Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34769 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34769 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 28/12/2024
AVVISO DI ACCERTAMENTO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8297/2016 R.G. proposto da: Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla INDIRIZZO
-ricorrente – contro
NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE), titolare della ditta individuale RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME‘, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale allegata al controricorso, dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME con domicilio digitale indicato in controricorso;
-controricorrente e ricorrente incidentale –
Avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA TOSCANA n. 1660/25/2015, depositata in data 30/9/2015; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. NOME COGNOME nelle camere di consiglio del 18 ottobre 2024 e, previa riconvocazione da remoto, del 23 ottobre 2024;
Fatti di causa
La Guardia di Finanza di Lucca effettuò una verifica fiscale nei confronti di NOME COGNOME titolare della ditta individuale ‘RAGIONE_SOCIALE‘ di NOME COGNOME, conclusasi con la notifica del pvc in data 23/8/2011, per gli anni d’imposta dal 2006 al 2009.
In particolare, dai conti correnti riferibili al contribuente emerse un certo numero di movimentazioni di denaro in uscita prive di giustificazione.
Instaurato il contraddittorio, il contribuente affermò che tali somme sarebbero state riversate a una cooperativa di cui egli stesso era presidente, che eseguiva lavori di manutenzione negli immobili affidati alla sua gestione e che gli importi prelevati corrispondevano alle fatture emesse dalla cooperativa nei confronti dei clienti.
Ritenute inattendibili le giustificazioni rese dal contribuente, l’Agenzia delle Entrate emise nei confronti del contribuente due avvisi di accertamento relativi agli anni 2006 e 2007.
Proposti distinti ricorsi dinanzi alla C.T.P. di Lucca, il giudice di primo grado, previa riunione, li respinse.
La C.T.R. della Toscana accolse l’appello del contribuente.
Avverso la sentenza d’appello, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
Il contribuente resiste con controricorso, contenente un ricorso incidentale articolato in un solo motivo.
Ragioni della decisione
1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato ‘Violazione dell’art. 32, nn. 2 e 7 del d.P.R. n. 600 del 1973 , in relazione all’art. 360, comm a 1, n. 3 c.p.c.’ , l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata perché la giustificazione dei prelevamenti dal conto personale dell’imprenditore individuale, odierno contribuente, sarebbe stata data tramite una prova eminentemente presuntiva e genericamente riferita a masse monetarie movimentate in un’unica soluzione a favore della cooperativa di cui il contribuente era presidente.
Afferma l’Agenzia ricorrente che la prova giustificativa avente ad oggetto i prelevamenti da un conto corrente non può essere presuntiva, ma deve essere analitica e specifica con riguardo ad ogni singolo movimento.
1.1..Con il terzo motivo di ricorso, connesso al primo e proposto in subordine, rubricato ‘ Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.’ , l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza per aver omesso di considerare il fatto che la Guardia di Finanza, nel processo verbale di constatazione del 23 agosto 2011, richiamato negli avvisi di accertamento impugnati, ha affermato il contrario rispetto a quanto affermato dal contribuente in relazione alla corrispondenza tra i movimenti in uscita dal suo conto corrente e quelli in entrata sul conto corrente della cooperativa.
In particolare, nel p.v.c. e negli avvisi di accertamento si dava atto che non vi era corrispondenza tra i prelevamenti eseguiti dal conto corrente del contribuente e quanto incassato dalla cooperativa, né con riferimento ai tempi né con riferimento alla entità degli importi, con la conseguenza che, non avendo la C.T.R. fatto cenno nella motivazione a tale rilievo in fatto dei verificatori, la sentenza sarebbe viziata in quanto avrebbe omesso di esaminare un fatto decisivo e controverso.
1.2. I motivi sono fondati nei termini che seguono.
L’Agenzia delle Entrate, nel rispetto del principio di autosufficienza, ha indicato gli atti in cui sono riportate le verifiche della Guardia di Finanza e li ha anche localizzati.
Negli avvisi di accertamento si era dato atto che i verificatori non erano riusciti a riconciliare, né da un punto di vista temporale né da un punto di vista ‘quantitativo’, i prelevamenti dal conto corrente del contribuente con gli incassi della cooperativa.
Tale fatto decisivo non è stato affatto esaminato dalla C.T.R., sicché in sede di rinvio occorrerà valutarlo attentamente e conseguentemente stabilire quali e quanti prelievi risultano effettivamente giustificati dalle deduzioni del contribuente.
In particolare, la C.T.R. ha dato atto in sentenza che tutti i prelevamenti effettuati dal contribuente corrispondevano all’importo delle fatture emesse dalla società cooperativa per i lavori di manutenzione immobiliare che i clienti di questa riversavano alla ditta individuale, affermando che la Guardia di Finanza aveva potuto riscontrare la corrispondenza tra tutti i bonifici incassati e tutte le fatture emesse per i lavori di manutenzione eseguiti.
Tuttavia, un conto è la prova specifica di ogni singola movimentazione in uscita, un conto è la prova cumulativa. In particolare, il fatto che la prova sia stata offerta e valutata dal giudice in relazione ad una massa di movimenti in uscita non esclude, in astratto, che quella prova abbia
avuto ad oggetto tutte le movimentazioni contabili in contestazione, ma, a fronte delle contestazioni dell’ufficio, basate sui rilievi della Guardia di Finanza, la RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto accertare che le movimentazioni in uscita contestate erano confluite negli incassi della società cooperativa.
2.Con il secondo motivo di ricorso, rubricato ‘Nullità per carenza della motivazione in violazione dell’art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.’ , l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata per carenza di motivazione.
La C.T.R. avrebbe aderito acriticamente alla prospettazione del contribuente senza esaminare le difese dell’Ufficio.
2.1. Il motivo è infondato.
L’apparato motivazionale è sufficiente ad illustrare le ragioni di accoglimento dell’impugnazione del contribuente. La C.T.R. ha infatti accertato che le uscite in contestazione dal conto corrente del contribuente erano confluite tra i ricavi della società cooperativa, sulla base dei documenti versati agli atti di causa.
4. Con il quarto motivo di ricorso, rubricato ‘Violazione dell’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. -quanto al capo della sentenza inerente alla deducibilità di costi in percentuale sull’ammontare dei prelievi non giustificati’ , l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che ‘ in caso di accertamento induttivo fondato sulle risultanze dei movimenti bancari, si deve tener conto non solo dei maggiori ricavi, ma anche della incidenza percentuale dei costi, che vanno comunque detratti dai prelievi non giustificati’ .
L’Agenzia precisa che si tratta di affermazione resa ad abundantiam (avendo la Corte di merito integralmente accolto l’appello del contribuente), ma che comunque è sottoposta a censura per mera cautela.
Peraltro, il contribuente non aveva mai dedotto quali fossero i costi sostenuti, limitandosi ad invocarne una deduzione forfettaria.
4.1. Il motivo è infondato.
Sebbene si tratti di un obiter dictum , ritiene il Collegio di esaminarne la censura per dare al Giudice del rinvio indicazioni utili al fine di procedere al riesame della causa con riferimento al motivo accolto.
Orbene, la Corte Costituzionale, con la sentenza interpretativa di rigetto n. 10 del 2023, ha statuito che, per evitare l’incostituzionalità dell’art. 32, comma 1, n. 2 del d.P.R. n. 600 del 1973, questo deve essere interpretato nel senso che, a fronte della presunzione legale di ricavi non contabilizzati, e quindi ‘occulti’, scaturente da prelevamenti bancari non giustificati, il contribuente imprenditore possa sempre, anche in caso di accertamento analitico-induttivo, opporre la prova presuntiva contraria e in particolare possa eccepire la «incidenza percentuale dei costi relativi, che vanno, dunque, detratti dall’ammontare dei prelievi non giustificati» (sentenza n. 225 del 2005).
Ne consegue che, se il contribuente non riuscirà a dare la prova (anche presuntiva) dei beneficiari dei prelevamenti, al fine di evitare che questi gli vengano computati come ricavi, potrà comunque eccepire che essi costituiscano percentualmente dei costi per la produzione del reddito imponibile.
Il ricorso è accolto in relazione al primo ed al terzo motivo, respinto per il resto.
5.1. L’accoglimento, per quanto di ragione, del ricorso principale comporta l’assorbimento del ricorso incidentale sul regolamento delle spese.
La sentenza è cassata e la causa è rinviata alla C.G.T. di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese.
P.Q.M.
Accoglie il primo ed il terzo motivo del ricorso principale nei sensi di cui in motivazione, rigettati i restanti, assorbito il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana che, in diversa composizione, regolerà anche le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nelle camere di consiglio del 18 ottobre 2024