Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34769 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34769 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/12/2024
AVVISO DI ACCERTAMENTO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8297/2016 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE dello RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla INDIRIZZO;
-ricorrente – contro
NOME (C.F. CODICE_FISCALE), titolare RAGIONE_SOCIALE ditta individuale ‘RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale allegata al controricorso, dagli Avvocati NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOMEAVV_NOTAIO, con domicilio digitale indicato in controricorso;
-controricorrente e ricorrente incidentale –
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA TOSCANA n. 1660/25/2015, depositata in data 30/9/2015; Udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta dal AVV_NOTAIO nelle camere di consiglio del 18 ottobre 2024 e, previa riconvocazione da remoto, del 23 ottobre 2024;
Fatti di causa
La RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE di Lucca effettuò una verifica fiscale nei confronti di NOME, titolare RAGIONE_SOCIALE ditta individuale ‘RAGIONE_SOCIALE di NOME, conclusasi con la notifica del pvc in data 23/8/2011, per gli anni d’imposta dal 2006 al 2009.
In particolare, dai conti correnti riferibili al contribuente emerse un certo numero di movimentazioni di denaro in uscita prive di giustificazione.
Instaurato il contraddittorio, il contribuente affermò che tali somme sarebbero state riversate a una RAGIONE_SOCIALE di cui egli stesso era presidente, che eseguiva RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE negli immobili affidati alla sua gestione e che gli importi prelevati corrispondevano alle fatture emesse dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti dei clienti.
Ritenute inattendibili le giustificazioni rese dal contribuente, l’RAGIONE_SOCIALE emise nei confronti del contribuente due avvisi di accertamento relativi agli anni 2006 e 2007.
Proposti distinti ricorsi dinanzi alla C.T.P. di Lucca, il giudice di primo grado, previa riunione, li respinse.
La RAGIONE_SOCIALE accolse l’appello del contribuente.
Avverso la sentenza d’appello, l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
Il contribuente resiste con controricorso, contenente un ricorso incidentale articolato in un solo motivo.
Ragioni RAGIONE_SOCIALE decisione
1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato ‘Violazione dell’art. 32, nn. 2 e 7 del d.P.R. n. 600 del 1973 , in relazione all’art. 360, comm a 1, n. 3 c.p.c.’ , l’RAGIONE_SOCIALE censura la sentenza impugnata perché la giustificazione dei prelevamenti dal conto personale dell’imprenditore individuale, odierno contribuente, sarebbe stata data tramite una prova eminentemente presuntiva e genericamente riferita a masse monetarie movimentate in un’unica soluzione a favore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di cui il contribuente era presidente.
Afferma l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente che la prova giustificativa avente ad oggetto i prelevamenti da un conto corrente non può essere presuntiva, ma deve essere analitica e specifica con riguardo ad ogni singolo movimento.
1.1..Con il terzo motivo di ricorso, connesso al primo e proposto in subordine, rubricato ‘ Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.’ , l’RAGIONE_SOCIALE censura la sentenza per aver omesso di considerare il fatto che la RAGIONE_SOCIALE, nel processo verbale di constatazione del 23 agosto 2011, richiamato negli avvisi di accertamento impugnati, ha affermato il contrario rispetto a quanto affermato dal contribuente in relazione alla corrispondenza tra i movimenti in uscita dal suo conto corrente e quelli in entrata sul conto corrente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
In particolare, nel p.v.c. e negli avvisi di accertamento si dava atto che non vi era corrispondenza tra i prelevamenti eseguiti dal conto corrente del contribuente e quanto incassato dalla RAGIONE_SOCIALE, né con riferimento ai tempi né con riferimento alla entità degli importi, con la conseguenza che, non avendo la RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE. fatto cenno nella motivazione a tale rilievo in fatto dei verificatori, la sentenza sarebbe viziata in quanto avrebbe omesso di esaminare un fatto decisivo e controverso.
1.2. I motivi sono fondati nei termini che seguono.
L’RAGIONE_SOCIALE, nel rispetto del principio di autosufficienza, ha indicato gli atti in cui sono riportate le verifiche RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e li ha anche localizzati.
Negli avvisi di accertamento si era dato atto che i verificatori non erano riusciti a riconciliare, né da un punto di vista temporale né da un punto di vista ‘quantitativo’, i prelevamenti dal conto corrente del contribuente con gli incassi RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Tale fatto decisivo non è stato affatto esaminato dalla C.T.R., sicché in sede di rinvio occorrerà valutarlo attentamente e conseguentemente stabilire quali e quanti prelievi risultano effettivamente giustificati dalle deduzioni del contribuente.
In particolare, la RAGIONE_SOCIALE ha dato atto in sentenza che tutti i prelevamenti effettuati dal contribuente corrispondevano all’importo RAGIONE_SOCIALE fatture emesse dalla RAGIONE_SOCIALE che i clienti di questa riversavano alla ditta individuale, affermando che la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE aveva potuto riscontrare la corrispondenza tra tutti i bonifici incassati e tutte le fatture emesse per i RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE eseguiti.
Tuttavia, un conto è la prova specifica di ogni singola movimentazione in uscita, un conto è la prova cumulativa. In particolare, il fatto che la prova sia stata offerta e valutata dal giudice in relazione ad una massa di movimenti in uscita non esclude, in astratto, che quella prova abbia
avuto ad oggetto tutte le movimentazioni contabili in contestazione, ma, a fronte RAGIONE_SOCIALE contestazioni dell’ufficio, basate sui rilievi RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto accertare che le movimentazioni in uscita contestate erano confluite negli incassi RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
2.Con il secondo motivo di ricorso, rubricato ‘Nullità per carenza RAGIONE_SOCIALE motivazione in violazione dell’art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.’ , l’RAGIONE_SOCIALE censura la sentenza impugnata per carenza di motivazione.
La RAGIONE_SOCIALE avrebbe aderito acriticamente alla prospettazione del contribuente senza esaminare le difese dell’Ufficio.
2.1. Il motivo è infondato.
L’apparato motivazionale è sufficiente ad illustrare le ragioni di accoglimento dell’impugnazione del contribuente. La RAGIONE_SOCIALETRAGIONE_SOCIALE ha infatti accertato che le uscite in contestazione dal conto corrente del contribuente erano confluite tra i ricavi RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sulla base dei documenti versati agli atti di causa.
4. Con il quarto motivo di ricorso, rubricato ‘Violazione dell’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. -quanto al capo RAGIONE_SOCIALE sentenza inerente alla deducibilità di costi in percentuale sull’ammontare dei prelievi non giustificati’ , l’RAGIONE_SOCIALE censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che ‘ in caso di accertamento induttivo fondato sulle risultanze dei movimenti bancari, si deve tener conto non solo dei maggiori ricavi, ma anche RAGIONE_SOCIALE incidenza percentuale dei costi, che vanno comunque detratti dai prelievi non giustificati’ .
L’RAGIONE_SOCIALE precisa che si tratta di affermazione resa ad abundantiam (avendo la Corte di merito integralmente accolto l’appello del contribuente), ma che comunque è sottoposta a censura per mera cautela.
Peraltro, il contribuente non aveva mai dedotto quali fossero i costi sostenuti, limitandosi ad invocarne una deduzione forfettaria.
4.1. Il motivo è infondato.
Sebbene si tratti di un obiter dictum , ritiene il Collegio di esaminarne la censura per dare al Giudice del rinvio indicazioni utili al fine di procedere al riesame RAGIONE_SOCIALE causa con riferimento al motivo accolto.
Orbene, la Corte Costituzionale, con la sentenza interpretativa di rigetto n. 10 del 2023, ha statuito che, per evitare l’incostituzionalità dell’art. 32, comma 1, n. 2 del d.P.R. n. 600 del 1973, questo deve essere interpretato nel senso che, a fronte RAGIONE_SOCIALE presunzione legale di ricavi non contabilizzati, e quindi ‘occulti’, scaturente da prelevamenti bancari non giustificati, il contribuente imprenditore possa sempre, anche in caso di accertamento analitico-induttivo, opporre la prova presuntiva contraria e in particolare possa eccepire la «incidenza percentuale dei costi relativi, che vanno, dunque, detratti dall’ammontare dei prelievi non giustificati» (sentenza n. 225 del 2005).
Ne consegue che, se il contribuente non riuscirà a dare la prova (anche presuntiva) dei beneficiari dei prelevamenti, al fine di evitare che questi gli vengano computati come ricavi, potrà comunque eccepire che essi costituiscano percentualmente dei costi per la produzione del reddito imponibile.
Il ricorso è accolto in relazione al primo ed al terzo motivo, respinto per il resto.
5.1. L’accoglimento, per quanto di ragione, del ricorso principale comporta l’assorbimento del ricorso incidentale sul regolamento RAGIONE_SOCIALE spese.
La sentenza è cassata e la causa è rinviata alla C.G.T. di secondo grado RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, anche per le spese.
P.Q.M.
Accoglie il primo ed il terzo motivo del ricorso principale nei sensi di cui in motivazione, rigettati i restanti, assorbito il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che, in diversa composizione, regolerà anche le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nelle camere di consiglio del 18 ottobre 2024