Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32081 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32081 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. R.G. 7801-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO giusta procura speciale alle liti in atti
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’AVV_NOTAIO GENERALE COGNOMEO STATO
-resistente-
, in persona del Sindaco pro
COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO tempore
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore
-intimati- avverso la sentenza n. 5383/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della RAGIONE_SOCIALE, depositata il 4.12.2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del l’ 11/11/2025 dal Consigliere Relatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della RAGIONE_SOCIALE aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 345/2010 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di RAGIONE_SOCIALE in accoglimento del ricorso proposto da NOME COGNOME avverso preavviso di fermo amministrativo per mancato pagamento di cartelle esattoriali.
RAGIONE_SOCIALE si è costituita al solo scopo di partecipare all’udienza di discussione; la contribuente, il RAGIONE_SOCIALE Pozzo di Gotto e la RAGIONE_SOCIALE sono rimasti intimati.
RAGIONI COGNOMEA DECISIONE
1.1. Preliminarmente va dato atto che, nelle more del giudizio di merito, è stata emanata una disposizione (art. 4 d.l. 119/2018 convertito in legge 136/2018) che prevede lo stralcio ex lege dei debiti – fino alla concorrenza di Euro 1.000,00 – posti in riscossione nel periodo 2000/2010.
1.2. Detta norma, al comma 1, prevede segnatamente che «i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all’articolo 3, sono automaticamente
annullati. L’annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili (..)».
1.3. L a fattispecie in esame, come confermato dall’Agente della riscossione (cfr. pag. 7 ricorso), rientra parzialmente in detta previsione dato che il debito del contribuente relativo a parte RAGIONE_SOCIALE cartelle impugnate, oggetto di ricorso per cassazione (e precisamente tutte quelle sottese al preavviso di fermo impugnato, ad eccezione di quelle contraddistinte ai nn. NUMERO_CARTA e NUMERO_CARTA) è inferiore ad Euro 1.000,00 ed è relativo ad annualità comprese tra l’anno 2000 e l’anno 2010 .
1.4. In conseguenza di ciò, deve dunque darsi atto del venir meno della pretesa impositiva opposta relativa alle suddette cartelle ed al preavviso di fermo amministrativo, e della conseguente parziale estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
2.1. Relativamente alle rimanenti cartelle, con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione degli artt. 3 legge 7.8.1990 n. 241 e 7 legge 27 luglio 2000, n. 212 per avere la Commissione tributaria regionale ritenuto illegittimo il fermo in quanto privo dell ‘indicazione della natura dei crediti ad esso sottesi , pur recando l’indicazione RAGIONE_SOCIALE prodromiche cartelle esattoriali .
2.2. La doglianza è fondata.
2.3 Il vizio di motivazione del preavviso di fermo di beni mobili, per come è dedotto in ricorso, si riduce alla mancata indicazione della natura dei crediti ad esso sottesi, un elemento non decisivo, perché non è controverso il fatto che le cartelle sono esattamente identificate attraverso il numero, e non è contestato che queste rispettino la previsione dell’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, ossia che, quali atti per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, siano state predisposte secondo l’apposito modello approvato con specifico decreto ministeriale.
2.4. Il preavviso di fermo amministrativo, redatto in conformità al modello ministeriale è, invero, correttamente motivato mediante richiamo agli atti presupposti che, in quanto già destinati alla stessa parte, sono da
questa conosciuti o conoscibili, e non necessitano perciò di allegazione all’atto impugnato (cfr. Cass. nn. 27504/2024, 22018/2017).
Il ricorso, relativamente alle cartelle nn. NUMERO_CARTA e NUMERO_CARTA, va dunque accolto, quanto al primo motivo (assorbito il secondo motivo, con cui si lamenta che la Commissione tributaria regionale non abbia accolto l’appello pur avendo accertato la rituale notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle impugnate), con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza.
Inoltre, non richiedendosi, per la risoluzione della controversia, alcun altro accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., primo comma, con il rigetto del ricorso introduttivo della contribuente.
Poiché l’orientamento giurisprudenziale di questa Corte, in base al quale si è decisa la causa, s’è consolidato dopo la proposizione del ricorso introduttivo, si ritiene opportuno compensare tra le parti le spese processuali RAGIONE_SOCIALE fasi di merito, con condanna della contribuente, rimasta intimata, al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del presente grado, con liquidazione come da dispositivo, compensando le spese con le rimanenti parti, stante la comunanza d’interesse con la parte ricorrente.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso con riferimento alle cartelle nn. NUMERO_CARTA e NUMERO_CARTA ed al relativo preavviso di fermo amministrativo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente; dichiara cessata la materia del contendere limitatamente alle rimanenti cartelle esattoriali ed al relativo preavviso di fermo amministrativo; compensa tra le parti le spese processuali dei gradi di merito; condanna la contribuente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di questo giudizio che liquida a favore di parte ricorrente in Euro 4.300,00 per compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi, rimborso spese forfetarie, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 11.11.2025.
Il Presidente NOME COGNOME