Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6278 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6278 Anno 2026
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17776/2023 R.G. proposto da :
COGNOME NOME (C.F. CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso dall’ AVV_NOTAIO (C.F. CODICE_FISCALE) , come da procura in atti;
-ricorrente-
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore p.t. (C.F. CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587) presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO;
-resistente- avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio n. 517/16/2023, depositata il 2/02/2023,
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.COGNOME NOME ha impugnato, innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma, l’intimazione di pagamento relativa alla tassa automobilistica dovuta per l’annualità 2007, deducendo l’omessa notificazione della cartella di pagamento prodromica a detta intimazione e la prescrizione della pretesa tributaria, in considerazione della scadenza del termine triennale di cui all’art 3 D.L. 6.1.1986 n. 2, non interrotto da alcun atto validamente notificato.
2.Il ricorso è stato accolto in primo grado, ma rigettato all’esito dell’appello dell’RAGIONE_SOCIALE.
La Corte di giustizia tributaria di II grado del Lazio ha affermato, con sentenza n. 517/16/2023, che la cartella di pagamento era stata ritualmente notificata in data 4.4.2012, che la mancata impugnazione di tale atto rendeva incontestabile la pretesa tributaria, e che l’intimazione di pagamento poteva essere impugnata esclusivamente per vizi propri, ai sensi dell’art. 19, III comma, D. Lgs. n. 546/1992. Ha rilevato il giudice del gravame che la cartella di pagamento, della quale era stata eccepita l’omessa notifica in occasione del ricorso avverso l’intimazione di pagamento, risultava ritualmente notificata. Pertanto, con riferimento agli atti successivi della sequenza procedimentale avverso i quali la parte contribuente aveva inteso rivolgere le proprie censure, verificata la ritualità della notifica dell’atto presupposto rispetto a quello direttamente impugnato in primo grado dalla parte contribuente, e considerata la mancata impugnazione del primo nei termini di legge, ogni contestazione contro lo stesso doveva considerarsi preclusa e inammissibile.
Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza articolando due motivi.
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE si è costituita tardivamente al solo fine di poter partecipare all’eventuale udienza di discussione orale.
La causa è stata trattata all’udienza camerale non partecipata del 3 dicembre 2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
– Con il primo motivo del ricorso, la parte lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2953 cod. civ e 2 D.L. 6 gennaio 1986, n. 2, conv. nella L. 7 marzo 1986 n. 60 e 8, comma 3, L. 212/2000 in relazione all’ art. 360 c.p.c. n. 3, in riferimento al capo della sentenza impugnata che, pur considerando la regolarità della notifica della cartella di pagamento ha ritenuto tardivo e inammissibile il ricorso di primo grado e non ha tenuto conto della maturata prescrizione triennale della tassa automobilistica, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 D.L. 6.1.1986 n. 2, ancor prima che venisse notificata la cartella, atteso che l’imposta è dell’anno 2007 e la cartella è indicata in sentenza come notificata nel 2012. Ha aggiunto che, trattandosi di tassa riferita all’anno 2007, il termine di prescrizione alla data di notificazione della intimazione di pagamento, avvenuta nel 2018, era compiuto.
1.1. Il ricorrente ha altresì osservato che la cartella divenuta definitiva per mancata impugnazione, non è considerabile alla stregua di un titolo giudiziale passato in giudicato e non comporta la modifica del termine di prescrizione trasformandolo in decennale, richiamando a tal fine il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte.
Il motivo è fondato.
2.1. La Commissione tributaria regionale ha accertato che la cartella di pagamento era stata notificata il 4 aprile 2012 e ha ritenuto che, una volta accertata la regolare notificazione della cartella prodromica, il contribuente non può più impugnare l’atto successivo in questo caso l’intimazione di pagamento lamentando vizi dell’atto divenuto definitivo.
2.2. Il termine di prescrizione triennale è, nella fattispecie, previsto dal d.l. 30 dicembre 1982, n. 953, art. 5, comma 51, conv. in l. 28 febbraio 1983, n. 53 (<>).
2.3. In tema di tasse automobilistiche, l’iscrizione a ruolo e la successiva notificazione della cartella per la riscossione coattiva sono sottoposte al termine previsto dall’art. 5 del d.l. n. 953 del 1983, conv. con modif. dalla l. n. 53 del 1983, e la prescrizione triennale del credito erariale inizia a decorrere dalla scadenza dei sessanta giorni per la formazione della definitività dell’atto presupposto, in ossequio al principio generale per il quale il decorso della prescrizione inizia quando il diritto può essere fatto valere, ai sensi dell’art. 2935 c.c. (Cass., 2 agosto 2024, n. 21915).
2.4. I rilievi svolti dalla gravata sentenza hanno fondamento relativamente alla prescrizione maturata in periodo antecedente la notifica del titolo esecutivo, così che alla relativa definitività per difetto di impugnazione giudiziale, si correla la c.d. irretrattabilità del credito portato dal titolo esecutivo (v. Cass. Sez. U, 17 novembre 2016, n. 23397, cui adde, ex plurimis, Cass., 10 marzo 2021, n. 6605; Cass., 19 dicembre 2019, n. 33797; Cass., 18 maggio 2018, n. 12200; Cass., 15 maggio 2018, n. 11800; v., altresì, Cass., 16 luglio 2019, n. 19010). Il tempo decorso in un periodo successivo alla notifica del titolo esecutivo non risulta, tuttavia, indifferente ai fini del maturarsi della prescrizione (v., ex plurimis, Cass., 18 febbraio 2020, n. 3990; Cass., 29 novembre 2019, n. 31282), rimanendo, così, da accertare l’idoneità interruttiva della prescrizione, secondo il proprio regime giuridico (decennale, quinquennale o triennale), qual correlata alla (tempestività o meno, della) notifica dell’intimazione di pagamento.
La ritenuta fondatezza del primo motivo di ricorso rende irrilevante la disamina della questione prospettata con il secondo motivo che, afferente alla statuizione sulle spese, deve ritenersi assorbito.
Come, poi, statuito dalla Corte, la cassazione sostitutiva con giudizio di merito (art. 384 c.p.c., comma 2) presuppone che non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto ed è, quindi, preclusa laddove i fatti rilevanti per una diversa decisione sul fondamento della domanda o dell’impugnazione non siano stati accertati nel precedente grado di giudizio (Cass., 27 febbraio 2020, n. 5353; Cass., 13 settembre 2013, n. 21045; Cass., 29 gennaio 2007, n. 1887; Cass., 22 maggio 2006, n. 11928; Cass., 14 maggio 2003, n. 7451; Cass., 16 marzo 1996, n. 2238).
L’impugnata sentenza va, pertanto, cassata con rinvio, anche per la disciplina RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale del Lazio che procederà al riesame della controversia svolgendo gli accertamenti necessari ai fini della definizione dell’eccepita prescrizione, con riferimento al periodo successivo alla notificazione della cartella esattoriale.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3/12/2025.
Il Presidente
AVV_NOTAIONOME COGNOME