Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 26798 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 26798 Anno 2024
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 33850/2019 R.G. proposto da: NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che lo rappresenta e difende;
-controricorrente-
nonchè
contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE –
-intimati- avverso SENTENZA RAGIONE_SOCIALE COMM.TRIB.REG. del FRIULI- VENEZIA GIULIA n. 66/2019 depositata il 08/04/2019; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/07/2024 dal
Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
la C.T.R. del Friuli Venezia Giulia, con la sentenza n. 66/1/2019, depositata in data 08/04/2019 e non notificata, rigettava l’appello proposto da NOME COGNOME confermando la sentenza di primo grado che aveva rigettato l’impugnazione proposta dal contribuente avverso i ruoli e le cartelle esattoriali relativi imposta di registro, tributi speciali, contributo unificato, imposta di bollo ed imposta ipotecaria in relazione a due pronunce, passate in giudicato, in particolare la sentenza n. 920/2009 del Tribunale di Trieste nonché la sentenza n. 6277/2009 del medesimo Tribunale;
i giudici d’appello ritenevano che, nel caso in esame, correttamente era stata disposta la prenotazione addebito ai sensi dell’art. 59, lett. d), d.P.R. n. 131/86 in quanto trattavasi di sentenze di condanna per fatti di reato, che legittimamente la procedura per la riscossione era stata attivata dall’ufficio giudiziario e non anche dall’RAGIONE_SOCIALE e che , infine, non operavano i termini decadenziali di cui all’art. 76 del d.P.R. n. 131/86 bensì il termine di prescrizione di cui all’art. 78 de l medesimo testo unico;
contro
detta sentenza NOME RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione sulla scorta di tre motivi;
resiste con controricorso il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE giustizia mentre RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE sono rimaste intimate.
CONSIDERATO CHE
1. con un primo motivo di ricorso parte ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione dell’art. 59, comma 1, lett. d) d.lgs. n. 131/1986, nonché degli artt. 2403 e 2407 cod. civ. e omesso esame di un fatto controverso decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ.; 1.1. assume che la C.T.R. non aveva preso in esame il contenuto RAGIONE_SOCIALE due sentenze da cui era dato desumere che, pur essendo stata accertata una responsabilità civilistica da parte dei sindaci (fra cui l’odierno contribuente) era stata esclusa una loro responsabilità per
fatti di reato;
con il secondo motivo lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 10 del d. P.R. n. 131/1986 nonché RAGIONE_SOCIALE disposizioni di cui agli artt. 131, 158, 201, 208, 227bis, 227-ter, 227quater del d.P.R. 115/2002 per avere i giudici di appello ritenuto che l’ufficio giudiziario era competente per la riscossione dell’imposta di registro prenotata a debito, in particolare osservando che alla luce del testo unico le spese di giustizia solo nei casi di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato le spese processuali possono essere riscosse dall’ufficio giudiziario;
con il terzo motivo ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 76 e 78 d.P.R. 131/1986 per avere erroneamente i giudici di appello ritenuto applicabile il termine prescrizionale decennale non già il termine decadenziale di cui all’art. 76 del menzionato d.P.R.;
il ricorso deve essere rigettato per le ragioni appresso specificate; 5. il primo motivo è privo di fondamento;
5.1. occorre rilevare che non appare nella specie ravvisabile alcuna violazione di legge atteso che in tema di imposta di registro, l’art. 59, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 131 del 1986, riferendosi genericamente, per la prenotazione a debito, alle sentenze di
condanna al risarcimento del danno derivante da fatti costituenti reato, comprende tutti quei fatti che possono “astrattamente” configurare ipotesi di reato, non richiedendosi che le sentenze siano pronunziate a seguito di un giudizio penale o che si tratti di fattispecie che abbiano dato origine in concreto ad un procedimento penale. (Sez. 5 – , Sentenza n. 1296 del 22/01/2020, Rv. 656671 01). Ai fini RAGIONE_SOCIALE prenotazione a debito, infatti, ciò che rileva è la oggettiva riconducibilità a fattispecie di reato dei fatti posti a fondamento RAGIONE_SOCIALE domanda risarcitoria e non i titoli di responsabilità che, in relazione agli stessi fatti, siano configurabili. Com’è noto, l’art. 59 d.P.R. n. 131 del 1986 ha introdotto una nuova fattispecie, non prevista nella disciplina previgente, tra quelle che legittimano la registrazione a debito. In particolare, alla lettera d) dell’articolo menzionato è prescritta la registrazione a debito RAGIONE_SOCIALE “sentenze che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato”. La Corte costituzionale ha chiaramente evidenziato che la ratio dell’art. 59, lett. d), d.P.R. n. 131 del 1986 non si fonda su principi di carattere tributario ma su considerazioni etico-morali, avendo il legislatore ritenuto di non dover gravare il danneggiato da reato di ulteriori spese, anche tenendo conto che il recupero del credito, cui di regola si riferisce l’imposta, si appalesa spesso aleatorio (cfr. Corte cost., sentenza n. 414 del 18 luglio 1989). Nei casi in esame, dunque, gli Uffici procedono alla registrazione a debito e, in applicazione dell’art. 60 del medesimo d.P.R., effettuano il recupero dell’imposta prenotata soltanto nei confronti RAGIONE_SOCIALE parti obbligate al risarcimento, senza che operi il principio di solidarietà di cui al precedente art. 57 dello stesso d.P.R. La medesima Corte costituzionale ha anche aggiunto che, col termine generico di sentenze, l’art. 59, lettera d), d.P.R. cit. si riferisce sia alle sentenze penali sia alle sentenze civili, ben potendo il giudice civile, in caso di estinzione del reato o di mancanza di querela, accertare sentenze di condanna al risarcimento del danno derivante da fatti costituenti
reato, aggiungendo che tale relazione deve essere intesa in senso ampio, in modo tale da comprendere tutti quei fatti che possono “astrattamente” configurare ipotesi di reato, non richiedendosi che le sentenze siano pronunziate solo a seguito di un giudizio penale o che si tratti di fattispecie che abbiano dato origine in concreto ad un procedimento penale (così Cass., Sez. 5, Sentenza n. 5952 del 14/03/2007; v. anche Cass., Sez. 5, Sentenza n. 24096 del 12/11/2014; n.1296/2020). Ovviamente non assume rilievo la circostanza che, in relazione ai fatti suscettibili di costituire reato, accertati dal giudice civile, solo alcuni dei convenuti siano stati condannati al risarcimento del danno (v. ancora Cass., Sez. 5, Sentenza n. 5952 del 14/03/2007). Per determinare la prenotazione a debito, è infatti sufficiente che vi siano fatti obiettivamente rilevanti penalmente. In questo modo si evita che il danneggiato venga chiamato a pagare, in virtù del vincolo di solidarietà, l’imposta di registro e, in applicazione dell’art. 60 d.P.R. n. 131 del 1986, tale imposta potrà poi essere recuperata, ma solo nei confronti dei convenuti che sono stati condannati al risarcimento del danno e non di quelli nei cui confronti la relativa domanda è stata respinta. Ai fini RAGIONE_SOCIALE prenotazione a debito, infatti, ciò che rileva è la oggettiva riconducibilità a fattispecie di reato dei fatti posti a fondamento RAGIONE_SOCIALE domanda risarcitoria e non i titoli di responsabilità che, in relazione agli stessi fatti, siano configurabili vedi Cass n. 27667/21. Nel caso in esame, secondo quanto appare emergere dalla sentenza impugnata, i sindaci, fra cui l’odierno ricorrente, sono stati condannati al risarcimento del danno perché, pur essendovi obbligati, non si erano efficacemente attivati per impedire le condotte penalmente rilevanti degli amministratori che hanno portato al dissesto RAGIONE_SOCIALE società, risultando evidente dunque che i fatti sono gli stessi, ma diversi sono i titoli di responsabilità ai fini del risarcimento;
5.2. per altro verso va osservato che la censura di omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. appare formulata in modo ‘improprio’ in quanto non è sostanzialmente in discussione un fatto decisivo -inteso in senso naturalistico di elemento di fattispecie -ma la tematica RAGIONE_SOCIALE qualificazione RAGIONE_SOCIALE condotte attribuite al contribuente ed ai suoi corresponsabili. In disparte tale considerazione va rilevato che detta qualificazione andava operata sulla base RAGIONE_SOCIALE sentenze ma, a ben vedere, la stessa riproduzione di stralci RAGIONE_SOCIALE sentenza non mette questa Corte nella condizione di verificare la correttezza RAGIONE_SOCIALE qualificazione operata dalla C.T.R. in termini di responsabilità civile da reato, sicchè sotto tale profilo la censura in questione si appalesa, in parte qua , inammissibile in quanto priva del requisito di autosufficienza;
6. il secondo motivo è da ritenere infondato;
6.1. come condivisibilmente chiarito da Cass. n 9168/2023 questa Corte è consolidata nel senso di ritenere che in tema di imposta di registro dovuta su atti giudiziari, compete al cancelliere, ex art. 10, lett. c), del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, ricorrendone le condizioni, richiedere la registrazione a debito del provvedimento e, ove si debba recuperare l’imposta all’esito del contenzioso, procedere alla riscossione, con sottrazione del relativo potere all’Amministrazione finanziaria (cfr. Cass. V, n. 5966/2015, anche in chiave storica, in particolare par. 6.3., in motivazione; Cass. V, n. 23061/2015). Invero, nei casi in cui è ammessa la registrazione a debito comporta, in deroga alla disciplina ordinaria, che l’esecuzione RAGIONE_SOCIALE formalità su atti giudiziari inerenti a determinati procedimenti contenziosi avvenga senza il contestuale versamento dell’imposta dovuta, che, annotata a debito, viene, a determinate condizioni, recuperata solo in esito al definitivo esaurimento del procedimento. Trattandosi di registrazione di atto giudiziario, compete, al Cancelliere ai sensi del d.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 10, lett. c), ricorrendone le
condizioni, richiedere la registrazione a debito del provvedimento ed ove (definito il giudizio) si debba recuperare l’imposta, è nuovamente il Cancelliere (sia nella prospettiva di cui all’ora abrogato d.P.R. n. 131 del 1986, art. 61, comma 1, sia in quella del d.P.R. n. 115 del 2002 ai sensi dell’art. 208 e segg. ) competente a procedere alla riscossione apparendo, pertanto, infondata la tesi di parte ricorrente secondo cui alla luce del testo unico le spese di giustizia solo nei casi di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato le spese processuali possono essere riscosse dall’ufficio giudiziario;
7. anche il terzo motivo non coglie nel segno. Invero in tema di registrazione a debito di una sentenza, il procedimento di riscossione dell’imposta, in quanto condizionato all’acquisizione del carattere di definitività del provvedimento giudiziario ed affidato all’iniziativa del cancelliere dell’ufficio giudiziario e non dell’Amministrazione finanziaria, è incompatibile con il vincolo temporale di decadenza di cui all’art. 76, comma 2, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, dall’art. 78 del medesimo d.P.R. n. 131 del 1986 (vedi, per tutte, Sez. 5, sent. n. 5966 del 25/03/2015, Rv. 635005 – 01). Essendo nel suo iter condizionato all’acquisizione del carattere di definitività da parte del provvedimento giudiziario da sottoporre a tassazione, che è accadimento dalla tempistica non prevedibile, detto procedimento di riscossione si rivela, già sul piano oggettivo, incompatibile con il vincolo temporale di decadenza dalla registrazione (in questo caso a debito), di cui al d.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, comma 2. Dipendendo dall’iniziativa dell’Ufficio giudiziario RAGIONE_SOCIALE Cancelleria e non da quella dell’Amministrazione finanziaria, esso, d’altro canto, lascerebbe quest’ultima incongruamente nella prospettiva di cui all’art. 2935 cod. civ. (applicabile anche in tema di decadenza: v. Cass. 9151/91) nella materiale impossibilità di attivarsi per scongiurare il maturare RAGIONE_SOCIALE decadenza del proprio diritto;
sulla scorta RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono il ricorso va, dunque, respinto;
8.1. le spese giudiziali seguono la soccombenza nel rapporto processuale con RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE giustizia e vanno liquidate nella misura fissata in dispositivo mentre per quanto concerne il rapporto processuale con RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE nulla va disposto essendo tali parti rimaste intimate.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del presente grado di giudizio che liquida, in favore del RAGIONE_SOCIALE giustizia, nella somma di euro 6.000,00 oltre spese prenotate a debito; visto l’art. 13, comma 1 quater , d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso art.13, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE sezione tributaria, in data