Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 661 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 5 Num. 661 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/01/2023
ACCERTAMENTO – IRES IRAP – 2006 – 2007
SENTENZA
sui ricorsi riuniti iscritti ai nn. 24571/2016 e 24644/2016 R.G. proposti da:
-n. 24571/2016 R.G.:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ex lege ,
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante protempore, con sede in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO in virtù di procura speciale in calce al controricorso;
-controricorrente –
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro-tempore,
-intimata –
– n. 24644/2016 R.G.:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante protempore, con sede in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO in virtù di procura speciale in calce al ricorso,
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e d ifesa ex lege ,
-controricorrente –
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Milano, INDIRIZZO, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO in virtù di procura speciale in calce al controricorso,
–
contro
ricorrente/ricorrente incidentale – avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SARDEGNA n. 86/01/2016, depositata il 18 marzo 2016; udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 20 settembre 2022 ex art. 23, comma 8bis , d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dal Consigliere NOME COGNOME; dato atto che il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, ha concluso per il rigetto del ricorso proposto dall’RAGIONE_SOCIALE, nonché per il rigetto del ricorso
principale proposto dalla RAGIONE_SOCIALE, e di quello incidentale proposto dalla RAGIONE_SOCIALE;
FATTI DI CAUSA
1. – Con avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, notificato in data 28 dicembre 2011, l’RAGIONE_SOCIALE accertava ai fini IRES, ai sensi degli artt. 39, comma 1, lett. b ), 40bis e 41bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nei confronti della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in qualità di consolidante della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, un maggior reddito imponibile per l’anno d’imposta 2006 di € 556.461,40.
Con tale avviso di a ccertamento venivano recuperati a tassazione € 366.625,95 per costi non inerenti, riguardanti la rinuncia parziale ad un maggior credito vantato dal RAGIONE_SOCIALE nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, nonché l’ulteriore somma di € 189.835,45, quali costi derivanti dall’atto di transazione stipulato in data 30 aprile 2007 tra la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, rilevato contabilmente tra gli oneri diversi di gestione ‘indennizzi e risarcime n ti a terzi’, qua le cauzione versata al momento della stipula del contratto di locazione e di somme versate a titolo di affitti anticipati, ritenuti indeducibili perché non sussistenti gli elementi certi e normativamente previsti, nonché per una indeterminata quantificazione della perdita, ancorata puramente ad elementi valutativi.
Con separato avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, notificato in data 27 dicembre 2011, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE accertava, ai sensi dell’art. 41 -bis d.P.R. n. 600/1973, nei confronti della RAGIONE_SOCIALE una maggiore base imponibile di € 2.873.261,00, con una maggiore imposta IRAP dell’importo di € 122.114,00.
In particolare, venivano recuperati a tassazione, ai fini IRAP, i costi -già evidenziati – non inerenti relativi alla rinuncia di crediti con la
RAGIONE_SOCIALE per l’importo di € 366.625,95, ed i costi non deducibili riguardante la transazione con la RAGIONE_SOCIALE per l’importo di € 189.835,45, nonché l’ulteriore somma di € 2.316.799,18, riguardante le plusvalenze realizzate al 30 giugno 2007 per la risoluzione anticipata e la cessione di calciatori professionisti. In relazione a tale ultimo recupero, in data 13 dicembre 2013 l’Ufficio ha tuttavia emesso provvedimento di autotutela prot. n. 89804, con il quale veniva corretto un errore di calcolo commesso nell’atto originario, nel quale veniva interamente ripresa a tassazione la plusvalenza di € 2.316.799,18, in luogo di 1/5 della stessa, pari ad € 463.359,84.
Con successivo avviso di accertamento di NUMERO_DOCUMENTO notificato in data 30 dicembre 2011 , l’RAGIONE_SOCIALE accertava, ai sensi degli artt. 39, comma 1, e 41bis d.P.R. n. 600/1973, nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, in qualità di consolidata, l ‘ulteriore base imponibile ai fini IRAP, per l’esercizio al 30 giugno 2007, di € 259.000,00, con conseguente maggiore IRAP PER € 11.008,00, per oneri e proventi derivanti dalla negoziazione dei diritti di partecipazione agli effetti patrimoniali della contitolarità dei contratti con i calciatori.
– Le RAGIONE_SOCIALE contribuenti proponevano quindi distinti ricorsi avverso i suddetti avvisi di accertamento, dinanzi alla Commissione tributaria RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
In particolare, la RAGIONE_SOCIALE (in qualità di consolidante) e la RAGIONE_SOCIALE proponevano il ricorso n. 1024/2012 R.G.R., avverso l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO, emesso ai fini IRES ed IRAP 2007; la RAGIONE_SOCIALE proponeva altresì il ricorso n. 1026/2012 R.G.R. avverso l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO, emesso ai fini IRAP 2007, ed altro ricorso n. 1025/2012 R.G.R. avvers o l’avviso di
accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO emesso ai fini IRAP per l’anno 2007.
La C.T.P. di RAGIONE_SOCIALE, previa riunione dei tre ricorsi, con sentenza n. 48/02/2013, depositata il 4 marzo 2013, accoglieva il ricorso relativamente alla domanda intesa a riconoscere la natura finanzRAGIONE_SOCIALEa degli oneri e proventi di partecipazione ai fini della tassazione IRAP (ricorso n. 1025/2012 R.G.R.) e relativamente alla inapplicabilità RAGIONE_SOCIALE sanzioni per quanto attiene alle plusvalenze da cessione di diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori (accoglimento parziale del ricorso n. 1026/2012 R.G.R.), rigettando nel resto i ricorsi e compensando integralmente tra la parti le spese del giudizio.
Interposto gravame dall’RAGIONE_SOCIALE e dalle RAGIONE_SOCIALE contribuenti, per le parti di rispettiva soccombenza, la Commissione tributaria regionale della Sardegna, con sentenza n. 86/01/2016, pronunciata il 21 maggio 2015 e depositata in segreteria il 18 marzo 2016, respingeva entrambi gli appelli e confermava la sentenza impugnata, compensando le spese.
– Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ent rate (ricorso n. 24571/2016 R.G.), sulla base di quattro motivi; resiste con controricorso la RAGIONE_SOCIALE.
Propone altresì ricorso, avverso la medesima sentenza, la RAGIONE_SOCIALE, sulla base di quattro motivi, al quale resistono con controri corso l’RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, la quale propone altresì ricorso incidentale sulla base di tre motivi.
5.All’udienza pubblica del 20 settembre 2022 il consigliere relatore ha svolto la relazione ed il P.M. ed i procuratori RAGIONE_SOCIALE parti hanno rassegnato le proprie conclusioni ex art. 23, comma 8bis , d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. in l. 18 dicembre 2020, n. 176.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
– Preliminarmente, deve essere disposta la riunione dei due ricorsi n. 24571/2016 R.G. e n. 24644/2016 R.G., essendo stati proposti avverso la medesima sentenza.
– Cominciand o l’esame dei ricorsi da quello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE (n. NUMERO_DOCUMENTO/2016 R.G.), va osservato preliminarmente che con tale ricorso l’Ufficio rivolge le sue censure esclusivamente alla parte della sentenza della C.T.R. che rigetta l’appello proposto dalla stessa RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza della C.T.P. che aveva accolto il ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE riguardante l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, relativo all’accertamento di una maggiore base imponibile ai fini IRAP per l’anno d’imposta 2006 di € 259.000,00, derivante da contratt i di ‘compartecipazione’ relativi a calciatori professionisti, annullando il relativo avviso; inoltre, viene censurata la sentenza impugnata anche nella parte in cui ha rigettato l’appello, con riferimento alla ritenuta inapplicabilità RAGIONE_SOCIALE sanzioni relat iva all’omessa dichiarazione ai fini IRAP RAGIONE_SOCIALE plusvalenze generatesi con la cessione dei diritti di sfruttamento RAGIONE_SOCIALE prestazioni dei calciatori, contestate nell’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO/2011.
7.1. – Sul punto, con il primo motivo di rico rso l’RAGIONE_SOCIALE denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), dello stesso codice, per avere, la RAGIONE_SOCIALE.T.RAGIONE_SOCIALE, omesso di pronunciarsi sul primo motivo di appello, con il quale l’Ufficio contestava la decisione del giudice di primo grado per errata interpretazione dell’art. 5 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, relativa al trattamento fiscale RAGIONE_SOCIALE plusvalenze che emergevano, ai fini IRAP, dalla cessione dei ‘diritti di partecipazione’, ovvero dalla risoluzione dei contratti relativi alla negoziazione di tali diritti, di cui all’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, per avere la C.T.P.
errato nell’inquadrare tali diritti tra gli strumenti finanzRAGIONE_SOCIALE, come tali esclusi dalla base imponibile IRAP.
7.2. Con il secondo motivo di ricorso l’RAGIONE_SOCIALE eccepisce, in via subordinata, violazione e falsa applicazione dell’art. 132, primo comma, num. 4), cod. proc. civ., degli artt. 1, comma 2, 36 e 61 d.lgs. 31 dicembr e 1992, n. 546, nonché dell’art. 111, sesto comma, Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), cod. proc. civ. Sostiene, in particolare, la ricorrente che, ove si ritenesse che la RAGIONE_SOCIALE.T.R., nello statuire, nel dispositivo, l’integrale rigetto del gravame erariale, avesse implicitamente disatteso anche il primo motivo di appello, la sentenza impugnata sarebbe in parte qua priva di motivazione o comunque corredata di una motivazione soltanto apparente.
7.3. Con il terzo motivo di ricorso, l’RAGIONE_SOCIALE eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del d.lgs. n. 446/1997, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ., in quanto l’operazione finanzRAGIONE_SOCIALEa di cessione dei diritti di compartecipazione di calciatori non sarebbe qualificabile come strumento finanzRAGIONE_SOCIALEo non imponibile ai fini IRAP.
7.4. -Con il quarto motivo di ricorso, infine, l’Ufficio deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 6 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, 8 del d.lgs. n. 546/1992 e 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ.
Sostiene, in pa rticolare, la ricorrente che l’U fficio, con il secondo motivo di appello, aveva censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva statuito l’inapplicabilità RAGIONE_SOCIALE sanzioni relativa all’omessa dichiarazione IRAP RAGIONE_SOCIALE plusvalenze generatesi con l a cessione dei diritti di sfruttamento RAGIONE_SOCIALE prestazioni dei calciatori, e che non sussistevano le ragioni di incertezza normativa che avrebbero costituito causa di esenzione dalle sanzioni della contribuente.
– Per quel che riguarda, invece, il ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE (n. 24644/2016 R.G.), si rileva quanto segue.
8.1. – Con il primo motivo di ricorso la ricorrente eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 109 T.U.I.R., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ., in quanto il giudice di secondo grado, confermando la decisione della C.T.P. in merito, nella parte in cui aveva escluso la deducibilità dei costi riguardanti la transazione intercorsa tra la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, sarebbe incorso in errore, trattandosi di costi correlati in senso ampio all’attività d’impresa, e quindi inerenti.
8.2. – Con il secondo motivo di ricorso la RAGIONE_SOCIALE deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 101, comma 5, 109 e 163 T.U.I.R., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ., in quanto il costo dedotto relativamente alla transazione intercorsa con la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE era comunque determinato e determinabile, e come tale deducibile, trattandosi della perdita del diritto al rimborso della cauzione e degli affitti anticipati.
8.3. – Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 132, primo comma, num. 4), cod. proc. civ., e 36 d.lgs. n. 546/1992, per omessa motivazione sui motivi attraverso i quali la C.T.R. è giunta a respingere le argomentazioni sottese ai motivi di gravame.
8.4. – Con il quarto motivo di ricorso, infine, la RAGIONE_SOCIALE deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 11, comma 3, d.lgs. n. 446/1997, nonché degli artt. 1362 ss. cod. civ., in quanto le plusvalenze derivanti dalla cessione di calciatori non sarebbero inquadrabili nella cessione di un bene strumentale.
– Con riferimento, invece, al ricorso incidentale della RAGIONE_SOCIALE, deve rilevarsi quanto segue.
9.1. – con il primo motivo di ricorso la ricorrente eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 109 T.U.I.R., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ. Deduce, in particolare, la RAGIONE_SOCIALE contribuente che, con riferimento al primo rilievo ai fini IRES contenuto nell’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, relativamente all’accordo transattivo intercorso tra la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, sussisteva l’interesse della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a rinunciare al credito nei confronti della sua debitrice, in considerazione della necessità di garantirsi la prosecuzione del servizio e, successivamente, della rideterminazione degli accordi con la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, dal che conseguiva l’inerenza del costo in questione rispetto al l’attività della RAGIONE_SOCIALE.
9.2. – Con il secondo motivo di ricorso la RAGIONE_SOCIALE deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 101, comma 5, 109 e 163 T.U.I.R., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ., sussistendo il requisito della certezza del costo, in quanto nell’atto di transazione intercorso tra la stessa RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE in data 30 aprile 2007 era esattamente indicato l’importo del credito al quale quest’ultima rin unciava a fini transattivi, e tale costo era certamente inerente all’attività svolta, dato che il locale oggetto di locazione era stato utilizzato direttamente dalla RAGIONE_SOCIALE.
9.3. – Con il terzo motivo di ricorso la RAGIONE_SOCIALE eccepisce la nullità della sentenza impugnata per omessa motivazione e quindi violazione degli artt. 132, primo comma, num. 4), cod. proc. civ. e 36 d.lgs. n. 546/1992, per avere, la C.T.R., confermato la sentenza di primo grado limitandosi ad aderire a qu est’ultima, senza alcuna valutazione critica dei motivi di appello.
-In via preliminare, con riferimento al ricorso proposto dall’RAGIONE_SOCIALE, deve essere dichiarata la cessazione parziale della materia del contendere.
10.1. -Ed invero, con i primi tre motivi viene censurata la sentenza impugnata, relativamente al giudizio attinente al l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, riguardante la sottoponibilità ad IRAP RAGIONE_SOCIALE componenti economiche derivanti dai contratti di compartecipazione dei calciatori. Con riferimento a tale atto impositivo, la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha presentato domanda di definizione agevolata, ai sensi dell’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, per la quale non è stato comunicato l’eventuale diniego previsto dal comma 12 del citato art. 6 d.l. n. 119/2018, conv. dalla legge n. 136/2018.
L’istanza di trattazione ex art. 6, comma 13, d.l. cit. è stata depositata dalla ricorrente, al fine di far dichiarare la cessazione della materia del contendere , con riferimento al ricorso riguardante l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, e la prosecuzione nel resto del giudizio.
Ne consegue che, con riferimento ai primi tre motivi del ricorso n. 24571/2016 R.G., deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
10.2. -Con riferimento, invece, al quarto motivo di ricorso dell’RAGIONE_SOCIALE, lo stesso deve ritenersi infondato.
Sul punto, l’RAGIONE_SOCIALE censura la decisione impugnata, nella parte in cui la C.T.R., nel respingere l’appello erariale, ha confermato la sentenza di primo grado relativamente alla parte in cui aveva stabilito l’inapplicabilità RAGIONE_SOCIALE sanzioni irrogate nell’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO (in relazione al recupero IRAP conseguente all’omessa dichiarazione RAGIONE_SOCIALE plusvalenze generatesi
dalla cessione dei diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori), per obiettive condizioni di incertezza normativa.
Secondo l’RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE avrebbe errato nel ritenere sussistente l’esimente di cui alle citate norme, in quanto sulla questione della imponibilità ai fini IRAP RAGIONE_SOCIALE suddette plusvalenze l’Amministrazione finanzRAGIONE_SOCIALEa era già intervenuta con la Risoluzione n. 213/E del 2001, il che (a suo dire) escluderebbe l’esistenza di alcuna condizione obiettiva di incertezza idonea ad evitare l’applicabilità RAGIONE_SOCIALE sanzioni tributarie.
Orbene, per “incertezza normativa oggettiva tributaria” deve intendersi la situazione giuridica oggettiva, che si crea nella normazione per effetto dell’azione di tutti i formanti del diritto, tra cui in primo luogo, ma non esclusivamente, la produzione normativa, e che è caratterizzata dall’impossibilità, esistente in sé ed accertata dal giudice, d’individuare con sicurezza ed univocamente, al termine di un procedimento interpretativo metodicamente corretto, la norma giuridica sotto la quale effettuare la sussunzione di un caso di specie (cfr. Cass. 12 aprile 2019, n. 10313; Cass. 24 giugno 2015, n. 13076; Cass. 12 febbraio 2014, n. 3113).
Orbene, la decisione della C.T.R. sul punto si fonda in primo luogo su una corretta analisi RAGIONE_SOCIALE cause che possono portare il giudice tributario a dichiarare l’inapplicabilità RAGIONE_SOCIALE sanzioni in caso di obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione RAGIONE_SOCIALE norme alle quali la violazione si riferisce, laddove, ad esempio, la disciplina della cui applicazione si tratti contenga una pluralità di prescrizioni, il cui coordinamento appaia concettualmente difficoltoso per equivocità del loro contenuto, derivante da elementi positivi di confusione.
Peraltro, appare inadeguato e non decisivo il richiamo di controparte alla Risoluzione n. 213/E del 2001, sia per la sua valenza meramente interna all’amministrazione, sia perché comunque inidonea a fornire certezza alla disciplina in esame, tanto più in presenza di evidenti
contrasti giurisprudenziali. Non a caso questo Corte, preso atto della contrapposizione esistente nella giurisprudenza di merito tra decisioni secondo cui la cessione di calciatori non genererebbe plusvalenze imponibili a fini IRAP e arresti di segno contrario, ha già avuto modo di affermare di recente, in casi analoghi, che « sull’interpretazione RAGIONE_SOCIALE norme che regolano l’imponibilità a fini IRAP RAGIONE_SOCIALE plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione di calciatori e di diritti di compartecipazione da parte RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sportive professionistiche ricorre proprio quella situazione -la presenza di contrasti giurisprudenziali – a cui la giurisprudenza di questa Corte collega l’esimente della condizione di incertezza normativa», e questo almeno fino al parere del Consiglio di Stato in data 11 dicembre 2012, in ordine all’interpretazione RAGIONE_SOCIALE norme che regolano l’imponibilità, a fini IRAP, RAGIONE_SOCIALE plusvalenze e minusvalenze generate dalla cessione di calciatori e diritti di compartecipazione da parte RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sportive professionistiche) (cfr. Cass. 25 gennaio 2019, n. 2144; Cass. 2 dicembre 2015, nn. 24588 e 24589).
Nel caso di specie, trattandosi di periodi d’imposta precedenti a detto parere, sussiste l’incertezza di interpretazione normativa in materia, ragion per cui correttamente la C.T.R. ha escluso in parte qua l’applicazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni.
– Venendo ora ad esaminare il ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE (n. 24644/2016 R.G.), osserva la Corte quanto segue.
11.1. – Il primo motivo non è fondato.
La ricorrente censura la sentenza impugnata, nella parte in cui, con riferimento all’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, rigetta l’appello proposto avverso la sentenza di primo grado, relativamente al punto in cui ha confermato il recupero a tassazione ai fini IRES dei costi relativi alla transazione intercorsa tra la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE in data 3 luglio 2006 e, con
riferimento all’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO2011, rigetta l’appello per la par te in cui è stato confermata la sentenza di primo grado che ha ritenuto legittimo il recupero a tassazione di tali costi anche ai fini IRAP.
Con tale atto transattivo la RAGIONE_SOCIALE rinunciava parzialmente (per l’importo di € 366.625,95 su un totale di € 866.625,95) al credito vantato nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, determinando altresì le scadenze per il pagamento del residuo debito di € 500.000,00.
La somma di € 366.625,95, quindi, è stata considerata quale costo inerente all’attività d’impresa, e portata in detrazione dal reddito complessivo.
L’Ufficio ha invece disconosciuto tale deduzione, ritenendo che la rinuncia al credito in questione costituisse un finanziamento effettuato alla RAGIONE_SOCIALE (che è socia della RAGIONE_SOCIALE nella misura del 30%), ovvero come un’erogazione liberale, in ogni caso indeducibile.
Sul punto, va rilevato che questa Corte ha già affermato che le somme versate per coprire i costi RAGIONE_SOCIALE transazioni stipulate al fine di prevenire contenziosi giudizRAGIONE_SOCIALE (in particolare, costi sostenuti dagli istituti bancari per prevenire controversie per inosservanza degli obblighi informativi propedeutici alla conclusione di contratti di investimento aventi ad oggetto obbligazioni Cirio e Bond argentini), costituendo risarcimento del danno, sono deducibili come sopravvenienze passive, nell’esercizio in cui intervengono, trattandosi di spese attinenti al concreto svolgimento dell’attività di impresa a titolo di responsabilità contrattuale o precontrattuale e, dunque, inerenti ai sensi dell’art. 109, comma 5, del d.P.R. n. 917/1986 (Cass. 5 novembre 2019, n. 28355).
Nel caso di specie, tuttavia, la transazione stipulata tra la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE era funzionale unicamente a riconoscere a quest’ultima una somma una tantum (pari, per l’appunto, ad €
366.625,95), nell’attesa di ridiscutere le condizioni del contratto in essere tra le due RAGIONE_SOCIALE sin dal 10 giugno 2005, con il quale la RAGIONE_SOCIALE aveva affidato alla RAGIONE_SOCIALE il servizio di incasso dei biglietti e degli abbonamento RAGIONE_SOCIALE gare sportive, nonché la gestione del servizio ‘maschere’ all’interno dello stadio COGNOME‘COGNOME, per un compenso pari al 10% degli incassi conseguiti, compenso che tuttavia -come indic ato nella premessa dell’atto di transazione del 3 luglio 2006 -si era rilevato insufficiente a coprire i costi realmente ed effettivamente sostenuti da RAGIONE_SOCIALE Sempre nella premessa della transazione in questione si dà atto che la RAGIONE_SOCIALE ha manifestato RAGIONE_SOCIALE difficoltà finanzRAGIONE_SOCIALEe, ‘ in considerazione RAGIONE_SOCIALE quali il RAGIONE_SOCIALE si è impegnato a ridiscutere le condizioni contrattuali, ipotizzando altresì una riduzione del debito ‘.
In sostanza, attraverso la rinuncia al credito in questione la RAGIONE_SOCIALE ha operato un finanziamento nei confronti del socio RAGIONE_SOCIALE, o comunque ha effettuato una liberalità in suo favore per sostenerla in un momento di difficoltà finanzRAGIONE_SOCIALEa, come tale non deducibile, non rientrandosi in alcuna RAGIONE_SOCIALE ipotesi previste dall’art. 100, comma 2, T.U.I.R.
Peraltro, con riferimento specifico al profilo dell’inerenza, va osservato che non vengono indicati dalla ricorrente i maggiori costi che l’indennizzo riconosciuto alla RAGIONE_SOCIALE sarebbe andato a coprire, né è stato mai chRAGIONE_SOCIALEto in quali termini la RAGIONE_SOCIALE avrebbe tratto un vantaggio dalla rinuncia al credito in questione. L’operazione, quindi, appare chiaramente avente natura finanzRAGIONE_SOCIALEa finalizzata a salvaguardare, all’interno del gruppo, un socio della RAGIONE_SOCIALE
11.2. – Infondato deve ritenersi anche il secondo motivo di ricorso.
Con tale motivo la RAGIONE_SOCIALE censura la sentenza impugnata, laddove ha confermato la decisione di primo grado, nella
parte in cui ha rigettato il ricorso proposto avverso l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, relativamente alle doglianze riguardanti il recupero a tassazione della somma di € 189.835,45, conseguente alla transazione del 30 aprile 2007, stipulata tra la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, nonché nella parte in cui ha confermato la decisione di primo grado anche con riferimento al rigetto del ricorso proposto avverso l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, nella parte in cui ha considerato tale somma imponibile ai fini IRAP.
Con tale accordo transattivo la RAGIONE_SOCIALE rinunciava ad avviare un contenzioso con la RAGIONE_SOCIALE in relazione ad un contratto di locazione avente ad oggetto un immobile sito in INDIRIZZO a RAGIONE_SOCIALE, nel quale la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva la propria sede legale, contenzioso riguardante la mancata manutenzione degli immobili ed il danneggiamento degli impianti per un totale stimato in € 300.000,00; con tale transazione la RAGIONE_SOCIALE rinunciava al credito riguardante la cauzione versata per € 108.455,95, e gli affitti anticipati per € 81.379,50, a tacitazione RAGIONE_SOCIALE richieste risarcitorie avanzate dalla RAGIONE_SOCIALE, la quale rinunciava a chiedere il risarcimento invocato di € 300.0 00,00.
Ad avviso della ricorrente, la C.T.R. avrebbe erroneamente ritenuto assenti gli elementi di oggettiva qualificazione RAGIONE_SOCIALE spese di manutenzione e dei danni, in quanto il costo sostenuto presentava tutti i requisiti richiesti dall’art. 109 T.U.I.R . ai fini della deducibilità (competenza, certezza e inerenza).
Risulta, tuttavia, che la RAGIONE_SOCIALE aveva ceduto in leasing, in data 9 febbraio 2006, lo stabile in questione alla RAGIONE_SOCIALE che, a sua volta, lo aveva ceduto in locazione finanzRAGIONE_SOCIALEa alla RAGIONE_SOCIALE, con l’impegno a continuare la locazione alla RAGIONE_SOCIALE
In tale atto di cessione non vi era alcun riferimento a danni nello stabile, né la RAGIONE_SOCIALE ha mai esibito documentazione probatoria rig uardanti tali asseriti danni, ed il loro importo stimato in € 300.000,00, né che tali danni fossero stati prodotti nel periodo in cui la RAGIONE_SOCIALE era proprietaria del bene.
Correttamente, quindi, la C.T.R. ha confermato l’esclusione de lla deducibilità di tali costi, mancando il requisito della certezza, con riferimento all’effettiva esistenza dei danni asseritamente riguardante l’immobile in questione.
11.3. – Anche il terzo motivo di ricorso non è fondato.
Deduce, in particolare, la ricorrente RAGIONE_SOCIALE che la sentenza impugnata sarebbe nulla per mancanza della motivazione, per essersi limitata, la C.T.R., a condividere le ragioni esposte dalla C.T.P. che avevano portato al rigetto del ricorso, con riferimento ai costi riguardanti la transazione intercorsa con la RAGIONE_SOCIALE, senza esporre le ragioni di tale condivisione, e quindi senza indicare l’iter logico -motivazionale attraverso il quale si giungeva al rigetto RAGIONE_SOCIALE argomentazioni sottese ai motivi di appello.
Sul punto, va rilevato, tuttavia, che, ai fini della completezza della motivazione, non è necessaria l’analisi particolareggiata e la specifica confutazione di tutte le questioni sollevate dalle parti, essendo sufficie nte, a tal fine, un’esposizione chiara RAGIONE_SOCIALE ragioni poste a fondamento della decisione (da ultimo, Cass. 9 febbraio 2021, n. 3126; Cass. 29 dicembre 2020, n. 29730). Ne consegue che risponde al modello legale anche la motivazione per relationem , purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, RAGIONE_SOCIALE ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità RAGIONE_SOCIALE questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, il che è quanto avvenuto nel caso di specie, in cui la C.T.R. ha richiamato (e condiviso) la sentenza della C.T.P., nella parte in cui
ha ritenuto che i costi in questione difettassero dei requisiti della certezza e della oggettiva determinabilità.
11.4. – Infondato deve ritenersi anche il quarto motivo di ricorso.
Invero, la RAGIONE_SOCIALE censura la sentenza impugnata, nella parte in cui ha confermato la sentenza di primo grado, con specifico riferimento al recupero a tassazione, ai fini IRAP per il periodo d ‘imposta al 30 giugno 2007, della somma di € 2.316.799,18, derivante da plusvalenze per la cessione di calciatori, somma poi ridotta ad € 463.359,84, giusta provvedimento di autotutela parziale del 19 dicembre 2013, imputandosi la plusvalenza nella misura di 1/5 in conformità alla scelta operata dalla RAGIONE_SOCIALE ai fini RAGIONE_SOCIALE imposte dirette.
Sul punto, con il ricorso in primo grado la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE eccepiva l’illegittimità della rettifica con riferimento alla maggiore imposta accertata ai fini IRAP, in quanto la plusvalenza in esame non sarebbe riconducibile alla cessione di un bene strumentale. Veniva invocata, inoltre, l’inapplicabilità RAGIONE_SOCIALE sanzioni pecunRAGIONE_SOCIALEe, sia in forza RAGIONE_SOCIALE esimenti di cui all’art. 10, commi 2 e 3, della l. 27 lugl io 2000, n. 212 (legittimo affidamento e obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’àmbito di applicazione della norma), sia per l’assenza di un comportamento doloso e/o colposo da parte della RAGIONE_SOCIALE ricorrente (art. 6 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472).
La RAGIONE_SOCIALE accoglieva il ricorso, limitatamente alla inapplicabilità RAGIONE_SOCIALE sanzioni, mentre lo rigettava per la parte relativa al recupero a tassazione dell’importo suindicato.
Orbene, sostiene la ricorrente che l’operazione di ‘trasferimento dei calciatori’ non potrebbe essere qualificata come ritenuto dalla C.T.P. e dalla C.T.R. -come cessione di contratto ex art. 1406 cod. civ., in quanto l’oggetto del contratto stipulato tra le RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE per il passaggio di squadra dell’atleta dovrebbe essere inquadrato come
l’acquisto di un diritto a contrarre, posto che gli accordi tra RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE non sono vincolanti per l’atleta, essendo necessario un ulteriore accordo tr a l’atleta e la nuova RAGIONE_SOCIALE. In questo senso, dunque, secondo l’impostazione della ricorrente, le somme pagate alla RAGIONE_SOCIALE titolare del contratto sportivo rappresenterebbero un corrispettivo per acconsentire all’anticipata cessazione del contratto, a cu i seguirebbe un nuovo contratto d’ingaggio tra il calciatore e la nuova RAGIONE_SOCIALE, che nulla avrebbe a che vedere con il precedente rapporto.
Il motivo è totalmente destituito di fondamento.
E’ noto che, con la legge 23 marzo 1981, n. 91, è stato abolito il c.d. ‘vincolo sportivo’, che si configurava, per la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, quale diritto esclusivo all’utilizzo dell’atleta, alienabile a terzi, distinto e separato rispetto al rapporto di lavoro formalizzato con l’ingaggio. Il vincolo sportivo rappresentava, quindi, il bene ceduto in occasione del trasferimento di un giocatore da una RAGIONE_SOCIALE ad un’altra , e quindi era considerato bene strumentale autonomo a fini tributari.
Con l’emanazione della legge 18 novembre 1996, n. 586, che ha recepito in Italia gli effetti della famosa sentenza Bosman (Corte di Giustizia UE, sent. 15 ottobre 1995, causa C415/93), i club di appartenenza dei calciatori professionisti giunti alla scadenza del contratto non avevano più diritto a percepire somme da parte della RAGIONE_SOCIALE che procedeva ad ingaggiare l’atleta.
Nel caso invece di cessioni di calciatori nel corso del rapporto (e quindi prima della scadenza del contratto), viene seguita la seguente procedura di trasferimento: a ) calciatore, RAGIONE_SOCIALE di provenienza e RAGIONE_SOCIALE di destinazione devono redigere per iscritto, a pena di nullità, un accordo di cessione di contratto, denominato ‘variazione di tesseramento per calciatori professionisti’; b ) RAGIONE_SOCIALE di provenienza e RAGIONE_SOCIALE di destinazione redigono e allegano un documento in bollo, nel quale evidenziano importo e modalità del prezzo di cessione dovuto
dalla secondo alla prima; c ) RAGIONE_SOCIALE di destinazione e calciatore redigono, infine, un altro modulo federale, con il quale concordano la misura del compenso al calciatore, quello da questo dovuto al suo procuratore, la scadenza del rapporto contrattuale, ed altre clausole accessorie.
Trattasi, all’evidenza, di una operazione economica rientrante nello schema della cessione del contratto, in quanto la RAGIONE_SOCIALE di provenienza cede alla nuova RAGIONE_SOCIALE, con il consenso del giocatore, la propria posizione contrattuale (e, in particolare, il diritto alle prestazioni sportive dell’atleta) , secondo lo schema tipico di cui all’art. 1406 cod. civ.
Non appare condivisibile la tesi della ricorrente, secondo la quale oggetto della cessione è il diritto di risoluzione anticipata del contratto, e l’operazione di trasferimento di calciatori sarebbe composta da atti tra loro distinti, e cioè, da un lato l’accordo per la risoluzione del c ontratto tra la RAGIONE_SOCIALE di provenienza ed il calciatore, e, dall’altro, l’accordo tra le due RAGIONE_SOCIALE per il trasferimento dell’atleta, ed infine l’accordo tra l’atleta e la nuova RAGIONE_SOCIALE.
In realtà, l’oggetto del contratto tra le RAGIONE_SOCIALE sportiva e l’atl eta è il diritto alla prestazione sportiva esclusiva, per la durata del contratto stesso.
Con la cessione del giocatore la RAGIONE_SOCIALE cessionaria acquista, con il consenso dell’atleta ceduto, proprio il diritto oggetto del contratto, e succede in tutti gli obblighi ed i diritti connessi, fermo restando che la RAGIONE_SOCIALE acquirente potrà, in base agli accordi con l’atleta, continuare il rapporto contrattuale alle medesime condizioni, ovvero regolarlo diversamente.
Questa interpretazione, peraltro, è confermata anche dal tenore letterale dell’art. 5 della l. n. 91/1981, che definisce proprio ‘cessione del contratto’ il trasferimento di un atleta da una RAGIONE_SOCIALE ad un’ altra.
Ne consegue che oggetto della cessione è il diritto all’utilizzo esclusivo della prestazione dell’atleta, che è senz’altro un bene da inquadrarsi tra i beni immateriali strumentali ammortizzabili ai sensi dell’art. 68, comma 2, T.U.I.R., suscettibili, co me tali, di produrre plusvalenze o minusvalenze, rilevanti ai fini IRES ed IRAP, ai sensi degli artt. 56 T.U.I.R. e 5, comma 1, e 11, comma 3, d.lgs. n. 446/1997.
– Consegue il rigetto integrale del ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE
– Procedendo ora ad esaminare il ricorso incidentale proposto dalla RAGIONE_SOCIALE, nei cui confronti è stato notificato l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, i relativi motivi in questione sono infondati.
13.1. – Con riferimento al primo motivo di ricorso, deve ribadirsi quanto già evidenziato, relativamente al primo motivo di ricorso della RAGIONE_SOCIALE
Invero, la transazione stipulata tra la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE era funzionale unicament e a riconoscere a quest’ultima una somma una tantum (pari ad € 366.625,95), nell’attesa di ridiscutere le condizioni del contratto in essere tra le due RAGIONE_SOCIALE sin dal 10 giugno 2005, con il quale la RAGIONE_SOCIALE aveva affidato alla RAGIONE_SOCIALE il servizio di incasso dei biglietti e degli abbonamento RAGIONE_SOCIALE gare sportive, nonché la gestione del servizio ‘maschere’ all’interno dello stadio COGNOME, per un compenso pari al 10% degli incassi conseguiti, compenso che tuttavia -come indicato nella premessa dell’atto di transazione del 3 luglio 2006 -si era rilevato insufficiente a coprire i costi realmente ed effettivamente sostenuti da RAGIONE_SOCIALE
Sempre nella premessa della transazione in questione si dà atto che la RAGIONE_SOCIALE ha manifestato RAGIONE_SOCIALE difficoltà finanzRAGIONE_SOCIALEe, ‘ in considerazione RAGIONE_SOCIALE quali il RAGIONE_SOCIALE si è impegnato a ridiscutere le condizioni contrattuali, ipotizzando altresì una riduzione del debito ‘ . Ciò significa
che, attraverso la rinuncia al credito in questione, la RAGIONE_SOCIALE ha operato un finanziamento nei confronti del socio RAGIONE_SOCIALE, o comunque ha effettuato una liberalità in suo favore per sostenerla in un momento di difficoltà finanzRAGIONE_SOCIALEa, come tale non deducibile, non rientrandosi in alcuna RAGIONE_SOCIALE ipotesi pre viste dall’art. 100, comma 2, T.U.I.R.
Peraltro, con riferimento specifico al profilo dell’inerenza, non vengono indicati dalla ricorrente i maggiori costi che l’indennizzo riconosciuto alla RAGIONE_SOCIALE sarebbe andato a coprire, né è stato mai chRAGIONE_SOCIALEto in quali termini la RAGIONE_SOCIALE avrebbe tratto un vantaggio dalla rinuncia al credito in questione. L’operazione, quindi, appare chiaramente avente natura finanzRAGIONE_SOCIALEa finalizzata a salvaguardare, all’interno del gruppo, un socio della RAGIONE_SOCIALE
13.2. – Anche con riferimento al secondo motivo di ricorso, deve confermarsi quanto già evidenziato in relazione al secondo motivo del ricorso della RAGIONE_SOCIALE, relativamente alla transazione del 30 aprile 2007, stipulata tra la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE
Con tale accordo transattivo la RAGIONE_SOCIALE rinunciava ad avviare un contenzioso con la RAGIONE_SOCIALE in relazione ad un contratto di locazione avente ad oggetto un immobile sito in INDIRIZZO a RAGIONE_SOCIALE, nel quale la RAGIONE_SOCIALE aveva la propria sede legale, contenzioso riguardante la mancata manutenzione degli immobili ed il danneggiamento degli impianti per un totale stimato in € 300.000,00; con tale transazione la RAGIONE_SOCIALE rinunciava al credito riguardante la cauzione versata per € 108.455,95, e gli affitti anticipati per € 81.379,50, a tacitazione RAGIONE_SOCIALE richieste risarcitorie avanzate dalla RAGIONE_SOCIALE, la quale rinunciava a chiedere il risarcimento invo cato di € 300.000,00.
Ad avviso della ricorrente, la C.T.R. avrebbe erroneamente ritenuto assenti gli elementi di oggettiva qualificazione RAGIONE_SOCIALE spese di manutenzione e dei danni, in quanto il costo sostenuto presentava tutti i requisiti richiesti dall’a rt. 109 T.U.I.R. ai fini della deducibilità (competenza, certezza e inerenza), trattandosi di importi determinati direttamente nella transazione.
Risulta, tuttavia, che la RAGIONE_SOCIALE aveva ceduto in leasing, in data 9 febbraio 2006, lo stabile in questione alla RAGIONE_SOCIALE che, a sua volta, lo aveva ceduto in locazione finanzRAGIONE_SOCIALEa alla RAGIONE_SOCIALE, con l’impegno a continuare la locazione alla RAGIONE_SOCIALE
In tale atto di cessione non vi era alcun riferimento a danni nello stabile, né la RAGIONE_SOCIALE ha mai esibito documentazione probatoria riguardanti tali asseriti danni, ed il loro importo stimato in € 300.000,00, né che tali danni fossero stati prodotti nel periodo in cui la RAGIONE_SOCIALE era proprietaria del bene.
Correttamente, quindi, la C.T.R. ha confermato l’esclusione della deducibilità di tali costi, mancando il requisito della certezza, con riferimento all’effettiva esistenza dei danni asseritamente riguardante l’immobile in questione , che giustificassero il costo indicato in transazione.
13.3. – Anche il terzo motivo di ricorso non è fondato.
Deduce, in particolare, la ricorrente RAGIONE_SOCIALE che la sentenza impugnata sarebbe nulla per mancanza della motivazione, per essersi limitata, la C.T.R., a condividere le ragioni esposte dalla C.T.P. che avevano portato al rigetto del ricorso, con riferimento ai costi riguardanti la transazione intercorsa con la RAGIONE_SOCIALE, senza esporre le ragioni di tale condivisione, e quindi senza indicare l’iter logico -motivazionale attraverso il quale si giungeva al rigetto RAGIONE_SOCIALE argomentazioni sottese ai motivi di appello.
Sul punto, va ribadito, tuttavia, che, ai fini della completezza della motivazione, non è necessaria l ‘analisi particolareggiata e la specifica confutazione di tutte le questioni sollevate dalle parti, essendo sufficiente, a tal fine, un’esposizione chiara RAGIONE_SOCIALE ragioni poste a fondamento della decisione (da ultimo, Cass. 9 febbraio 2021, n. 3126; Cass. 29 dicembre 2020, n. 29730). Ne consegue che risponde al modello legale anche la motivazione per relationem , purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, RAGIONE_SOCIALE ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità RAGIONE_SOCIALE questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, il che è quanto avvenuto nel caso di specie, in cui la C.T.R. ha richiamato (e condiviso) la sentenza della C.T.P., nella parte in cui ha ritenuto che i costi in questione difettassero dei requisiti della certezza e della oggettiva determinabilità.
– In conclusione, quindi, con riferimento al ricorso proposto dall’RAGIONE_SOCIALE (n. 24571/2016 R.G.) deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere per i primi tre motivi, nel mentre il ricorso deve essere rigettato, con riferimento al quarto motivo; con riferimento al ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE, ed al ricorso incidentale proposto dalla RAGIONE_SOCIALE (n. 24644/2016), entrambi tali ricorsi devono essere rigettati.
15. -Sussistono giustificati motivi per la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite, con riferimento al giudizio n. 24571/2016 R.G., stante l’intervenuta cessazion e della materia del contendere, con riferimento ai primi tre motivi di ricorso, e la peculRAGIONE_SOCIALEtà del quarto motivo.
Con riferimento, invece, al giudizio n. 24644/2016 R.G., le spese di giudizio seguono la soccombenza della RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.
Ricorrono altresì i presupposti per il pagamento, da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrenti RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, di un importo pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto , ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quate r, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Con riferimento, invece, al ricorso proposto dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, r ilevato che risulta soccombente, sia pure parzialmente, parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1quater .
P. Q. M.
La Corte dispone la riunione dei ricorsi nn. 24571/2016 R.G. e 24644/2016 R.G.
Dichiara cessata la materia del contendere, con riferimento al primo, secondo e terzo motivo proposto dall’RAGIONE_SOCIALE , e rigetta il quarto motivo di detto ricorso.
Rigetta il ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE, ed il ricorso incidentale proposto dalla RAGIONE_SOCIALE
Condanna la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE alla rifusione, in solido tra loro, in favore dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE , RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio, che si liquidano in € 7.300,00, oltre spese prenotate a debito.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte della RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE, di un importo pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Roma, il 20 settembre 2022.