Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 12880 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 12880 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Data pubblicazione: 14/05/2025
Registro Invim Accertamento
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24445/2017 R.G. proposto da COGNOME NOME, in proprio e quale procuratrice generale di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMECOGNOME NOME, COGNOME NOME, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME;
NOME COGNOME NOME e NOME, quali eredi di COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME
COGNOME di COGNOME NOME, COGNOME di COGNOME NOME e COGNOME di COGNOME NOME, quali eredi di COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME
NOME e NOMECOGNOME quest’ultima assistita dal suo curatore avvocato NOME COGNOME eredi di COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME
tutti con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME;
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del suo Direttore p.t. , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, INDIRIZZO, domicilia;
-controricorrente -avverso la sentenza n. 5363/17, depositata il 14 giugno 2017, della Commissione tributaria regionale della Campania; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 28 novembre 2024, dal Consigliere dott. NOME COGNOME
Rilevato che:
-con sentenza n. 5363/17, depositata il 14 giugno 2017, la Commissione tributaria regionale della Campania ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, così pronunciando in integrale riforma della decisione di prime cure che diversamente aveva accolto l’impugnazione di un avviso di liquidazione ( n. 2014008SC0000001221008) dell’imposta di registro dovuta (per € 111.818,00) dai contribuenti in relazione alla registrazione di sentenza civile (n. 1221/14) emessa dalla Corte di Appello di Napoli;
1.1 -a fondamento del decisum , il giudice del gravame ha ritenuto che:
con la pronuncia sottoposta a tassazione, la società RAGIONE_SOCIALE, il Comune di Marcianise e la Regione Campania erano stati «condannati in solido a risarcire gli odierni resistenti per la perdita della proprietà di alcuni suoli illecitamente assoggettati a procedura ablativa nonché al pagamento delle spese di lite.»;
non poteva, pertanto, trovare applicazione la disposizione, di stretta interpretazione, posta dal d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 59, in quanto la prenotazione a debito dell’imposta, ivi prevista, riguardava solo le amministrazioni dello Stato in senso proprio -non anche gli altri
enti pubblici, territoriali o meno, – così come del resto confermato dal d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 3, comma 1, lett. q ), e art. 158;
le residue difese, riproposte dagli appellati in via incidentale, rimanevano, poi, destituite di fondamento in quanto: a) -l’imposta doveva ritenersi dovuta pur se la sentenza tassata non ancora eseguita o, ad ogni modo, non definitiva (d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 37); b) – in ragione del vincolo di solidarietà sussistente tra le parti del giudizio (d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 57), l’Agenzia legittimamente aveva liquidato l’imposta nei confronti delle parti private, seppur le spese del giudizio civile poste a carico di controparti; e solo se effettivamente versata, l’imposta avrebbe potuto formar oggetto di rivalsa nei confronti di dette controparti;
–COGNOME NOME – in proprio e quale procuratrice generale di COGNOME NOME, COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME, COGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOME e COGNOME NOME – quali eredi di COGNOME NOME – COGNOME di COGNOME NOME, COGNOME di NOME e COGNOME di COGNOME NOME – quali eredi di COGNOME NOME – NOME e NOME, quest’ultima assistita dal suo curatore avvocato NOME COGNOME quali eredi di COGNOME NOME – ricorrono per la cassazione della sentenza sulla base di due motivi, ed hanno depositato memoria;
-l’ Agenzia delle Entrate resiste con controricorso;
-il ricorso viene all’esame della Corte in esito all’ordinanza interlocutoria che è stata resa all’adunanza del 13 settembre 2023.
Considerato che:
-in via preliminare, va disattesa la richiesta formulata dai ricorrenti in punto di cessazione della materia del contendere tra le parti;
1.1 – come già rilevato nella citata ordinanza interlocutoria, difatti, i ricorrenti hanno depositato memoria, con documentazione allegata, con la quale hanno richiesto dichiararsi cessata, tra le parti, la materia del contendere deducendo che l’imposta in contestazione « è stata assolta da parte soccombente in data 12.11.2021, al n. 032745, come attestato dall’esito della interrogazione scaricata dal sito dell’Agenzia delle Entrate»;
-acquisite informazioni dall’ Agenzia delle Entrate, questa ha rappresentato che:
«ciò che ci risulta pagata è la cartella di pagamento emessa a seguito della iscrizione a ruolo da sentenza sfavorevole al contribuente, come risulta dal dettaglio della partita di ruolo. La stessa cartella di pagamento N. 110 2019 00506648 46 (2014) è stata impugnata con sentenza che ha dichiarato l’incompetenza territoriale, non riassunta nei termini, pertanto definitiva …c on il pagamento della stessa non risulta dovuta più alcuna pretesa da parte dei contribuenti in relazione all’atto presupposto, salv o ovviamente in caso di sentenza sfavorevole del giudizio di cassazione oggetto dell’ordinanza interlocutoria che comporterebbe il doveroso provvedimento di sgravio con conseguente maturazione del diritto al rimborso … Da informazioni acquisite presso l’ufficio territorialmente competente non risulta alcun pagamento effettuato sull’atto presupposto avviso di liquidazione effettuato dal contribuente, né da alcun coobbligato»;
1.2 – in effetti, dal ruolo intestato a COGNOME NOME -così come documentato dall’Agenzia in aderenza alla richiesta di informazioni -risulta che una sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli, n. 3824 del 1 marzo 2016, avrebbe pronunciato sull’impugnazione dell’avviso di liquidazione (n. 2014008SC0000012210013) proposta da RAGIONE_SOCIALE.aRAGIONE_SOCIALE
-ciò non di meno, dall’esistenza di detta sentenza non è dato desumerne l’esito e, nello specifico, se l’avviso di liquidazione sia divenuto definitivo nei confronti di RAGIONE_SOCIALE.aRAGIONE_SOCIALE;
-rimane, pertanto, confermato che non v’è evidenza della quale le parti non danno alcun conto -di un sopravvenuto difetto di interesse al ricorso che potrebbe conseguire da un adempimento liberatorio da parte del condebitore solidale (art. 1292 cod. civ.), adempimento questo che, liberando tutti gli altri condebitori, nel giudizio tributario determina la cessazione della materia del contendere -con riferimento al giudizio introdotto con l’impugnazione dell’atto impositivo da parte del condebitore solid ale che si avvantaggia dell’altrui adempimento quando quest’ultimo ha natura definitiva, tale, cioè, da escludere ogni residua ragione di contrasto nei confronti dell’amministrazione finanziaria; in una siffatta evenienza, difatti, residuerebbe, al più, l’azione di regresso tra condebitori (art. 1298 cod. civ.) in esito al giudicato, ed alla statuizione relativa alle spese processuali, profili litigiosi, questi, cui rimangono estranei i proposti motivi di ricorso che hanno riguardo alla legittimità dell’a vviso di liquidazione con riferimento al regime (intermedio) dell’imposta di registro, qual dunque correlato agli atti giudiziari non ancora passati in giudicato (d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, artt. 37, 57 e 59);
-tanto premesso, il primo motivo di ricorso espone la denuncia di violazione degli artt. 112, 113, 360 n. 3 cod. proc. civ., del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 59, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, artt. 3 e 158, comma 1, «in relazione agli artt. 5, 114, 117 e 118 della Costituzione», deducendo i ricorrenti che -tenuto conto (anche) della riforma del titolo V della Costituzione e della «pari dignità conferita alle articolazioni amministrative di cui si compone una forma di governo federale», oltreché della disposizione di cui al d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 1, comma 2 -la disposizione di cui all’art. 59, cit., deve essere
sottoposta ad una interpretazione costituzionalmente orientata, così considerando quali amministrazioni pubbliche «tutte le amministrazioni nelle quali è articolata la struttura federale dello Stato, siano esse o meno riconducibili all’apparto dello Stato centrale»;
2.1. -il motivo è destituito di fondamento;
2.2 – la Corte ha già avuto modo di rilevare che le disposizioni sulla registrazione a debito della sentenza, di cui al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 59, vanno necessariamente coordinate con le disposizioni di cui al d.P.R. maggio 2002, n. 115 (v. Cass., 11 febbraio 2021, n. 3469);
-mentre, quindi, l’art. 59, cit., dispone che «Si registrano a debito, cioè senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute: a) le sentenze, i provvedimenti e gli atti che occorrono nei procedimenti contenziosi nei quali sono interessate le amministrazioni dello Stato e le persone o gli enti morali ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato quando essi vengono formati d’ufficio o ad istanza o nell’interesse dei detti soggetti; la registrazione a debito non è ammessa per le sentenze portanti trasferimento di beni e diritti, di qualsiasi natura», il d.P.R. n. 115 del 2002, cit., prevede che:
«1. Ai fini del presente testo unico, se non diversamente ed espressamente indicato: …
“amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito” è l’amministrazione dello Stato, o altra amministrazione pubblica, ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito di imposte o di spese a suo carico;
….
“prenotazione a debito” è l’annotazione a futura memoria di una voce di spesa, per la quale non vi è pagamento, ai fini dell’eventuale successivo recupero;» ;
«1. Nel processo in cui è parte l’amministrazione pubblica, sono prenotati a debito, se a carico dell’amministrazione:
…
l’imposta di registro ai sensi dell’articolo 59, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel processo civile e amministrativo;
…
Le spese prenotate a debito e anticipate dall’erario sono recuperate dall’amministrazione, insieme alle altre spese anticipate, in caso di condanna dell’altra parte alla rifusione delle spese in proprio favore.» ;
2.3 – come, allora, la Corte ha già statuito, sia pur in tema di contributo unificato, gli enti territoriali non sono ammessi alla prenotazione a debito ai sensi dell’ art. 158 del d.P.R. n. 115 del 2002, non costituendo detti enti «altra amministrazione pubblica», diversa dall’amministrazione dello Stato, ammessa, da specifiche norme di legge, alla detta prenotazione in forza dell’estensione prevista dall’art. 3, lett. q), cit. (Cass., 29 ottobre 2020, n. 23879);
la conclusione in discorso, peraltro, si pone in linea di continuità con un risalente orientamento interpretativo della Corte, essendosi, difatti, già statuito -con riferimento al previgente d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, art. 57, le cui disposizioni, per quel che qui interessa, sono state trasfuse nel d.P.R. n. 131 del 1986, art. 59, lett. a ) (v., altresì, il r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 111) -che il règime della registrazione a debito, «in difetto di espressa previsione», non può essere correlato ad una interpretazione estensiva delle «peculiari disposizioni riferite alle amministrazioni dello Stato» (Cass. Sez. U., 21 agosto 1990, n. 8533);
così come, in tema di tassa sulle concessioni governative, la Corte ha rilevato che agli enti locali non si estende l’esenzione riconosciuta
dall’art. 13 bis, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, a favore dell’Amministrazione dello Stato, trattandosi di norma di agevolazione fiscale di stretta interpretazione, e attesa, ai sensi dell’art. 1, comma 2, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, l’ inesistenza di una generalizzata assimilazione tra amministrazioni pubbliche, la cui configurabilità presuppone una specifica scelta (nella specie, non adottata) legislativa (Cass., 17 settembre 2019, n. 23081; Cass., 22 novembre 2018, n. 30244; Cass., 30 luglio 2014, n. 17386; Cass. Sez. U., 2 maggio 2014, n. 9560);
– il secondo motivo reca la denuncia di violazione degli artt. 112, 113, 115, 360 n. 3 cod. proc. civ., del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, artt. 37 e 57, «in relazione agli artt. 3, 53 e 97 della Costituzione»;
assumono, in sintesi, i ricorrenti che il giudice del gravame aveva omesso di pronunciare sulla questione posta da essi esponenti con riferimento alle disposizioni di cui d.P.R. n. 131 del 1986, artt. 37 e 57, cit., che -tenuto conto dei principi di effettività e di progressività dell’imposizione tributaria, quali desumibili dall’art. 53 Cost. debbono essere interpretate nel senso che l’obbligazione solidale (delle parti in causa) per l’imposta di registro assume a suo presupposto l’effettivo trasferimento di ricchezza correlato alla sentenza oggetto di tassazione, così che detto presupposto deve ritenersi insussistente laddove, come nella fattispecie, la sentenza non abbia ricevuto esecuzione ad opera delle parti nella stessa individuate come obbligate alla prestazione patrimoniale;
3.1 -nemmeno il secondo motivo può trovare accoglimento;
3.2 – in disparte che -come reso esplicito dai relativi contenuti decisori sopra ripercorsi -il giudice del gravame non ha affatto omesso di pronunciare sulle questioni poste con riferimento alla ricorrenza, nella fattispecie, del presupposto impositivo, deve rimarcarsi che non è mai stato dubbio, nella giurisprudenza della Corte, che il presupposto
impositivo della tassazione di registro degli atti giudiziari si perfeziona, ai sensi del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 37, con l’esistenza di un titolo giudiziale soggetto a registrazione (Cass., 1 luglio 2020, n. 13372; Cass., 26 novembre 2019, n. 30826), al detto fine rilevando, dunque, la mera esistenza del titolo giudiziale e non anche la sua efficacia esecutiva (Cass., 21 maggio 2018, n. 12480; Cass., 16 maggio 2018, n. 12023);
la Corte ha, altresì, da tempo rimarcato il rilievo, ai fini dell’imposizione di registro, degli effetti giuridici potenziali dell’atto (Cass., 17 giugno 2021, n. 17233; Cass., 13 novembre 1987, n. 8345; Cass., 28 gennaio 1986, n. 551), e anche il Giudice delle Leggi ha avuto modo di escludere la violazione dell’art. 53 Cost. con riferimento alla tassazione delle sentenze suscettibili di essere riformate (Corte Cost., 18 febbraio 1988, n. 203; Corte Cost., 28 luglio 1976, n. 198; Corte Cost., 29 dicembre 1972, n. 200);
la stessa sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata non fa, dunque, venir meno il presupposto del tributo, che si identifica con la sua esistenza, non anche con la sua efficacia esecutiva (Cass., 21 maggio 2018, n. 12480, cit.; Cass., 16 maggio 2018, n. 12023, cit.);
-infine, quanto all’adombrata questione di legittimità costituzionale dell’art. 57 del d.P.R. n. 131/1986, si richiamano, al fine di ribadirne la manifesta infondatezza, le considerazioni al riguardo spese da Cass., 5 marzo 2025, n. 5893, punto 4.2. della parte motiva;
-le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono in solido la soccombenza di parti ricorrenti nei cui confronti sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1quater ).
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento in solido, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio liquidate in € 6.000,00 per compensi professionali oltre spese prenotate a debito; ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 novembre 2024.