Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 13516 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 13516 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Data pubblicazione: 15/05/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 15292/2020 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato RAGIONE_SOCIALE (-) rappresentato e difeso dall’avvocato NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
PASSIATORE NOME COGNOMECOGNOME RAGIONE_SOCIALE -RISCOSSIONE
-intimati-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. RAGIONE_SOCIALE n. 2605/2019 depositata il 25/09/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27.03.2014 dal Consigliere NOME COGNOME
Udita la requisitoria del P.G. che ha concluso nel senso dell’accoglimento del ricorso.
FATTI DI CAUSA
1.NOME COGNOME impugnava la cartella esattoriale notificatale il 28.1.2016 relativa alla pretesa della Regione Puglia relativa al pagamento della tassa automobilistica evasa per il periodo da settembre 2009 ad agosto 2010 oltre sanzioni, interessi e spese, eccependo che la cartella era stata notificata dopo la scadenza del termine di prescrizione successivo alla notifica dell’atto di accertamento. L’impugnazione veniva accolta in primo grado e, con la sentenza in epigrafe, anche in appello. Avverso quest’ultima sentenza la Regione Puglia ricorre con due motivi. NOME COGNOME è rimasta intimata. L’RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
Il P.G. ha concluso nel senso dell’accoglimento del ricorso.
MOTIVI DI DIRITTO
Con il primo motivo di ricorso viene lamentata la violazione o falsa applicazione del d.l. 30 dicembre 1982, n.953, art. 5 per avere la CTR ritenuto prescritto il credito con il decorso di tre anni, diversamente da quanto stabilito dalla norma che richiede l’intero decorso del terzo anno successivo a quello in cui deve essere effettuato il pagamento.
3.Il secondo mezzo di ricorso denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 2935 e 2945 cod. civ.; per avere il giudicante ritenuto che il termine dal quale aveva preso a decorrere il nuovo periodo prescrizionale coincideva con il giorno in cui l’avviso di accertamento era stato notificato invece che con il sessantesimo giorno da quello in cui l’avviso era stato notificato,
così trascurando il fatto che l’azione esecutiva non è esercitabile prima del sessantesimo giorno dalla notifica suddetta.
Deduce l’ente ricorrente che l’avviso di accertamento era divenuto definitivo il 23.2.2013, alla scadenza del termine per opporre l’atto impositivo, essendo questo, prima dello spirare del sessantesimo giorno dalla sua notifica, non definitivo perché impugnabile; – che il termine prescrizionale triennale sarebbe spirato il 31.12.2016 e dunque alla fine del terzo anno successivo a quello in cui l’avviso era divenuto definitivo; che il termine era stato quindi tempestivamente interrotto con la notifica della cartella in data 28.1.2016.
4. Il ricorso è fondato.
4.1.Come più volte chiarito dalla Corte costituzionale, con riferimento alle Regioni a statuto ordinario e nel periodo di tempo successivo alla riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, la tassa in esame non può ritenersi un tributo proprio della Regione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 117, quarto comma, e 119, secondo comma, Cost. Di qui la più volte ritenuta violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in relazione a norme regionali che incidevano sulle ipotesi di esenzione dalla tassa automobilistica (sentenza n. 296 del 2003) o modificavano la disciplina dei termini per l’accertamento del tributo (sentenze n. 297 e n. 311 del 2003), non potendo le Regioni integrare la disciplina statale quanto ai presupposti sostanziali del tributo in questione -cfr., da ultimo, Corte cost. n. 209/2018.
Ne consegue l’inapplicabilità della disciplina di cui alla legge 296/2006 che regola i termini de decadenza degli avvisi di accertamento e RAGIONE_SOCIALE cartelle relativi ai tributi locali.
5.Occorre premettere che il termine triennale da rispettare di cui all’art. 5 citato nella rubrica del motivo di ricorso si riferisce sia all’attività di accertamento posta in essere dalla Regione – vale a dire alla fase procedimentale che si colloca “a monte” di quella
propriamente riscossiva, costituita dall’emissione dell’avviso di accertamento o del primo atto ( compresa a cartella di pagamento del tributo iscritto a ruolo) – che alla fase riscossiva.
In sostanza il termine di cui all’art. 5 citato , polisenso, ha dato origine ad interpretazioni non unanimi della giurisprudenza di legittimità, facendo leva sulla applicabilità anche RAGIONE_SOCIALE norme del codice civile ovvero sulla peculiarità del sistema tributario, giungendo ad approdi del tutto diversi.
Occorre, dunque stabilire se il termine adottato dal legislatore all’art. 5 cit. si riferisca anche alla fase relativa alla notifica della cartella, emessa successivamente alla notifica del primo atto (avviso di accertamento).
5.1.Merita osservare come l’avviso di accertamento sia l’atto mediante il quale l’amministrazione finanziaria manifesta -formalmente – la pretesa tributaria al contribuente, a seguito di un’attività di controllo sostanziale, determinando l’entità qualitativa e quantitativa del presupposto del tributo, mentre l’attuazione del rapporto tributario si realizza con la riscossione del relativo credito, per adempimento spontaneo da parte del soggetto tenuto alla prestazione oppure coattivo, mediante “ruolo”. Se, dunque, il fine del decorso del termine previsto dall’art. 5, comma 51, d. l. n. 953 del 1982 è quello di evitare l’indeterminata soggezione del contribuente (v. Cass. Sez. Un. n. 23397/2016) alla potestà impositiva e, nel contempo, di dare certezza al rapporto giuridico tributario, esso allora abbraccia l’intera area dei provvedimenti diretti al “recupero” RAGIONE_SOCIALE tasse automobilistiche evase, stante l’ampiezza della formula utilizzata al riguardo dal legislatore.
Si è recentemente statuito da parte di questa Corte, con decisione che il Collegio ritiene di condividere, che gli atti che esprimono esercizio del potere impositivo, a fronte del verificarsi dei presupposti del credito tributario, e che sono rivolti alla formazione del titolo per l’esazione del credito medesimo, comprese le
sanzioni, ove il contribuente non li impugni in giudizio o li impugni con esito sfavorevole, non possono che essere assoggettati alla decadenza (v. artt. 43, d.p.r. n. 600 del 1973, 57, d.p.r. n. 633 del 1972, 76, d.p.r. n. 131 del 1986, per i tributi erariali e art. 1, comma 161, legge n. 296 del 2006, per i tributi locali). Da quanto precede discende che, per dare compiuta attuazione alla ratio legis sottesa alla norma in esame, va escluso che rivesta valenza decisiva la circostanza che essa qualifichi il termine triennale soltanto – come di prescrizione, per l’evidente ragione che l’unico termine richiamabile in relazione all’azione di accertamento del tributo è, appunto, quello di decadenza, donde la necessità di un’interpretazione sistematica che vada oltre il mero dato letterale (v. Cass. n. 25204/2022). Peraltro, l’ontologica differenza tra termini “decadenziali” e termini “prescrizionali”, rispetto ai quali la natura tipicamente recettizia (art. 1335 cod.civ.) dell’atto -interruttivo -posto in essere dall’Amministrazione esclude, ragionevolmente, di estendere a tale categoria di atti il più volte evocato principio di scissione degli effetti della notificazione, per cui, al di là del nomen iuris e della formale qualificazione giuridica operata dal legislatore, l’istituto di cui all’art. 5 cit. è riconducibile piuttosto all’istituto della decadenza con riferimento alla fase dell’accertamento (art. 2964 cod.civ.).
6.L’art. 5 comma 51 del d.l. n. 953/1982, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 53/1983 e modificato dall’art. 3 del d.l. n. 6 gennaio 1986, n. 2 convertito, con modificazioni, dalla legge del 7 marzo 1986, n. 60 recita ; la norma in
esame, laddove dispone che ha inteso applicare un unico termine triennale sia per i diritti del contribuente che per quelli della Regione.
Del resto, la lettera della disposizione in esame fa riferimento alla prescrizione dell’azione ‘ per il recupero RAGIONE_SOCIALE tasse ‘, con ciò evidentemente riferendosi sia alla fase di accertamento, prodromica, che a quella successiva relativa alla notifica della cartella esattoriale.
6.1. Ai fini della verifica della tempestività dell’iscrizione a ruolo e della successiva notificazione della cartella per la riscossione coattiva, non può che trovare applicazione il termine indicato dal più volte citato art. 5, essendo principio di diritto espresso da questa Corte quello secondo cui ‘la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale dell’irretrattabilità del credito, ma non anche la c.d. conversione del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 cod.civ., si applica con riguardo a tutti gli atti -in ogni modo denominati di riscossione mediante ruolo», di modo che, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 cod.civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo ( Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 11800 del 15/05/2018; Sez. U, Sentenza n. 23397 del 17/11/2016; Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 33797 del 19/12/2019, Ord. n. 33797 del 19/12/2019; Cass. dell’1.07.2022, n.21006; Cass. 16.11.2022, n. 34493).
Tanto premesso, la questione che ulteriormente rileva concerne il dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione triennale,
ravvisandosi nella giurisprudenza di legittimità dissonanze relative alla data di decorrenza che viene individuata, per lo più, nello spirare del termine per proporre impugnazione avverso l’atto impositivo (Cass. n. 1543/2018, S.U. n. 5572 /2012, Cass. n. 33039/2019), altrimenti, nella data di notifica dell’avviso di accertamento.
7.1.Secondo un indirizzo giurisprudenziale, la “specialità” del d.l. 30 dicembre 1982, n. 953, art. 5, comma 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, che rinvia il dies a quo della prescrizione al primo giorno dell’anno successivo a quello in cui il pagamento era dovuto, deriva dalla concessione al contribuente della facultas solutionis fino alla scadenza dell’anno di maturazione della tassa automobilistica, per cui, non si può consentire l’estensione al computo ex novo del termine posteriore all’evento impeditivo della decadenza, non riproponendosene più la medesima ratio . In tal caso, infatti, lo slittamento della decorrenza opererebbe (come una sorta di causa sospensiva della prescrizione) in pregiudizio del contribuente, concedendo all’ente impositore il beneficio di un’ingiustificata dilatazione del termine per la notifica della cartella esattoriale, che – oltre ad essere di incerta durata, in relazione alla minore o maggiore prossimità dell’atto interruttivo alla scadenza dell’anno in corso -sarebbe irragionevole ed incongruo rispetto ad una confacente tutela del credito tributario.
In definitiva, dopo la notifica dell’avviso di accertamento, emesso a pena di decadenza, la decorrenza del termine di prescrizione successivo alla scadenza del termine decadenziale sarebbe immediata, non essendovi alcun impedimento per l’ente impositore all’esigibilità del credito tributario (così in Cass. n. 28104 del 2021; Cass. 26062/2022 non massimate; Cass. n. 25420 del 2018).
7.2.In senso parzialmente difforme, si è espressa questa Corte, con principio che questo Collegio condivide, affermando che «La prescrizione triennale del credito erariale avente ad oggetto il
pagamento della tassa di circolazione dei veicoli inizia a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla notifica dell’accertamento. In questa direzione milita, infatti, il principio di ordine generale per il quale il decorso della prescrizione comincia solo se e quando il diritto può essere fatto valere ai sensi dell’art. 2935 cod.civ. (cfr. S.U. 5572/2012, in materia previdenziale; Cass. n. 1543/2018, Cass. n. 33039/2019), non potendosi, dunque, considerare la decorrenza della prescrizione nel periodo in cui l’accertamento non è ancora definitivo, essendo aperta la possibilità per il contribuente di contrastare l’accertamento medesimo davanti al giudice munito di giurisdizione (v. in motivazione Cass. n. 10334/2021 cit).
7.3. In questa direzione, d’altra parte, orienta altresì quanto affermato da Cass. n. 18110/2004, Cass. 9076/2017; Cass.
/2022 secondo la quale il credito erariale per la riscossione dell’IVA (a seguito di accertamento divenuto definitivo) è soggetto all’ordinario termine di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 cod. civ. decorrente, ai sensi dell’art. 2935 dello stesso codice, dal momento in cui il credito diventa esigibile, e cioè dalla data (sessantesimo giorno successivo a quello della notificazione dell’avviso di accertamento) in cui l’accertamento diviene definitivo per mancata impugnazione.
7.4. Coerentemente con detto ultimo indirizzo, reputa questa Corte che, nell’ambito tributario, vige un principio di settore, enucleabile dall’art. 2935 cod.civ., secondo cui il decorso del termine della prescrizione inizia a decorrere dalla scadenza dei sessanta giorni per la formazione della definitività dell’atto presupposto (Cass. n. 10334/2021; Cass. Cass. n. 1543/2018, Cass. n. 5572/2012, Cass. n. 33039/2019).
La cartella ha la natura di atto amministrativo, in quanto espressione del potere di autoaccertannento e di autotutela della PRAGIONE_SOCIALE, con le caratteristiche del titolo esecutivo, con la conseguenza
che solo l’inutile decorso del termine perentorio per proporre l’opposizione, pur determinando la decadenza dall’impugnazione, produce l’effetto sostanziale dell’irretrattabilità del credito, momento da cui decorre il termine prescrizionale previsto per i singoli tributi, poiché una volta scaduto inutilmente il termine perentorio per proporre opposizione avverso un c.d. titolo paragiudiziale – come la cartella esattoriale – il titolo diviene definitivo e il diritto di credito incontestabile (vedi, tra le tante: Cass. 25 maggio 2007, n. 12263; Cass. 16 novembre 2006, n. 24449; Cass. 26 maggio 2003, n. 8335). Nella stessa ottica si pongono anche alcune sentenze in cui si ricorda il consolidato indirizzo che, pure per le iscrizioni a ruolo RAGIONE_SOCIALE imposte dirette o indirette, ha riconosciuto l’esistenza della categoria dei titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell’ente impositore (in questo senso: Cass., Sezione Lavoro, 9 febbraio 2010, n. 7667; Id. 14 giugno 2010, n. 14195).
8.1.Che il dies a quo vada a coincidere con il momento in cui l’atto diventa definitivo si desume dal sistema tributario che, pur prevedendolo espressamente con riferimento ai tributi locali (art. 1, comma 161, legge 296/2006) ovvero con riferimento ad altre imposte (art. 25 d.P.R. n. 603/73) delinea una diversa ipotesi di esperibilità dell’azione di riscossione, impedendo la decorrenza del termine per il tempo durante il quale il creditore non può spiegare l’azione esecutiva.
8.2.Detta impostazione trova conferma nella decisione RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite nelle quali è stato sottolineato che il credito erariale per la riscossione dell’imposta, a seguito di accertamento divenuto definitivo per mancata impugnazione è soggetto al termine di prescrizione proprio del tributo, decorrente, ai sensi dell’art. 2935 del codice civ., dal momento in cui il “credito diventa esigibile, e cioè dalla data in cui l’accertamento diviene definitivo per mancata
impugnazione”( S.U. 23397/2016). Ancora, è stato precisato che, ‘in ipotesi di estinzione del processo, per omessa riassunzione, il termine di prescrizione (come di quello di decadenza) va ancorato, a prescindere dalla previsione di cui all’art. 2945 cod.civ., comma 3, alla data di scadenza del termine utile per la (non attuata) riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio, posto che solo da tale data, per effetto dell’acquisita definitività dell’atto impositivo, l’Amministrazione può, ai sensi del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 68, d.P.R. n. 602 del 1973, artt. 14 e 15, far valere in modo definitivo e compiuto il proprio credito, attivando la relativa procedura di riscossione’ (Cass. n. 556/2016, n. 9521/2017 e n. 9215/18; Cass. n. 543/2022; n. 25990/2022; n. 25953/2022).
9.Il dies a quo della prescrizione deve essere differito, pertanto, alla scadenza del termine di sessanta giorni, che costituisce lo spatium deliberandi, accordato dal legislatore al contribuente per l’impugnazione dell’avviso di accertamento
10. Orbene, a tali principi, che questo Collegio ritiene di condividere, non si è conformato il giudice di appello che, nel valutare il decorso del nuovo termine di prescrizione triennale connesso alla interruzione della prescrizione per effetto della notifica dell’avviso di accertamento, non ha considerato quale dies a quo quello coincidente con la definitività dell’avviso di accertamento divenuto non più impugnabile il 23 febbraio 2013, di guisa che notifica della cartella avvenuta il 28 gennaio 2016 doveva ritenersi avvenuta tempestivamente entro il termine di prescrizione triennale.
Il ricorso va, dunque, accolto, la sentenza impugnata va cassata e, decidendo nel merito, va rigettato l’originario ricorso proposto dalla contribuente. Sussistono i presupposti, alla luce dei contrapposti orientamenti giurisprudenziali, per compensare le spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, respinge l’originario ricorso della contribuente.
Compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso all’udienza della Sezione tributaria della Corte di