Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 768 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 768 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/01/2023
Oggetto:
art. 32 dPR
600/73 – preclusioni
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. R.G. NUMERO_DOCUMENTO proposto da COGNOME PANTALEO, rappresentato e difeso giusta procura speciale in atti dall’AVV_NOTAIO (PEC: EMAIL)
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE (PEC: EMAIL);
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia -sezione staccata di Messina – n. 2292/02/20 depositata in data 27/04/2020, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 08/11/2022 dal Consigliere Relatore NOME COGNOME;
Rilevato che:
-il contribuente ricorreva avverso l’ avviso di accertamento notificatogli a fini IRPEF e addizionali per l’ anno 2008;
-la CTP accoglieva in parte il ricorso; gravava tal pronuncia di appello il sig. COGNOME e proponeva appello incidentale l’Ufficio;
-con la sentenza impugnata la RAGIONE_SOCIALE rigettava l’appello principale e accoglieva l’appello incidentale;
-ricorre a questa Corte il contribuente con atto affidato a tre motivi; l ‘RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso;
-all’adunanza camerale dell’8 giugno 2022, stante la mancata presa di posizione della proposta del Consigliere relatore ex art. 380 bis c.p.c. sul terzo motivo di ricorso, la controversia era rinviata a nuovo ruolo;
Considerato che:
-va esaminato per primo, in quanto risulta dirimente, il secondo motivo di ricorso;
-esso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR erroneamente ritenuto insussistente un giustificato motivo nella mancata produzione all’Ufficio dei documenti rilasciati dall’RAGIONE_SOCIALE di Roma, che ebbe a tardare nel rispondere alle richieste del contribuente e risultando comunque insussistenti le condizioni per la dichiarazione di inutilizzabilità della documentazione in oggetto;
-il motivo è fondato;
-invero, non risulta con chiarezza dalla pronuncia impugnata, avuto riguardo alla motivazione ivi espressa, se la preclusione che qui rileva (alla quale è connessa la valutazione del giustificato motivo che deve esser preso in esame) sia riferita all’intera documentazione prodotta dal contribuente, laddove lo stesso avviso di accertamento dà atto che almeno riguardo ad alcuni dei rilievi esposti, il contribuente ha dato tempestiva risposta al questionario;
-soprattutto, è poi espresso in maniera del tutto assertiva il giudizio globale, tenuto conto anche del fatto che i rilievi riguardavano fatti diversi indici di capacità contributiva, circa l’inesistenza o inidoneità (non è dato comprendere) RAGIONE_SOCIALE circostanze addotte per giustificare la tardiva produzione documentale in giudizio;
-per tali ragioni, il secondo motivo è accolto; i restanti motivi sono assorbiti;
-la sentenza impugnata è pertanto cassata con rinvio al giudice dell’appello per nuovo esame;
p.q.m.
accoglie il secondo motivo di ricorso; dichiara assorbiti i restanti motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia – sez. staccata di Messina – in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, in data 8 novembre 2022.