Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18990 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18990 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: LA COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 32311/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) che la rappresenta e difende; -ricorrente-
contro
COGNOME NOME , domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA RAGIONE_SOCIALEa CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. PALERMO n. 1530/2018 depositata il 09/04/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza, indicata in epigrafe, RAGIONE_SOCIALEa Commissione Tributaria Regionale (CTR) RAGIONE_SOCIALEa Sicilia che ha accolto l’appello del
contribuente NOME COGNOME contro la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Palermo che aveva respinto il suo ricorso contro l’avviso di accertamento relativo all’anno 2008 per Prelievo erariale unico (PREU), determinato forfettariamente ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 39 quater d.l. n. 269/2003 su cinque apparecchi da intrattenimento privi di qualunque titolo autorizzativo, rinvenuti nell’esercizio di cui lo COGNOME era titolare e ritenuti giochi d’azzardo (videopoker) .
La CTR ha accolto il motivo di gravame, ritenendo che fosse onere RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE provare il possesso degli apparecchi sin dal 1.1.2008 a fronte di un sequestro eseguito soltanto il 13.12.2008, anche considerato che, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1143 c.c., il possesso attuale non fa presumere quello anteriore.
Il ricorso si fonda su un motivo.
Resiste con controricorso il contribuente.
CONSIDERATO CHE :
Con l’unico motivo l’Ufficio deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 c.c. laddove la CTR ha posto a carico RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE l’onere di provare la detenzione degli apparecchi a far data dall’1.1.2008 quando invece spettava al contribuente, che aveva dedotto di aver iniziato a detenere gli apparecchi pochi giorni prima l’esecuzione del sequestro, provare il fatto impeditivo o estintivo.
Il motivo è fondato.
L’articolo 39, comma 13, del decreto -legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, introduce il Prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi e congegni di cui all’articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S. e il successivo comma 13-bis, del citato decreto-legge prevede che il prelievo erariale unico è assolto dai soggetti passivi d’imposta, « con riferimento a ciascun anno solare» , mediante versamenti periodici relativi ai singoli periodi contabili e mediante un
versamento annuale a saldo. Lo stesso comma, poi, stabilisce che, con provvedimenti del RAGIONE_SOCIALE, sono individuati: « a) i periodi contabili in cui è suddiviso l’anno solare ; b) le modalità di calcolo del prelievo erariale unico dovuto per ciascun periodo contabile e per ciascun anno solare ; c) i termini e le modalità con cui i soggetti passivi d’imposta effettuano i versamenti periodici e il versamento annuale a saldo ; d) le modalità per l’utilizzo in compensazione del credito derivante dall’eventuale eccedenza dei versamenti periodici rispetto al prelievo erariale unico dovuto per l’intero anno solare» (enfasi aggiunta).
4. L’art. 39quater , d.l. n. 269 del 2003, introdotto dall’art. 1, comma 84, RAGIONE_SOCIALEa l. n. 296 del 2006, prevede, al comma 2, nella versione vigente ratione temporis, che «Il prelievo erariale unico è dovuto anche sulle somme giocate tramite apparecchi e congegni che erogano vincite in denaro o le cui caratteristiche consentono il gioco d’azzardo, privi del nulla osta di cui all’articolo 38, comma 5, RAGIONE_SOCIALEa legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, nonché tramite apparecchi e congegni muniti del nulla osta di cui al predetto articolo 38, comma 5, il cui esercizio sia qualificabile come illecito civile, penale o amministrativo. Per gli apparecchi e congegni privi del nulla osta il prelievo erariale unico, gli interessi e le sanzioni amministrative sono dovuti dal soggetto che ha provveduto alla loro installazione. E’ responsabile in solido per le somme dovute a titolo di prelievo erariale unico, interessi e sanzioni amministrative il possessore dei locali in cui sono installati gli apparecchi e congegni privi del nullaosta»; il successivo comma 3 stabilisce che «Gli uffici RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE procedono all’accertamento RAGIONE_SOCIALEa base imponibile e del prelievo erariale unico dovuto per gli apparecchi e congegni di cui al comma 2 mediante la lettura dei
dati relativi alle somme giocate memorizzati dagli stessi apparecchi e congegni. In presenza di apparecchi e congegni per i quali i dati relativi alle somme giocate non siano memorizzati o leggibili, risultino memorizzati in modo non corretto o siano stati alterati, gli uffici RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE determinano induttivamente l’ammontare RAGIONE_SOCIALE somme giocate sulla base RAGIONE_SOCIALE‘importo forfetario giornaliero definito con decreti del RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE» (enfasi aggiunta).
5. Secondo questo quadro normativo, quindi, il PREU ha base annuale e, nel caso in cui «i dati relativi alle somme giocate non siano memorizzati o leggibili, risultino memorizzati in modo non corretto o siano stati alterati», si procede alla determinazione induttiva, come è pacifico sia accaduto in questo caso. Va sottolineato, inoltre, che, in caso di apparecchi privi di nulla osta, obbligato principale per le somme dovute a titolo di PREU è l’installatore a cui si aggiunge, quale obbligato solidale, il possessore dei locali in cui gli apparecchi sono stati installati (Cass. n. 14535 del 2019).
6. La responsabilità per le somme dovute a titolo di PREU per gli apparecchi privi di nulla osta, quindi, è segnata dall”installazione’ degli apparecchi e la determinazione induttiva RAGIONE_SOCIALE‘imposta, d ovuta con riferimento al l’anno solare, non può che comportare una presunzione di installazione degli apparecchi dall’inizio RAGIONE_SOCIALE‘anno, salvo che non si provi che quel fatto è avvenuto in un momento successivo. Anche con riguardo al possessore dei locali, coobbligato solidale RAGIONE_SOCIALE‘installatore per le somme dovute, la prova liberatoria avrà sempre come riferimento l”installazione’ , che non coincide necessariamente con il ‘possesso’ degli apparecchi. Il riferimento RAGIONE_SOCIALEa CTR ai principi civilistici in tema di possesso appare, quindi, fuori luogo.
7. Non appare superfluo precisare che non è destinato ad incidere, nel caso di specie, il nuovo comma 5bis RAGIONE_SOCIALE‘art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1996. 2, introdotto dall’ art. 6 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 130 del 2022, secondo il quale « L’amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l’atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l’atto impositivo se la prova RAGIONE_SOCIALEa sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l’irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni. Spetta comunque al contribuente fornire le ragioni RAGIONE_SOCIALEa richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati ». Infatti, già la sola precisazione, nel secondo periodo del detto comma 5-bis, che la fondatezza RAGIONE_SOCIALEa prova deve essere valutata « comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale» , salvaguarda le presunzioni legali previste dalla normativa sostanziale tributaria, come quella sopra indicata, la cui persistenza non può quindi ritenersi in contrasto con disposizioni sull’onere RAGIONE_SOCIALEa prova contenute nel primo e nel terzo periodo RAGIONE_SOCIALEo stesso comma, quale che sia la portata di queste ultime rispetto alla disciplina già evincibile dall’ applicazione RAGIONE_SOCIALE‘ art. 2697 cod. civ. (Cass. n. 2746 del 2024).
8. Può pertanto formularsi il seguente principio di diritto: In materia di prelievo erariale unico (c.d. PREU) sulle somme giocate mediante gli apparecchi da intrattenimento privi del prescritto nulla osta, di cui all’articolo 38, comma 5, RAGIONE_SOCIALEa legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, in caso di accertamento induttivo, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 39 -quater comma 3 del d.l. n. 269/2003, introdotto dall’art. 1, comma 84, RAGIONE_SOCIALEa l. n. 296 del 2006, l’imposta, avente base
annuale, è calcolata dall’inizio RAGIONE_SOCIALE‘anno solare di riferimento salvo che il soggetto obbligato non dimostri che la loro installazione è avvenuta in un momento successivo.
Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata di conseguenza con rinvio al giudice del merito.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALEa Sicilia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 15/02/2024.