Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 658 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 658 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 10/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28883/2022 R.G. proposto da : COGNOME rappresentato e difeso dall’Avv. COGNOME (CODICE_FISCALE; PEC avvEMAIL.
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE RISCOSSIONE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO -controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM. TRIBUTARIA II GRADO CALABRIA n. 2011/2022 depositata il 14/06/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
Fatti di causa
La CTR, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l’appello del contribuente avver so la decisione di primo grado che aveva dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo per tardività;
ricorre per cassazione il contribuente con due motivi di ricorso (1- nullità della sentenza impugnata per violazione di legge, art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.; 2- violazione degli art. 132 e 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. per motivazione assente o apparente);
resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate -Riscossione, che preliminarmente chiede dichiararsi cessata la materia del contendere relativamente alle cartelle inferiori a 1.000,00 euro in relazione all’art. 4 , primo comma, d. l. n. 119 del 2018, che ha disposto l’automatico annullamento delle cartelle, a decorrere dal 24 ottobre 2018; questo l’ indicato elenco delle cartelle inferiori a 1.000,00 euro:
(03420040039441515000 -03420050005787727000 03420070004680884000 03420080045531525000 03420090006241129000 03420090014582825000 – 03420090025136406000 03420090025136507000 03420090038932447000 – 03420090050008444000 03420090050008545000 03420090059882216000 03420100009927649000 03420100009927750000 03420100026882458000 03420100038234122000 03420100044213618000 03420100046180261000 – 03420100047834045000 03420100051574463000 03420100058353759000 03420100058353860000 03420100065743522000 03420110003307547000 NUMERO_CARTA).
Nel merito l’Agenzia Riscossone contesta il ricorso del contribuente in quanto la sentenza risulta adeguatamente motivata con il richiamo alla sentenza di primo grado; il contribuente avrebbe dovuto impugnare nel termine il preavviso di iscrizione ipotecaria notificatogli il 15 dicembre 2014, mentre il ricorso è stato presentato solo il 28 gennaio 2016.
Ha concluso, pertanto, per la dichiarazione di estinzione parziale e per il rigetto nel resto.
Ragioni della decisione
Per le cartelle sopra riportate deve dichiararsi la cessata materia del contendere, come richiesto dalla stessa Agenzia controricorrente.
L’annullamento è automatico, senza necessità del provvedimento formale dell’amministrazione (« L’annullamento ai sensi dell’art. 4, comma 1, del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif. in l. n. 136 del 2018, dei debiti tributari inferiori ai mille euro, la cui riscossione sia stata affidata agli agenti di riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010, opera automaticamente “ipso iure” in presenza dei presupposti di legge e, con riferimento ai debiti litigiosi, determina l’estinzione del processo per cessata materia del contendere, senza che assuma rilievo la mancata adozione del provvedimento di sgravio, trattandosi di atto dovuto meramente dichiarativo, previsto solo per consentire i necessari adempimenti tecnici e contabili nell’ambito dei rapporti tra agenti di riscossione ed enti impositori», Sez. 5 – , Ordinanza n. 15471 del 07/06/2019, Rv. 654397 – 01).
Vertendosi poi di cartelle singolarmente inferiori al tetto di 1000 euro, neppure si pone in concreto la questione, già dibattuta da questa Corte con esiti non sempre univoci (v. Cass. n. 20254/21, in segno contrario Cass. n. 24853/22 e n.11817/20), della riferibilità dell’importo in questione alla singola cartella piuttosto che a ciascun carico affidato all’agente di riscossione, inteso come singola partita di ruolo, rilevando quindi a tal fine il valore del singolo debito e non l’importo complessivo in ca rtella.
Il ricorso risulta infondato nel resto, e deve quindi in parte qua respingersi con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, calcolate limitatamente all’importo non dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, oltre al raddoppio del contributo unificato.
Il contribuente ha ricevuto la notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria il 15 dicembre 2014 ed il ricorso è stato proposto il 28 gennaio 2016. Il preavviso di iscrizione ipotecaria è impugnabile autonomamente e facoltativamente, sebbene non previsto nell’elenco degli atti impugnabili di cui all’art. 19, d. lgs. 546 del 1992 («In tema di contenzioso tributario, il preavviso di iscrizione ipotecaria, di cui all’art. 77, comma 2-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, è impugnabile autonomamente, sebbene non compreso nell’elenco di cui all’art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, rappresentando una mera facoltà e non un onere per il destinatario – il quale, in ogni caso, deve proporre il ricorso avverso la successiva iscrizione di ipoteca per evitare che diventi definitiva – poiché la mancata opposizione al preavviso di iscrizione ipotecaria non produce conseguenze pregiudizievoli definitive per il contribuente una volta emessa l’iscrizione di ipoteca», Sez. 5 – , Ordinanza n. 23528 del 02/09/2024, Rv. 672116 – 01).
Il contribuente ha facoltativamente impugnato il preavviso e, in conseguenza, le cartelle di pagamento, ma il ricorso risulta tardivo, come esattamente rilevato dalle due decisioni di merito, in quanto il preavviso di iscrizione ipotecaria gli era stato notificato il 15 dicembre 2014 (vedi anche Sez. U, Sentenza n. 19704 del 02/10/2015, Rv. 636309 – 01).
Non sussiste, pertanto, il denunciato vizio della motivazione della sentenza, poiché in tema di motivazione meramente apparente, questa Corte ha più volte affermato che il vizio ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (Cost., art. 111, sesto comma), e cioè dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. (in materia di processo civile ordinario) e dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992 (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l’iter logico seguito per pervenire alla
decisione assunta: « In seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali» (Sez. 1 – , Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022, Rv. 664120 – 01); in tale grave forma di vizio non incorre, dunque, la sentenza impugnata laddove i giudici di appello, statuendo sui motivi di appello, hanno rilevato (anche richiamando la sentenza di primo grado) che il ricorrente era a conoscenza delle cartelle per il preavviso di iscrizione ipotecaria (e per la controversia al TAR), poi impugnato insieme alle cartelle, tardivamente. Ratio, questa, neppure censurata.
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione per cessata materia del contendere relativamente alle cartelle specificate in motivazione, di importo inferiore a mille euro;
rigetta nel resto il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.800,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, in data 08/10/2024.