Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2696 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2696 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18339/2023 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in CAPO INDIRIZZO INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso la SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA SICILIA n. 1066/2023 depositata il 02/02/2023
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/12/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME impugna la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia che, in parziale accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, ne ha rideterminato il reddito, per l’anno 2008, in euro 107.912,58, ai fini IRPEF.
La Corte di secondo grado -dato atto che l’atto impositivo era scaturito da un PVC, seguito da un Questionario, cui il contribuente aveva dato risposta, indicando i c.d. beni indice- ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha operato la riduzione del reddito da euro 175.022,44 in euro 75.000,00, senza fornire adeguata motivazione. Nel rideterminare il reddito la Corte, ha tenuto ferma -per quanto ancora di interesse- la qualificazione operata dal primo giudice degli otto cavalli posseduti dal contribuente quali cavalli da equitazione, ritenendo che, seppure non destinati alle competizioni, essi costituissero indice di capacità reddituale.
L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME formula due motivi di ricorso.
Con il primo fa valere, ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 38, commi 4,5 e 6 d.P.R. 600/1973 e degli artt. 1, 2 , 3 e 4 del D.M. del Ministero
delle Finanze del 10 settembre 1992, in relazione all’errata applicazione degli indici sintetici di capacità contributiva. Ricorda che l’art. 38, comma 4 d.P.R. 600/1973 consente la determinazione sintetica del reddito ‘in base ad elementi e circostanze di fatto certi’. Sostiene che, nel caso di specie, non vi erano idonei elementi e circostanze di fatto indicativi di capacità contributiva. Invero, con riferimento all’anno 2008, il dato fondante l’accertamento, ovverosia il possesso di cavalli è stato presunto -e non provatodall’Agenzia, non essendo stati rinvenuti equidi presso l’abitazione del contribuente, nel corso dei rilievi da cui era scaturito il PVC, benché i militari avessero contestato il possesso di ben diciassette cavalli, come risultanti da elenchi di anagrafe equina non meglio specificati. In quella occasione, il contribuente aveva immediatamente precisato che sette dei cavalli risultanti dai suddetti elenchi erano deceduti in data anteriore al 2007-2008, mentre gli ulteriori dieci cavalli non risultavano più in suo possesso, avendoli egli ceduti a titolo gratuito a varie persone. Inoltre, in sede di contraddittorio endoprocedimentale, in risposta al Questionario, il contribuente, chiarendo di avere perduto il possesso dei cavalli Venango, Mandriva, Susina, All Image, Tropicana e La Voile ou Vent, aveva prodotto le dichiarazioni sostitutive provenienti dai soggetti ai quali detti animali erano stati trasferiti. La documentazione era stata prodotta anche in primo grado . Non solo, dunque, il contribuente non possedeva nell’anno 2007 siffatti cavalli, e quindi essi non potevano costituire indice di capacità contributiva, ma la documentazione -diversamente da quanto affermato dal giudice di appello- era stata messa a disposizione dell’Ufficio in sede di accertamento con adesione e prodotta tempestivamente in giudizio. Rileva che l’inattendibilità degli elenchi relativi all’anagrafe equina è stata riconosciuta anche
dall’Ufficio con l’avviso di accertamento, ove si dà atto che effettivamente i cavalli di cui il contribuente aveva dichiarato il decesso, benché iscritti negli elenchi, erano effettivamente deceduti, ciò essendo rilevabile dalle certificazioni veterinarie fornite. Assume che la sentenza impugnata erra gravemente allorquando, afferma che, pur non potendo affermarsi che i purosangue inglesi siano per ciò solo cavalli da corsa, nondimeno, li qualifica come cavalli da equitazione, senza tenere in considerazione che si trattava di fattrici e puledri, come correttamente riconosciuto dal giudice di primo grado, come tali inidonei, secondo la giurisprudenza di legittimità, a costituire indice di capacità contributiva, ai sensi dell’art. 38, comma 4 d.P.R. 600/1973.
Con il secondo motivo deduce, ex art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di contraddittorio fra le parti, in relazione alla mancata considerazione della circostanza che i cavalli asseritamente posseduti dal contribuente erano comunque fattrici da passeggiata e puledri, il cui possesso non può costituire indice di capacità contributiva, non trattandosi di cavalli da equitazione, ai sensi del D.M. 10 settembre 1992. Invero l’appartenenza alla razza ‘purosangue inglese’ non può da sola integrare l’indice di cui all’art. 38 d.P.R. 600/1973 applicabile ratione temporis, perché occorre che i cavalli siano da ‘equitazione’ e non può valere l’assunto del giudice di secondo grado, secondo il quale quando il cavallo non è da corsa, allora è da equitazione.
I due motivi vanno trattati insieme, perché strettamente connessi, ancorché siano proposti l’uno come violazione di legge e l’altro come omesso esame di un fatto decisivo discusso fra le parti.
Ora, la decisione di primo grado, infatti, ha ritenuto che i cavalli in possesso del contribuente, nell’anno di imposta considerato, pur se di razza pregiata, non fossero cavalli da corsa trattandosi di fattrici e puledri, ciò implicando l’esclusione dagli indicatori tipici di spesa, con i relativi coefficienti, di cui alla tabella allegata al D.M. 10 settembre 1992, ma non rendendo privo di significato il loro possesso, in forza della norma di chiusura che consente di utilizzare qualsiasi indicatore di capacità contributiva, riducendone, tuttavia, la portata. Su questa base la Corte di prima cura ha rideterminato il reddito in euro 75.000.
Il giudice dell’appello, ad una simile ricostruzione, anche in fatto, non ha contrapposto un nuovo e diverso accertamento, negando per esempio che i cavalli posseduti dal contribuente fossero fattrici o puledri, limitandosi, invece. a ritenere che se i cavalli non potevano rientrare nella categoria dei cavalli da corsa, allora essi erano da qualificare come cavalli da equitazione, ciò rappresentando un elemento significativo per la rideterminazione del reddito.
Si tratta di un giudizio del tutto disancorato dal dato normativo interpretato alla luce della giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale ‘costituisce indice di particolare capacità contributiva, ai sensi del d.m. 10 settembre 1992, non il generico possesso di cavalli, ma solo di quelli ‘da equitazione’ (categoria in cui sono compresi sia i cavalli da concorso ippico sia quelli da maneggio) o ‘da corsa’, in ragione della particolare cura ed addestramento che gli stessi richiedono in applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso che costituisca indice di particolare capacità contributiva il possesso di cavalli qualificati come ‘fattrici adibiti a passeggiate’, osservando come tale attività non possa farsi rientrare, neppure in via ermeneutica, nell’equitazione (sia da ‘concorso’ che da ‘maneggio’ come
specificato dalla prassi, in particolare la circolare n. 27 del 1981) la quale presuppone l’arte e la tecnica del cavalcare e, nella sua accezione sportiva, l’attività dell’andare a cavallo nelle sue diverse specialità (Sez. 5, Ordinanza n. 3254 del 5/02/2024, che in motivazione riprende Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 21335 del 21/10/2015; cfr. anche Sez. 5, 4814/2022 del 21/07/2021).
D’altro canto, è evidente che il semplice ricovero del cavallo e la sua alimentazione presso una struttura che appartenga al proprietario dell’animale (o degli animali), o addirittura il tenere uno o più cavalli al pascolo in fondi di proprietà, non sono impegni economici equiparabili alle spese da sostenere per un cavallo che gareggia o che è mantenuto in un maneggio ed affidato alle cure di terzi. Ciò che conta, infatti, è proprio la capacità di spesa che è rivelata dall’adibizione del cavallo alla corsa o all’equitazione questa implicando non solo i costi per l’alimentazione, ma quelli per il ricovero e per la preparazione sportiva- che deve essere esclusa quando il cavallo non rientri in quelle categorie.
E’ chiaro, in ogni caso, che -come correttamente rilevato dal giudice di prima cura- ancorché i cavalli posseduti non rivestano le qualità per costituire beni cui possono applicarsi i coefficienti stabiliti con il d.m. 10 settembre 1992, essi, anche per il loro rilevante numero, possono costituire elementi significativi di reddito, ai sensi della norma di chiusura di cui all’art. 1 comma 2 del medesimo decreto ministeriale secondo cui ‘Resta ferma la facoltà dell’ufficio di utilizzare per la determinazione sintetica del reddito complessivo netto anche elementi e circostanze di fatto indicativi di capacità contributiva diversi da quelli menzionati nel comma 1’. Cionondimeno, l’errore commesso dal giudice di secondo grado, che qualifica come ‘da equitazione’ i cavalli pacificamente non adibiti ad alcun tipo di attività sportiva (in quanto fattrici e puledri) impone
la cassazione con rinvio della sentenza impugnata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, cui si demanda anche la liquidazione delle spese di lite di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, cui si demanda anche la liquidazione delle spese di lite di questo giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2024