Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2055 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2055 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/01/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 31320/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. del VENETO n. 656/2021 depositata il 5 maggio 2021;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
Udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale che ha concluso per il rigetto del ricorso; Uditi i difensori delle parti presenti;
RILEVATO CHE
con sentenza n. 656/01/2021, depositata in data 5 maggio 2021 e non notificata, la Commissione Tributaria Regionale del Veneto confermava la sentenza di primo grado in forza della quale era stata accolta l’ impugnazione proposta dalla RAGIONE_SOCIALE avverso gli avvisi di pagamento emessi dalla società RAGIONE_SOCIALE (società subentrata ad RAGIONE_SOCIALE nella gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani del Comune di RAGIONE_SOCIALE) per il versamento della tassa sui rifiuti (TARI) per gli anni 2017, 2018 e 2019 in relazione alle aree portuali detenute dalla predetta società autorizzata a svolgere l’attività portuale nel porto di RAGIONE_SOCIALE (Ve), Terminal Val da Rio;
1.1. i giudici di appello rigettavano l ‘ istanza di rimessione al primo giudice al fine di disporre la chiamata in causa del Comune di RAGIONE_SOCIALE e della Provincia di RAGIONE_SOCIALE; in linea con quanto già ritenuto dai primi giudici rilevavano che, nel caso in esame, trattavasi di atti impugnabili, contrariamente a quanto assunto dalla RAGIONE_SOCIALE e che erano fondate le eccezioni formulate dalla società contribuente in ordine alla carenza di potere impositivo del Comune di RAGIONE_SOCIALE in ragione della costituzione dell’ RAGIONE_SOCIALE ed alla circostanza che la società non produceva rifiuti urbani bensì esclusivamente rifiuti speciali; 2. avverso la suindicata sentenza la RAGIONE_SOCIALE propone ricorso
per cassazione affidato a nove motivi.
la RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso, riproponendo le questioni non esaminate dai giudici di appello in quanto ritenute assorbite;
3.1. la RAGIONE_SOCIALE ha, quindi, depositato memoria;
CONSIDERATO CHE
1. con il primo motivo la società RAGIONE_SOCIALE denuncia, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 6 della legge n. 84/1994 come modificato dal d.lgs. n. 186/2016 non avendo i giudici di appello considerato che la formale istituzione dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non aveva comportato la sua automatica ed immediata operatività, con conseguente permanere, nelle more, della potestà impositiva del comune e, conseguentemente, della ricorrente;
2. con il secondo motivo lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza in relazione agli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546/1992, 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ. sotto il profilo di motivazione apparente, incoerente, contraddittoria ed ‘inintelligibile’ avendo i giudici di appello solo apoditticamente affermato che ‘la zona territoriale nel quale viene esercitata l’ attività della portualità’ sarebbe stata ‘perimetrata dalla cinta Doganale’, sì da concludere con certezza che non si rendeva necessaria alcuna delimitazione territoriale delle aree di competenza della neo istituita RAGIONE_SOCIALE funzionalmente indispensabile all ‘ operatività di quest’ ultima;
3. con il terzo motivo denuncia, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’ art. 1, comma 642, della legge n 147/2013 con riferimento alla mera “suscettibilità” delle aree a produrre rifiuti come condizione necessaria e sufficiente a realizzare il presupposto dell’imposizione, assumendo che, erroneamente, i giudici di appello avevano escluso la debenza del tributo non valutando che l ‘ RAGIONE_SOCIALE non poteva avere competenza sulle aree occupate da RAGIONE_SOCIALE prima che queste le venissero assegnate, fermo restando che quest’ ultima aveva contravvenuto all’ onere a suo carico di presentare una dichiarazione ai fini di eventuali esenzioni e/o riduzioni;
4. con il quarto motivo lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza in relazione agli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546/1992, 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ. sotto il profilo di motivazione apparente, incoerente, contraddittoria ed ‘inintelligibile’ avendo i giudici di appello solo apoditticamente affermato che la RAGIONE_SOCIALE avrebbe prodotto documentazione idonea a dimostrare che la stessa produceva esclusivamente rifiuti speciali come le altre aziende del porto;
5. con il quinto motivo denuncia, ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art.112 cod. proc. civ. per avere i giudici di appello violato la regola della corrispondenza fra chiesto e pronunziato non avendo esaminato l’e ccezione volta alla conferma della pretesa tributaria in ragione dell assenza di dichiarazione con la quale la società contribuente avrebbe dovuto rappresentare a parte ricorrente eventuali esclusioni o riduzioni del tributo;
6. con il sesto motivo denuncia, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’ art. 19 del d.lgs. n. 546/1992 per non avere i giudici territoriali considerato che gli avvisi di pagamento in questione non costituivano atti impositivi autonomamente impugnabili;
7. con il settimo motivo lamenta, ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art.112 cod. proc. civ. per avere i giudici di appello violato la regola della corrispondenza fra chiesto e pronunziato in quanto non si erano pronunziati sulla richiesta subordinata circa la debenza della quota fissa del tributo sulla quale, stante la natura pubblicisticosolidaristica, non incidono eventuali agevolazioni cui il contribuente abbia diritto che influenzano solo la parte variabile;
8. con l’ottavo motivo deduce, ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art.112 cod. proc. civ.
per avere i giudici di appello violato la regola della corrispondenza fra chiesto e pronunziato in quanto i giudici di appello non si erano pronunziati sulla definitività della pretesa riguardante l’addizionale provinciale, pretesa non contestata dalla contribuente e, quindi, divenuta definitiva;
9. con il nono motivo denuncia, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 14 e 59 del d.lgs. 546/1992 e 39 del d.lgs. 112/1999 per avere i giudici di appello ritenuto non necessaria la integrazione del contraddittorio nei confronti del comune di RAGIONE_SOCIALE e della Provincia di RAGIONE_SOCIALE oggi Città Metropolitana di RAGIONE_SOCIALE;
10. ad avviso del Collegio al fine di esaminare, in relazione al motivo di ricorso da ultimo indicato, la questione, preliminare ad ogni altra, relativa alla regolarità ed integrità del contraddittorio nei diversi gradi di giudizio occorre procedere all’ acquisizione del fascicolo di merito
P.Q.M.
rinvia la causa a nuovo ruolo per acquisire il fascicolo di merito. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione