Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 24997 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 24997 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9810/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della CAMPANIA n. 10414/2015, depositata il 20/11/2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/07/2024 dal Co: COGNOME NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La contribuente RAGIONE_SOCIALE di produzione e lavoro denominata ‘RAGIONE_SOCIALE‘ era attinta da due avvisi di accertamento sull’anno di imposta 1997, tempestivamente impugnati davanti al giudice di prossimità che li annullava con sentenza confermata in appello. Senonché, la pronuncia di secondo grado era cassata con rinvio, giusta ordinanza di questa Suprema Corte di legittimità, cui tuttavia non seguiva alcuna riassunzione, donde il giudizio era ritenuto estinto alla data del 21 novembre 2009, asserito termine ultimo per la notifica dell’atto di riassunzione.
L’incaricato per la riscossione notificava conseguente cartella di pagamento in data 15 febbraio 2012, ritenendo divenuti definitivi gli avvisi di accertamento per estinzione del giudizio.
Investita della controversia, la commissione tributaria provinciale di Avellino dava atto che il giudizio di cognizione doveva ritenersi estinto alla data del 21 novembre 2009, momento in cui l’avviso di accertamento diveniva definitivo, donde la notifica della cartella sarebbe dovuta avvenire entro il 31 dicembre 2011, mentre si era perfezionata il 10 febbraio 2012.
La pronuncia di primo grado era confermata in appello, sull’argomento che nel frattempo era maturata la prescrizione decennale, interrotta dalla proposizione del ricorso introduttivo, senza che l’Ufficio si fosse onerato di nuovo ed ulteriore atto interruttivo alla scadenza del decennio, ritenendo il collegio d’appello applicabile il regime della prescrizione ordinaria decennale.
Avverso questa sentenza propone ricorso l’RAGIONE_SOCIALE, affidandosi ad un unico motivo, cui replicano con tempestivo controricorso tanto l’incaricato per la riscossione quanto la RAGIONE_SOCIALE contribuente.
In prossimità dell’adunanza, la ricorrente e RAGIONE_SOCIALE hanno depositato memoria a sostegno RAGIONE_SOCIALE proprie ragioni.
CONSIDERATO
Viene proposto unico motivo di ricorso.
Con l’unico motivo di ricorso si prospetta censura ai sensi dell’articolo 360, primo comma, numero 3 del codice di procedura civile per violazione e falsa applicazione dell’articolo 63 del decreto legislativo numero 546 del 1992 nonché dell’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973. In buona sostanza, si afferma la violazione di legge per non essere applicabile il termine di ordinario di prescrizione decennale.
Ricorda che la riassunzione, a mente del citato articolo 63, deve avvenire entro un anno dalla pubblicazione della sentenza di Cassazione, che è stata depositata il giorno 21 novembre 2008, donde la riassunzione poteva intervenire entro il 7 gennaio 2010, tenendo conto del periodo di sospensione feriale.
In base all’articolo 25 precitato, la notifica della cartella deve avvenire entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo.
La definitività dell’atto impositivo coincide con la scadenza del termine per riassumere il giudizio a seguito di cassazione con rinvio. Se, dunque, termine ultimo per la riassunzione e definitività dell’atto
impositivo coincidono nel giorno 7 gennaio 2010, ne consegue che il 31 dicembre del secondo anno successivo deve considerarsi il 31 dicembre 2012, così da risultare tempestiva la notifica alla data del 10 febbraio del 2012.
Il motivo quindi si impernia sull’applicazione o meno del termine di prescrizione ordinario all’atto impositivo divenuto definitivo non per decorso normale del termine di impugnazione, ma a seguito di estinzione del giudizio.
La questione è già stata esaminata da questa Corte con orientamento cui merita guidare continuità.
Ed infatti, in tema di riscossione RAGIONE_SOCIALE imposte e RAGIONE_SOCIALE sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie, non si applica il termine di prescrizione di dieci anni di cui all’art. 2953 cod. civ. ove la definitività dell’accertamento derivi non da una sentenza passata in giudicato, ma dalla dichiarazione di estinzione del processo tributario per inattività RAGIONE_SOCIALE parti (cfr. Cass. V, n. 4574/2015, conforme n. 27265/2016; n. 7444/2022).
A tali principi non si è uniformata la sentenza in scrutinio, che deve quindi di essere cassata con rinvio al giudice di merito perché si attenga ai sopramenzionati disposti, donde il ricorso è fondato, merita accoglimento e la sentenza dev’essere cassata con rinvio al giudice di merito perché si uniformi ai sopraindicati principi.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per la Campania -Napoli, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il giorno 11/07/2024.