Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3283 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3283 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 34541/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente e ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 1654/2019 depositata il 10/04/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/01/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
In data 19 dicembre 2013 l’RAGIONE_SOCIALE notificava a NOME COGNOME tre distinti avvisi di accertamento aventi ad oggetto Irpef e relative addizionali, oltre a sanzioni ed interessi, per l’anno di imposta 2005.
1.1. Gli atti traevano origine dal PVC notificato il 5.11.2012, redatto dalla Guardia RAGIONE_SOCIALE che, previa autorizzazione dell’Autorità giudiziaria, aveva utilizzato gli elementi istruttori raccolti nel procedimento penale n. 440/2007 R.G.N.R. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, promosso nei confronti di vari indagati, tra i quali NOME COGNOME, per i reati di cui agli artt. 2, 3, 4, 8, 10, 10 quater D.Lgs. n. 74/2000.
1.2. Per quanto qui rileva, dall’esame degli estratti di conto corrente e della documentazione bancaria pervenuta dagli istituti di credito risultavano: a) 380 assegni (bancari e/o circolari) emessi dalle società sopra citate nel periodo 1 gennaio 2003 – 31 dicembre 2008; b) 73 assegni (bancari e/o circolari) emessi a firma di COGNOME NOME, figlio del contribuente, su conti correnti RAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE.
In particolare, dall’analisi dei movimenti sub a) emergeva che gli assegni erano stati sottoscritti da NOME COGNOME in qualità di amministratore RAGIONE_SOCIALE società e riportavano quale beneficiario le diciture “noi stessi”, ‘..ns. proprio’, la denominazione della società emittente e/o il nominativo dello stesso NOME COGNOME; risultavano girati a sua firma ed erano stati tutti cambiati in contanti direttamente dal COGNOME oppure da dipendenti della società da questi delegati.
Dall’analisi dei movimenti sub b) emergeva che le firme sugli assegni emessi sui conti RAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE erano state apposte da NOME COGNOME in qualità di delegato ad operare sul relativo conto corrente e, come i primi, recavano come beneficiario le diciture ‘noi stessi”, “ns. proprio”, la denominazione della società emittente e/o il nominativo dello stesso NOME COGNOME; risultavano girati a sua firma e sono stati tutti cambiati in contanti direttamente dal COGNOME oppure da dipendenti RAGIONE_SOCIALE società da questi delegati.
1.3. I verificatori richiedevano a NOME COGNOME di fornire i chiarimenti e le giustificazioni ai fini reddituali, ai sensi dell’art. 32 del DPR 600/73, ed il contribuente, nonostante la concessione di adeguato termine, poi prorogato, riferiva di non essere in grado di produrre documentazione e comunque di ricostruire le movimentazioni richieste.
1.4. L’Amministrazione finanziaria imputava quindi al contribuente, a titolo reddito da lavoro dipendente, gli importi prelevati, da lui e dal figlio NOME COGNOME, dai conti correnti RAGIONE_SOCIALE società di cui NOME COGNOME era legale rappresentante.
Il ricorso proposto dal contribuente avverso i predetti avvisi di accertamento veniva accolto dalla CTP di RAGIONE_SOCIALE, confermata in appello dalla CTR della Lombardia con sentenza n. 5238/2015.
Questa Corte di cassazione, in accoglimento del ricorso proposto dall’Amministrazione, con ordinanza n. 5202 del 6 marzo 2018 cassava la predetta sentenza, rinviando alla CTR di Milano.
Osservava la Corte che, nella specie, il giudice d’appello, ritenendo che il raddoppio dei termini non trovasse applicazione in relazione all’assenza della denuncia, all’intervenuta prescrizione del reato ipotizzato ed all’impossibilità di denunzia per i reati oggetto di verifica fiscale, non si fosse conformato ai principi in materia dettati dalla S.C., omettendo di considerare le condizioni legittimanti l’eventuale raddoppio dei termini di decadenza per l’azione accertatrice (che se sussistenti avrebbero comportato la tempestività dell’atto impositivo).
Riassunta la causa ad opera del contribuente, la CTR della Lombardia confermava l’illegittimità dell’accertamento in ragione del differente profilo della non operatività, nella fattispecie, della presunzione di cui all’art. 32 DPR n. 600/73 in relazione ai prelievi qualificati come reddito da lavoro dipendente del COGNOME.
L’RAGIONE_SOCIALE ricorre avverso la predetta sentenza con tre motivi.
Resiste NOME COGNOME e propone ricorso incidentale condizionato sorretto da tre motivi.
Il contribuente ha depositato memoria ex art. 380.1 bis cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso l’Amministrazione deduce la «Violazione e falsa applicazione dell’art. 32 comma 1 n. 2 del D.P.R. 29.9.1973 n. 600 in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.», lamentando che la CTR abbia erroneamente ritenuto che non la presunzione di cui all’art. 32 DPR n. 600/73 non possa operare per configurare redditi da lavoro dipendente.
Con il secondo motivo denuncia la «Violazione e falsa applicazione dell’art. 32 comma 1 n. 2 del D.P.R. 29.9.1973 n. 600 in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., per avere la CTR ritenuto l’avviso impugnato illegittimo in quanto difetterebbe “ogni indagine diretta ad accertare che i prelievi siano stati effettuati nell’interesse proprio e non nell’interesse della società’ laddove, operando la richiamata presunzione, era il contribuente a dover fornire giustificazione dei singoli movimenti.
Con il terzo motivo la ricorrente deduce la «Nullità della sentenza per violazione dell’art. 36 del D.Lgs. n. 546/1992 per motivazione mancante, incomprensibile e/o apparente in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.», affermando che la RAGIONE_SOCIALE.T.R. «in poche righe affastella una serie di affermazioni apodittiche dalla cui lettura non è dato comprendere come sia pervenuta ad annullare l’avviso impugnato».
Con il primo motivo di ricorso incidentale il contribuente lamenta la «Violazione e falsa applicazione, ex art. 3600, comma 1, n. 3 c.p.c. dell’art. 12, comma 2 della L. n. 212/00′, con
riferimento alla circostanza che l’anno di imposta 2005 non era stato oggetto di verifica.
Con il secondo motivo di ricorso incidentale allega la «Illegittimità dell’avviso di accertamento nel merito, per errata qualifica del reddito in capo al sig. NOME COGNOME».
Con il terzo motivo di ricorso incidentale chiede l’applicazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni in misura ridotta stante le ius superveniens di cui all’art. 15 del D.Lgs. 158/2015.
Il primo ed il secondo motivo del ricorso principale, da trattarsi congiuntamente per la stretta connessione, sono infondati.
Amministrazione finanziaria ha imputato al contribuente gli importi prelevati e non giustificati a titolo di reddito da lavoro dipendente e
8.1. L’assenza della motivazione, la sua mera apparenza, o ancora la sua intrinseca illogicità, implicano una violazione di legge costituzionalmente rilevante e, pertanto, danno luogo ad un error in procedendo, la cui denuncia è ammissibile dinanzi al giudice di legittimità ai sensi del n. 4 dell’art. 360, ponendosi come violazione RAGIONE_SOCIALE norme poste a presidio dell’obbligo motivazionale (Cass. S.U. sentenze 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054). In sostanza, il vizio di motivazione che solo può dar luogo alla cassazione della sentenza è quello che attinge il nucleo fondamentale della sentenza, il cosiddetto minimo costituzionale di esplicitazione RAGIONE_SOCIALE ragioni poste a base della sentenza.
Va ancora rammentato che ‘La riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 RAGIONE_SOCIALE preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del
sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.’ (Cass., Sez. U., 07/04/2014, n. 8053; Cass. Sez. 1, 03/03/2022 n. 7090).
8.2. Nessuna di tali fattispecie ricorre nel caso in esame, in quanto dalla lettura della motivazione della sentenza impugnata emerge l’iter logico seguito dalla CTR.
I giudici di appello hanno ritenuto che non potesse
onsegue la condanna dell’Amministrazione ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo.
Rilevato che risulta soccombente l’RAGIONE_SOCIALE, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. n. 30 maggio n. 115, art. 13 comma 1- quater, (Cass. 29/01/2016, n. 1778).
P.Q.M .
La Corte rigetta il ricorso principale; dichiara assorbito il ricorso incidentale.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 7.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 11/01/2024.