Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22505 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22505 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1873/2019 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, quale incorporante di RAGIONE_SOCIALE, ora RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO presso i difensori;
-controricorrente/ricorrente incidentale –
Oggetto
accise energia elettrica – agevolazioni
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna n. 2394/6/18, depositata il 15 ottobre 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 maggio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con la sentenza impugnata respingeva l’appello proposto dall’ RAGIONE_SOCIALE, ufficio locale, avverso la sentenza n. 253/3/17 della Commissione tributaria provinciale di Parma che aveva accolto il ricorso di RAGIONE_SOCIALE contro l’invito al pagamento per accise sull’energia elettrica 2008.
La CTR osservava in particolare che la pretesa creditoria erariale doveva considerarsi prescritta, trattandosi in ogni caso di una pretesa contraria al principio generale di affidamento, fondandosi su di un orientamento di legittimità successivamente formatosi.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE deducendo due motivi.
Resiste con controricorso la società contribuente, oggi incorporata nella RAGIONE_SOCIALE (di seguito CVAT), che propone altresì ricorso incidentale condizionato affidato ad un motivo unico.
Nelle more del giudizio la controricorrente/ricorrente incidentale ha depositato una memoria con la quale ha rinunciato al ricorso incidentale.
Considerato che:
Con l’unico motivo dedotto ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente lamenta la violazione/falsa applicazione degli artt. 57, comma 3, TUA, 2935, cod. civ., poiché la CTR ha dichiarato prescritto il credito portato dall’atto impositivo impugnato.
La censura è fondata.
Va ribadito che «In tema di recupero RAGIONE_SOCIALE accise, il termine quinquennale di prescrizione che, ai sensi dell’art. 57, comma 3,
del d.lgs. n. 504 del 1995, decorre dalla “data in cui è avvenuto il consumo”, va riferito alla data di presentazione della dichiarazione annuale da parte del contribuente-fabbricante, responsabile dell’attuazione del tributo, assumendo rilievo il momento in cui l’Ufficio è posto nelle condizioni di verificare l’adempimento degli obblighi di cui all’art. 55, comma 1, del cit. d.lgs. (Sez. 5 – , Sentenza n. 4034 del 12/02/2019, Rv. 652525 – 02).
La sentenza impugnata è univocamente distonica da tale principio di diritto, facendo decorrere il termine prescrizionale de quo dal termine dell’anno solare d’imposta, in luogo che dalla data di presentazione della dichiarazione.
La ricorrente afferma essere pacifico che la società contribuente ha adempiuto a tale obbligo il 30 marzo 2009 e che quindi il primo atto interruttivo (notifica del PVC il 24 marzo 2014) ha impedito il maturarsi dell’eccepita prescrizione.
Tale fatto non risulta peraltro univocamente dagli atti e dovrà dunque essere accertato in sede di rinvio.
Con il secondo motivo -ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- la ricorrente si duole della violazione/falsa applicazione degli artt. 10, comma 1-2, legge 212/2000, poiché la CTR ha affermato che l’atto impositivo impugnato ha violato il principio statutario dell’affidamento.
La censura è inammissibile.
Trattasi invero di affermazione del giudice tributario di appello che a seguito della statuizione sull’avvenuta prescrizione del credito non può che essere considerata quale mero obiter dictum e come tale non impugnabile per cassazione, secondo il consolidato principio di diritto che «In sede di legittimità sono inammissibili, per difetto di interesse, le censure rivolte avverso argomentazioni contenute nella motivazione della sentenza impugnata e svolte “ad abundantiam” o costituenti “obiter dicta”, poiché esse, in quanto prive di effetti giuridici, non determinano alcuna influenza sul
dispositivo della decisione» (tra le molte, Cass. n. 22380 del 22/10/2014).
In conclusione, accolto il primo motivo del ricorso principale, inammissibile il secondo motivo dello stesso, inammissibile il ricorso incidentale condizionato per rinunzia, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, dichiara inammissibili il secondo motivo dello stesso ed il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Cosi deciso in Roma 29 maggio 2024
Il presidente