Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22529 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22529 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: LA COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16400/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) che la rappresenta e difende; -ricorrente-
contro
COGNOME , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende; -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANZARO n. 155/2023 depositata il 13/01/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/04/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
COGNOME NOME impugnava le comunicazioni di avvenuta iscrizione ipotecaria nn. 03420141460000274002, 03420161460000905003, 3420161460000904004, 03420141460000275001.
Il contribuente eccepiva la nullità RAGIONE_SOCIALE iscrizioni ipotecarie per: a) omessa notifica della preventiva comunicazione prevista dall’art. 77, comma 2 bis , del D.P.R. n. 602 del 1973; b) inefficacia della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, qualora notificata, per decorso del termine previsto per l’intimazione di pagamento all’art. 50, comma 3, del d.P.R. n. 602 del 1973. Cosenza, con la
La Commissione Tributaria Provinciale di sentenza n. 1502/6/2022, respingeva il ricorso.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, in esito al gravame, pronunciava la sentenza in epigrafe, con la quale accoglieva l’appello proposto dal contribuente, ritenendo applicabile alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria il termine di efficacia previsto dall’art. 50 comma 3 d.P.R. n. 602/1973 per le intimazioni di pagamento, cosicché, essendo decorso tale termine tra il preavviso e l’iscrizione vera e propria, il primo aveva perso efficacia e la pretesa dell’Amministrazione era illegittima.
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo.
Resiste con controricorso il contribuente che deposita memoria.
Considerato che:
Con l’unico motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 50 e 77 del D.P.R. 602/1973, in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 3, c.p.c., lamentandosi l’indebita estensione del termine di efficacia previsto per l’intimazione di pagamento alla diversa ipotesi del preavviso di iscrizione ipotecaria.
Il motivo è fondato.
Secondo il costante insegnamento di questa Corte, l’ipoteca prevista dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, può essere iscritta senza necessità di procedere a notifica dell’intimazione ad adempiere di cui all’art. 50, comma 2, del medesimo decreto,
prescritta per il caso che l’espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento; infatti, l’iscrizione ipotecaria al pari del fermo amministrativo di beni mobili registrati (Cass. 26052 del 2011) -non è mezzo preordinato all’espropriazione forzata (Cass. 10234 del 2012; Cass. n. 15746 del 2012) ovvero rappresenta una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria (Cass. n. 9817 del 2024; Cass. n. 26999 del 2023).
Invece, in ossequio al principio del contraddittorio endoprocedimentale, l’iscrizione di ipoteca deve essere preceduta, pena la sua nullità, dalla comunicazione e dalla concessione di un termine di trenta giorni al contribuente (Cass. n. 23875 del 2015).
Infatti, il d.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, comma 2 bis, introdotto con d.l. n. 70 del 2011, obbliga l’ agente della riscossione a notificare al proprietario dell’immobile una comunicazione preventiva contenente l’avviso che, in mancanza del pagamento RAGIONE_SOCIALE somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l’ipoteca di cui al comma 1; le Sezioni Unite di questa Corte, con la decisione n. 19668 del 2014, non solo hanno ribadito il principio secondo cui l’ipoteca in questione può essere iscritta senza l’intimazione ad adempiere d.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 50, comma 2, dal momento che l’iscrizione ipotecaria non può essere considerata un atto dell’espropriazione forzata, bensì un atto riferito ad una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria, ma hanno altresì stabilito che « il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77 comma 2 bis introdotto con D.L. n. 70 del 2011 (..) non “innova” (soltanto) – se non sul piano formale – la disciplina dell’iscrizione ipotecaria, ma ha (anche e prima ancora) una reale “valenza interpretativa”, in quanto esplicita in una norma positiva il precetto imposto dal rispetto del principio fondamentale immanente nell’ordinamento tributario che prescrive la tutela del diritto di difesa del contribuente mediante l’obbligo di attivazione
da parte dell’amministrazione del contraddittorio endoprocedimentale ogni volta che debba essere adottato un provvedimento lesivo dei diritti e degli interessi del contribuente medesimo. Principio il cui rispetto è dovuto da parte dell’amministrazione indipendentemente dal fatto che ciò sia previsto espressamente da una norma positiva e la cui violazione determina la nullità dell’atto lesivo che sia stato adottato senza la preventiva comunicazione al destinatario» .
6. Quindi, preavviso di iscrizione ipotecaria ex art. 77 cit. intimazione ad adempiere prevista dall’art. 50 cit. non sono assimilabili ma riguardano distinte procedure e hanno diverse finalità: l’intimazione serve a rinnovare l’efficacia della cartella di pagamento, alla stregua di un precetto, se l’esecuzione non è iniziata entro un anno -e ciò spiega anche la previsione di un termine legale di efficacia dell’intimazione -, mentre la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria concede al contribuente un termine « perché egli possa esercitare il proprio diritto di difesa, presentando opportune osservazioni, o provveda al pagamento del dovuto » (Cass. sez. un. n. 19668 del 2014) e tale scopo non implica un limite di efficacia della comunicazione ai fini della iscrizione ipotecaria né richiede un rinnovo temporale. Non pare, quindi, giustificabile l’applicazione estensiva dell’art. 50 comma 3 cit. alla comunicazione di iscrizione ipotecaria.
7. Per vero, alcune differenze sostanziali tra i due istituti erano state colte dalla CTR: « Va osservato che la comunicazione preventiva di iscrizione d’ipoteca e l’intimazione di pagamento, pur assumendo natura cautelare la prima ed esecutiva/espropriativa la seconda, non di meno, assolvono alla medesima funzione e cioè di intimare al contribuente il pagamento del debito, pena l’assoggettamento agli ulteriori provvedimenti limitativi della propria sfera patrimoniale: la prima è una comunicazione preventiva rispetto all’ipoteca, la seconda, invece, è una
comunicazione preventiva rispetto all’espropriazione». Peraltro, appare errata sia l’assimilazione del preavviso di iscrizione ipotecaria alla intimazione del pagamento, perché la comunicazione costituisce attuazione del diritto fondamentale, spettante ad « ogni persona, di essere sentita prima dell’adozione di qualsiasi decisione che possa incidere in modo negativo sui suoi interessi» ( Cass. sez. un. n. 19668 del 2014), e svolge una funzione essenzialmente conoscitiva, sia la considerazione dell’intimazione di pagamento come mera comunicazione. La CTR, inoltre, fraintende laddove osserva che non si possa « ipotizzare in relazione ad un provvedimento endoprocedimentale una efficacia temporale ‘sine die’» , perché il preavviso è finalizzato ad informare il debitore del procedimento, in modo da consentirgli di partecipare, e l’efficacia dell’atto si è ‘consumata’ con il decorso del termine dilatorio previsto a quel fine.
8. In conclusione, il ricorso deve essere accolto con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di merito che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 23/04/2024.