Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19534 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 19534 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 15/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME Teresa COGNOME rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’Avv. NOME COGNOME che ha indicato recapito Pec, avendo la contribuente dichiarato domicilio presso lo studio del difensore, alla INDIRIZZO in Agrigento;
-ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma;
-controricorrente –
avverso
la sentenza n. 6284, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia il 14.9.2020, e pubblicata il 12.11.2020; ascoltata la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME la Corte osserva:
Fatti di causa
Oggetto: Irpef 2009 – Vendita di terreno edificabile – Omessa dichiarazione della plusvalenza.
L’Agenzia delle Entrate notificava ad Accurso Tagano Teresa l’avviso di accertamento n. CODICE_FISCALE/2014, contestando il maggior reddito ritenuto occultato per effetto della mancata dichiarazione della plusvalenza conseguita dalla vendita di un terreno di cui era comproprietaria nella misura del 50%, ritenuto dall’Amministrazione finanziaria edificabile perché indicato come tale nel piano regolatore approvato anni prima della vendita, acquistato nel 1976 al prezzo di Lire 5.760.000 e rivenduto al prezzo di Euro 440.000,00, con atto notarile stipulato nell’anno 2009.
La contribuente impugnava l’atto impositivo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento, proponendo plurime censure e lamentando, tra l’altro, l’erroneo calcolo dell’ammontare della plusvalenza realizzata. La CTP accoglieva parzialmente il ricorso, ritenendo di dover stimare il valore di acquisto del terreno non nella cifra pagata per l’acquisto nell’anno 1976, rivalutata ai sensi di legge e con aggiunta degli oneri sostenuti, bensì nell’importo di Euro 400.000,00, valore di stima riferito a cinque anni prima della vendita, pertanto al 2004, sul fondamento di perizia di parte redatta il 10.2.2015.
L’Amministrazione finanziaria spiegava appello avverso la decisione sfavorevole assunta dai primi giudici, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia. La CTR riteneva errata la decisione dei primi giudici, perché non ricorrevano gli estremi di legge per operare la rivalutazione dei terreni con riferimento all’anno 2004, in quanto la contribuente non aveva provveduto alla rivalutazione, non l’aveva dichiarata nell’atto di acquisto, e riteneva di fondarla su perizia giurata redatta anni dopo la cessione del terreno e neppure asseverata. In conseguenza accoglieva il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e riaffermava la piena validità ed efficacia dell’atto impositivo.
Ha proposto ricorso per cassazione avverso la pronuncia del giudice di secondo grado la contribuente, affidandosi a sei strumenti di impugnazione. L’Amministrazione finanziaria resiste mediante controricorso.
4.1. La contribuente ha presentato domanda di sollecita trattazione del ricorso, segnalando che l’Ente impositore aveva dato inizio alle procedure esecutive. L’istanza è stata accolta, compatibilmente con le esigenze del ruolo.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., la contribuente contesta la violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, per non avere la CTR esaminato la doglianza proposta nell’atto di costituzione in appello e relativa al difetto di legittimazione del funzionario firmatario dell’atto impositivo, in considerazione della pronuncia della Corte costituzionale n. 37 del 2015, intervenuta nel corso del giudizio di primo grado.
Mediante il secondo ed il terzo strumento di impugnazione, introdotti congiuntamente ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente censura la violazione dell’art. 1, comma 626, della legge n. 190 del 2014, e dell’art. 7 della legge n. 488 del 2001, perché l’Amministrazione finanziaria, violando il ‘principio di collaborazione e di buona fede’ (ric., p. 14) non ha mai comunicato, nel corso del contraddittorio preliminare, la facoltà di determinare il prezzo di acquisto del terreno sulla base del valore normale del terreno nel quinto anno antecedente la vendita sul fondamento di perizia giurata, anche se asseverata successivamente alla stipulazione dell’atto di vendita.
Con il quarto ed il quinto motivo di ricorso, proposti congiuntamente ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la contribuente critica la violazione dell’art. 10 del Dl (ma legge) n. 212 del 2000 (c.d. Statuto del contribuente), e
dell’art. 14, primo comma, del D.Lgs. n. 546 del 1992, ancora per non avere l’Amministrazione finanziaria mai comunicato, nel corso del contraddittorio preliminare, la facoltà di determinare il prezzo di acquisto del terreno sulla base del valore normale del terreno nel quinto anno antecedente la vendita sul fondamento di perizia giurata, peraltro notificando ai due comproprietari del terreno, e venditori dello stesso, separati avvisi di accertamento, con duplicazione degli oneri, in tal modo ulteriormente ledendo il ‘principio di collaborazione e di buona fede’ (ric., p. 16)
Mediante il sesto strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia l’erroneo presupposto su cui si fonda la decisione impugnata, perché la CTR ha affermato la mancata asseverazione della perizia prodotta, mentre la stessa è stata ‘regolarmente giurata del professionista in data 13 marzo 2015’ (ric., p. 12).
Con il primo motivo di ricorso la contribuente contesta la violazione di legge in cui ritiene essere incorsa la CTR per non aver esaminato la doglianza da lei proposta nell’atto di costituzione in appello e relativa al difetto di legittimazione del funzionario firmatario dell’atto impositivo, in conseguenza della pronuncia della Corte costituzionale n. 37 del 2015, intervenuta nel corso del giudizio di primo grado.
5.1. Occorre allora ricordare che la stessa ricorrente indica di non aver proposto la censura in ordine ai poteri di firma del sottoscrittore dell’atto impositivo nel primo grado del giudizio. Ritiene però di averla proposta non tardivamente in appello, perché fondata su decisione della Corte costituzionale n. 37 del 2015, intervenuta nel corso del giudizio di primo grado.
5.2. Gli argomenti proposti dalla ricorrente non appaiono condivisibili. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 37 del 2015 ha sancito l’illegittimità della prassi dell’Amministrazione finanziaria di non svolgere concorsi e coprire i posti dirigenziali vacanti
mediante supplenze temporanee di propri funzionari, ma non ha affermato che siano invalidi gli atti sottoscritti dai funzionari in tal modo selezionati. Resta fermo, perciò, che la contestazione risulta proposta tardivamente.
Il primo motivo di ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile.
Mediante il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto, motivo di ricorso, la contribuente contesta la violazione di legge in cui ritiene essere incorsa la CTR per non aver rilevato l’illegittimità della condotta dell’Amministrazione finanziaria che non ha mai comunicato, nel corso del contraddittorio preliminare, la facoltà di determinare il prezzo di acquisto del terreno sulla base del valore normale del suolo nel quinto anno antecedente la vendita e sul fondamento di perizia giurata, anche asseverata successivamente (2015) rispetto alla stipulazione dell’atto di vendita (2009).
I motivi di ricorso presentano evidenti vincoli di connessione, e possono perciò essere trattati congiuntamente, per ragioni di sintesi e di chiarezza espositiva.
6.1. Merita di essere ricordato che la contribuente invoca il suo diritto di avvalersi della rivalutazione del terreno rispetto al prezzo in cui fu pagato all’epoca del risalente acquisto.
6.2. La CTR ha riformato la decisione dei giudici di primo grado rilevando che non poteva attribuirsi ‘valore alla perizia di parte redatta dopo la cessione del terreno e priva dell’asseverazione giurata’ (sent. CTR, p. III), ed ha pertanto riaffermato la piena validità ed efficacia dell’atto impositivo.
6.3. La contribuente, invero, non risulta aver proceduto ad alcuna rivalutazione del terreno nelle forme di legge, e non prova di aver versato alcuna imposta sostitutiva.
Non ha peraltro dichiarato di avvalersi della rivalutazione all’atto di acquisto del terreno.
Soltanto a seguito delle iniziative finalizzate all’accertamento assunte dall’Amministrazione finanziaria nei suoi confronti, successivamente alla stipula, quando non aveva più titolo a provvedervi non essendo più titolare di alcun diritto sul suolo, ha fatto redigere ed asseverare, a distanza di anni, la perizia di stima del terreno.
Occorre ancora ricordare che la ricorrente neppure allega, e tantomeno prova, che sia intervenuta alcuna lottizzazione dei terreni, e non risulta pertanto applicabile la disciplina legale prevista in questa ipotesi, dovendo applicarsi il disposto della lettera b), di cui al primo comma dell’art. 68 del Tuir, e non della lettera a).
In definitiva l’Amministrazione finanziaria non è venuta meno al principio di leale collaborazione con la contribuente non segnalandole la possibilità di accedere ad un regime fiscale di favore perché, quando l’accertamento tributario è stato compiuto, questa possibilità non sussisteva più. Neppure l’Agenzia delle Entrate si è resa responsabile di una condotta lesiva per aver redatto separati avvisi di accertamento nei confronti dei comproprietari del terreno venduto, non sussistendo un’ipotesi di litisconsorzio necessario. Peraltro, la ricorrente neppure allega di aver domandato la riunione dei giudizi.
Non avendo la contribuente proceduto quando le era consentito, essendo comproprietaria del terreno, ad alcuna procedura di rivalutazione, sostenendone i relativi oneri, i suoi motivi di ricorso dal secondo al quinto sono infondati e devono perciò essere respinti.
Mediante il sesto strumento di impugnazione la ricorrente denuncia il vizio di motivazione in cui ritiene essere incorso il giudice dell’appello per aver affermato la mancata asseverazione della perizia prodotta, mentre la stessa è stata ‘regolarmente giurata del professionista in data 13 marzo 2015’ (ric., p. 12).
7.1. La circostanza invocata dalla contribuente appare irrilevante, perché il terreno è stato ceduto senza che fosse stata attuata alcuna rivalutazione, e peraltro senza invocarla nell’atto di vendita, e la perizia è stata redatta solo successivamente, quando la contribuente non aveva più titolo a provvedervi, indipendentemente da quando è stata asseverata.
Anche il sesto motivo di ricorso risulta pertanto infondato, e deve perciò essere rigettato.
In definitiva il ricorso introdotto dalla contribuente deve valutarsi infondato, e deve perciò essere respinto.
Le spese di lite seguono l’ordinaria regola della soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in considerazione delle ragioni della decisione e del valore della controversia.
8.1. Deve anche darsi atto che ricorrono le condizioni di legge perché la contribuente sia assoggettata anche al versamento del c.d. doppio contributo.
La Corte di Cassazione,
P.Q.M .
rigetta il ricorso proposto da NOME COGNOME NOME , e la condanna al pagamento in favore della costituita controricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi Euro 4.100,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater , dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis , se dovuto.
Così deciso in Roma, il 3.7.2025.