Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 23931 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 23931 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CANDIA COGNOME
Data pubblicazione: 05/09/2024
REGISTRO – DECRETO INGIUNTIVO – POLIZZA FIDEIUSSORIA RATEAZIONE TRIBUTI –
sul ricorso iscritto al n. 19769/2020 del ruolo generale, proposto
DA
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE) -concessionaria del servizio di accertamento e riscossione del Comune RAGIONE_SOCIALE – con sede legale in Supino (FR), alla INDIRIZZO, in persona del legale rappresentante pro tempore , NOME COGNOME, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO (codice fiscale CODICE_FISCALE) del Foro di Frosinone, elettivamente domiciliato in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO.
– RICORRENTE –
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO.
per la cassazione della sentenza n. 2870/2/2019 della Commissione tributaria regionale della Puglia, depositata il 29 ottobre 2019, non notificata;
UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 29 aprile 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO CHE:
oggetto di controversia è l’avviso di liquidazione indicato in atti, con cui l’Ufficio chiedeva a RAGIONE_SOCIALE la somma di 22.051,00 € a titolo di imposta asseritamente dovuta per la registrazione del decreto ingiuntivo n. 655/2012 emanato dal Tribunale di Bari il 26 marzo 2012, richiesto ed ottenuto dalla ricorrente nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, quale fideiussore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, a garanzia dei crediti per tributi locali (ICI) esatti dalla suindicata concessionaria;
la Commissione tributaria regionale della Puglia rigettava l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza n. 2739/1/2016 della Commissione tributaria provinciale di Bari, affermando la legittimità dell’imposta sul predetto atto giudiziario, ai sensi dell’art. 37, comma 1, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, trattandosi di provvedimento di condanna al pagamento di una somma di denaro ed a nulla rilevando che il diritto sottostante (tributi locali) fosse esente da imposta, essendo il prelievo fiscale dovuto per il costo connesso alla fruizione del servizio pubblico dell’amministrazione della giustizia;
2.1. sotto altro profilo, il Giudice dell’appello riteneva che l’atto fosse firmato dalla funzionaria di terza area, AVV_NOTAIO, appositamente delegata dal Direttore provinciale, reputando, infine, assorbiti gli altri motivi di impugnazione;
RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione avverso la predetta pronuncia, con atto notificato il 2 luglio 2020, sulla base di
quattro motivi, depositando in data 18 aprile 2024 memoria ex art. 380bis 1. cod. proc. civ.;
l’RAGIONE_SOCIALE resisteva, notificando in data 9 settembre 2020 controricorso, con cui chiedeva il rigetto dell’impugnazione;
CONSIDERATO CHE:
con il primo motivo di impugnazione, la ricorrente ha eccepito, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5 della Tabella allegata al d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, Titolo IX ‘Tabella Atti per i quali non vi è l’obbligo di chiedere la registrazione’, dell’art. 66, comma 2, d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112, nonché dell’art. 7, comma 1, lett. gg-quater ) d.l. 13 maggio 2011, n. 70, contestando alla Commissione regionale di aver ritenuto il predetto decreto ingiuntivo soggetto ad imposta, senza considerare che con il predetto titolo monitorio era stato richiesto al menzionato garante il pagamento dei tributi locali dovuti dalla contribuente, per cui doveva considerarsi esente da imposta ai sensi RAGIONE_SOCIALE predette disposizioni, le quali escludono il prelievo fiscale per gli atti relativi al procedimento di accertamento e riscossione dei tributi;
con la seconda censura la RAGIONE_SOCIALE concessionaria ha dedotto, con riguardo all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, 3, 21septies e 21octies della legge 7 agosto 1990, n. 241 e 54 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, osservando che erroneamente il Giudice di appello aveva ritenuto correttamente motivato l’atto opposto, senza rilevare la mancata allegazione e/o trascrizione del decreto ingiuntivo che costituiva il presupposto dell’imposta richiesta;
con la terza doglianza l’istante ha eccepito, in ragione dell’art. 360, primo comma, num. 4 e 5, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., nonchè degli artt. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, 3, 21septies e 21octies della legge 7 agosto 1990, n. 241 e 54 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, oltre che l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti, per aver la
Commissione regionale omesso di pronunciarsi sull’eccepita carenza di motivazione dell’avviso impugnato in ragione della predetta mancata allegazione del titolo monitorio;
con la quarta ed ultima doglianza la concessionaria ha denunciato, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 21septies e 21octies della legge 7 agosto 1990, n. 241, 52, comma 3, e 54 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, oltre che dell’art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 2657 cod. civ., censurando la valutazione del giudice regionale nella parte in cui aveva ritenuto legittima la sottoscrizione dell’atto da parte di un funzionario dell’Ufficio, senza che fosse stata allegata ed indicata la relativa delega;
il ricorso va respinto per le seguenti ragioni;
il primo motivo di censura non ha fondamento;
6.1. le ragioni della contestazione muovono dai contenuti RAGIONE_SOCIALE seguenti disposizioni (come indicate alle pagine nn. 10 ed 11 del ricorso):
art. 5 della Tabella allegata al d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 (‘Atti per i quali non vi è l’obbligo di chiedere la registrazione’), che esclude l’obbligo di richiedere la registrazione e quindi rende esente dalla relativa imposta gli «atti e documenti formati per l’applicazione, riduzione, liquidazione, riscossione, rateazione e rimborso RAGIONE_SOCIALE imposte e tasse a chiunque dovute, comprese le relative sentenze »;
art. 66, comma 2, d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112, secondo cui «Sono esenti dalle imposte di registro e di bollo gli atti e le copie relativi alle procedure esecutive svolte per la riscossione RAGIONE_SOCIALE entrate iscritte a ruolo»;
art. 5 della Tabella di cui all’allegato B d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 («Atti, documenti e registri esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto»), che esclude dall’imposta gli «Atti e copie del procedimento di accertamento e riscossione di qualsiasi tributo, dichiarRAGIONE_SOCIALE, denunzie, atti, documenti e copie presentati ai competenti uffici ai fini dell’applicazione RAGIONE_SOCIALE leggi tributarie, con esclusione di ricorsi,
opposizioni ed altri atti difensivi del contribuente Atti e copie relativi al procedimento, anche esecutivo, per la riscossione dei tributi, dei contributi e RAGIONE_SOCIALE entrate extratributarie dello RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE regioni, RAGIONE_SOCIALE province, dei comuni e RAGIONE_SOCIALE istituzioni pubbliche di beneficenza, dei contributi e RAGIONE_SOCIALE entrate extratributarie di qualsiasi ente autorizzato per legge ad avvalersi dell’opera dei concessionari del servizio nazionale di riscossione»;
art. 14 -bis d.l. 6 dicembre 2011 che modificando l’art., 7, comma 2, d.l. 13 maggio 2011, n. 70 ha previsto che la riscossione coattiva RAGIONE_SOCIALE entrate comunali tramite l’ingiunzione fiscale di cui al r.d. 14 aprile 1910, n. 639, in quanto compatibili;
6.2. la tesi della ricorrente riposa sul rilievo secondo il quale sono esenti da imposta tutti gli atti facenti parte del procedimento di accertamento e di riscossione dei tributi, richiamando sul punto le note dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE 4699 del 13 aprile 2001 e 954/7001/2007 del 21 giugno 2007 (che confermano l’esenzione dell’imposta per gli atti difensivi e di costituzione del concessionario), mentre nella memoria di cui all’art. 380 -bis. 1. cod. proc. civ. ha aggiunto che il contratto di fideiussione non può considerarsi estraneo all’obbligazione tributaria, stante il suo carattere di accessorietà, potendo il garante opporsi all’esenzione dell’obbligazione garantita;
6.4. il suesposto ordine di idee non può essere condiviso, dovendo in primo luogo osservarsi che le esenzioni normativamente stabilite, come sopra riepilogate, attengono tutte alle attività proprie dell’accertamento e della riscossione dell’entrate tributarie, volte cioè alla verifica della pretesa fiscale ed al suo recupero, anche coattivo, verso il contribuente, mentre non è conferente il richiamo all’art. 5 della Tabella di cui allegato B d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, che attiene agli «Atti, documenti e registri esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto», laddove, nella specie, si discute della diversa imposta di registro su atto giudiziario (decreto ingiuntivo);
6.5. la fattispecie in rassegna, da quel che emerge dal contenuto degli atti difensivi RAGIONE_SOCIALE parti (v. pagina n. 5 del ricorso e n. 2 del
contro
ricorso), attiene all’escussione polizza fideiussoria rilasciata da RAGIONE_SOCIALE a garanzia del pagamento del debito ICI in capo a RAGIONE_SOCIALE, oggetto di rateazione, avendo l’istante chiarito che «a seguito dell’inadempimento della contribuente agli obblighi assunti con il piano di rateazione approvato, la RAGIONE_SOCIALE si vedeva costretta ad escutere la polizza fideiussoria chiedendo al Tribunale di Bari l’emissione del Decreti Ingiuntivo n. 655/2012 (v. pagina n. 5 del ricorso)»;
6.6. in tale contesto ricorre, allora, l’ipotesi considerata più volte da questa Corte, secondo cui:
-«la polizza fideiussoria non mira a garantire l’adempimento dell’obbligazione principale, bensì a indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore: la prestazione che ne è oggetto è quindi qualitativamente altra rispetto a quella oggetto dell’obbligazione principale»;
«Di qui l’autonomia della garanzia, che risponde appunto a funzione indennitaria e non satisfattoria, perché è volta al trasferimento da un soggetto a un altro del rischio economico derivante dalla mancata esecuzione di una prestazione (Cass., sez. un., 18 febbraio 2010, n. 3947, nonché, tra varie, 9 maggio 2019, n. 12228)»;
«In virtù del contratto autonomo di garanzia incorporato nella polizza fideiussoria, difatti, il garante non è tenuto con altri, ma neanche per altri al pagamento del debito, ovviamente, altrui, perché è tenuto per sé all’adempimento dell’obbligazione che scaturisce dal contratto stipulato e che ha contenuto diverso rispetto a quella originaria del debitore principale»;
-«Il rapporto autonomo di garanzia, difatti, si caratterizza morfologicamente proprio perché, a differenza della fideiussione, non sorge tra garante e creditore, ma tra garante e debitore, e ha oggetto diverso da quello del debito principale ; laddove il creditore, che non è parte, né in senso sostanziale, né in senso formale della convenzione, si limita a beneficiarne degli effetti» (così Cass., Sez. Un., 10 luglio 2019, n.
18520, 18521 e 18522; in termini, Cass., sez. un.,18 dicembre 2010, n. 3947; Sez. un., 16 gennaio 2023, n. 1125 e da ultimo Cass., Sez. I. 21 dicembre 2023, n. 35668);
-« la caratteristica dell’autonomia è propria della polizza fideiussoria, figura atipica e distinta dalla fideiussione tipica: la differenza tra le due figure sta nel fatto che con la polizza fideiussoria il contraente si impegna ad una prestazione diversa da quella garantita, a differenza della fideiussione tipica in cui invece il garante si impegna a fornire al creditore la medesima prestazione cui era tenuto il debitore principale (Cass. 6177/ 2020). Questa differenza di oggetto della prestazione tra la fideiussione e la polizza fideiussoria rende quest’ultima non solo un contratto atipico, ma anche dalla natura autonoma, rispetto al quale cioè non opera la solidarietà tipica della fideiussione accessoria (Cass. sez. un. 3947/ 2010)» Cass. Sez. VI-III, 3 dicembre 2020, n. 27619);
6.7. i suindicati principi escludono, quindi, il vincolo di accessorietà della polizza fideiussoria escussa dalla ricorrente rispetto all’obbligazione garantita e, soprattutto, non consentono di sostenere -come ritiene la difesa della concessionaria -che con il « procedimento monitorio si chiedeva il pagamento dei tributi » (così a pagina n. 2 del ricorso), ove si consideri -di contro -che il decreto ingiuntivo ha solo consentito di conseguire la suddetta, diversa, prestazione di natura indennitaria;
è infondato anche il secondo motivo di impugnazione, il cui esame assorbe l’esame del terzo, che risulta connesso, sia pure sotto il profilo dell’omessa pronuncia, in relazione al tema del vizio di motivazione dell’avviso impugnato in ragione della mancata allegazione ad esso del titolo monitorio;
7.1. in presenza di una fattispecie non complessa, come appunto quella oggetto di causa, nella quale la pretesa impositiva scaturisce dalla semplice obbligazione di pagamento dell’imposta di registro dovuta su di un atto giudiziario ben noto alla RAGIONE_SOCIALE ricorrente, per essere stata parte dello stesso, deve, infatti, darsi seguito all’orientamento più volte espresso da questa Corte, secondo cui «in tema di imposta di registro su atti giudiziari, l’obbligo di motivazione dell’avviso di liquidazione,
gravante sull’Amministrazione, è assolto con l’indicazione della data e del numero della sentenza civile o del decreto ingiuntivo, senza necessità di allegazione dell’atto, purché i riferimenti forniti lo rendano agevolmente individuabile, e conseguentemente conoscibile senza la necessità di un’attività di ricerca complessa, realizzandosi in tal caso un adeguato bilanciamento tra le esigenze di economia dell’azione amministrativa ed il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente (cfr. Cass. n. 11283 del 07/04/2022, Cass. n. 30084 del 26/10/2021)» (così, tra le tante, da ultimo, Cass., Sez. T, 23 gennaio 2024, n. 2294);
7.2. le considerRAGIONE_SOCIALE che precedono assorbono – come anticipato -l’esame del terzo motivo, giacchè le valutRAGIONE_SOCIALE esposte pongono rimedio alla denunciata omissione di pronuncia, evitando, alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale 384, secondo comma, cod. proc. civ., la cassazione con rinvio della sentenza impugnata, decidendo sulla domanda nel merito, non occorrendo accertamenti in fatto, essendo l’eccezione infondata sul versante giuridico, così integrando la decisione pronunciata mediante l’enunciazione RAGIONE_SOCIALE ragioni che la giustificano in diritto (cfr., tra le tante, Cass., Sez. T, Cass., 23 gennaio 2024, n. 2294; Sez. III, 16 giugno 2023, n. 17416, che richiama Cass., Sez. V, 28 ottobre 2015, n. 21968; Cass., Sez., 24 novembre 2022, n. 34689, che richiama Cass., Sez., Sez. U, 2 febbraio 2017, n. 2731, nonché Cass., Sez. T., 4 dicembre 2019, n. 31605, che richiama Cass., 1° dicembre 2010, n. 2313; Cass. 28 giugno 2017, n. 16171 e Cass. 19 aprile 2018, n. 9693; Cass. Sez. L, 18 novembre 2019, n. 29880);
anche l’ultima censura va disattesa;
8.1. con accertamento fattuale non sindacabile, nè sindacato, nella sede che occupa, la Commissione regionale ha dato atto che l’atto impugnato era stato sottoscritto dalla menzionata funzionaria di terza appositamente delegati dal Direttore provinciale;
8.2. le ragioni di impugnazione risiedono nella mancata indicazione ed allegazione nell’atto impugnato della delega rilasciata alla funzionaria;
8.3. secondo il principio consolidato di questa Corte, anche in ambito tributario, in mancanza di una sanzione espressa di nullità -che non sussiste in tema di imposta di registro – opera la presunzione generale di riferibilità dell’atto all’organo amministrativo titolare del potere nel cui esercizio esso è adottato (Cass., Sez. T, 25 gennaio 2023, n. 2377, che richiama, tra tante, Cass., n. 4555 del 2015, n. 25773 del 2014, n. 1425 del 2013, n. 11458 del 2012, n. 13461 del 2012, n. 6616 del 2011, n. 4283 del 2010, n. 4757 del 2009 n. 14894 del 2008; v. anche Cass., Sez. V, 20 settembre 2022, n. 27435);
8.3.1. anche da ultimo è stato, infatti, precisato che «Con riferimento alle disposizioni di cui al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, ed al d.P.R. d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 56, la Corte ha, innanzitutto, in più occasioni rilevato che vengono, così, in considerazione norme di stretta interpretazione (Cass., 3 novembre 2022, n. 32386; Cass., 12 marzo 2020, n. 7077; Cass., 14 giugno 2013, n. 14942) e che, dunque nei casi in cui la legge non prevede alcuna sanzione per l’ipotesi dell’omessa sottoscrizione dell’atto – opera la presunzione generale di riferibilità dell’atto amministrativo all’organo da cui promana, con onere della prova contraria a carico del contribuente (Cass., 14 settembre 2021, n. 24652; Cass., 9 gennaio 2014, n. 220)» (così Cass., Sez. T. 2 febbraio 2024, n. 3111);
8.4. in ogni caso, la sentenza impugnata -come detto -ha dato atto dell’apposita delega conferita alla funzionaria, che l’RAGIONE_SOCIALE indica nel provvedimento n. NUMERO_DOCUMENTO prot. n. NUMERO_DOCUMENTO dell’8 aprile 2015 (con ciò ritenendo di aver dimostrato nel giudizio di merito la sussistenza della delega), per cui non ha fondamento la censura della ricorrente, fondata sulla mancata indicazione ed allegazione all’avviso di liquidazione della predetta delega, ben potendo l’Amministrazione finanziaria, anche nel corso del secondo grado di giudizio, produrre la relativa delega, che pure è solo di firma e non di funzioni (cfr., tra le tante, da ultimo, Cass., Sez. T., 11 aprile 2024, n. 9856 e le altre ivi citate);
le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza;
sussistono, infine, i presupposti di cui all’art 13, comma 1quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte della ricorrente di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso;
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio, che liquida in favore dell’RAGIONE_SOCIALE nella somma di 2.500,00 € per competenze, oltra all’importo che risulterà dai registri di cancelleria prenotato a debito.
Dà atto che sussistono i presupposti di cui all’art 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte della ricorrente di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 aprile 2024.