Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3269 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3269 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7391/2017 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 4603/2016 depositata il 12/09/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/01/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
In data 19 dicembre 2013 l’RAGIONE_SOCIALE notificava a NOME COGNOME l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, avente oggetto Irpef e relative addizionali, per l’anno 2004, oltre a sanzioni ed interessi.
1.1. L’atto traeva origine dal PVC notificato il 5.11.2012, redatto dalla Guardia RAGIONE_SOCIALE che, previa autorizzazione
dell’Autorità giudiziaria, aveva utilizzato gli elementi istruttori raccolti nel procedimento penale n. 440/2007 R.G.N.R. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, promosso nei confronti di vari indagati, tra i quali NOME COGNOME, per i reati di cui agli artt. 2, 3, 4, 8, 10, 10 quater D.Lgs. n. 74/2000.
1.2. Per quanto qui rileva, dall’esame degli estratti di conto corrente e della documentazione bancaria pervenuta dagli istituti di credito risultavano: a) 380 assegni (bancari e/o circolari) emessi dalle società sopra citate nel periodo 1 gennaio 2003 – 31 dicembre 2008; b) 73 assegni (bancari e/o circolari) emessi a firma di COGNOME NOME, figlio del contribuente, su conti correnti RAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE.
In particolare, dall’analisi dei movimenti sub a) emergeva che gli assegni erano stati sottoscritti da NOME COGNOME in qualità di amministratore RAGIONE_SOCIALE società e riportavano quale beneficiario le diciture “noi stessi”, ‘..ns. proprio’, la denominazione della società emittente e/o il nominativo dello stesso NOME COGNOME; risultavano girati a sua firma ed erano stati tutti cambiati in contanti direttamente dal COGNOME oppure da dipendenti della società da questi delegati.
Dall’analisi dei movimenti sub b) emergeva che le firme sugli assegni emessi sui conti RAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE erano state apposte da NOME COGNOME in qualità di delegato ad operare sul relativo conto corrente e, come i primi, recavano come beneficiario le diciture ‘noi stessi”, “ns. proprio”, la denominazione della società emittente e/o il nominativo dello stesso NOME COGNOME; risultavano girati a sua firma e sono stati tutti cambiati in contanti direttamente dal COGNOME oppure da dipendenti RAGIONE_SOCIALE società da questi delegati.
1.3. I verificatori richiedevano a NOME COGNOME di fornire i chiarimenti e le giustificazioni ai fini reddituali, ai sensi dell’art. 32 del DPR 600/73, ed il contribuente, nonostante la concessione di
adeguato termine, poi prorogato, riferiva di non essere in grado di produrre documentazione e comunque di ricostruire le movimentazioni richieste.
1.4. L’Amministrazione finanziaria imputava quindi al contribuente, a titolo reddito da lavoro dipendente, gli importi prelevati, da lui e dal figlio NOME COGNOME, dai conti correnti RAGIONE_SOCIALE società di cui NOME COGNOME era legale rappresentante.
Il ricorso proposto dal contribuente avverso il predetto avviso di accertamento veniva accolto dalla CTP di RAGIONE_SOCIALE.
La CTR della Lombardia, in accoglimento dell’appello dell’Amministrazione, con sentenza n. 4603/2016 depositata il 12/09/2016, rigettava il ricorso originario del contribuente.
NOME COGNOME ricorre avverso la predetta sentenza con 8 motivi, illustrati con il deposito di memoria ex art. 380.1 bis cod. proc. civ.
Resiste con controricorso l’Amministrazione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso il contribuente lamenta, in relazione all’art. 360, comma 1, nr. 4 c.p.c., la «Nullità della sentenza perché pronunciata ultra petita , sul motivo inerente il raddoppio dei termini».
Afferma il ricorrente che l’Ufficio dapprima nell’avviso di accertamento, e poi nelle difese processuali, avrebbe sempre affermato che il raddoppio del termine fosse legittimato da una denuncia penale del 2008 e non dalla presunta denuncia del 2012 valorizzata dai giudici di appello.
Quindi, la CTR si sarebbe pronunciata ultra petita e comunque extra petita , e la questione risulterebbe rilevante poiché, avendo la CTR affermato che fosse comunque necessario esaminare una denuncia per legittimare il raddoppio del termine, se avesse appuntato l’attenzione sulla presunta denuncia del 2008,
avrebbe respinto l’appello avversario, in quanto agli atti non esiste alcuna denuncia penale del 2008.
Con il secondo motivo di ricorso il contribuente denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, nr. 4 c.p.c., la «Nullità della sentenza, stante la motivazione, sul capo afferente il raddoppio del termine, resa in violazione degli artt. 115, 116, 132 comma 2, nr. 4
c.p.c., 118 disp att cpc. 36, comma 2, nr. 4, 54 e 61 D. Lgs 546/1992», lamentando l’
ed in particolare osservando che
Con il terzo motivo si lamenta la «
Il sesto motivo di ricorso, da esaminarsi in via preliminare stante la sua decisività, è fondato.
Amministrazione finanziaria ha imputato al contribuente gli importi prelevati e non giustificati a titolo di reddito da lavoro dipendente e
In conclusione, assorbiti gli altri motivi, in accoglimento del ricorso la sentenza deve essere cassata e la causa, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ., con l’accoglimento dell’originario ricorso del contribuente.
Si compensano le spese dei gradi di merito, in ragione dell’andamento dei medesimi.
Le spese relative al presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
Rilevato che risulta soccombente l’RAGIONE_SOCIALE, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. n. 30 maggio n. 115, art. 13 comma 1- quater, (Cass. 29/01/2016, n. 1778).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, accoglie il ricorso originario del contribuente.
Compensa le spese dei gradi di merito.
Condanna la resistente amministrazione al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.300,00 oltre rimborso forfettario nella misura del 15% dell’onorario, anticipazioni per € 200,00, accessori per IVA e CPA, se dovuti.
Così deciso in Roma, il 11/01/2024.