Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 26337 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 26337 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20384/2015 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della PUGLIA n. 167/2015 depositata il 29/01/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/07/2024
dal Consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
La Guardia di Finanza di Barletta, a seguito di indagini su movimenti bancari, riscontrò a carico dell’imprenditore edile NOME COGNOME, con apposito pvc, una serie di irregolarità nella tenuta RAGIONE_SOCIALE scritture contabili obbligatorie ai fini RAGIONE_SOCIALE Imposte dirette e dell’Iva. Conseguentemente l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE entrate notificò al predetto COGNOME quattro avvisi di accertamento, relativamente agli anni d’imposta 1998, 1999, 2000 e 2001, ritenendo le suddette movimentazioni bancarie riferite a operazioni imponibili non fatturate. La CTP di Bari, previa riunione, rigettò i ricorsi proposti da NOME COGNOME. La CTR della Puglia confermò la sentenza di primo grado. Il successivo ricorso per cassazione del contribuente venne, invece, accolto dalla Corte di Cassazione, con sentenza n. 4142, depositata il 20 febbraio 2013. A seguito della riassunzione del giudizio, la CTR ha riformato la sentenza di primo grado solo parzialmente, ridimensionando la pretesa fiscale per gli anni 1999, 2000 e 2001, confermandola in relazione al 1998. COGNOME ha affidato il proprio ricorso per cassazione a un solo motivo. Resiste l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso. Il ricorrente ha depositato successiva memoria.
Ragioni della decisione
Con l’unico motivo di ricorso si assume la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 d.P.R. n. 633 del 1972, nonché dell’art. 10, co. 1, d.P.R. n. 633 del 1972, ai sensi degli artt. 360 n. 1 c.p.c. e 62 D.Lgs. n. 546 del 1992, per avere la ‘ratio decidendi’ della sentenza
impugnata ‘ contrastato il principio di diritto enunciato dalla Corte, che ha imposto al giudice di rinvio di escludere dalla tassazione tutte le operazioni finanziarie non influenzanti il reddito ‘.
Il motivo non coglie nel segno e va respinto.
Nella sentenza n. 4142 del 2013 questa Corte ha evidenziato che ‘ la commissione regionale, seppure correttamente affermando che i versamenti e i prelevamenti risultanti dal conto del contribuente costituivano presunzioni di reddito ‘, ha trascurato di soffermarsi sull’aspetto dedotto ab initio dal contribuente, alla stregua del quale ‘ la mancanza di liquidità lo aveva indotto a ricorrere al credito bancario, e che tanto era avvenuto attraverso l’intervento di terzi, i quali avevano rilasciato cambiali di favore al fine di consentire operazioni di sconto’ , il che aveva implicato ‘ gli scompensi dei conti medesimi, registrati dai verbalizzanti ‘, sicché ‘ in quanto riferibili a operazioni di sconto, le movimentazioni dette non potevano essere imputate a ricavi ‘.
La CTR ha accertato in fatto che, con riferimento al 1998 non constavano operazioni di sconto non imponibili, mentre con riferimento agli anni successivi rilevavano talune operazioni di sconto -dettagliatamente segnalate -idonee ad impattare nel senso specificato in motivazione sul piano quantitativo.
A fronte di questo accertamento -condotto dal giudice di merito nell’esercizio di un sindacato ad esso rigorosamente riservato il contribuente ambisce all’evidenza ad ottenerne un altro più favorevole, ancorché in questa sede precluso.
Non viene d’altronde neppure adombrato il principio di diritto che si assume disatteso o negletto.
Giova d’altronde evidenziare che se il giudice di rinvio è vincolato al principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione in relazione ai punti decisivi non congruamente valutati dalla sentenza cassata e, se non può rimetterne in discussione il carattere di decisività, conserva il potere di procedere ad una nuova
valutazione dei fatti già acquisiti e di quegli altri la cui acquisizione si renda necessaria in relazione alle direttive espresse dalla sentenza di annullamento (Cass. n. 3150 del 2024; Cass. n. 17240 del 2023).
Al rigetto del ricorso consegue la regolazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite, secondo il principio della soccombenza, nella misura esplicitata in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento in favore dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 03/07/2024.