Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2336 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2336 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4606/2017 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
REGIONE CAMPANIA, EQUITALIA SERVIZI DI RAGIONE_SOCIALE SPA
-intimati- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della CAMPANIA n. 5696/2016 depositata il 14/06/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO CHE
la Commissione Tributaria Regionale della Campania, con la sentenza 5696/29/2016 depositata in data 14 giugno 2016 e non notificata, rigettava l’ appello avverso la sentenza di primo grado con cui era stata disattesa l’ impugnazione proposta da NOME COGNOME avverso la cartella di pagamento n. 071220130043858404000 recante iscrizione a ruolo per omesso versamento di tasse automobilistiche per l’anno 2008 relative a tre autovetture;
1.1. i giudici di appello rigettavano l’eccezione riguardante la nullità della costituzione in primo grado della Regione Campania, per difetto di valida procura, ed in conformità a quanto statuito dal giudice di primo grado, assumevano che era infondata l’eccezione di prescrizione in ragione della rituale notifica dei prodromici avvisi di accertamento;
contro
detta sentenza propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi la contribuente;
2.1. Regione Campania ed RAGIONE_SOCIALE sono rimaste intimate;
CONSIDERATO CHE
con il primo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’ art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’ art.115 cod. proc. civ. nonché dell’ art. 18, commi 3 e 4 del d.lgs. 546/1992 per avere la Commissione Tributaria Regionale erroneamente rigettato l’eccezione di nullità della procura rilasciata in primo grado dalla Regione Campania;
1.1. ad avviso di parte ricorrente detta procura rilasciata dal ‘legale rappresentante p.t.’ e contenente una sottoscrizione illeggibile era da ritenere nulla, con conseguente irritualità della costituzione dell’ ente impositore, alla luce della giurisprudenza di legittimità pacifica secondo cui si ha nullità del mandato ad litem nell’ipotesi di firma
illeggibile e di impossibilità di desumere il nome del conferente dall’atto cui si riferisce st ante l’ impossibilità di controllare il collegamento dell’ignoto firmatario con l’ente in rappresentanza del quale dichiara di agire in giudizio e della fonte del suo potere di rappresentanza;
2. con il secondo motivo lamenta, ai sensi dell’ art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’ art. 18, commi 3 e 4 , del d.lgs. 546/1992 nonché dell’ art. 47, primo comma, lett. a) della legge Regione Campania per non avere la Commissione Tributaria Regionale rilevato d’ufficio la nullità della costituzione in giudizio dell’ ente per difetto assoluto di prova del potere rappresentativo del soggetto che aveva conferito la procura;
2.1. deduce che posto che, in grado di appello, risultava che l’ AVV_NOTAIO si era costituito per la Regione Campania a mezzo di procura speciale rilasciata dal legale rappresentante pro-tempore della Giunta Regionale, il AVV_NOTAIO presidente AVV_NOTAIO, appariva evidente che erroneamente la Commissione Tributaria Regionale non aveva rilevato, ex officio come avrebbe dovuto, la nullità di tale costituzione in giudizio per difetto assoluto di prova del potere del predetto soggetto di spendita del nome della Regione alla luce delle disposizioni di cui alla legge Regione Campania n. 6/2009 che stabilivano il potere di rappresentanza dell’ ente unicamente in capo al Presidente della Giunta Regionale e non anche al AVV_NOTAIO-presidente; 3. con il terzo motivo lamenta, ai sensi dell’ art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 2943, 2702 e 2719 cod. civ., 112, 214 e 215 cod. proc. civ. nonché 3 d.l. 2/1986 conv. in legge 60/1986 per avere la Commissione Tributaria Regionale erroneamente ritenuto la regolarità delle notifiche degli avvisi di accertamento prodromici, basandosi su mere copie fotostatiche disconosciute in modo univoco dalla contribuente, copie i cui originali non erano mai stati prodotti, sicché, in tal modo, la Regione
Campania non aveva provato di avere validamente interrotto la prescrizione delle pretese tributarie oggetto della cartella impugnata;
il ricorso deve essere rigettato per le ragioni appresso specificate; 5. il primo motivo è da ritenere infondato in quanto il soggetto che agiva in nome e per conto della Regione Campania era agevolmente individuabile, come ritenuto dai giudici di merito, pur in presenza di
sottoscrizione illeggibile;
5.1. in ogni caso posto che nel giudizio di secondo grado sono stati prodotti gli avvisi di accertamento de quibus che hanno costituito oggetto di discussione e la Regione Campania risulta ritualmente costituita in tale grado di giudizio -apparendo infondato il secondo motivo di impugnazione per le ragioni appresso chiarite – il primo motivo non appare decisivo ai fini del chiesto annullamento rimanendo, in ogni caso, assorbito;
il secondo motivo, invero, non coglie in alcun modo nel segno, in primo luogo, in ragione della circostanza che la contribuente ha sollevato per la prima volta in questa sede (e, quindi, tardivamente) una questione che avrebbe potuto e dovuto implicare adeguate verifiche, anche in punto di fatto, da effettuare nel corso del giudizio di merito;
6.1. occorre, quindi, rilevare che in tema di capacità processuale, ai sensi dell’articolo 75 cod. proc. civ., la persona fisica che sta in giudizio come organo di una persona giuridica – sia essa ente o società – ed ha rilasciato mandato al difensore non ha l’onere di dimostrare detta veste, che deve presumersi legittimamente dedotta, spettando piuttosto a colui che contesta il potere rappresentativo l’onere di provare la inesistenza dei poteri rappresentativi, nella specie non tempestivamente dedotti;
6.2. comunque vale il principio per cui in tema di capacità processuale, ai sensi dell’articolo 75 cod. proc. civ., il potere di rappresentanza di un ente o di una società dotata di personalità
giuridica, ove spettante al presidente, deve essere di regola riconosciuto al AVV_NOTAIOpresidente, cui normalmente competono funzioni vicarie senza necessità di apposita delega (Sez. 3, Sentenza n. 23916 del 09/11/2006, Rv. 593157 – 01). Si è, pure, correttamente rilevato che nell’ipotesi di impossibilità di esercizio delle funzioni da parte di soggetti preposti ad enti pubblici, allorché specifiche disposizioni di legge oppure i relativi statuti prevedano la figura del vicario, quest’ultimo, ove si verifichino le condizioni previste, è autorizzato ad esercitare tutte le attribuzioni proprie del sostituito, senza necessità di apposita delega, specificando, nell’atto amministrativo posto in essere in tale qualità, il “titolo” (assenza, impedimento temporaneo o altro) che legittima l’esercizio della potestà; quando, tuttavia, tale esplicitazione non emerga in alcun modo dall’atto, deve presumersi, con presunzione “iuris tantum”, che egli abbia esercitato la potestà di sostituzione nel rispetto delle condizioni previste dalla norma o dallo statuto, con la conseguenza che sono i terzi interessati a doverne dedurre e provare l’insussistenza, dovendo tra essi ricomprendersi anche lo stesso ente rappresentato, laddove dimostri di avere un concreto interesse a negare la legittimazione sostanziale del vicario al compimento del negozio impugnato. (Sez. 3 – , Sentenza n. 11776 del 12/05/2017, Rv. 644196 – 01);
6.3. ne discende che non appare dirimente il riferimento alla normativa regionale citata, dovendosi ritenere sussistenti i poteri rappresentativi del AVV_NOTAIOpresidente, in ogni caso oggetto di tardiva contestazione, per come sopra chiarito;
il terzo motivo è da ritenere inammissibile in quanto il ricorso sul punto si appalesa non autosufficiente stante la mancata indicazione del contenuto degli avvisi e la mancata specificazione circa le modalità del disconoscimento operato dalla contribuente nella fase di merito;
7.1. occorre, per vero, considerare che in tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell’art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all’originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all’originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni. (Sez. 5 – , Sentenza n. 16557 del 20/06/2019, Rv. 654386 – 01);
7.2. ed, ancora, è stato osservato che in tema di notifica della cartella esattoriale, laddove l’agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica della relata di notifica o dell’avviso di ricevimento (recanti il numero identificativo della cartella) e l’obbligato contesti la conformità delle copie prodotte agli originali, ai sensi dell’art. 2719 c.c., il giudice che escluda l’esistenza di una rituale certificazione di conformità agli originali, non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, ma deve valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo anche all’eventuale attestazione, da parte dell’agente della riscossione, della conformità delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso (Sez. 5 – , Ordinanza n. 23426 del 26/10/2020, Rv. 659342 – 01);
7.3. alla luce dei principi sopra richiamati appare evidente l’ inammissibilità della censura non avendo parte ricorrente, in alcun modo, precisato sotto quale profilo la documentazione prodotta in copia sarebbe stata inidonea a comprovare la ritenuta rituale notifica dei prodromici avvisi di accertamento;
sulla scorta delle considerazioni il ricorso deve essere, pertanto, rigettato;
8.1. nulla va disposto in ordine alle spese processuali stante la mancata costituzione della Regione Campania e di RAGIONE_SOCIALE, rimaste intimate;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; visto l’art. 13, comma 1 quater , d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso art.13, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria, in data