Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33314 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33314 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/11/2023
Oggetto:
Accertamento
IRPEF
–
plusvalenza da
cessione terreno edificabile
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28982/2015 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE, con domicilio ex lege in Roma, alla INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME, con gli avvocati NOME, NOME e NOME COGNOME, nel domicilio eletto presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, in Roma, alla INDIRIZZO;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale per la Campania -Napoli n. 4391/51/2015 pronunciata il 03 aprile 2015 e depositata l’ 11 maggio 2015, non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 ottobre 2023 dal Co: NOME COGNOME;
RILEVATO
La contribuente sig.ra NOME COGNOME era attinta da ripresa a tassazione in ragione di plusvalenza da cessione di terreno edificabile non esposta in dichiarazione dei rediti per l’anno fiscale di riferimento. L’atto impositivo scaturiva dall’adesione alla maggiore imposta di registro sottoscritto con l’Ufficio dall’acquirente. Su quest’atto presupposto, ma non allegato all’avviso di accertamento, si reggeva la ripresa a tassazione, avversata dalla parte contribuente, allegando estratti conto a dimostrazione del prezzo veramente ricevuto. I gradi di merito erano favorevoli alla parte privata sull’assunto del carattere presuntivo dell’accertamento, appoggiato a motivazione de relato , neppure resa ostensibile (per allegazione del presupposto atto di adesione o sua trascrizione), donde ricorre l’Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, patrono ope legis dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, proponendo due motivi di doglianza, cui replica la parte privata con tempestivo controricorso.
CONSIDERATO
Vengono proposti due motivi.
Con il primo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell’art. 67, primo comma, lett. a) , d.P.R. n. 917/1986, nella sostanza lamentandosi come il collegio d’appello non abbia considerato che la contribuente non abbia esposto in dichiarazione alcuna plusvalenza, donde la ripresa a tassazione si è resa necessaria e conseguente all’inadempimento totale di parte privata.
Va esaminato, in ordine logico, dapprima il secondo motivo del ricorso.
Con il secondo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell’art. 42 d.P.R. n. 600/1973, dell’art. 7, primo comma, l. n. 212/2000, nonché dell’art. 241/1990, nella sostanza lamentando l’ingiustizia della sentenza impugnata, ove co nferma quella di primo grado, che non ha valorizzato l’adesione alla liquidazione dell’imposta di registro come elemento probatorio indiziario, in violazione RAGIONE_SOCIALE regole sulla motivazione degli atti tributari. L’argomento non può essere accolto. Il motivo verte sulla nullità dell’avviso di accertamento per difetto di motivazione e si profila in primo luogo inammissibile, per difetto di autosufficienza, perché l’Amministrazione finanziaria non trascrive o riproduce, allegandolo al ricorso per cassazione, il contenuto dell’atto impugnato dalla contribuente dinanzi al giudice tributario (cfr. Cass. sez. 5, 13.11.2018, n. 29093; Cass. sez. 5, 17.10.2014, n. 22003; Cass. sez. 5, 19.4.2013, n. 9536) e neppure ne indica la collocazione topografica nell’ambito del giudizio di merito, onde consentire alla Corte di verificare se il riferimento all’atto di adesione posto in essere, ai fini del registro, dalla parte venditrice, pacificamente non allegato all’atto qui impugnato, ponesse la venditrice in condizione di verificarne il contenuto ; ciò anche in relazione all’eventuale riferimento alla deduzione di ulteriori elementi presuntivi dai quali poter desumere che il corrispettivo incassato dalla cessione fosse superiore a quello dichiarato in atto.
In disparte la circostanza che il punto fondamentale è la disponibilità in capo al contribuente degli atti presupposti al provvedimento impositivo che lo colpisce, non si può, infatti, nemmeno parlare di indizio ai fini Irpef di una liquidazione ai fini del Registro. Seppure questa Corte ha costantemente affermato come nella fase di accertamento di una plusvalenza patrimoniale realizzata a seguito di cessione di titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria, l’Amministrazione finanzia ria è legittimata a procedere in via presuntiva sulla base dell’accertamento di valore effettuato in sede di applicazione dell’imposta di registro, restando a carico del contribuente l’onere di
superare la presunzione di corrispondenza del prezzo incassato col valore di mercato accertato in via definitiva in sede di applicazione dell’imposta di registro, dimostrando di aver in concreto venduto ad un prezzo inferiore (così Cass. n. 4057/2007, poi ribadita in Cass. n. 21020/2009, Cass. n. 18705/2010), non di meno, successivamente è intervenuta una norma di interpretazione autentica. Più precisamente, alla luce del principio secondo cui nell’accertamento RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi, <> (Cfr. Cass. n. 19227/2017, Cass. n. 12265/2017).
L’inammissibilità del secondo motivo consolidando in via definitiva la ratio decidendi riferita alla nullità dell’avviso di accertamento per difetto di motivazione -comporta l’inammissibilità sopravvenuta per carenza d’interesse sul primo motivo.
In definitiva, il ricorso è inammissibile e tale dev’essere dichiarato.
Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica
difesa dall’Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, non si applica l’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condanna l’RAGIONE_SOCIALE alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità in favore della parte contribuente, che liquida in €. duemilatrecento/00, oltre ad €.200,00 per esborsi, rimborso in misura forfettaria del 15%, Iva e cpa come per legge.
Così deciso in Roma, il 25/10/2023.