Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 13665 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 13665 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
AVV_NOTAIO: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Data pubblicazione: 16/05/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 1394/2018 R.G. proposto da:
sul ricorso 1394 -2018 proposto da: COGNOME, rappresentata e difesa, giusta procura estesa in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, e con domicilio digitale eletto presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata: EMAIL:
-ricorrente – contro
REGIONE PUGLIA, rappresenta e difesa dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) dell’Avvocatura della RAGIONE_SOCIALE (Foro di RAGIONE_SOCIALE), iscritta all’RAGIONE_SOCIALE dal 18.10.2019, come da procura RAGIONE_SOCIALE conferita in calce all’atto di
costituzione di nuovo difensore, con domicilio digitale c/o il seguente indirizzo pec risultante dai pubblici registri: EMAIL .
-controricorrente-
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE -RISCOSSIONE
-intimata avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. PUGLIA n. 1784/2017 depositata il 17/05/2017, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27.03.2024 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO
Udito il difensore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
Udito il P.G. che ha concluso per il rigetto del ricorso FATTI DI CAUSA
1.La Commissione tributaria regionale della RAGIONE_SOCIALE, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l’appello di NOME COGNOME nei confronti della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE avverso la pronuncia n. 3463/2014 della Commissione tributaria provinciale di RAGIONE_SOCIALE -con cui era stato respinto il ricorso avverso cartella esattoriale avente ad oggetto tasse automobilistiche, annualità 2007 -, sul presupposto che le doglianze relative alla fondatezza della pretesa fiscale erano inammissibili, in quanto avrebbero dovuto essere dedotte avverso l’avviso prodromico ritualmente notificato. Escludeva la natura perentoria del termine previsto per il deposito dei documenti ex art. 32 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, tenuto conto della possibilità di depositare detti documenti in fase d’appello. Aggiungendo che da detta documentazione risultava che il veicolo, precedentemente iscritto nel PRA con targa TARGA_VEICOLO è attualmente iscritto nei pubblici registri con targa TARGA_VEICOLO,
intestato all’odiern a ricorrente. Sottolineava, di poi, la Commissione che la documentazione della Motorizzazione evidenzia non l’inesistenza del veicolo, ma la mancanza della documentazione relativa alla vettura poiché ; aggiungendo che il veicolo era stato oggetto di provvedimento della Procura della Repubblica di Torino. Conseguentemente respingeva l’eccezione di prescrizione del credito tributario, atteso che il termine triennale era stato interrotto dalla notifica dell’avviso e la cartella risultava notificata entro il triennio dalla definitività dell’avviso di accertamento ovvero in data 24.02.2011, vale a dire il 16 gennaio 2014.
Infine, statuiva che la pretesa della RAGIONE_SOCIALE poteva essere esercitata entro il termine decennale di prescrizione.
Avverso la pronuncia della Commissione tributaria regionale la contribuente propone ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo; la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso, la Concessionaria è rimasta intimata.
Per la particolare rilevanza della questione di diritto, posta nel ricorso, circa la decorrenza del termine di prescrizione per la notifica della cartella esattoriale, relativa a bollo auto, emessa a seguito di avviso di accertamento, ovvero se esso decorra dalla data di notifica o dalla definitività dell’atto di accertamento, la Corte ha ritenuto opportuno -all’udienza del 19.04.2023 rinviare la causa alla trattazione in pubblica udienza.
Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DI DIRITTO
1.1. Con unico motivo la contribuente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., la violazione degli artt. 2935, 2943, 2946, 2953 cod. civ. e dell’art. 5 d.l. 30 dicembre 1982, n. 953 lamentando che la Commissione tributaria regionale ha erroneamente rigettato l’eccezione di prescrizione della pretesa impositiva in oggetto, sul presupposto che la pretesa creditoria era
stata esercitata nel termine decennale a seguito della mancata impugnazione dell’avviso di accertamento sotteso alla cartella impugnata, e che comunque la società di riscossione aveva notificato la cartella esattoriale nel termine triennale decorrente dalla definitività dell’atto impositivo.
1.2. In particolare, si assume che la notifica dell’avviso sarebbe avvenuta in data 25 dicembre 2010 e che, pertanto, alla luce dei principi affermati dalle S.U. con sentenza 23397/2016 (seguita da Cass. n. 20425/2017), la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione produce sol l’effetto della irretrattabilità del credito, ma non anche la conversione del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale ai sensi dell’art. 2953 cod.civ. che trova applicazione con riguardo a tutti gli atti in ogni modo denominati di riscossione mediante ruolo, di modo che, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione non consente di fare applicazione dell’art. 2953 cod.civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.
1.3. Ad avviso del ricorrente, la prescrizione inizia a decorrere dal primo giorno in cui il diritto può essere fatto valere e dunque entro il terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.
2.Il ricorso è privo di pregio, in ragione delle considerazioni che seguono.
Come più volte chiarito dalla Corte costituzionale, con riferimento alle Regioni a statuto ordinario e nel periodo di tempo successivo alla riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, la tassa in esame non può ritenersi un tributo proprio della RAGIONE_SOCIALE, ai sensi del combinato disposto degli artt. 117, quarto comma, e 119, secondo comma, Cost. Di qui la più volte
ritenuta violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in relazione a norme regionali che incidevano sulle ipotesi di esenzione dalla tassa automobilistica (sentenza n. 296 del 2003) o modificavano la disciplina dei termini per l’accertamento del tributo (sentenze n. 297 e n. 311 del 2003), non potendo le Regioni integrare la disciplina statale quanto ai presupposti sostanziali del tributo in questione -cfr., da ultimo, Corte cost. n. 209/2018.
Ne consegue l’inapplicabilità della disciplina di cui alla legge 296/2006 che regola i termini de decadenza degli avvisi di accertamento e delle cartelle relativi ai tributi locali.
4.Occorre premettere che il termine triennale da rispettare di cui all’art. 5 citato nella rubrica del motivo di ricorso si riferisce sia all’attività di accertamento posta in essere dalla RAGIONE_SOCIALE – vale a dire alla fase procedimentale che si colloca “a monte” di quella propriamente riscossiva, costituita dall’emissione dell’avviso di accertamento o del primo atto ( compresa a cartella di pagamento del tributo iscritto a ruolo) – che alla fase riscossiva.
In sostanza il termine di cui all’art. 5 citato , polisenso, ha dato origine ad interpretazioni non unanimi della giurisprudenza di legittimità, facendo leva sulla applicabilità anche delle norme del codice civile ovvero sulla peculiarità del sistema tributario, giungendo ad approdi del tutto diversi.
Occorre, dunque stabilire se il termine adottato dal legislatore all’art. 5 cit. si riferisca anche alla fase relativa alla notifica della cartella, emessa successivamente alla notifica del primo atto (avviso di accertamento).
5.Merita osservare come l’avviso di accertamento sia l’atto mediante il quale l’amministrazione finanziaria manifesta -formalmente – la pretesa tributaria al contribuente, a seguito di un’attività di controllo sostanziale, determinando l’entità qualitativa e quantitativa del presupposto del tributo, mentre l’attuazione del rapporto tributario si realizza con la riscossione del relativo credito,
per adempimento spontaneo da parte del soggetto tenuto alla prestazione oppure coattivo, mediante “ruolo”. Se, dunque, il fine del decorso del termine previsto dall’art. 5, comma 51, d. l. n. 953 del 1982 è quello di evitare l’indeterminata soggezione del contribuente (v. Cass. Sez. Un. n. 23397/2016) alla potestà impositiva e, nel contempo, di dare certezza al rapporto giuridico tributario, esso allora abbraccia l’intera area dei provvedimenti diretti al “recupero” delle tasse automobilistiche evase, stante l’ampiezza della formula utilizzata al riguardo dal legislatore.
Si è recentemente statuito da parte di questa Corte, con decisione che il Collegio ritiene di condividere, che gli atti che esprimono esercizio del potere impositivo, a fronte del verificarsi dei presupposti del credito tributario, e che sono rivolti alla formazione del titolo per l’esazione del credito medesimo, comprese le sanzioni, ove il contribuente non li impugni in giudizio o li impugni con esito sfavorevole, non possono che essere assoggettati alla decadenza (v. artt. 43, d.p.r. n. 600 del 1973, 57, d.p.r. n. 633 del 1972, 76, d.p.r. n. 131 del 1986, per i tributi erariali e art. 1, comma 161, legge n. 296 del 2006, per i tributi locali). Da quanto precede discende che, per dare compiuta attuazione alla ratio legis sottesa alla norma in esame, va escluso che rivesta valenza decisiva la circostanza che essa qualifichi il termine triennale soltanto – come di prescrizione, per l’evidente ragione che l’unico termine richiamabile in relazione all’azione di accertamento del tributo è, appunto, quello di decadenza, donde la necessità di un’interpretazione sistematica che vada oltre il mero dato letterale (v. Cass. n. 25204/2022). Peraltro, l’ontologica differenza tra termini “decadenziali” e termini “prescrizionali”, rispetto ai quali la natura tipicamente recettizia (art. 1335 cod.civ.) dell’atto -interruttivo -posto in essere dall’Amministrazione esclude, ragionevolmente, di estendere a tale categoria di atti il più volte evocato principio di scissione degli effetti della notificazione, per
cui, al di là del nomen iuris e della formale qualificazione giuridica operata dal legislatore, l’istituto di cui all’art. 5 cit. è riconducibile piuttosto all’istituto della decadenza con riferimento alla fase dell’accertamento (art. 2964 cod.civ.).
5.1. L’art. 5 comma 51 del d.l. n. 953/1982, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 53/1983 e modificato dall’art. 3 del d.l. n. 6 gennaio 1986, n. 2 convertito, con modificazioni, dalla legge del 7 marzo 1986, n. 60 recita ; la norma in esame, laddove dispone che ha inteso applicare un unico termine triennale sia per i diritti del contribuente che per quelli della RAGIONE_SOCIALE.
Del resto, la lettera della disposizione in esame fa riferimento alla prescrizione dell’azione ‘ per il recupero delle tasse ‘, con ciò evidentemente riferendosi sia alla fase di accertamento, prodromica, che a quella successiva relativa alla notifica della cartella esattoriale.
5.2 . Ai fini della verifica della tempestività dell’iscrizione a ruolo e della successiva notificazione della cartella per la riscossione coattiva, non può che trovare applicazione il termine indicato dal più volte citato art. 5, essendo principio di diritto espresso da questa Corte quello secondo cui ‘la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale dell’irretrattabilità del credito, ma non anche la c.d. conversione del termine di prescrizione breve
eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 cod.civ., si applica con riguardo a tutti gli atti -in ogni modo denominati di riscossione mediante ruolo», di modo che, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 cod.civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo ( Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 11800 del 15/05/2018; Sez. U, Sentenza n. 23397 del 17/11/2016; Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 33797 del 19/12/2019, Ord. n. 33797 del 19/12/2019; Cass. dell’1.07.2022, n.21006; Cass. 16.11.2022, n. 34493).
Tanto premesso, la questione che ulteriormente rileva concerne il dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione triennale, ravvisandosi nella giurisprudenza di legittimità dissonanze relative alla data di decorrenza che viene individuata, per lo più, nello spirare del termine per proporre impugnazione avverso l’atto impositivo (Cass. n. 1543/2018, S.U. n. 5572 /2012, Cass. n. 33039/2019), altrimenti, nella data di notifica dell’avviso di accertamento.
6.1.Secondo un indirizzo giurisprudenziale, la “specialità” del d.l. 30 dicembre 1982, n. 953, art. 5, comma 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, che rinvia il dies a quo della prescrizione al primo giorno dell’anno successivo a quello in cui il pagamento era dovuto, deriva dalla concessione al contribuente della facultas solutionis fino alla scadenza dell’anno di maturazione della tassa automobilistica, per cui, non si può consentire l’estensione al computo ex novo del termine posteriore all’evento impeditivo della decadenza, non riproponendosene più la medesima ratio . In tal caso, infatti, lo slittamento della decorrenza opererebbe (come una sorta di causa sospensiva della prescrizione) in pregiudizio del contribuente, concedendo all’ente impositore il
beneficio di un’ingiustificata dilatazione del termine per la notifica della cartella esattoriale, che – oltre ad essere di incerta durata, in relazione alla minore o maggiore prossimità dell’atto interruttivo alla scadenza dell’anno in corso -sarebbe irragionevole ed incongruo rispetto ad una confacente tutela del credito tributario. In definitiva, dopo la notifica dell’avviso di accertamento, emesso a pena di decadenza, la decorrenza del termine di prescrizione sarebbe immediata, non essendovi alcun impedimento per l’ente impositore all’esigibilità del credito tributario (così in Cass. n. 28104 del 2021;
successivo alla scadenza del termine decadenziale Cass. 26062/2022 non massimate; Cass. n. 25420 del 2018).
6.2. In senso parzialmente difforme, si è espressa questa Corte, con principio che questo Collegio condivide, affermando che «La prescrizione triennale del credito erariale avente ad oggetto il pagamento della tassa di circolazione dei veicoli inizia a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla notifica dell’accertamento. In questa direzione milita, infatti, il principio di ordine generale per il quale il decorso della prescrizione comincia solo se e quando il diritto può essere fatto valere ai sensi dell’art. 2935 cod.civ. (cfr. S.U. 5572/2012, in materia previdenziale; Cass. n. 1543/2018, Cass. n. 33039/2019), non potendosi, dunque, considerare la decorrenza della prescrizione nel periodo in cui l’accertamento non è ancora definitivo, essendo aperta la possibilità per il contribuente di contrastare l’accertamento medesimo davanti al giudice munito di giurisdizione (v. in motivazione Cass. n. 10334/2021 cit).
In questa direzione, d’altra parte, orienta altresì quanto affermato da Cass. n. 18110/2004, Cass. 9076/2017; Cass. /2022 secondo la quale il credito erariale per la riscossione dell’IVA (a seguito di accertamento divenuto definitivo) è soggetto all’ordinario termine di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 cod. civ. decorrente, ai sensi dell’art. 2935 dello stesso codice, dal momento
in cui il credito diventa esigibile, e cioè dalla data (sessantesimo giorno successivo a quello della notificazione dell’avviso di accertamento) in cui l’accertamento diviene definitivo per mancata impugnazione.
6.3.Coerentemente con detto ultimo indirizzo, reputa questa Corte che, nell’ambito tributario, vige un principio di settore, enucleabile dall’art. 2935 cod.civ., secondo cui il decorso del termine della prescrizione inizia a decorrere dalla scadenza dei sessanta giorni per la formazione della definitività dell’atto presupposto (Cass. n. 10334/2021; Cass. Cass. n. 1543/2018, Cass. n. 5572/2012, Cass. n. 33039/2019).
6.4. La cartella ha la natura di atto amministrativo, in quanto espressione del potere di autoaccertannento e di autotutela della PRAGIONE_SOCIALE, con le caratteristiche del titolo esecutivo, con la conseguenza che solo l’inutile decorso del termine perentorio per proporre l’opposizione, pur determinando la decadenza dall’impugnazione, produce l’effetto sostanziale dell’irretrattabilità del credito, momento da cui decorre il termine prescrizionale previsto per i singoli tributi, poiché una volta scaduto inutilmente il termine perentorio per proporre opposizione avverso un c.d. titolo paragiudiziale – come la cartella esattoriale – il titolo diviene definitivo e il diritto di credito incontestabile (vedi, tra le tante: Cass. 25 maggio 2007, n. 12263; Cass. 16 novembre 2006, n. 24449; Cass. 26 maggio 2003, n. 8335). Nella stessa ottica si pongono anche alcune sentenze in cui si ricorda il consolidato indirizzo che, pure per le iscrizioni a ruolo delle imposte dirette o indirette, ha riconosciuto l’esistenza della categoria dei titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell’ente impositore (in questo senso: Cass., Sezione Lavoro, 9 febbraio 2010, n. 7667; Id. 14 giugno 2010, n. 14195).
7.Che il dies a quo vada a coincidere con il momento in cui l’atto diventa definitivo si desume dal sistema tributario che, pur prevedendolo espressamente con riferimento ai tributi locali (art. 1, comma 161, legge 296/2006) ovvero con riferimento ad altre imposte (art. 25 d.P.R. n. 603/73) delinea una diversa ipotesi di esperibilità dell’azione di riscossione, impedendo la decorrenza del termine per il tempo durante il quale il creditore non può spiegare l’azione esecutiva.
7.1.Detta impostazione trova conferma nella decisione delle Sezioni Unite nelle quali è stato sottolineato che il credito erariale per la riscossione dell’imposta, a seguito di accertamento divenuto definitivo per mancata impugnazione è soggetto al termine di prescrizione proprio del tributo, decorrente, ai sensi dell’art. 2935 del codice civ., dal momento in cui il “credito diventa esigibile, e cioè dalla data in cui l’accertamento diviene definitivo per mancata impugnazione”( S.U. 23397/2016). Ancora, è stato precisato che, ‘in ipotesi di estinzione del processo, per omessa riassunzione, il termine di prescrizione (come di quello di decadenza) va ancorato, a prescindere dalla previsione di cui all’art. 2945 cod.civ., comma 3, alla data di scadenza del termine utile per la (non attuata) riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio, posto che solo da tale data, per effetto dell’acquisita definitività dell’atto impositivo, l’Amministrazione può, ai sensi del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 68, d.P.R. n. 602 del 1973, artt. 14 e 15, far valere in modo definitivo e compiuto il proprio credito, attivando la relativa procedura di riscossione’ (Cass. n. 556/2016, n. 9521/2017 e n. 9215/18; Cass. n. 543/2022; n. 25990/2022; n. 25953/2022).
8.Il dies a quo della prescrizione deve essere differito, pertanto, alla scadenza del termine di sessanta giorni, che costituisce lo spatium deliberandi, accordato dal legislatore al contribuente per l’impugnazione dell’avviso di accertamento.
Orbene, a tali principi, che questo Collegio ritiene di condividere, si è conformato il giudice di appello che, nel valutare il decorso del nuovo termine di prescrizione triennale connesso alla interruzione della prescrizione per effetto della notifica dell’avviso di accertamento, ha considerato quale dies a quo quello coincidente con la definitività dell’avviso di accertamento notificato il 25 dicembre 2010, divenuto definitivo il 24 febbraio 2011, giungendo alla corretta conclusione per cui la notifica della cartella avvenuta il 16.01.2014 doveva ritenersi espletata tempestivamente entro il termine di prescrizione triennale.
9.Il ricorso va, dunque, rigettato.
Sussistono i presupposti, alla luce dei contrapposti orientamenti giurisprudenziali, per compensare le spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
Compensa le spese dell’intero giudizio.
Si dà atto della sussistenza, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso all’udienza della Sezione tributaria della Corte di