Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 35406 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 35406 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30057 -20 18 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, domicilia;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME e COGNOME NOME ;
– intimati – avverso la sentenza n. 2376/01/2018 della Commissione tributaria regionale della CAMPANIA, depositata il 13/03/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/12/2023 dal AVV_NOTAIO;
Oggetto: Tributi -art. 15 del d.lgs. n. 504 del 1995 -prescrizione credito erariale -giudicato penale – interruzione
Rilevato che:
Con sentenza penale del Tribunale di Cassino, n. 420 del 28/04/2008, NOME, quale gestore di fatto del deposito commerciale di oli minerali della ditta individuale RAGIONE_SOCIALE, veniva ritenuto responsabile della miscelazione non autorizzata di 60.064 litri di prodotti petroliferi e per aver detenuto 2.990 litri di benzina denaturati per usi agevolativi dell’agricoltura i n condizioni diverse da quelle prescritte per l’ammissione al trattamento agevolativo, mentre veniva assolto NOME NOME, titolare della suindicata ditta individuale, per non aver commesso il fatto. La Corte di appello di Roma, con la sentenza n. 7708/08, passata in giudicato in data 8 luglio 2010 , dichiarava l’intervenuta prescrizione del reato precisando che «nel caso in esame non risultano in modo chiaro e incontestabile, elementi di insussistenza del fatto o di innocenza degli imputati». Sulla scorta di tali pronunce l’RAGIONE_SOCIALE emetteva un avviso di pagamento per il recupero RAGIONE_SOCIALE accise e degli accessori che i ricorrenti impugnavano con separati ricorsi dinanzi alla CTP di Caserta che, riuniti i ricorsi, li rigettava.
Con la sentenza in epigrafe indicata, la CTR (ora Corte di giustizia tributaria di secondo grado) della Campania accoglieva l’appello proposto dai contribuenti sostenendo che «il Sig. NOME, quale titolare della ditta individuale, è escluso da ogni responsabilità, mentre per il padre non sussistevano, comunque, elementi certi di colpevolezza». Precisa, altresì, la CTR che «la pretesa Erariale era, comunque, prescritta, in quanto le violazioni ed evasioni contestate riguardano il periodo d’imposta 2001» ed erano trascorsi «oltre 13 anni dalla presunta commissione della violazione».
Avverso tale statuizione l’RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui non replicano gli intimati.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso viene censurata la sentenza impugnata per motivazione apparente, in violazione degli artt. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 132 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., là dove i giudici di appello avevano affermato che «il NOME. NOME, quale titolare della ditta individuale, è escluso da ogni responsabilità, mentre per il padre non sussistevano, comunque, elementi certi di colpevolezza».
Il motivo è fondato e va accolto.
2.1. Questa Corte ha più volte affermato che il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (Cost., art. 111, sesto comma), e cioè dell’art. 132 , secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. (in materia di processo civile ordinario) e dell’omologo art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992 (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l’iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata ; l’obbligo del giudice «di specificare le ragioni del suo convincimento», quale «elemento essenziale di ogni decisione di carattere giurisdizionale» è affermazione che ha origine lontane nella giurisprudenza di questa Corte e precisamente alla sentenza RAGIONE_SOCIALE sezioni unite n. 1093 del 1947, in cui la Corte precisò che «l’omissione di qualsiasi motivazione in fatto e in diritto costituisce
una violazione di legge di particolare gravità» e che «le decisioni di carattere giurisdizionale senza motivazione alcuna sono da considerarsi come non esistenti» (in termini, Cass. n. 2876 del 2017; v. anche Cass., Sez. U., n. 16599 e n. 22232 del 2016 e n. 7667 del 2017 nonché la giurisprudenza ivi richiamata; più recentemente cfr. Cass. n. 13248 del 2020).
2.2. Orbene, la motivazione censurata si pone ben al di sotto del minimo costituzionale di cui all’art. 111 Cost. non avendo i giudici di appello fornito alcuna giustificazione del percorso logico seguito per addivenire all’esclusione di qualsiasi responsabilità dei contribuenti, peraltro contrastante con quanto affermato dalla Corte di appello di Roma nella sentenza penale passata in giudicato, in cui, per stessa ammissione della CTR, si dava atto che «nel caso in esame non risultano in modo chiaro e incontestabile, elementi di insussistenza del fatto o di innocenza degli imputati».
Con il secondo motivo viene dedotta , ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 15 del d.lgs. n. 504 del 1995 per avere i giudici di appello omesso di applicare la citata disposizione che al quinto comma prevede che « la prescrizione del credito d’imposta è interrotta quando viene esercitata l’azione penale ; in questo caso il termine di prescrizione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio penale », nella specie formatosi in data 8 luglio 2010.
Il motivo è fondato e va accolto alla stregua del principio secondo cui «In tema di recupero dell’accisa e prescrizione del relativo diritto all’imposta, realizzatosi l’effetto interruttivo di cui all’art. 15 TUA, “ratione temporis” applicabile, la decorrenza del termine di prescrizione è ricollegata, dallo stesso citato articolo ed in forza della “ratio” ad esso sottesa, alla circostanza, oggettiva, del passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio
penale, a prescindere dal relativo esito, indipendentemente quindi dal soggetto al quale sia stato imputato il reato e dalla partecipazione al giudizio penale di tutti i debitori coobligati» (Cass. n. 25611 del 2020). Al riguardo è appena il caso di precisare che le modifiche apportate al citato art. 15 TUA dall’art. 1, comma 1, lett. r, del d.lgs. 29 marzo 2010, n. 48, e dall’art. 4 ter, comma 1, lett. c, del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, non hanno inciso in merito alla detta formulazione che, per quanto concerne l’interruzione del termine di prescrizione, è rimasta inalterata.
In estrema sintesi, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado territorialmente competente che provvederà anche alla regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese processuali del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 5 dicembre 2023