Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 5060 Anno 2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al N. 7889/2023 R.G. proposto da:
NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME come da procura allegata al ricorso, domicilio digitale come in atti
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, INDIRIZZO è domiciliata, domicilio digitale come in atti
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 353/2022 del la Corte d’appello di Trieste, pubblicata in
data 28.9.2022;
udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 16.12.2024 dal
Consigliere relatore dr. NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione del l’11.12.2019 NOME COGNOME impugnò il preavviso di iscrizione ipotecaria n. 09176201900000183000 notificatogli da ll’Agenzia Entrate –
N. 7889/23 R.G.
RAGIONE_SOCIALE (AdER) per l’importo di € 33.226,13, ex art. 77, comma 2, d.P.R. n. 602/1973, deducendo l’ insistenza e/o nullità della notifica della comunicazione preventiva, vizi formali dell’avviso e delle cartelle in esso indicate, difetto di motivazione (la sottesa cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA dell’importo di € 25.817,17 per recupero crediti era totalmente priva di motivazione, non risultando comprensibili le ragioni della pretesa in essa contenuta), la mancata specificazione delle modalità di calcolo degli interessi e l’inesistenza e/o nullità della cartella di pagamento sottostante l’avv iso, per difetto di notifica. Costituitasi, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione chiese il rigetto delle domande avanzate, pure eccependo il difetto di giurisdizione del giudice adito in relazione ai soli crediti tributari portati dalle cartelle di pagamento nn. NUMERO_CARTA. Con sentenza n. 277/2021 del 9.4.2021, il Tribunale di Pordenone così statuì: ‘1) dichiara il difetto di giurisdizione del giudice adito relativamente all’opposizione proposta per la parte riguardante i crediti di cui alle cartelle di pagamento nn. NUMERO_CARTA e
NUMERO_CARTA in favore del giudice tributario; 2) rigetta per il resto l’opposizione in quanto infondata; 3) condanna parte attrice alla rifusione in favore di parte convenuta delle spese di lite …’. NOME COGNOME propose dunque appello e la Corte d’appello di Trieste, costituitasi l’AdER, lo rigettò con sentenza del 28.9.2022. Osservò il giudice d’appello che , quanto al contestato difetto di giurisdizione in relazione alla cartella n. NUMERO_CARTA dal preavviso impugnato, motivato per relationem alla cartella suddetta , era chiaramente evincibile la sua natura di credito tributario, atteso che vi era chiaro il riferimento
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ad essa e alla data della sua notifica; che nella specie l’appellante non aveva contestato di aver ricevuto il preavviso impugnato, ma solo che non era riportata, nella copia in suo possesso, la relata di notifica, tuttavia non necessaria in tema di atti della riscossione, sicché neppure poteva discutersi di sanatoria per raggiungimento dello scopo; che la motivazione del preavviso impugnato era da ritenersi legittimamente adottata per relationem, avuto riguardo ai richiami in essa operati agli atti in precedenza con certezza notificati e dunque già noti al contribuente, sicché non ne occorreva l’allegazione; che la doglianza circa la omessa specificazione del calcolo analitico degli interessi e dell’aggio di riscossione era generica e dunque inammissibile.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME sulla scorta di quattro motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso l’AdER. Il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza entro sessanta giorni dalla odierna adunanza camerale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 Con il primo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. in relazione all’art. 7 della legge n. 212/2000 e alla legge n. 241/1990 nonché relativamente all’art. 24 Cost., in quanto la Corte d’appello non ha riconosciuto la nullità dell’avviso di iscrizione ipotecaria per mancanza o difetto di motivazione basandosi su una pluralità di pretese creditorie di natura mista, privi di indicazione circa la tipologia di entrata anche in relazione alla cartella presupposta e prodromica di maggior valore, nonché mancanza e/o difetto di motivazione anche nell’estratto di ruolo ; ciò con particolare riferimento alla cartella n. NUMERO_CARTA
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dell’importo di € 25.811,29, di cui è stata accertata la natura tributaria e, dunque, il difetto di giurisdizione dell’Autorità adita .
1.2 Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. relativamente all’art. 26 d.P.R. n. 602/73, nonché agli art. 137, 148, 149, 156 e 160 c.p.c. , all’art. 479 c.p.c., all’art. 60 d.P.R. n. 600/73 ed agli artt. 1, 3, 4, 5, 7 della legge n. 890/92, in quanto la Corte adita non ha riconosciuto l’inesistenza e/o nullità insanabile della notifica sia dell’avviso di iscrizione ipotecaria che della sottesa cartella per omessa compilazione della relata di notifica (relata in bianco).
1.3 Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in relazione all’art. 3 della legge n. 241/1990, agli artt. 7, comma 1, e 17 della legge n. 212/2000 e all’art. 2697 c.c., artt. 25, e 77 del d.P.R. 602/1973 e art. 42 del d.P.R. 600/1973, per avere la Corte d’ a ppello rigettato l’eccezione relativa al difetto di motivazione nonché relativamente all’art. 24 Cost., in quanto non ha riconosciuto la nullità dell’avviso ipotecario per assenza di idonea motivazione.
1.4 Con il quarto motivo, infine, si denuncia la violazione e falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in relazione all’art. 3 della legge n. 241/90, art. 7 della legge n. 212/2000, agli artt. 20 e 30 del d.P.R. n. 602/1973 ed all’art. 1224 c.c. , per avere la Corte d’ appello rigettato l’eccezione di omessa motivazione dell’avviso di iscrizione ipotecaria circa il calcolo degli interessi, le aliquote applicate alle varie annualità, nonché il metodo nella determinazione delle somme richieste, anche con riguardo al periodo di riferimento nonché agli oneri di riscossione applicati.
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2.1 Vanno anzitutto disattese le eccezioni sollevate dal ricorrente in memoria circa la mancata produzione, in questa sede di legittimità, della documentazione versata in atti dall’ agente della riscossione nel giudizio di merito.
Invero, la presente decisione prescinde ampiamente dal contenuto dei documenti in parola, sufficiente essendo ai fini del complessivo rigetto del ricorso – come meglio si dirà infra -l’impostazione non conducente delle singole doglianze proposte dal Teia.
3.1 Ciò posto, il primo motivo è inammissibile.
Infatti, avuto riguardo alla cartella n. NUMERO_CARTA il ricorrente insiste circa il preteso deficit motivazionale del preavviso impugnato, ma omette di considerare che – a prescindere da tale aspetto – i giudici del merito hanno ritenuto il proprio difetto di giurisdizione riguardo a detta cartella, la giurisdizione spettando al giudice tributario. Poiché detta specifica statuizione non risulta essere stata impugnata, neanche in questa sede, ne discende che sul punto deve ritenersi ampiamente formato il giudicato, sicché ogni questione inerente a detta cartella, avuto riguardo al preavviso in parola (e, specialmente, alla sua motivazione, con riguardo alla cartella suddetta), non può che essere fatta valere dinanzi allo stesso giudice tributario, non certo dinanzi al giudice ordinario.
La doglianza in esame, dunque, non coglie nel segno.
4.1 Il secondo motivo è del pari inammissibile.
Come s’è detto, la Corte giuliana ha confermato la prima statuizione in punto giurisdizione, affermando quella del giudice tributario in relazione alle cartelle nn. NUMERO_CARTA e
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NUMERO_CARTA nonché rigettando le domande in relazione alle altre cartelle, sottese al preavviso impugnato (non analiticamente indicate in ricorso). Ebbene, la doglianza in esame attiene alla pretesa esistenza di relate di notifica ‘in bianco’ sia con riguardo al preavviso di iscrizione ipotecaria qui impugnato, sia ‘ della cartella di maggior valore sottesa e prodromica ‘, ossia – ancora – della cartella n. NUMERO_CARTA per la quale appunto è stato ritenuto il difetto di giurisdizione.
Pertanto, ogni questione circa il rapporto tra il preavviso oggetto del presente giudizio e i pretesi vizi della notifica della predetta cartella – similmente a quanto già visto nello scrutinio del primo motivo – non possono che affrontarsi, eventualmente, dinanzi al giudice tributario, donde l’inammissibilità della censura qui in esame, in parte qua .
Ma il mezzo si rivela del pari inammissibile anche in relazione alla pretesa inesistenza della notificazione del preavviso di iscrizione ipotecaria impugnato, giacché il ricorrente omette di indicare, nella sola rilevante sede del ricorso, il benché minimo riferimento alle specifiche modalità con cui la notifica è stata in concreto effettuata (ossia, se ai sensi dell’art. 26 d.P.R. n. 602/1973, se a mezzo del servizio postale o se ai sensi dell’art. 60 d.P.R. n. 600/1973), modalità disciplinate dalle disposizioni che il Teia indica in rubrica come violate o falsamente applicate, ma senza correlarle alla fattispecie concreta.
Il mezzo si rivela, dunque, inammissibile, per violazione del vigente art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., non consentendo a questa Corte di apprezzare, dalla mera lettura del motivo, la potenziale sua decisività, posto che, come è noto, la
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notificazione ai sensi dell’art. 26 d.P.R. n. 602/1973 non necessita di apposita relata ( ex multis , Cass. n. 23572/2024).
Inammissibile è pure il riferimento ad una pretesa violazione dell’art. 479 c.p.c., sia perché il preavviso di iscrizione ipotecaria non attiene all’esecuzione forzata strettamente intesa, sia perché la detta violazione viene attribuita all’operato dell’ente impositore e/o all’agente della riscossione, non già alla decisione impugnata.
5.1 Il terzo motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.
È inammissibile, ancora una volta, con riguardo alle questioni inerenti alla cartella n. NUMERO_CARTA per le medesime ragioni già viste.
È invece infondato nel resto, perché la motivazione del preavviso – stante la incontestata indicazione delle altre cartelle ritenute dal giudice del merito di natura non tributaria, di cui il Teia neppure ha dedotto la mancata notifica – ben può ritenersi effettuata mediante l’inequivoco riferimento ad esse , già senz’altro conosciute dall’odierno ricorrente , come pure accertato in fatto – senza adeguata censura in questa sede – dalla stessa Corte giuliana.
Solo per completezza si aggiunga che, sulla tendenziale incensurabilità, in sede di legittimità e per il suo carattere normalmente fattuale, di una valutazione di idoneità o completezza in concreto della motivazione anche per relationem , è stabile la giurisprudenza di questa Corte (per tutte: Cass. n. 19619/2019).
6.1 Il quarto motivo, infine (in disparte i dubbi di ammissibilità per carenza di elementi a confutazione della qualificazione di genericità della doglianza operata nella sentenza gravata), è infondato. Infatti, poiché il preavviso impugnato – per quanto qui interessa, ossia con riguardo alle cartelle di natura non tributaria –
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non costituisce il primo atto pervenuto all’i ntimato circa la pretesa in esso esposta, non occorre una specifica analitica motivazione sugli accessori, sufficiente essendo il richiamo agli atti presupposti e già notificati al destinatario (Cass., Sez. Un., n. 22281/2022), come indubitabilmente è nella specie.
7.1 In definitiva, il ricorso è rigettato. Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
In relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P. Q. M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 4.300, 00 per compensi, oltre spese eventualmente prenotate a debito.
A i sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente ed al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data