Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29080 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29080 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11550/2019 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, con gli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ex lege dalla Avvocatura Generale dello Stato
-controricorrente-
avverso la Sentenza della Commissione Tributaria regionale della Campania n. 8470/2018 depositata il 05/10/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con distinti ricorsi NOME COGNOME, in proprio e quale socio accomandatario della RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME, socio accomandante della detta società, adivano la Commissione Tributaria Provinciale di Benevento per conseguire, ciascuno per quanto di interesse in relazione alle pretese tributaria azionate in danno di ognuno di essi, l’annullamento degli avvisi di accertamento meglio individuati in epigrafe emessi dall’RAGIONE_SOCIALE Provinciale di Benevento sulla scorta del
processo verbale di constatazione relativo alle annualità 2011-2015 redatto dalla RAGIONE_SOCIALE – iniziato il 16.10.2015 e chiuso il 22.12.2015, riportante, sul presupposto della ricostruzione operata con il metodo analitico induttivo dei ricavi effettivi conseguenti dall’esercizio da parte della società dell’attività di autoscuola, una diversa quantificazione per il triennio 2011-2013 dell’imponibile ai fini IRAP per la società ed ai fini IRPEF per i due soci, titolari in ragione del 50% ciascuno del capitale della società RAGIONE_SOCIALE.
La CTP di Benevento accoglieva in parte i ricorsi, disponendo una riduzione del 50% dei ricavi, con pronuncia che la Commissione territoriale, in rigetto dell’appello dei contribuenti, confermava.
Ricorrono i contribuenti con due motivi e resiste l’Amministrazione con controricorso.
Il pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, ha depositato requisitoria scritta, chiedendo l’accoglimento del ricorso.
Infine, in prossimità dell’adunanza, i ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa ex art. 380bis.1 c.p.с.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si denuncia , con riguardo all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.с., la violazione degli articoli 23 e 101 Cost. , 1226 с.с. е 113 с.р.с. , perché, argomentando nei medesimi termini della decisione di primo grado, a tale riguardo specificamente censurata, la Commissione regionale, chiamata a rideterminare l’esatta misura del reddito di impresa, aveva scelto di decidere secondo equità e non già secondo diritto.
1.1. Il motivo è fondato.
1.2. Questa Corte regolatrice ha già avuto occasione di chiarire, in proposito, che ‘il processo tributario non è diretto alla sola eliminazione giuridica dell’atto impugnato, ma ad una pronuncia di merito sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente che
dell’accertamento dell’ufficio. Ne consegue che, ove il giudice tributario ravvisi la parziale infondatezza della pretesa fiscale (e non anche l’assoluta nullità dell’atto), non può limitarsi ad annullare l’atto impositivo che la rappresenta, ma è tenuto a quantificare la corretta pretesa dell’Amministrazione, sia pure entro i limiti tracciati dai petita RAGIONE_SOCIALE parti’, Cass. sez. V, 28.11.2014, n. 25317, e non si è mancato di specificare che ‘il giudice tributario, nell’ambito di un processo a cognizione piena diretto ad una decisione sostitutiva tendente all’accertamento sostanziale del rapporto controverso, quando avvisi l’infondatezza parziale della pretesa dell’Amministrazione, non deve, né può, limitarsi ad annullare in toto l’atto impositivo, ma deve accertare e quantificare entro i limiti posti dal petitum RAGIONE_SOCIALE parti l’entità della pretesa fiscale, dandone un contenuto quantitativo diverso da quello sostenuto avvalendosi degli ordinari poteri di indagine e di valutazione dei fatti e RAGIONE_SOCIALE prove consentiti dagli artt. 115 e 116 c.p.c. in tal modo determinando l’ammontare effettivo RAGIONE_SOCIALE imposte e RAGIONE_SOCIALE sanzioni dovute dal contribuente, senza che ciò violi il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e senza che ciò costituisca attività amministrativa di nuovo accertamento, rappresentando invece soltanto l’esercizio dei poteri di controllo, di valutazione e di determinazione del quantum della pretesa tributaria’ (Cass. sez. 5, 9.2.2021, n. 3080, da ultimo richiamata da Cass., Sez. T. 6 marzo 2025, n. 6016).
1.3. La sentenza impugnata, nel confermare la statuizione di primo grado, che aveva ridotto equitativamente del 50% l’imponibile accertato, ha disatteso i principi superiormente richiamati.
1.4. Va a tale riguardo rammentato che il giudice tributario non è dotato di poteri di equità sostitutiva, dovendo fondare la propria decisione su giudizi estimativi, di cui deve dar conto in motivazione in rapporto al materiale istruttorio (così Cass. Sez. 5, 18/05/2023, n. 13726; conf. Sez. 5, n. 16960 del 25/06/2019).
Con il secondo strumento di impugnazione i ricorrenti denunciano, con riferimento all’articolo 360, comma 1, n. 5 с.p.с. ,
l ‘ omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, segnatamente la documentata cessazione dell’attività di impresa da parte della RAGIONE_SOCIALE a far data dal 1.07.2012.
2.1. Il motivo è inammissibile.
2.2. Il vizio in esame non è denunciabile qualora le sentenze di merito siano fondate sulle medesime ragioni di fatto (cd. doppia conforme), incombendo al ricorrente in cassazione l’onere di allegare che, di contro, le due decisioni si fondino su ragioni diverse (tra tante, v. Sez. 3, n. 5947 del 28/02/2023).
2.3. Con specifico riguardo al processo di legittimità in materia tributaria, si è recentemente affermato che «Le disposizioni sul ricorso per cassazione, di cui all’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 134 del 2012, circa il vizio denunciabile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., ed i limiti d’impugnazione della “doppia conforme”, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 348-ter c.p.c., si applicano anche al ricorso avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale, atteso che il giudizio di legittimità in materia tributaria, alla luce dell’art. 62 del d.lgs. n. 546 del 1992, non ha connotazioni di specialità, con la conseguenza che il comma 3-bis dell’art. 54 cit., nel prevedere che “le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al processo tributario di cui al d.lgs. n. 546 del 1992”, si riferisce esclusivamente alle disposizioni sull’appello, limitandosi a preservare la specialità del giudizio tributario di merito» (Cass. Sez. 5, 23/10/2024, n. 27547).
In conclusione, accolto il primo motivo di ricorso e dichiarato inammissibile il secondo, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nel rispetto dei
principi sopra illustrati, nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara inammissibile il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 22/10/2025.
Il Presidente NOME COGNOME