono per il notificante al momento in cui ha consegnato all’ufficiale giudiziario (ma lo stesso discorso vale per le notifiche a mezzo posta) l’atto da notificare. In altri termini, tale consegna produce per il notificante effetti immediati e provvisori, che si stabilizzano e diventano definitivi se e solo se la notifica viene validamente perfezionata. Come si vede, la scissione soggettiva della notifica non pregiudica minimamente il valore della certezza delle situazioni giuridiche perchè: – se la notifica non si perfeziona, nessun effetto si produce e gli effetti provvisori eventualmente prodotti si annullano; – se la notifica si perfeziona, le situazioni giuridiche sono certe perchè vengono individuati con certezza i due momenti in cui gli effetti differenziati si producono: per il notificante al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, per il notificato al momento della ricezione legale dell’atto.» (così Cass. S.U., 9 dicembre 2015, n. 24822).
E, come si è anticipato, si è considerata come (intrinsecamente) selettiva la regola desumibile dall’art. 1334 cod. civ., in quanto tale non estensibile (per insussistenza della eadem ratio e, ancor più, per la ricorrenza di una «ratio contraria: il principio fissato dalla Corte costituzionale tutela il diritto di agire e – prima ancora – il principio di ragionevolezza») agli atti processuali (ad effetti sostanziali) in quella sede esaminati (in una prospettiva ricostruttrice che, peraltro, sostanzialmente accomuna, sotto la medesima ratio iuris , il regime degli atti amministrativi); così che, ove non sia applicabile l’art. 1334 cod. civ., «deve espandersi il principio AVV_NOTAIO: art. 12 delle preleggi, cioè non l’analogia legis (quindi applicazione analogica dell’art. 1334, agli atti processuali ad effetti sostanziali), bensì l’analogia iuris (cioè applicazione agli atti – ove una norma specifica non disponga diversamente -del principio AVV_NOTAIO sancito dalla Corte
costituzionale).» (così, ancora, Cass. S.U., 9 dicembre 2015, n. 24822).
Va, del resto, rilevato che del principio in discorso costituisce (inequivoca) traccia normativa lo stesso d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 che, giustappunto in tema di notifica degli avvisi di accertamento (sottoposti ad un termine di decadenza), espressamente prevede che «Qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l’atto è ricevuto.» (art. 60, comma 6).
3.2 -Nella fattispecie, però, -piuttosto che un termine di decadenza per l’esercizio del potere impositivo (v. Cass. Sez. U., 17 dicembre 2021, n. 40543, cit.; v. altresì, con riferimento al termine di decadenza triennale previsto dal d.l. n. 953 del 1982, art. 5, comma 51, cit., ai fini del tempestivo esercizio del potere impositivo, Cass., 24 agosto 2022, n. 25204; Cass., 19 maggio 2022, n. 16229) – viene in rilievo un atto di riscossione (una ingiunzione di pagamento) in quanto tale soggetto al termine triennale (questa volta) di prescrizione (v., in particolare, Cass., 22 maggio 2024, n. 14312); e rispetto all’atto interruttivo della prescrizione alcun dato di regolazione consente di derogare alla disposizione AVV_NOTAIO secondo la quale «Gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati.» (art. 1334 cod. civ.), ed al presupposto stesso dell’interruzione della prescrizione, in quanto tale correlato ad un «atto che valga a costituire in mora il debitore» (art. 2943, quarto comma, cod. civ.; v., in motivazione, Cass. Sez. U., 9 dicembre 2015, n. 24822, cit., e Cass. Sez. U., 17 dicembre 2021, n. 40543, cit.; v. altresì, in tema di riscossione dell’ IMU, Cass., 16 novembre 2022, n. 33681).
3.3 – Qualunque, sia, pertanto, la regula iuris desumibile dal d.l. n. 953 del 1982, art. 5, comma 51, cit., – se, dunque, ai fini del decorso
della prescrizione deve aversi riguardo al computo «secco» del termine triennale (con dies a quo correlato alla definitività dell’atto suscettibile di impugnazione, id est al decorso del termine di 60 gg. concesso proprio per una siffatta impugnazione; v. Cass., 22 maggio 2024, n. 14312, cit., cui adde Cass., 2 agosto 2024, n. 21915; Cass., 1 luglio 2024, n. 18006) ovvero al decorso (intero) del terzo anno successivo alla notifica dell’atto ( con costituzione in mora del debitore; Cass., 10 agosto 2022, n. 24595) -è certo, nella fattispecie, che la notifica della ingiunzione di pagamento si è (tardivamente) perfezionata alla data del 2 gennaio 2019, a fronte della notifica dell’atto di riscossione in data 21 aprile 2015.
-L’impugnata sentenza va, pertanto, cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con accoglimento del ricorso originario del contribuente.
Le spese dell’intero giudizio vanno compensate, tra le parti, avuto riguardo alla sopravvenienza, in corso di causa, della pertinente giurisprudenza di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, accoglie il ricorso originario del contribuente; compensa, tra le parti, le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 giugno 2024.