Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 31747 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 31747 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso n.r.g. 20544/2019, proposto da:
COGNOME NOME e COGNOME NOME, in proprio e quali legali rappresentanti pro tempore dell ‘ RAGIONE_SOCIALE , rappresentati e difesi, per procura in calce al ricorso, dall ‘ AVV_NOTAIO, la quale indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del direttore pro tempore , con domicilio ex lege presso l ‘ Avvocatura generale dello Stato, in ROMA, INDIRIZZO
-resistente –
avverso la sentenza n. 529/02/2018 della Commissione tributaria regionale dell ‘ Umbria, depositata il 24 dicembre 2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
A seguito di verifica fiscale inerente agli anni d ‘ imposta 2009 e 2011, l ‘ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE notificò all ‘ RAGIONE_SOCIALE (d ‘innanzi ‘RAGIONE_SOCIALE‘ ) due avvisi di accertamento a rettifica della base imponibile per i predetti periodi, in seguito al rilievo dell ‘ emissione di fatture per operazioni inesistenti.
Tali avvisi facevano seguito a due precedenti atti impositivi, con i quali era stata contestata alla RAGIONE_SOCIALE.S.D., per i medesimi periodi, la decadenza dal regime fiscale agevolato di cui alla l. n. 398/1991 per violazione dell ‘ obbligo di tracciabilità previsto dall ‘ art. 25, comma 5, della l. n. 133/1999; la contribuente aveva impugnato tali atti e il relativo giudizio si era poi estinto, dopo l ‘ abrogazione della citata disciplina.
L ‘ RAGIONE_SOCIALE e i suoi legali rappresentanti NOME COGNOME e NOME COGNOME, con ricorsi separati, impugnarono gli avvisi innanzi alla C.T.P. di Perugia, che, riuniti i giudizi, riconobbe le ragioni dell ‘ Ufficio.
Il successivo appello dell ‘ RAGIONE_SOCIALE e dei rappresentanti seguì identica sorte.
La C.T.R. dell ‘ Umbria, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettò il motivo di gravame con il quale i contribuenti avevano dedotto l ‘ illegittimità della pretesa impositiva perché esercitata mediante atto integrativo pur in assenza della necessaria sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi; ritenne erroneo, in tal senso, l ‘ assunto dei contribuenti in base al quale i secondi avvisi notificati avevano natura di atti integrativi, trattandosi invece di atti emessi in autotutela;
osservò infine, a tale ultimo riguardo, che gli atti erano stati legittimamente emessi anche se non ricorreva alcuna RAGIONE_SOCIALE ragioni specifiche di autotutela previste dall ‘ art. 2 del d.m. n. 37/1997, poiché la relativa elencazione non ha carattere tassativo.
Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione, in proprio e nella qualità, NOME COGNOME e NOME COGNOME, articolando due motivi.
L ‘ RAGIONE_SOCIALE ha depositato foglio contenente la richiesta di partecipare all ‘ udienza di discussione.
Considerato che:
Il primo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione dell ‘ art. 43 del d.P.R. n. 600/1973, dell ‘ art. 57 del d.P.R. n. 633/1972, dell ‘ art. 2quater del d.l. n. 564/1994 e dell ‘ art. 10 della l. n. 212/2000.
La sentenza impugnata è criticata nella parte in cui ha ritenuto che l ‘ Amministrazione abbia legittimamente esercitato il potere di autotutela, per contro escludendo che gli avvisi impugnati avessero natura di atti integrativi.
Questi ultimi, infatti, erano stati emessi contestualmente alla revoca dei due precedentemente emessi, con chiara valenza integrativa o sostitutiva degli stessi; ciò si evinceva dal fatto che la relativa motivazione menzionava espressamente il « perdurare del disconoscimento RAGIONE_SOCIALE agevolazioni fiscali » spettanti alle A.S.D. anche a seguito dell ‘ abrogazione del divieto di eseguire operazioni non tracciabili di cui all ‘ art. 25, comma 5, della l. n. 133/1999, che aveva costituito ragione assorbente dell ‘ emissione dei primi avvisi.
Nella specie, dunque, occorreva fare applicazione degli artt. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600/1973 e 57, comma 4, del d.P.R. n. 633/1972, che, per l ‘ ipotesi di « notificazione di nuovi avvisi », fanno obbligo al fisco, a pena di nullità di questi ultimi, di rispettare i termini
indicati (che in questo caso, invece, erano scaduti) e di indicare gli elementi di conoscenza sui quali si fonda la nuova pretesa esercitata.
Né, infine, poteva ritenersi che l ‘ Ufficio avesse correttamente agito in autotutela, non ricorrendo una forma di esercizio del potere sostitutivo conseguente al rilievo di originaria illegittimità dell ‘ atto, ma una sua « abrogazione doverosa », conseguente allo jus superveniens più favorevole al contribuente.
Con il secondo motivo, deducendo la nullità della sentenza per omessa pronunzia, ovvero lamentando l ‘ omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, i ricorrenti assumono che la RAGIONE_SOCIALE avrebbe errato nel ritenere che essi non avevano contestato la pretesa nel merito; assumono, in proposito, di aver invece svolto plurime e specifiche contestazioni alla tesi erariale secondo cui l ‘ RAGIONE_SOCIALE aveva emesso fatture per operazioni inesistenti.
Il primo motivo è infondato.
3.1. Conviene, al riguardo, ribadire anzitutto i principii ripetutamente affermati da questa Corte, e recentemente cristallizzati nella pronunzia n. 30051/2024, resa a Sezioni Unite.
Innanzitutto, il potere di autotutela ha carattere generale e può essere legittimamente esercitato sino a che non sia decorso il termine di decadenza per l ‘ accertamento o non si sia formato il giudicato sull ‘ atto (v. ex multis Cass. n. 24387/2024; Cass. n. 3268/2022; Cass. n. 17924/2021).
In particolare, l ‘ annullamento dell ‘ atto in autotutela costituisce un potere-dovere dell ‘ Amministrazione finanziaria, onerata, in virtù del principio di perennità, a sostituire l ‘ atto viziato con uno nuovo, emendato dai vizi (v. Cass. n. 13407/2021; Cass. n. 7751/2019).
Il potere di annullamento in autotutela può essere esercitato per rimuovere non solo vizi formali, ma anche per emendare vizi sostanziali, trovando il suo fondamento nell ‘ interesse pubblico a
reperire le RAGIONE_SOCIALE fiscali legalmente accertate; esso, infatti, non costituisce un mezzo a tutela del contribuente, ma dell ‘ interesse pubblico alla percezione dei tributi, da cui l ‘ ammissibilità del sindacato giurisdizionale sul rifiuto di autotutela avuto riguardo «alle ragioni di rilevante interesse generale alla rimozione dell ‘ atto» e non alla fondatezza della pretesa (così Cass. n. 21590/2024; Cass. n. 21146/2018; Cass. n. 25705/2016).
3.2. Sulla base di tali principii, pertanto, la citata pronunzia RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite ha affermato che «il potere di autotutela tributaria trae fondamento, al pari della potestà impositiva, dai principi costituzionali di cui agli artt. 2, 23, 53 e 97 Cost. in vista del perseguimento dell ‘ interesse pubblico alla corretta esazione dei tributi legalmente accertati; di conseguenza, l ‘ Amministrazione finanziaria, qualora non sia decorso il termine di decadenza per l ‘ accertamento previsto per il singolo tributo, e sull ‘ atto non sia stata pronunciata sentenza passata in giudicato, può legittimamente annullare, per vizi sia formali che sostanziali, l ‘ atto impositivo viziato ed emettere, in sostituzione, un nuovo atto anche per una maggiore pretesa».
Facendo buon governo di tale insegnamento, i giudici d ‘ appello hanno ritenuto che la sopravvenuta abrogazione della norma evocata nei primi avvisi, di portata assorbente rispetto ad ogni altra giustificazione del rilievo di operazioni economiche inesistenti, rendesse necessario l ‘ annullamento degli stessi e la sostituzione con un diverso supporto argomentativo.
Quest ‘ultimo, lungi dal costituire un ‘fatto nuovo’ , come sostenuto dai ricorrenti, si tratteggia piuttosto come una ragione, idonea a fondare il nuovo atto, che insiste sulle medesime circostanze di cui alla precedente pretesa impositiva, ma, attraverso una loro più corretta qualificazione in diritto, ne consente la conformità allo scopo di
perseguimento dell ‘ interesse pubblico sotteso al corretto esercizio della potestà impositiva.
La sentenza impugnata è dunque esente dal vizio denunziato.
Il secondo motivo è inammissibile per come formulato.
I ricorrenti, infatti, non hanno né indicato, né riportato i punti del loro atto di appello nei quali sarebbero contenute le censure asseritamente non esaminate dalla C.T.R.; essi, sul punto, si sono limitati a richiamare estratti dell ‘ atto introduttivo del giudizio, in termini che, evidentemente, non soddisfano il necessario rispetto del principio di autosufficienza.
In conclusione, il ricorso dev ‘ essere respinto.
Nulla sulle spese, in assenza di attività difensiva svolta dalla parte vittoriosa.
Sussistono i presupposti per la condanna dei ricorrenti al versamento dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1bis dell ‘ art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell ‘ art. 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall ‘ art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il 22 ottobre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME