Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3304 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3304 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 10/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20327/2019 R.G. proposto da :
AGENZIA DELLE ENTRATE, difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
– controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la Sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Molise n. 21/2019 depositata il 04/01/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il contribuente NOME COGNOME ricorreva avverso l’avviso di accertamento Irpef per l’anno di imposta 20 08, per plusvalenza da cessione di area edificabile a favore di società immobiliare.
1.1. Adiva il collegio di prossimità rappresentando di aver compravenduto un’area ove era insistente un fabbricato, con terreno di pertinenza, affermando irrilevante la circostanza che l’edificio esistente dovesse poi essere abbattuto, con previsione di un maggiore utilizzo dell’area, con incremento della cubatura esistente.
La CTP di Campobasso adita accoglieva il ricorso del contribuente, con sentenza che veniva confermata dalla CTR del Molise che, con la sentenza in epigrafe indicata, rigettava l’appello dell’Amministrazione finanziaria, compensando le spese di lite.
Avverso la predetta sentenza ricorre l’Amministrazione finanziaria, con due motivi.
Resiste il contribuente con controricorso e ricorso incidentale sorretto da due motivi, nonché deposito di memoria illustrativa ex art. 380bis .1 c.p.c., con nota spese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del ricorso principale l’Amministrazione lamenta, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la «Violazione e falsa applicazione dell’art. 36, d.lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 132 c.p.c., dell’art. 118 disp. att. C.p.c. e dell’art. 111 Cost.».
1.1. Deduce la ricorrente che la sentenza impugnata sarebbe priva dell’esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda, in quanto la CTR si è limitata alla mera affermazione secondo cui «… l’oggetto della compravendita è da individuarsi non nell’area edificabile, come sostenuto dall’ufficio, ma in un immobile con relativa area pertinenziale su cui è stato effettuato un intervento di ristrutturazione», in recepimento della tesi del contribuente, in contrasto con le risultanze degli atti di causa e senza dare minimamente conto delle eccezioni e contestazioni sollevate dall’Ufficio.
1.2. Il motivo è inammissibile.
L’assenza della motivazione, la sua mera apparenza, o ancora la sua intrinseca illogicità, implicano una violazione di legge costituzionalmente rilevante e, pertanto, danno luogo ad un error in procedendo , la cui denuncia è ammissibile dinanzi al giudice di legittimità ai sensi del n. 4 dell’art. 360, ponendosi come violazione delle norme poste a presidio dell’obbligo motivazionale (Cass. S.U.
sentenze 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054). In sostanza, il vizio di motivazione che solo può dar luogo alla cassazione della sentenza è quello che attinge il nucleo fondamentale della sentenza, il cosiddetto minimo costituzionale di esplicitazione delle ragioni poste a base della sentenza.
D’altro canto, a seguito della riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c. disposta dall’art. 54 del D.L. n. 83 del 2012, convertito in L. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel giudizio di cassazione censure incentrate, come nel caso di specie, sulla pretesa insufficienza dell’apparato argomentativo sorreggente il decisum .
Con il secondo motivo del ricorso principale si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la « Violazione e falsa applicazione dell’articolo dell’art. 67, comma 1, lett. b) del Tuir e dell’art. 20 del Dpr n. 131/1986».
Poiché il venditore, in data 14 aprile 2008, antecedentemente all’atto di compravendita, aveva depositato presso il Comune di Guglionesi una D.I.A. (prot. n. 3614) per la demolizione del fabbricato in oggetto, l’Ufficio sostiene che oggetto effettivo della vendita non fosse il fabbricato destinato alla demolizione, ma il terreno con la sua capacità edificatoria.
2.1. Il motivo è infondato.
2.2. Questa Corte ha già riconosciuto da tempo che la compravendita di un compendio immobiliare anche solo parzialmente edificato non sconta più la plusvalenza da cessione di area edificabile, ma deve essere inquadrata nella fattispecie della compravendita di terreno già edificato, ancorché l’immobile insistente sia previsto come da abbattere e da ricostruire con ampliamento e mutamento di destinazione d’uso. Ed infatti, in materia di imposta sui redditi, come risulta dal tenore degli artt. 81, comma 1, lett. b) (ora 67) e 16 (ora 17), comma 1, lett. g) bis, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, sono soggette a tassazione
separata, quali “redditi diversi”, le “plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione”, e non anche di terreni sui quali insiste un fabbricato e quindi, già edificati. Ciò vale anche qualora l’alienante abbia presentato domanda di concessione edilizia per la demolizione e ricostruzione dell’immobile e, successivamente alla compravendita, l’acquirente abbia richiesto la voltura nominativa dell’istanza, in quanto la “ratio” ispiratrice del citato art. 81 tende ad assoggettare ad imposizione la plusvalenza che trovi origine non da un’attività produttiva del proprietario o possessore ma dall’avvenuta destinazione edificatoria del terreno in sede di pianificazione urbanistica (cfr. Cass., n. 15629/2014).
2.3. Più recentemente, il principio è stato affinato, specificando che, ai fini della tassazione separata, quali “redditi diversi”, delle plusvalenze realizzate a seguito di cessioni, a titolo oneroso, di terreni dichiarati edificabili in sede di pianificazione urbanistica, l’alternativa fra “edificato” e “non edificato” non ammette un ” tertium genus “, con la conseguenza che la cessione di un edificio, anche ove le parti abbiano pattuito la demolizione e ricostruzione con aumento di volumetria, non può essere riqualificata dall’Amministrazione finanziaria come cessione del terreno edificabile sottostante, neppure se l’edificio non assorbe integralmente la capacità edificatoria residua del lotto su cui insiste, essendo inibito all’Ufficio, in sede di riqualificazione, superare il diverso regime fiscale previsto tassativamente dal legislatore per la cessione di edifici e per quella dei terreni (Cass., n. 5088/2019; n. 37416/2021; n. 39133/2021, richiamate da Cass. n. 12650/2024).
Con il primo motivo di ricorso incidentale il contribuente lamenta , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la v iolazione e falsa applicazione dell’art. 91 e 92 c.p.c.
3.1. Il motivo è fondato.
3.2. L’art. 92 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis , anteriore alle modifiche introdotte dall’art.
comunque rilevato che la sentenza del 19 aprile 2018, n. 77, con cui la Corte costituzionale, in relazione al testo come modificato dal D.L. 12 settembre 2014, n. 132, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 92, secondo comma, c.p.c., nella parte in cui non consente, nelle ipotesi di soccombenza totale, di compensare parzialmente o per intero le spese di lite anche ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, diverse da quelle tipizzate dal legislatore.
3.3. La disposizione in esame, nella parte in cui consente la compensazione delle spese di lite allorché concorrano «gravi ed eccezionali ragioni», costituisce «una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili ‘ a priori ‘ , ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche» (cfr. Cass. n. 2883/2014; n. 21157 del 07/08/2019; n. 1950 del 24/01/2022).
3.4. Nel caso in esame occorre valutare se la compensazione delle spese di lite sia stata operata in presenza delle ragioni di ‘ gravità ed eccezionalità ‘ normativamente previste; il giudice è tenuto, infatti, ad indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza la presenza delle gravi ed eccezionali ragioni che impongono la compensazione delle spese processuali (Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 15413 del 2011; n. 3977 del 18/02/2020).
3.5. Nella fattispecie deve rilevarsi che i giudici di appello non si sono attenuti ai criteri ora richiamati, in quanto la sentenza impugnata non esplicita le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata, essendosi i giudici di appello limitati a disporre la compensazione in ragione della «peculiarità delle questioni trattate».
3.6. Va inoltre precisato, in relazione alla domanda, formulata nelle conclusioni del controricorso, di «risarcimento danni ex art. 15, D.Lgs. n. 546/1992», che tale disposizione non è applicabile al giudizio di legittimità e che, comunque, non emergono in questa sede, né sono stati oggetto di allegazione della parte, i presupposti per il risarcimento dei danni da responsabilità aggravata ex art. 96, primo comma, c.p.c.
In conclusione, rigettato il ricorso principale, accolto il primo motivo del ricorso incidentale e assorbito il secondo, proposto in via condizionata all’accoglimento del ricorso principale, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nel rispetto dei principi sopra illustrati, nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità.
Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13 comma 1 – quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale, accoglie il primo motivo e dichiara assorbito il secondo motivo del ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise affinché, in
diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 21/01/2025.