Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 30847 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 5 Num. 30847 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/11/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 14389/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO , con studio in Roma, al INDIRIZZO;
-ricorrente – contro
AVVISO DI ACCERTAMENTO 2013
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla INDIRIZZO;
-controricorrente –
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA n. 4270/2021, depositata in data 29/11/2021; udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME nella pubblica udienza del 9 ottobre 2025; udite le conclusioni del Sostituto Procuratore RAGIONE_SOCIALE, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento de i primi due motivi di ricorso, con assorbimento dei restanti; e l’AVV_NOTAIO uditi l’AVV_NOTAIO per la società contribuente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Giammario Rocchitta per l’RAGIONE_SOCIALE ;
Fatti di causa
Il 13 marzo 2018 l’RAGIONE_SOCIALE (d’ora in avanti, anche ‘l’ufficio’ ) notificò a RAGIONE_SOCIALE (d’ora in avanti, anche ‘la contribuente’ ) un questionario con il quale richiese alla società documentazione utile alla ricostruzione RAGIONE_SOCIALE politica dei prezzi di trasferimento dalla stessa adottata.
Al questionario la contribuente rispose.
Con successiva richiesta, l’ufficio richiese alla contribuente dei chiarimenti sulla natura degli importi corrisposti alla RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi, anche ‘RAGIONE_SOCIALE‘ ) e, per quel che in questa sede interessa, ‘la dimostrazione in termini di beneficiario effettivo e di residenza del percipiente e RAGIONE_SOCIALE legittimità RAGIONE_SOCIALE ritenuta convenzionale applicata’.
L ‘ufficio r ichiese, inoltre, di fornire ogni documentazione utile a giustificare la mancata applicazione RAGIONE_SOCIALE dovute ritenute sull’importo versato alla RAGIONE_SOCIALE.
Deduce la contribuente che nell’invito non era stato inserito dall’ufficio l’avvertimento, previsto dall’art. 32, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973, che la mancata esibizione RAGIONE_SOCIALE documentazione richiesta avrebbe impedito l’utilizzazione RAGIONE_SOCIALE medesima in sede contenziosa.
In seguito all’ottemperanza, da parte RAGIONE_SOCIALE contribuente, alle richieste di chiarimenti provenienti dall’ufficio, quest’ultimo notificò alla contribuente un avviso di accertamento per la ripresa RAGIONE_SOCIALE maggiori ritenute non versate, oltre a sanzioni, interessi e spese di notifica.
In particolare, l’ufficio contestò alla contribuente l’indebita applicazione del regime del 5% stabilito dall’art. 12 RAGIONE_SOCIALE Convenzione italo-svizzera sulle doppie imposizioni: per l’ufficio, la non applicabilità dell’aliquota convenzionale sulle ritenute dipendeva dalla circostanza che la RAGIONE_SOCIALE fosse ‘una società di diritto irlandese con branch in Svizzera’ .
In seguito ad una istanza di annullamento in autotutela, rimasta inevasa, la contribuente instaurò il procedimento di accertamento con adesione nel corso del quale produsse ulteriori due certificati a riprova RAGIONE_SOCIALE residenza in Svizzera RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Non avendo avuto buon esito il procedimento di accertamento con adesione, la contribuente impugnò l’avviso di accertamento dinanzi alla C.T.P. di Milano, che accolse il ricorso.
Su appello dell’ufficio, la RAGIONE_SOCIALE riformò la sentenza di primo grado, rigettando l’originario ricorso RAGIONE_SOCIALE contribuente.
Avverso la sentenza d’appello, la contribuente propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
Resiste con controricorso l’ufficio.
Il Sostituto Procuratore RAGIONE_SOCIALE ha depositato una requisitoria scritta.
Ragioni RAGIONE_SOCIALE decisione
1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato ‘Violazione dell’art. 32, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973 e violazione e falsa applicazione dell’art. 10 RAGIONE_SOCIALE legge n. 212 del 2000 (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.) ‘ , la contribuente deduce l’illegittimità RAGIONE_SOCIALE sentenza d’appello per violazione dell’art. 32, comma 4, del d.P.R. n. 60 0 del 1973.
In particolare, la sentenza impugnata ha ritenuto ingiustamente preclusa alla contribuente la possibilità di produrre, in sede di accertamento con adesione e poi nel successivo giudizio contenzioso, ulteriori documenti a sostegno RAGIONE_SOCIALE residenza fiscale in Svizzera RAGIONE_SOCIALE società percipiente le royalties, rispetto a quello prodotto in sede istruttoria.
La richiesta di acquisizione documentale proveniente dall’Ufficio in sede istruttoria, infatti, non era stata accompagnata dall’espresso avvertimento che la mancata esibizione RAGIONE_SOCIALE documentazione richiesta avrebbe comportato per la contribuente la preclusione alla successiva esibizione o produzione in sede amministrativa (accertamento con adesione) o contenziosa.
Ma ancor prima, la richiesta indirizzata alla odierna contribuente ha avuto ad oggetto, genericamente, ‘ogni documentazione utile’ a provare la residenza fiscale in Svizzera RAGIONE_SOCIALE società estera percipiente le royalties, con la conseguenza che se l’Ufficio avesse avuto dubbi in merito al certificato prodotto in sede istruttoria avrebbe dovuto attivare i suoi poteri istruttori e chiedere direttamente all’autorità svizzera chiarimenti in merito alla residenza fiscale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE o, comunque, consentire alla contribuente di produrre ulteriore documentazione a sostegno e ulteriore chiarimento RAGIONE_SOCIALE sua posizione.
1.1. Il motivo è fondato.
L’art. 32, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973 dispone testualmente che ‘le notizie e i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri e i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell’ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell’accertamento in sede amministrativa e contenziosa. Di ciò l’ufficio deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta’ .
Dal tenore RAGIONE_SOCIALE disposizione emerge che: 1) la richiesta di documenti ed atti deve essere specifica; 2) l’Ufficio, contestualmente alla richiesta, ha l’onere di avvertire il contribuente che la mancata esibizione o trasmissione dei documenti richiesti in sede istruttoria comporta la preclusione alla successiva esibizione o produzione degli stessi in sede amministrativa o contenziosa; 3) il contribuente, una volta ricevuta la richiesta documentale insieme con l’avvertimento, ha l’onere di esibire o produrre la documentazione richiesta dall’amministrazione nei termini da questa fissati, pena la successiva inutilizzabilità RAGIONE_SOCIALE stessa in sede amministrativa o contenziosa.
Innanzitutto, quanto all’onere di avvertimento in capo all’Ufficio, deve rilevarsi che esso scatta ogniqualvolta vi sia una richiesta, anche integrativa, di documentazione proveniente dall’amministrazione , in considerazione dei rilevanti e penalizzanti effetti preclusivi che la mancata esibizione o produzione documentale produce nella sfera giuridica del contribuente.
In secondo luogo, la gravità dell’onere posto in capo al contribuente, che non può successivamente produrre o esibire la documentazione richiestagli, salva la causa a lui non imputabile (art. 32, comma 5, del d.P.R. n. 600 del 1973, cfr. Cass., Sez. 5 -, Ordinanza n. 6617 del 10/03/2021, Rv. 661040 -01; Cass., Sez. 5 -, Ordinanza n. 3442 del 11/02/2021, Rv. 660486 – 01), fa sì che egli debba essere ben consapevole di quali documenti l’Ufficio abbia richiesto l’esibizione o la produzione.
Orbene, declinando i suddetti princìpi alla fattispecie di causa, emerge che la richiesta documentale dell’Ufficio non è stata specifica, in quanto ha lasciato alla contribuente un consistente margine di apprezzamento circa la tipologia e il numero di documenti che essa avrebbe dovuto produrre a suffragio RAGIONE_SOCIALE residenza fiscale in Svizzera di RAGIONE_SOCIALE.
Inoltre, la richiesta di ‘ dimostrazione in termini di beneficiario effettivo e di residenza del percipiente e RAGIONE_SOCIALE legittimità RAGIONE_SOCIALE ritenuta convenzionale applicata’ non è stata accompagnata dall’avvertimento di legge, solo in presenza del quale può scattare la preclusione al successivo deposito documentale.
La fondatezza del primo motivo di ricorso comporta l’assorbimento del secondo motivo, relativo alla violazione RAGIONE_SOCIALE Convenzione italosvizzera contro le doppie imposizioni in relazione all’interpretazione del documento prodotto dalla contribuente , rilasciato dall’autorità elvetica in data 26/5/2014; del terzo motivo, relativo alla violazione dei doveri di leale cooperazione; e del quarto motivo, relativo al vizio di motivazione.
In sede di rinvio, il giudice del merito provvederà, in diversa composizione, a decidere la causa esaminando l’intera documentazione prodotta dalla contribuente a sostegno RAGIONE_SOCIALE residenza fiscale in Svizzera di RAGIONE_SOCIALE, e regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CGT-2 RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che, in diversa composizione, regolerà anche le spese del presente giudizio.
Roma, nella camera di consiglio del 9 ottobre 2025.
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente
(NOME COGNOME)
(NOME COGNOME)